5
In tali discussioni si è parlato di “Strade del vino” per la
valorizzazione del territorio
1
e questo si è trasposto anche nel testo
definitivo all’articolo 1; l’inciso che recita: “L’obiettivo della
presente legge consiste nella valorizzazione dei territori a vocazione
vinicola (…)” ne è la testimonianza. Anche se poi nella norma si fa
esplicito riferimento alle zone a produzione vinicola, non si può
certamente escludere un’interpretazione più ampia legata a tutto il
territorio inteso come spazio rurale.
Infatti lo spazio rurale va ben oltre la semplice delimitazione
geografica o quanto meno relativa a zone di produzione, perché la sua
nozione si riferisce a tutto il tessuto economico e sociale dell’area,
così comprendendo l’insieme delle varie attività, dall’agricoltura
all’artigianato, alle piccole e medie imprese industriali, al commercio,
ai servizi
2
.
Quello che è rilevante e che è necessario che diventi consapevolezza
comune, non è tanto individuare in che modo e quale sia lo spazio
rurale (zone a vocazione vinicola) che la legge 268/99 intende
promuovere: le “Strade del vino” non sono un pretesto per
incentivare il turismo enogastronomico o istiututi affini, bensì il loro
scopo è il raggiungimento di risultati più “nobili”, i quali, del resto,
possono essere facilmente individuati tra le righe della disposizione
stessa.
1
Sul punto v. F. ALBISINNI, Il diritto agrario territoriale, Torino, 2004.
2
Con bella espressione alla fine degli anni ’80, nel rapporto della Commissione
europea più volte richiamato, si è parlato di spazio rurale come di “un tessuto, (…)
comprendente un insieme di attività alquanto diverse: agricoltura, artigiantato,
piccole e medie industrie, commercio, servizi”. Colpisce, in questo testo, l’uso della
parola “tessuto”, che fa pensare ad un complesso di fili, dotati di una loro
individualità prima di intrecciarsi nella trama, ma capaci di dar vita a qualcosa di
diverso dalla somma dei singoli componenti, di maggior valore, frutto di un
disegno oridnatore. Sul punto v. A. GERMANO’, Manuale di diritto agrario,
Torino, 2003, p. 327 e ss.; v. anche F. ALBISINNI, op. cit., p. 243.
6
Infine, è da osservare, che questi ultimi possono essere perseguiti
anche tramite la mera applicazione dei dispositivi previsti dalla legge
sulla “valorizzazione del territorio”.
L’art. 1 fa assurgere le “Strade del vino” ad efficace strumento per la
“valorizzazione” del territorio. È necessario insistere su tale intento in
virtù della rilevanza che assume questo tipo di componente.
Il territorio non deve infatti essere inteso come solo fattore volto alla
produzione di beni destinati all’auto-consumo o ad una massa
indefinita di consumatori, ma come elemento composto dallo spazio
agricolo e dallo spazio fondiario, che tiene conto “del diritto di tutti i
settori della società rurale di partecipare alle attività economiche che
in esso si svolgono e si sviluppano. L’aspetto multifunzionale, questa
volta riferito allo spazio rurale in sé e non all’impresa agricola, si
carica di fortissima valenza, in quanto le varie attività, non solo
economiche ma anche sociali e culturali, interagiscono tra loro ed in
modo sinergico
3
”.
Questo si deve intendere per valorizzazione e questo è possibile
raggiungere mediante gli istituti cui si riferiscono le “Strade del vino”
e che sono legati più o meno direttamente allo stesso elemento
portante: il territorio.
Una volta entrati in questo campo è facile intuire quali siano gli altri
motivi di interesse ai quali la legge fa riferimento.
