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campagne alle zone urbane. Questi erano in un certo senso i precursori
di quella che William Russel Kelly creò nel ormai lontano 1946 nel
Michigan
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. Le moderne imprese di lavoro temporaneo si sono quindi
dovute portare appresso un retaggio di vergogna e di mercificazione
delle persone. Ecco perché nel mondo esse hanno incontrato barriere
molto forti alla loro riuscita: molti le accusano di essere discendenti
degli sfruttatori del passato.
Ecco perché, inoltre, s’è avvertita l’esigenza di porre tra i
principi del diritto operaio l’affermazione citata in apertura. E se il
lavoro non è una merce, l’aiuto dato ai lavoratori per cercare un posto
di lavoro non poteva essere oggetto di una transazione commerciale.
In Italia, dove il diritto del lavoro ha attraversato varie fasi, il
più grande ostacolo all’intermediazione di manodopera era dato dalla
l. 1369 del 1960.
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Si narra che un cliente disse a W. R. Kelly, titolare di una piccola impresa di servizi per uffici, di
aver urgentemente bisogno di una dattilografa. L’imprenditore, non sapendo che fare, convinse
una sua dipendente a lavorare per qualche giorno nella società del cliente. Quest’ultimo, entusiasta
della preparazione dell’impiegata sparse la voce che Mr. Kelly riusciva a risolvere brillantemente
le carenze di personale delle aziende. Così nacque la prima moderna società di lavoro temporaneo.
LA DISCIPLINA PREVIDENZIALE DEL LAVORO INTERINALE
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Questa legge, di cui si parlerà nel capitolo I, è frutto di quella
che viene comunemente definita come la stagione vincolistica, nella
quale era prevalente una visione dell’imprenditore come soggetto
virtualmente in grado di mortificare importanti valori propri del
lavoratore. L’intermediazione di manodopera fino all’emanazione
della l. 196 del 1997 è stata, dunque, pressoché impossibile (sempre
nel capitolo I).
Ma, com’è ben noto, i tempi cambiano, si avvertono nuove
esigenze e si acquisisce la consapevolezza che la flessibilità d’impiego
del fattore lavoro ed una sua accentuata mobilità siano elementi
fisiologici, e non patologici, del sistema.
Gli interessi in gioco sono svariati, ma è fondamentale non
dimenticare l’essenziale valore del rispetto della persona umana.
Questo può aversi solo ove la disciplina di questo nuovo
strumento, qual è il lavoro temporaneo, assicuri adeguate tutele al
lavoratore ed al tempo stesso sia un utile mezzo per l’emersione del
lavoro nero.
Le rigide regole imposte al rapporto di lavoro interinale sono
sicuramente una garanzia per il lavoratore.
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L'analisi giuridica, di qualsiasi fenomeno nuovo (e quindi anche
del lavoro temporaneo) necessita sempre la conoscenza degli elementi
fondamentali che ruotano attorno ad esso; non basta conoscere il dato
normativo, bisogna conoscere, preliminarmente, i fenomeni che si
vogliono disciplinare, studiare le situazioni concrete a cui la disciplina
verrà applicata.
Ecco perché si ritiene utile tratteggiare nel primo capitolo gli
aspetti salienti del rapporto di lavoro in commento. Solo conoscendo
l’istituto si potrà poi valutare se in sede previdenziale siano assicurate
adeguate tutele.
Per quel che concerne il lavoro nero, tenendo conto che esso è
determinato per la maggiore da un esagerata pressione fiscale ed in
genere da un eccessivo costo del lavoro, si ritiene opportuno
evidenziare i vantaggi che l’impresa utilizzatrice ha nel ricorrere al
lavoro interinale, anziché al sommerso. E’ evidente che il lavoro
temporaneo ha dei costi per essa – altrimenti le fornitrici non
avrebbero ragion d’essere – ma le utilità ricavate sono innumerevoli.
Nel secondo capitolo si entrerà nel vivo della trattazione,
evidenziando gli aspetti previdenziali dell’istituto. Saranno illustrati i
problemi posti dall’articolo 9 della legge, nell’inquadrare le società
LA DISCIPLINA PREVIDENZIALE DEL LAVORO INTERINALE
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fornitrici nel settore terziario. Si verificheranno i rapporti tra fornitrice
ed utilizzatrice, guardando soprattutto all’obbligo di garanzia della
seconda. In particolare saranno affrontati i possibili problemi cui può
andare incontro un lavoratore interinale, data la discontinuità della sua
attività lavorativa.
Il terzo capitolo si occuperà, invece, di un settore in una fase di
notevoli cambiamenti: l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali. Si cercherà di fornire un quadro il più
aggiornato possibile della situazione, senza trascurare le “origini”. In
effetti le leggi successive alla emanazione della 196, hanno modificato
l’assetto del cd “pacchetto Treu”.
