6
Introduzione.
Se in un passato neanche troppo lontano le seconde unioni familiari
rappresentavano un fenomeno di portata limitata ed erano per lo più
originate dallo stato di vedovanza, con l'introduzione del divorzio nel
nostro ordinamento le possibilità di dar vita a queste nuove unioni sono
aumentate in maniera esponenziale, tanto che il fenomeno della
ricomposizione familiare non può più esser ignorato dal mondo del
diritto.
Secondo l'Istituto Nazionale di Statistica, in Italia le famiglie
ricomposte nel 2002-2003 ammontavano a circa 700.000 unità, mentre
nel biennio 2008-2009, esse hanno raggiunto le 900.000 unità
1
. Deve,
quindi, prendersi atto che il fenomeno, seppur più circoscritto rispetto ad
altri paesi europei ed extraeuropei
2
, è comunque significativo; e se ad
esso aggiungiamo fenomeni quali l'unione fuori dal matrimonio, ormai
1
SCACCHETTI, L’assetto giuridico della famiglia ricomposta alla luce della nuova legge
sull’affido condiviso, in Giur. mer., 2006, 63; Dati Istat 2002-2003 e 2008-2009.
Secondo l'ultima indagine condotta dall'Istat, relativa al biennio 2008-09, il 59,2% delle
famiglie ricomposte ha figli, l'11,5 % di queste ha figli soltanto di uno solo dei partner, il
39,7% ha figli solo dell'attuale unione, mentre l'8,1% ha figli sia dell'attuale che della
precedente unione.
2
I Paesi dove il divorzio esisteva già prima della sua introduzione in Italia mostrano che il
fenomeno della ricomposizione familiare è ben più presente, e soprattutto vi sono più minori
coinvolti. Ad esempio, negli Stati Uniti, attualmente il 40% delle coppie sono ricostituite,
provengono da una precedente esperienza familiare fallita, e nei Paesi del nord Europa circa
1/3 delle coppie sono alla seconda unione: MAZZONI, Le famiglie ricomposte: dall’arrivo
dei nuovi partners alla costellazione familiare ricomposta, in Dir. famiglia, 1999, 372.
7
priva delle connotazioni sociali negative di un tempo
3
, le possibilità date
dalla scienza con la procreazione assistita e le unioni tra persone dello
stesso sesso, si deve, constatare che non esiste più un'unica nozione di
famiglia
4
. Quella formazione sociale fondata sul matrimonio, come
ancora sottolinea l'art. 29 della nostra carta costituzionale, la sola
meritevole di tutela e protezione da parte del diritto, deve oggi cedere
all'esigenza di riconoscere una realtà estremamente variegata ed in
continua evoluzione
5
, che pone nuovi problemi a cui occorre trovare
soluzione, soprattutto per quelli legati ai minori coinvolti.
Occorre, infatti, recuperare il ritardo con cui il mondo del diritto, e
specialmente il legislatore, si sono interessati alla ricomposizione
familiare rispetto ad altre discipline quali la sociologia e la psicologia,
innanzitutto scegliendo una delle tre possibili strade percorribili: con una
regolamentazione prevalentemente normativa, oppure attribuendo
significativi poteri decisionali al giudice o, ancora, lasciando agli
3
DALLA TORRE, Dal concubinato al matrimonio di fatto: l'attualità del pensiero di
Cristian Thomasius in un recente libro, in Dir. eccles., 1999, 199.
Sempre secondo l'Istat, le coppie conviventi ma non coniugate nel biennio 2008-09 hanno
raggiunto le 820.000 unità.
4
RESCIGNO, Le famiglie ricomposte: nuove prospettive giuridiche. - Relazione ad un
convegno internazionale tenutosi il 22-23 marzo 2001 (nuove costellazioni familiari: le
famiglie ricomposte) al C.N.R. con la partecipazione di studiosi di psicologia, demografia e
diritto, in Familia, 2002, 1; TRABUCCHI, Morte della famiglia o famiglie senza famiglia?,
in Riv. dir. civ., 1988, I, 19; ZATTI, Familia, familiae: declinazioni di un’idea, II, Valori e
figure della convivenza e della filiazione, in Familia, 2002, 337; COLLURA, Il civilista, la
famiglia e le sue trasformazioni, in Riv. critica dir. priv., 2006, 627.
5
C. M. BIANCA e M. M. TOGLIATTI, Introduzione, in C. M. BIANCA, MALAGOLI
TOGLIATTI, MICCI (a cura di), Interventi di sostegno alla genitorialità nelle famiglie
ricomposte. Giuristi e psicologi a confronto, Milano, 2005, 1.
8
interessati la libertà di scegliere attraverso dei patti le soluzioni che in
concreto più rispondono alle loro esigenze
6
; ma soprattutto, ed è questa
la questione più difficile da risolvere e più importante, si deve chiarire se
vi sono degli obblighi dei c.d. genitori sociali nei confronti dei figli del
proprio coniuge o convivente indipendentemente dall'adozione,
dovendosi decisamente escludere che questi due soggetti che coabitano
siano reciprocamente estranei.