Quando si parla di spazio rurale inevitabile è il collegamento che
viene di fare con l’elemento culturale insito in quel determinato
contesto. L’avvento delle produzioni di massa a basso costo, portate
dal fenomeno della globalizzazione, hanno modificato i modi di
scegliere i propri acquisti da parte dei consumatori; la
3
A. GERMANO’, op. cit., p. 327.
7
“delocalizzazione” delle produzioni e lo sviluppo di nuove tecnologie
accompagnate dal progresso della scienza hanno fatto sì che la
cultura di una società non si identificasse più con il proprio territorio
e con le proprie tradizioni
4
.
Non è chiaramente pensabile che un paese ricco di tradizioni e cultura
come il nostro e come altre realtà europee possa lasciare cadere
nell’oblio più profondo un patrimonio invidiato da molti altri contesti
sociali. Per questo le “Strade del vino” si prefiggono di veicolare e far
conoscere la cultura, quella agraria
5
, sia nel nostro che in altri paesi e
con l’ulteriore intento di difendere e recuperare le tradizioni che
stanno progressivamente segnando il passo a favore della
“modernità”.
È da aggiungere che tra i vari elementi culturali in cui una nazione
può ritrovare la sua identità può essere elencato un fattore che per le
sue peculiarità si pone sicuramente come elemento di
differenziazione: il paesaggio
6
. Il paesaggio per tale motivo deve
essere difeso dai soprusi che la mano violentatrice dell’uomo, negli
ultimi anni, sta perpetrando con sempre maggiore indiscrezione.
4
Sul tema della globalizzazione dei mercati v. CASSESE, Lo spazio giuridico
globale, Roma, 2003; JANNARELLI, Il diritto agrario tra profilo globale e profilo
locale: spunti sul metodo e sull’oggetto della ricerca, in Riv. di Diritto Agrario,
4/2002, p. 729; ROOK BASILE, Il mercato dei prodotti agricoli, in Diritto e
Giurisprudenza agraria e dell’ambiente, 2001; GERMANO’ E ROOK BASILE,
La disciplina comunitaria e internazionale del mercato dei prodotti agricoli,
Torino, 2002; così anche L. COSTATO, Globalizzazione: perché,quando, come, in
Riv. di Dir. Agr., Milano, 2001, p. 331.
5
La cultura agraria è solo una parte del patrimonio che il suolo italico può offrire,
essa tuttavia si identifica tra le tradizioni più importanti e tra quelle che
compongono l’identità del nostro paese.
6
Numerosi sono i contributi in tema di tutela del paesaggio, sul punto v. N.
FERRUCCI, Dal “Codice Urbani” alla legge n. 308 del 2004: luci ed ombre sulla
tutel del paesaggio; L. ABRAMI, Tutela paesaggistica e danno permanente al
territorio boscato ;F. DE LISI, Giurisprudenza amministrativa, per tutti v. Dir. e
Giur. Agr. e dell’ Amb., 5/2005.
8
Un altro motivo di interesse che si lega al tema in parola, è quello
riferito allo svolgimento della stessa attività agricola, la quale sta
assumendo una posizione sempre più di secondo piano rispetto alle
altre attività in virtù della minore attenzione che ogni sistema
economico gli sta dedicando
7
.
Così l’agricoltura, che la Carta rurale europea definisce la “spina
dorsale” dello spazio rurale, oltre alla funzione tradizionale di
produrre alimenti ed a quella, certamente non nuova, ma ora
considerata in modo particolare, di rispondere alle domande di tutela
dell’ambiente e di conservazione e fruibilità dello spazio naturale e
del territorio, ne assume un’altra: quella di dare il proprio contributo
a uno sviluppo integrato e sostenibile delle aree rurali
8
.
Certamente un aspetto di tal genere, che si ricollega in modo
immediato ai temi sopraccitati, non poteva essere trascurato
dall’istituto di cui alla legge 268/99, il quale si propone anche in
questo caso di proporre attività di recupero, promozione e difesa
dell’attività in questione.
