4
INTRODUZIONE
Con il presente lavoro cercherò di illustrare, con specifico riferimento al campo
della compravendita di beni, come il diritto internazionale privato sia in grado di
“annullare i confini” giuridici e geografici, semplificando la soluzione delle
controversie che presentano collegamenti con più di un ordinamento giuridico
statale.
La globalizzazione ha comportato il progressivo intensificarsi delle relazioni fra i
differenti Stati e, volendo in via preliminare svolgere delle considerazioni di
carattere non esclusivamente giuridico, punto di partenza è la considerazione per
cui l’aver colmato il divario fisico-geografico non sempre ha coinciso con una
pacifica fusione di culture, ideologie e prassi; il background antropologico si è
arricchito di nuovi interlocutori di natura politica, religiosa, sociale, economica e
commerciale, ma ha anche dovuto adattarsi a nuove esigenze e nuove modalità
relazionali.
A fronte di un panorama così variegato, che oggi già vanta una secolare
esperienza, mi propongo di compiere un bilancio del grado di unione ed uniformità
culturale e giuridica creatosi, scegliendo di analizzare l’ambito giuridico ed in
particolare la disciplina di diritto materiale uniforme e di diritto internazionale
privato delle obbligazioni contrattuali con specifico riferimento al contratto di
compravendita. La tesi si concentrerà dunque sul percorso, l’evoluzione, gli
obiettivi e gli strumenti di diritto privato e processuale in tema di obbligazioni e
compravendita. Si fornirà, in primo luogo, un quadro delle fonti vincolanti e non
vincolanti in materia, con particolare attenzione alle norme sostanziali vigenti in
ambito intra ed extra comunitario, successivamente, l’analisi diverrà più
approfondita in merito alla formazione del contratto e alla determinazione della
legge ad esso applicabile ed, infine, verranno presi in considerazione i
procedimenti e gli strumenti di risoluzione delle controversie.
La dimensione europea godrà di un approfondimento particolare nel secondo e nel
terzo paragrafo in quanto esempio di coesione geografica e giuridica, realizzazione
di un organismo giuridicamente coattivo e modello di un’auspicabile uniformità
globale. L’approccio metodologico vuole essere in prevalenza teorico, è mia
intenzione compiere un’analisi della legislazione e della sua interpretazione
5
dottrinaria, arricchirò poi il lavoro di una prospettiva pratica attraverso la
presentazione di una casistica giurisprudenziale. Il fine è quello di comprendere
appieno le problematiche che possono generalmente sorgere nelle fasi di
costituzione, adempimento e risoluzione di un tipico contratto transazionale di
compravendita. L’obiettivo è conoscere ed analizzare le soluzioni legislative e
giurisdizionali ideate per porvi rimedio.
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LE FONTI DELLA DISCIPLINA DELLA
COMPRAVENDITA INTERNAZIONALE DI BENI
1.1 LE FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE IN TEMA DI
COMPRAVENDITA
Gli Stati, come è noto, compongono la c.d. “comunità internazionale” ed in essa
perseguono obiettivi condivisi attraverso l’operato di enti ed istituzioni internazionali
(fra cui in primis, l’Organizzazione delle Nazioni Unite).
Alle norme di diritto internazionale pubblico
1
si contrappone il “diritto internazionale
privato
2
” che comprende norme che hanno la funzione di stabilire quando il diritto
interno va applicato ad una fattispecie che presenta elementi di internazionalità e
quando, invece, i giudici nazionali sono tenuti ad applicare norme di diritto privato
straniero.
Le norme di diritto internazionale privato sono contenute in testi legislativi costituiti ed
appartenenti esclusivamente ad un solo Stato, in Convenzioni internazionali che
vengono recepite negli ordinamenti interni degli Stati che decidono di aderirvi o ancora
in atti normativi, come i Regolamenti comunitari, redatti da organismi sovranazionali
cui un determinato ordinamento statale appartiene.
Per completare il quadro è poi necessario aggiungere le fonti non vincolanti cd. di “soft
law”, un sistema giuridico di precetti riportante i principi e le pratiche più durevoli e
diffuse nelle relazioni tra gli Stati della comunità.
Ciò premesso, il presente lavoro ha ad oggetto il tema della compravendita
internazionale per cui procederemo ora ad esaminare le specifiche fonti che assumono
rilevanza in materia.
1
Il diritto internazionale pubblico è costituito dalle norme che disciplinano le relazioni tra gli Stati e dalle norme
relative alla formazione ed al funzionamento delle istituzioni internazionali, sono codificate in testi legislativi
vincolanti per gli Stati membri denominati Statuti o Trattati.
2
L'espressione "diritto internazionale privato" venne coniata, per la prima volta, dal giurista statunitense JOSEPH
STORY nell'opera "Commentaries on the conflict of laws"del 1834. Tra gli autori che invece contestano la presenza di
una difformità tra diritto internazionale pubblico e diritto internazionale privato cfr. BENEDETTO CONFORTI in
Diritto Internazionale, 7
a
ed., Editoriale scientifica.