6
T. AULETTA, Famiglie ricomposte e obbligo di mantenimento, in Familia, 2007, II, 3.
9
Capitolo primo
LA FAMIGLIA RICOMPOSTA LEGITTIMA
SOMMARIO: 1. Definizione. - LA FAMIGLIA RICOMPOSTA
LEGITTIMA. - 2. Rapporti tra i nuovi coniugi. - a) Gli effetti della
ricomposizione familiare sugli assegni spettanti a uno o ad entrambi i coniugi. - b)
La rilevanza del mantenimento della famiglia ricomposta sull'"an" e sul
"quantum" degli eventuali assegni post-matrimoniali. - c) La famiglia ricomposta
e la casa coniugale. - 3. Rapporti tra i nuovi coniugi e i figli nati dalla precedente
unione. - 3.1. Il mantenimento dei minori coinvolti nella ricomposizione familiare.
- 3.2. Il mantenimento da parte del genitore sociale. - 4. Adozione. - 4.1.
L'adozione particolare del figlio minore. – 4.1.1. Il rifiuto dell’assenso
all’adozione del genitore - 4.2. L'adozione del figlio maggiore d'età. - 4.3.
L'esercizio della potestà. - 4.4. Effetti patrimoniali dell'adozione. - 4.5. Il cognome
dell'adottato. – 5. Il dovere di contribuzione dei figli conviventi al
soddisfacimento dei bisogni della famiglia ricomposta.
1. Definizione.
Per poter esaminare nello specifico le questioni relative alla famiglia
ricomposta occorre preliminarmente chiarire che cosa si intende per
questa nuova realtà familiare.
La questione è di particolare importanza ed assai dibattuta nel mondo
del diritto data ancora l’assenza di una precisa presa di posizione da
10
parte del legislatore sul punto; non esiste, infatti, nel nostro ordinamento
una disciplina positiva specificamente applicabile alla famiglia
ricomposta, né tanto meno una sua definizione.
Va innanzitutto premesso che la stessa espressione “famiglia
ricomposta” può esser fonte di equivoci, perché potrebbe far pensare a
nuclei familiari che tornano nuovamente insieme dopo una precedente
separazione, così da assimilare l’espressione all’istituto della
riconciliazione
7
. Essa tuttavia è ormai da tempo entrata nel lessico
giuridico in un’altra accezione, senz’altro più corretta, dove sta ad
indicare la costituzione di nuovi nuclei familiari in cui confluiscono
spezzoni di originari nuclei familiari in situazione di potenziale
conflittualità
8
.
Si tratta, quindi, di nuove unioni familiari, formate da coniugi
(famiglia ricomposta legittima) o conviventi (famiglia ricomposta di
fatto), di cui almeno uno proviene da precedenti esperienze di coppia
7
Al riguardo va segnalato che una parte della dottrina, rappresentata da prof. T. Auletta, non
condivide la locuzione “famiglia ricomposta”, ma preferisce parlare, sempre per descrivere
questo fenomeno, di “famiglia rinnovata” o “nuova famiglia”, sia per evitare gli equivoci di
significato di cui abbiamo detto, sia perché nell’aggettivo rinnovata sarebbe insito un
elemento di novità costituito da uno dei membri della coppia. T. AULETTA, La famiglia
rinnovata: problemi e prospettive, in C. M. BIANCA, MALAGOLI TOGLIATTI, MICCI
(a cura di), Interventi di sostegno alla genitorialità nelle famiglie ricomposte. Giuristi e
psicologi a confronto, Milano, 2005.
8
C. M. BIANCA, in C. M. BIANCA, MALAGOLI TOGLIATTI, MICCI (a cura di),
Interventi di sostegno alla genitorialità nelle famiglie ricomposte. Giuristi e psicologi a
confronto, cit; C. M. BIANCA, in Diritto civile, Volume II: La famiglia, le successioni,
Milano, 2005, 247.
11
terminate per la morte di uno dei coniugi o conviventi ovvero a causa
della separazione o del divorzio o della rottura di una convivenza more
uxorio, e dalla eventuale presenza di figli dell’uno e/o dell’altro coniuge
o convivente
9
. Peraltro, ad ulteriore conferma di quanto varie siano le
posizioni della dottrina sull’argomento, si deve sottolineare che vi è
anche chi ritiene utile distinguere tra “la famiglia ricostituita”, con la
quale si dovrebbe indicare il nucleo familiare convivente che comprende
i figli di un precedente matrimonio o unione di fatto, e “famiglia
ricomposta”, che comprenderebbe l’insieme dei nuclei familiari che
definiscono un legame tra loro per la condivisione di compiti
genitoriali
10
. Infine, nella definizione della famiglia ricomposta occorre
concentrare l’attenzione anche sul requisito della stabilità; il
riconoscimento della stessa, infatti, dovrebbe esser riservato soltanto a
quelle formazioni sociali che siano abbastanza consolidate, in cui si può
rinvenire un minimo di progettualità della coppia
11
.