Degli strumenti creati con la finalità di prevenire e contenere il
conflitto sociale mediante la semplice funzione di sostegno del reddito
ci si occuperà nel capitolo (il quarto) dedicato a quelli che
comunemente sono definiti come ammortizzatori sociali. Nello stesso
capitolo si parlerà anche dell’indennità di disponibilità. Sebbene
questa sia comunemente definita dalla dottrina prevalente quale una
retribuzione, non si può negare la sua peculiare funzione di sostegno
del reddito del lavoratore temporaneo assunto a tempo indeterminato
per i periodi in cui non si trova in missione.
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In ultimo troveranno trattazione le sanzioni (cap. V), che
saranno illustrate brevemente, per poi affrontare uno specifico
problema: cosa avviene nel momento in cui il rapporto previdenziale
non è imputato più alla società fornitrice, ma all’utilizzatrice?
Ad ogni modo, nelle prossime pagine si affronteranno
soprattutto gli aspetti previdenziali del lavoro temporaneo. In altri
termini, si verificherà la tenuta del sistema delimitato dal legislatore al
verificarsi di quegli eventi (di cui all’art. 38 della Cost.) dai quali lo
Stato si propone di tutelare i lavoratori.
LA DISCIPLINA PREVIDENZIALE DEL LAVORO INTERINALE
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Capitolo I
I soggetti del rapporto previdenziale
La dottrina tradizionale configura il rapporto giuridico
previdenziale quale relazione trilaterale, in quanto comprensivo di un
assicurato (il lavoratore), di un assicurante (il datore di lavoro) e di un
ente assicuratore (l’ente previdenziale).
La prospettiva è leggermente diversa nella fornitura di lavoro
temporaneo. Nel rapporto in esame si ha uno sdoppiamento della
figura del datore di lavoro. Più precisamente il cd affitto di
manodopera risulta caratterizzato da una particolare struttura
negoziale coinvolgente di per sé tre soggetti:
a) La società fornitrice, che stipula il contratto per prestazioni
di lavoro temporaneo con un lavoratore e svolge l’attività di
fornitura;
b) Il lavoratore temporaneo;
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c) L’impresa utilizzatrice, che, in virtù di un apposito negozio
stipulato con la società fornitrice, impiega i lavoratori assunti
da quest’ultima.
Ad es.: La società Alfa S.p.A., produttrice di mobili per
arredamento, a causa di un’inatteso incremento della domanda,
necessita rapidamente di manodopera qualificata. Trattandosi
di un’ipotesi di picco produttivo, previsto dalla maggior parte
dei contratti collettivi, può fare ricorso al lavoro temporaneo.
Si affida allora alla Beta S.p.A., società fornitrice di lavoro
temporaneo, che provvede a selezionare degli esperti
falegnami, iscritti nella propria banca dati o ricercati
attraverso i media, e li invia presso la Alfa S.p.A. Quest’ultima
dovrà sopportare oltre alle retribuzioni ed ai contributi una
spesa aggiuntiva, una percentuale sul costo del lavoro che
costituisce il guadagno della società fornitrice. In compenso
avrà però risparmiato costi di selezione e di gestione (paghe e
contributi) dei lavoratori, e avrà il vantaggio di non avere
nessuna assunzione a suo carico.
LA DISCIPLINA PREVIDENZIALE DEL LAVORO INTERINALE
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Tale descrizione rende, seppure sommariamente, l’idea della
complessa relazione che connota il lavoro interinale. Questo è fondato
sulla combinazione fra un contratto di lavoro (per prestazioni di lavoro
temporaneo) e un contratto commerciale (di fornitura di lavoro
temporaneo). Da ciò segue che ad organizzare ed utilizzare la
prestazione del lavoratore è un soggetto diverso da quello che ha
pattuito con il lavoratore le condizioni di impiego, attraverso la
sottoscrizione del contratto di lavoro da cui deriva l’assunzione
formale dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti.
Mediante la fornitura di lavoro temporaneo, quindi, si produce
una vera e propria dissociazione tra datore di lavoro stipulante e
utilizzatore del lavoratore: è evidente una divergenza dal normale
rapporto di lavoro subordinato, i cui soggetti sono soltanto due (datore
di lavoro e lavoratore).
A ben vedere tuttavia “gli elementi di differenziazione – pur
notevoli – non vanno enfatizzati”
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se si tiene conto che la fornitrice
rimane titolare di ampi poteri, tali da giustificare l’imputazione
formale del rapporto. E’ questa, infatti, che ordina al lavoratore di
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prendere servizio presso l’utilizzatrice; che può ordinare ex 1460 c.c.,
in caso d’inadempimento dell’impresa utilizzatrice, l’interruzione
della prestazione; che rimane titolare dei poteri disciplinari.
D’altra parte è l’impresa utilizzatrice che in concreto dispone
dei poteri attinenti all’organizzazione: è questa che indica al
lavoratore la prestazione effettiva da porre in essere.
Chi deve considerarsi allora il soggetto obbligato a versare i
contributi, ovvero soggetto passivo del rapporto previdenziale?
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Così NICOLINI, Disciplina previdenziale del lavoro temporaneo: gli obblighi contributivi,
RIDL, I, 239 ss.