È inevitabile che disquisendo di cultura e tradizione agraria, spazio
rurale, paesaggio, territorio e attività agricola si finisca per parlare del
frutto nel quale tutti questi elementi si trasfondono apportandone le
loro qualità e caratteristiche: I prodotti tipici
9
.
I prodotti tipici sono forse gli strumenti migliori per far parlare di sé
un territorio: essi sono la sintesi con la quale il turista porta con sé
una parte della terra dove ha intrapreso il suo viaggio, indirizzato alla
7
Il problema non è infatti riferito solamente al nostro paese ma si estende anche a
livello comunitario.
8
Sul punto v. anche F. ALBISINNI, L’azienda agricola multifunzionale, Torino,
2004, p. 238 e ss.
9
In tema di protezione delle produzioni tipiche v. L. COSTATO, Ancora in tema di
marchi collettivi e di produzioni tipiche, in Riv. di Dir. Agr., Milano.
9
scoperta di ricchezze, sapori e storia di un particolare contesto
sociale.
Tuttavia l’argomento interessa anche per la prospettiva più
pragmatica che esso presenta e che è quella del “bisogno urgente di
ogni essere umano di avere rassicurazioni su talune certezze sulle
quali a sua volta fonda la propria certezza di esistere
10
”. L’inciso è
volto a sottolineare lo stato di allarme generale sulla presunta
sicurezza o insicurezza dei prodotti alimentari derivato dai recenti
casi che hanno minacciato, in non meno di un’occasione, la salute
dell’uomo (si pensi ai casi dei “polli alla diossina”, dei “pesci al
mercurio” o della “mucca pazza” e di recente “l’influenza aviaria che
sembra assumere caratteristiche di calamità planetaria)
11
.
Sono tutti temi che seppur suscettibili di uscire subito fuori
dell’angusto reticolato di norme, per espandersi su territori in cui la
complessità della realtà giuridica si intreccia con quella economica e
questa con quella sociale, rinviano però al giurista problemi inerenti
all’attività che gli è propria e cioè quella di capire e ordinare le novità
emergenti.
Per questa ragione le “Strade del vino” si propongono come
strumento promozionale volto a pubblicizzare prodotti sani e genuini,
i cui processi di produzione, che possono essere resi a tutti evidenti,
sono rispettosi della salute umana e dell’essere umano in quanto tale.
10
Cfr. ROOK BASILE, L’informazione dei prodotti alimentari, il consumatore e il
contratto, in Il diritto alimentare tra comunicazione e sicurezza dei prodotti,
Torino, 2005, p. 3.
11
Sul v. anche ROOK BASILE, Il diritto alimentare tra comunicazione e sicurezza
dei prodotti, Torino, 2003; v. anche La sicurezza alimentare ed il principio di
libera concorrenza; L. COSTATO, Dal mutuo riconoscimento al sistema europeo
di diritto alimentare: il Regolamento 178/2002 come regola e come programma,
per tutti v. in Riv. di Dir Agr., Mialno, 2003.
10
Tuttavia sappiamo che insidioso è il passaggio che porta dal mondo
astratto dei diritti a quello aspro delle regole il cui compito è quello di
renderli effettivi. Importante sarà quindi la riflessione dedicata alle
norme europee sulla sicurezza alimentare e quelle inerenti
l’informazione che deve essere indirizzata al consumatore
12
.
In ultima analisi, ma non perché meno importanti, devono essere
menzionati i motivi sociali, ossia gli effetti benefici che le “Strade del
vino” riescono a proiettare nella società.
Il turismo enogastronomico e in particolare quello del vino, si
propone come una nuova forma per la scoperta del territorio
nazionale ma anche straniero.
Negli ultimi anni i dati raccolti dimostrano quanto stia diventando
importante tale forma di turismo per l’economia di intere aree
geografiche, ciò comporta infatti un “circolo virtuoso” i cui effetti
benefici si riflettono sia nei vari settori economi interessati, sia nel
tessuto sociale.