7
1.1.1 Le Convenzioni in materia
Le Convenzioni, quando vengono ratificate da uno Stato, diventano parte del diritto
interno di quello Stato mediante una “legge di ratifica” e “l’ordine di esecuzione”, le
norme della Convenzione sono così introdotte nei differenti ordinamenti degli Stati che
decidono di ratificarla e possono essere fatte valere come legge da qualunque cittadino
appartenente a quegli Stati. Negli ordinamenti in cui le parti godono di ampia
autonomia, è altresì possibile che queste scelgano di regolare il proprio rapporto
contrattuale con norme che ricalcano quelle contenute in una Convenzione
internazionale anche nel caso in cui lo Stato in cui risiedono non ha ratificato tale
Convenzione, in questa ipotesi le parti dovranno assicurarsi che la loro scelta non vada a
configgere con le norme del loro ordinamento interno.
A seconda del numero di contraenti è possibile distinguere tra Convenzioni
Multilaterali, aperte al riconoscimento e all’applicazione da parte di diversi Stati
contraenti e Convenzioni Bilaterali, stipulate e vigenti solo in due Stati contraenti
3
. Le
Convenzioni di diritto internazionale privato definiscono i criteri di collegamento
comuni e condivisi per individuare la legge nazionale applicabile in presenza di un
contratto potenzialmente soggetto a sistemi giuridici differenti, a titolo d’esempio, in
ambito di compravendita si ricordi “La Convenzione dell’Aja del 15 giugno 1955 sulla
legge applicabile alle vendite a carattere internazionale di oggetti mobili corporali
4
” o
ancora “La Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni
contrattuali
5
” divenuta, per gli Stati appartenenti all’Unione Europea, Regolamento
UE
6
n. 593/2008 anche denominato “Roma I” sulla legge applicabile alle obbligazioni
contrattuali, il quale verrà analizzato nel prosieguo. Le Convenzioni di diritto
materiale uniforme hanno per oggetto l’individuazione di regole che disciplinano uno
specifico negozio giuridico in tutto o in parte dei suoi aspetti, ad esempio “La
Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di
3
ALDO FRIGNANI-MARCO TORSELLO, Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia diretto da
FRANCESCO GALGANO, Volume dodicesimo, Il contratto internazionale, diritto comparato e prassi commerciale,
Milano (Cedam) 2010.
4
Ratificata ed eseguita in Italia con L. 4 febbraio 1958, n.50 in GU n.48 del 25-2-1958
5
Ratificata ed eseguita in Italia con L. 18 dicembre 1984, n. 975 in GU n.25 del 30-1-1985 - Suppl. Ordinario
6
Regolamento n. 593 del 17 luglio 2008, entrato in vigore il 17 dicembre 2009.
8
merci”
7
adottata a Vienna l’11 aprile 1980 o “La Convenzione di Ginevra del 1956 sul
trasporto di merci su strada
8
”; infine, le Convenzioni procedurali sono composte da
norme di diritto processuale civile che permettono alle sentenze ed agli atti pronunciati
in un determinato Stato di essere riconosciuti ed efficaci anche in altri ordinamenti
statali, tra le altre
9
, è stata di particolare importanza la Convenzione di Bruxelles del 27
settembre 1968 divenuta Regolamento CE 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000
concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle
decisioni in materia civile e commerciale, oppure sono composte da norme che
disciplinano strumenti per la risoluzione delle controversie alternativi alle Corti
nazionali come, ad esempio, l’istituto dell’arbitrato.
È fondamentale prendere coscienza del fatto che le Convenzioni sono una fonte di
diritto internazionale frutto di una libera scelta degli Stati che decidono, attraverso i
propri organi rappresentativi, di dar a vita o partecipare a contrattazioni con altri Stati al
fine di creare uno testo normativo che disciplini in modo uniforme le loro relazioni in
un particolare ramo o istituto giuridico.
Le Convenzioni vincolano gli Stati contraenti e, a differenza delle fonti interne od
europee, non sono direttamente applicabili e dunque creano obblighi in capo ai cittadini
solo in forza di leggi di ratifica con le quali il testo viene trasposto nelle fonti
dell’ordinamento interno. L’adattamento può avvenire in due forme: attraverso un
procedimento ordinario ove gli organi legislativi di uno Stato approvano atti legislativi
(aventi rango di legge costituzionale o ordinaria o atto regolamentare o amministrativo)
i quali riproducono il contenuto delle norme internazionali, oppure, attraverso un
procedimento speciale ove gli organi legislativi approvano leggi nelle quali operano un
rinvio che rende obbligatoria l’osservanza del contenuto della norma internazionale, in
quest’ultimo caso si attua un adattamento automatico e dunque completo e continuo in
quanto ogni eventuale modifica della norma internazionale è automaticamente operante
anche per l’ordinamento interno.
7
Ratificata ed eseguita in Italia con L. 11 dicembre 1985, n. 765 in GU n.303 del 27-12-1985 - Suppl. Ordinario
8
Ratificata ed eseguita in Italia con L. 6 dicembre 1960, n. 1621 in GU n.5 del 7-1-1961
9
La Convenzione di New York del 1958 sul riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali straniere ”, ratificata
ed eseguita in Italia con L. 19 gennaio 1968, n. 62 in GU n.46 del 21-2-196; “La Convenzione di Lugano del 16
settembre 1988 concernente la competenza giurisdizionale, e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e
commerciale ratificata ed eseguita in Italia con L. 10 febbraio 1992, n. 198 in GU n.53 del 4-3-1992 - Suppl. Ordinario
n. 48; La Convenzione sull’arbitrato commerciale internazionale di Ginevra del 21 aprile 1961, ratificata ed eseguita
in Italia con L. 10 maggio 1970, n. 418 in GU n.167 del 6-7-1970.