9
SCACCHETTI, L’assetto giuridico della famiglia ricomposta alla luce della nuova legge
sull’affido condiviso, cit., 63; DELL’UTRI, Famiglie ricomposte e genitori di fatto, in
Familia, 2005, 275.
10
MAZZONI, Le famiglie ricomposte: dall’arrivo dei nuovi partners alla costellazione
familiare ricomposta, cit., 369.
11
DELL’UTRI, Famiglie ricomposte e genitori di fatto, cit., 281; CAIULO, Famiglie
ricostituite: "puzzle familiari", in Dir. fam. e pers., 2008, 2105.
12
Precisato cos’è la famiglia ricomposta, si può ora concludere
affermando che si tratta senz’altro di famiglia
12
, sia se essa è costruita
attorno al fatto materiale ed informale della convivenza della coppia, sia
se è fondata sul tipico atto di matrimonio, e come tale l’ordinamento
deve riconoscerla e rispettarla; essa rientra a pieno titolo tra quelle
“formazioni sociali” destinate allo svolgimento e alla realizzazione della
personalità individuale dei singoli membri che la compongono
prefigurate dall’art. 2 Cost
13
.
LA FAMIGLIA RICOMPOSTA LEGITTIMA
2. Rapporti tra i nuovi coniugi.
Una prima ipotesi di famiglia ricomposta è la c.d. “famiglia
ricomposta legittima”, in quanto fondata sul matrimonio dei nuovi
coniugi.
La disciplina ad essi applicabile è ovviamente quella propria del
matrimonio ed in particolare gli artt. 143, 144, 147 c.c., ma vi sono
12
DE MAURO, Le famiglie ricomposte, in Familia, 2005, 767: quantomeno ai fini
anagrafici, la famiglia ricomposta è famiglia a tutti gli effetti dato che l’art. 4 del d.P.R. 30
maggio 1989, n. 223, stabilisce che «agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme
di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli
affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune».
13
DELL’UTRI, Famiglie ricomposte e genitori di fatto, cit., 310.
13
alcune questioni di particolare interesse che aprono delle problematiche
su cui vale la pena di soffermarsi. La nuova famiglia, infatti, non può
ignorare completamente l’unione precedente e far finta che questa non
sia mai esistita, specie lì dove sono sorti degli obblighi dal fallimento di
quest’ultima.
a) Gli effetti della ricomposizione familiare sugli assegni spettanti a
uno o ad entrambi i coniugi.
La prima di queste questioni è rappresentata dall’eventuale incidenza
della nuova unione familiare sul diritto all’assegno relativo al
mantenimento o agli alimenti spettante per legge ad uno dei membri
della coppia, in seguito allo scioglimento della prima unione per divorzio
o separazione, se si trattava di una unione matrimoniale, o persino della
convivenza more uxorio, se vi era stato un patto di convivenza stipulato
per disciplinare la crisi della coppia
14
.
Ci si deve chiedere se la costituzione della nuova famiglia estingua o
meno tale credito sorto precedentemente.
Nel nostro paese, l’art. 5, 10° comma della legge 1 dicembre 1970, n.
898 sulla disciplina dello scioglimento del matrimonio è molto chiaro al
riguardo e stabilisce la definitiva estinzione dell’assegno post-
14
T. AULETTA, Famiglie ricomposte e obbligo di mantenimento, cit., 4.
14
matrimoniale automaticamente nel caso di passaggio a nuove nozze.
L’eventuale disgregazione della famiglia ricomposta, tuttavia, non fa
rivivere mai la precedente obbligazione, neppure se l’ex-coniuge della
prima unione venisse a trovarsi in situazione di bisogno e l’altro membro
della coppia ricomposta non fosse in grado di sostenerlo
economicamente nel periodo successivo allo scioglimento. La medesima
soluzione si applica all’assegno liquidato convenzionalmente per
regolare la fine della prima unione non fondata sul matrimonio.
b) La rilevanza del mantenimento della famiglia ricomposta
sull' "an" e sul "quantum" degli eventuali assegni post-matrimoniali.
Altra questione da affrontare riguarda, specularmente, l’eventuale
incidenza degli oneri contributivi, derivanti dalla famiglia ricomposta,
sull’assegno dovuto da uno o da entrambi i membri della nuova famiglia
in seguito alla crisi della prima unione
15
.
Al riguardo va tenuto presente che sulla concessione e sull’entità di
tale assegno incidono vari fattori, tra cui le condizioni economiche del
soggetto obbligato, e che per entrambe le unioni legittime (sia la prima
oramai sciolta sia la nuova unione) è la legge stessa a prevedere degli
obblighi di contribuzione ai bisogni delle stesse.
15
T. AULETTA, Famiglie ricomposte e obbligo di mantenimento, cit., 7.