Durante i lavori preparatori della legge quadro era emersa l’ulteriore
necessità che il progetto delle “Strade del vino” fosse volto ad
integrare l’offerta di lavoro nelle zone depresse, creando nuove figure
professionali che avrebbero operato poi nel settore vinicolo e non
solo.
12
Per quanto riguarda il tema della informazione e comunicazione per la sicurezza
alimentare v. S. CARMIGNANI, La tutela del consumatore tra comunicazione e
informazione, in Il diritto alimentare tra comunicazione e sicurezza dei prodotti,
Torino, 2005, p. 135; v. anche S. CARMIGNANI, La tutela delle indicazioni
geografiche nell’Accordo TRIPs: localizzazione geografica del prodotto e mercato
globale, in Agricoltura e Alimentazione tra diritto, comunicazione e mercato, Atti
del Convegno “Gian Gastone Bolla”, Milano, 2003. Per quanto riguarda il rapporto
fiduciario con l’agricoltore v. N. LUCIFERO, Il legame fiduciario tra agricoltore e
consumatore nella vendita diretta dei prodotti alimentari, in Atti del Convegno,
Pisa, 2004.
11
All’art. 3 della legge 268/99 si parla infatti di requisiti minimi di
qualità: perché l’istituto funzioni e sia in grado di raggiungere gli
obiettivi che il legislatore nazionale si è prefisso, è necessario che
questo operi tramite figure qualificate. Nulla deve essere lasciato al
caso e alle “iniziative promozionali” dei singoli enti, tutto deve essere
professionale, tutto deve rispondere a precisi requisiti di qualità e a
questo sono indirizzati corsi di formazione rivolti soprattutto ai
giovani che attendono di essere inseriti nel mondo del lavoro.
Descritte in breve le ragioni per le quali si è proceduto alla
realizzazione del disposto n. 268/99, c’è ora da aggiungere che ai
motivi di interessi sopraccitati corrisponde una buona configurazione
giuridica del progetto, pensata dal legislatore nazionale, perché gli
ingranaggi dell’istituto funzionassero in maniera ottimale in modo da
centrare in pieno i risultati preposti.
È da premettere che le “Strade del vino” sono attratte nell’ambito
delle materie a competenza esclusiva delle Regioni, a queste infatti è
riservato il diritto di determinare “tempi e modalità per
l’adeguamento e il riconoscimento, in base alle disposizioni della
presente legge, delle ‘Strade del vino’ e delle ‘Strade dell’olio’ già
istituite” (art. 6).
Visto che nel silenzio dell’art. 117 della Cost. non si evincono
passaggi che annoverano la materia agricoltura tra le competenze
esclusive o concorrenti dello Stato, si può affermare che le “Strade
del vino” appartengono alla competenza residuale e quindi esclusiva
delle Regioni
13
. Tuttavia tale affermazione può far nascere dubbi
13
Sul punto v. A. JANNARELLI, Il governo dell’agricoltura nel nuovo Titolo V°
della Costituzione, in “Atti dell’Incontro di studio”, Firenze, 2003, p. 111. Secondo
l’autore infatti “la conclusione ora prospettata, per certi versi in linea con il trend
legislativo in cui va ad inscriversi la stessa legge costituzionale n. 3 del 2001,
12
legittimi sulla effettiva capacità di intervento degli enti locali sulla
materia in esame: le giustificazioni devono essere ricercate in tutti
quei motivi di interesse che accompagnano il progetto stesso.
Si è infatti parlato di salute e sicurezza alimentare, di
commercializzazione di prodotti, di tutela del consumatore, di
pubblicità ingannevole e messaggi mendaci: con una opportuna
riflessione sul disposto n. 117 della Cost. 3° co., ci possiamo rendere
conto però, di come tali materie rientrino nella competenza esclusiva
dello Stato; ma visto e considerato che la materia agricoltura non è
menzionata dall’art. in esame, dovrebbe rientrare allora nella
competenza esclusiva delle Regioni (comma 4°).
Tuttavia la grandissima capacità di intervento che ha lo Stato gli
permette di operare in campi, che anche se non gli appartengono,
presentano delle ricadute nelle materie di sua competenza. da qui la
sua capacità di legiferare anche sull’istituto in esame
14
.
A questo punto è doveroso concludere la presentazione del tema con
una breve descrizione dei due istituti che configurano giuridicamente
le “Strade del vino”.
Tutti i motivi di interesse sopraccitati possono essere sostenuti da due
peculiari strumenti idonei a concretizzarli nella realtà: stiamo
sembra suggerire, ad una prima lettura, che il passaggio da vecchio al nuovo art.
117 ha allargato la base della competenza delle Regioni in materia di agricoltura.
Ciò, a ben vedere, appare in linea con quella già richiamata divaricazione tra la
dimensione sopranazionale dei mercati e la localizzazione delle produzioni per
effetto della quale, con riferimento al momento della produzione di base in senso
stretto, che resta pur sempre centrale nell’agricoltura, la sfera della territorialità,
proprio in quanto tende a restringersi dal livello nazionale a quello locale, a sua
volta opera in termini di attrazione totalizzante delle relative competenze legislative
salvo che non vengano a determinarsi interferenze con questioni o problematiche
che sfuggono ad una visione localistica in quanto esigono, in ragione degli intressi
coinvolti, un trattamento normativo ad un livello più elevato”.
14
La questione inerente alla competenza esclusiva e concorrente tra Stato e Regioni
è piuttosto complessa, sulle varie teorie che si sono pronunciate v. A. GERMANO’,
Manuale di diritto agrario, Torino, 2003, p. 38 e ss.
13
parlando di vendita diretta e agriturismo, così come è la stessa legge
quadro a richiamarli
15
.
I due istituti non sono certamente di poco momento se si considerano
gli effetti che da essi derivano e che grazie ad essi vengono trasposti
nella società tramite il progetto che stiamo esaminando. Mediante la
vendita diretta, così come modificata dall’art. 4 del D. Lgs. 228/01, è
possibile infatti recuperare il dialogo con il produttore dei beni
alimentari, ossia l’agricoltore, del quale la società moderna si sta
progressivamente scordando l’importanza
16
.
Attraverso il dialogo, che deve essere affrontato durante la
contrattazione, è possibile ritrovare una certa “sicurezza alimentare”
dei prodotti: tali garanzie non possono essere certo assicurate dalle
nuove forme di commercio sponsorizzate dalla globalizzazione, la
quale, sembra aver fatto diventare il “risparmio” e non la “qualità”,
l’unico vero obiettivo che il consumatore deve centrare. Così è
possibile far riappropriare il pubblico di un complesso di diritti dei
quali sono titolari i singoli individui in quanto tali e non perché
catalogati come semplici consumatori
17
.
15
Sulle innovazioni relative alla vendita diretta e all’agriturismo v. F. ALBISINNI,
commenti all’ art. 3 e 4 del D. lgs. 228/01, in Le nuove leggi civili commentate,
2001, p. 740 e ss.; v. anche L. FRANCARIO E L. PAOLONI, Commento all’art. 3,
e A. GERMANO’, Commento all’art. 4, per tutti v. Riv. di Dir. Agr.; v. anche,
Attività agrituristica e provenienza aziendale dei prodotti, in Diritto e
Giurisprudenza agraria e dell’ambiente, 4/2003, p. 197 e ss.; v. anche, L’azienda
agricola multifunzionale, Torino, 2004, p. 71 e ss.; A. GERMANO’, op. cit., p. 78 e
ss.
16
Sull’importanza della comunicazione nelle fasi di scambio e contrattazione v.
ROOK BASILE, L’informazione dei prodotti alimentari, il consumatore e il
contratto, op. cit., Torino, 2005, p. 3 e ss.; v. anche La comunicazione e il
consumatore, in Agricoltura e Alimentazione tra diritto, comunicazione e mercato,
Atti del Convegno “Gian Gastone Bolla”, Milano, 1998, p. 359; v. anche N. IRTI,
L’ordine giuridico nel mercato, Bari, 1998.
17
Tra i vari diritti di cui si deve riappropriare il consumatore vi è il diritto alla
salute, un diritto che negli ultimi tempi è stato oggetto di eccessive vessazioni.
14
La vendita diretta è anche un mezzo che permette al pubblico di
seguire la filiera della produzione: i centri abilitati a svolgere tale
attività sono inseriti direttamente nel contesto che ha visto nascere il
prodotto. Si possono così “toccare con mano” gli effettivi passaggi
che hanno permesso alle materie prime di diventare prodotto tipico.
Tramite la vendita al dettaglio il pubblico viene messo in diretto
contatto con l’ambiente, l’elemento principe di tutto ciò che riguarda
l’attività agricola e di tutto ciò che gli è affine. Le “Strade del vino”
danno la possibilità di immergersi nello spazio rurale circostante,
acquisire informazioni su quel territorio e veicolare, pubblicizzare e
promuovere la cultura che gli è propria anche in altri contesti sociali.
Agli stessi risultati perviene l’agriturismo, così come modificato
dall’art. 3 del D. Lgs. 228/01: il collegamento con le “Strade del
vino” risulta immediato soprattutto alla luce della definizione che si
può ricavare da tale termine. Si parla infatti dello svolgimento
dell’attività agricola in connessione con quella turistica.
Dallo svolgimento dell’attività principe, la coltivazione del fondo, il
turista inevitabilmente viene messo in diretto contatto con il territorio
e lo spazio rurale circostante e da ciò ne derivano tutti gli effetti
benefici prima menzionati. I soggetti inseriti in tale contesto avranno
la possibilità di apprendere la storia e la cultura della realtà in cui
sono immersi; potranno comprendere l’importanza dell’elemento
ambiente per la buona riuscita di un prodotto sano e genuino.
È stato quindi quasi inevitabile, in sede di redazione del testo
definitivo, collegare il progetto le “Strade del vino” con l’istituto di
cui alla legge 730/85 il quale si propone anche come strumento di
supporto per le “Strade” stesse.
15
Non dobbiamo scordarci che oltre alla degustazione dei prodotti
aziendali, lo strumento in esame fra le attività agrituristiche come
l’organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, di pratica
sportiva, etc. finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del
territorio, offre servizi di ospitalità per tutta quella categoria di turisti,
quindi anche gli enoturisti, in cerca di alloggio.
Alla fine di questa analisi introduttiva ci possiamo rendere conto che
con una semplice e originale idea, quale è stata quella che ha portato
il legislatore a istituire le “Strade del vino”, siamo andati a toccare
numerose tematiche dalle quali sono scaturite altrettante complesse
implicazioni, tutte di non facile risoluzione. Il progetto però ha
presentato vari e validi motivi di interesse per i quali è affascinante e
soprattutto doveroso continuare a lavorare e se necessario battersi.
Se l’istituto di cui alla legge 268/99 verrà gestito in modo
intelligente, ottimamente coordinato con i due “strumenti”
sopraccitati e con la convinzione di perseguire obiettivi necessari per
lo “sviluppo sostenibile” di tutto il genere umano, le “Strade del
vino” apporteranno un determinante anche se pur piccolo aiuto per la
ripresa del settore primario. Dobbiamo renderci convinti infatti che
l’aggettivo primario non è solo un termine per la classificazione di un
determinato settore economico all’interno di un sistema; esso, al
contrario identifica un’attività che è e che deve essere “primaria” per
la vita di ogni realtà sociale in virtù delle numerose ed esclusive
implicazioni (benefiche) che solo da essa derivano
18
.
Pertanto il lavoro che mi accingerò a svolgere nelle pagine seguenti, è
un tentativo dedicato proprio ad esaminare un disposto la cui ragion
18
Sull’importanza che ricopre la materia agraria v. A. GERMANO’, op. cit., p. 1 e
ss.; v. anche ROOK BASILE, Introduzione al diritto agrario, Torino, 1995.
16
d’essere trova fondamento nei motivi di interesse sopraccitati. Ed è
proprio dall’analisi di questi ultimi che cercherò di confermare
quanto detto, sull’importanza che informa materie come l’ambiente,
il paesaggio, lo spazio rurale, il territorio, l’agricoltura, la cultura e le
tradizioni.
L’analisi delle “Strade del vino” vuole essere infatti un contributo, se
pur modesto, a quanto fino ad ora è già stato eccellentemente
illustrato dai più noti giuristi esperti in materia sulla rilevanza, ma
ancor più sulla necessità, di studiare, difendere, promuovere e
sviluppare un tema quale è quello riferito al settore agrario.
Per fare ciò dunque, è stato inevitabile iniziare il lavoro in modo
squisitamente pragmatico: ho iniziato con l’analisi approfondita della
legge in ogni suo aspetto, cercando di carpirne l’effettivo significato
mediante un’interpretazione letterale, per essere il più fedele possibile
al volere del legislatore nazionale, ma allo stesso tempo evolutiva al
fine di poter comprendere le ambizioni che da tale testo era possibile
attendersi. Per raggiungere quest’ultimo punto è stato molto utile
analizzare come in concreto la Regione Toscana aveva interpretato la
legge quadro, attuando i principi fondamentali con la LR n. 69/96
successivamente modificata dalla LR n. 45/03.
Una volta che il quadro giuridico era ben chiaro, è stato possibile
configurare l’istituto di cui alla legge n. 268/99 sotto due punti di
vista molto interessanti e che si attagliano perfettamente agli obiettivi
che il legislatore si era preposto di raggiungere: mediante la vendita
diretta e l’agriturismo, alle “Strade del vino” è permesso prendere
vita e iniziare la loro missione.
A questo punto si sono iniziati a delineare i veri motivi per i quali è
legittimo ritenere che tale iniziativa sia un progetto meritevole di
17
attenzione: certamente non di poco momento sono i temi che si
occupano della valorizzazione dello spazio rurale, della tutela
dell’ambiente, della promozione del turismo rurale e del sub strato
sociale, del recupero delle tradizioni e delle varie culture. È stato
inoltre interessante apportare un piccolo confronto con le altre realtà
europee, per constatare come tale fenomeno sia vissuto anche oltre i
confini nazionali.
Infine, ma non perché meno importante, sono state esaminate le
“Strade del vino” nel più ampio tema della relazione con il mercato,
sia locale che globale. In base a ciò è stato possibile qualificarle
giuridicamente, apprendere il loro effettivo rapporto con il pubblico e
i correttivi da loro proposti contro le deviazioni importate da
fenomeni come la massificazione dei commerci e delle culture.
Alla fine del lavoro è stato possibile, mediante lo studio del tema
proposto, riscoprire l’importanza di valori come il rapporto fiduciario
tra produttore e consumatore e tutti gli aspetti positivi da esso
derivanti (trasparenza nelle contrattazioni, commercializzazione di
prodotti sani e genuini, etc.); la necessità per una società, affinché si
possa sentire tale, di ritrovare l’effettivo legame (“localismo”) con il
proprio peculiare territorio; nonché l’importanza di cogliere la
propria identità mediante il recupero della propria cultura e
tradizione.
Tutto ciò può essere rivelato da un settore che, a differenza degli altri
due, non si è mai dimenticato di tali valori e che per essi si è sempre
battuto. Purtroppo stiamo parlando di “semplice agricoltura”, quello
che conta veramente oggi giorno è solo il progresso della scienza.