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CAPITOLO PRIMO
UN BREVE PROFILO STORICO DELLA DISCIPLINA
GIURIDICA SULL’IMMIGRAZIONE IN EUROPA
La disciplina giuridica elaborata dagli Stati europei dal secondo dopoguerra in
materia di politica immigratoria è caratterizzata da uno sviluppo
contraddittorio, che vede prima affermarsi una fase di incentivazione
a ll ’imm ig ra z ione, ne i de c e nni de ll ’imm e diato dopog ue rr a , seguita da un
processo di graduale chiusura delle frontiere caratterizzato da un approccio
“ e mer ge nz iale ” de l fe n omeno mi g ra torio, a vv e rtito ben presto come una
minaccia alla coesione sociale interna dei singoli sistemi paese.
Il tentativo di rendere coordinate e coerenti tra loro le legislazioni dei singoli
S tati a ll ’inte rno de ll o spaz io g iuridi c o e ur ope o è u n cammino che prende il via
solame nte a pa rtire da g l i a nni ’90, dopo che nel decennio precedente nuove
pressioni rendevano l’imm ig ra z ione una que sti one sa li e nte pe r qua si tut ti g li stati d e ll ’E ur opa oc c iden tale
3
.
Il processo di armonizzazione legislativa europea ha dovuto muovere i suoi
primi passi in un contesto di ordinamenti nazionali spesso marcatamente
divergenti tra loro, anche per effetto della discrasia temporale con cui i singoli
paesi sono divenuti oggetto del fenomeno immigratorio.
I n se g uit o a ll ’a f fe rm a z ione de g li or diname nti pluric lasse , succ e ssi vi a l la fase
liberale ottocentesca, è possibile identificare alcune tendenze comuni nei
decenni che sono trascorsi dalla fine della seconda guerra mondiale fino
a ll ’iniz io de l pr oc e sso di a rmoniz z a z ione c omuni tar ia , permettendoci di
suddividere questo periodo in tre distinte fasi, pur tenendo sempre a mente che
la for ma, la dinamic a e l a lo g ica d e ll ’imm ig r a z ione diff e riva no d a un p a e se di
a c c o g li e nz a a ll ’a lt ro
4
: una prima fase è quella cosiddetta de ll e “ porte a pe rte ” , e
si inserisce nel periodo a cavallo tra il 1945 ed il 1973. Si tratta di un periodo in
3
COLLINSON S., Le migrazioni internazionali e l’Europa, Il Mulino, Bologna, 1994, p.101.
4
Ivi, p.101.
10
c ui, spec ialmente ne i p a e si de ll ’E ur opa no rd -occidentale, si manifesta una
tendenza a mettere in campo politiche tese ad incoraggiare su larga scala
l’imm ig ra z ione di f or z a lavor o .
In una seconda fase, che ha il suo inizio in concomitanza con la crisi petrolifera
del 1973 fino a g li ini z i de g li a nni ’80, si assiste ad una decisa inversione di
rotta ne ll e poli ti c he im mi g ra to rie d e i ma gg iori st a ti de ll ’E ur opa c e ntra le, c h e introducono strumenti atti a limitare ogni ulteriore immigrazione di forza
lavoro.
Una terza fase, c h e pr e n de il via n e i pr im i a nni ’80, è contraddistinta da un
rafforzamento delle politiche immigratorie restrittive nei paesi nord-
occidentali, ma anche dalla comparsa del fenomeno immigratorio nei paesi
de ll ’E ur opa mediter ra ne a c he fino a que l mom e nto e ra no stati pr incipa lm e nte ogg e tt o di flussi in uscit a . S i tra tt a di un pe riod o c he ve de l’a rticola z ione di
nuovi strumenti internazionali in campo migratorio, che testimoniano
l’int e nz ione di a rticola re un re g im e e ur ope o d e ll e mi g r a z ioni a tt ra ve rso de g l i ad hoc groups sul l’imm i g r a z ione
5
, poi esautorati già dalla seconda metà degli
a nni ’80 da ll ’a vvio d i quel processo di comunitarizzazione delle politiche
migratorie ancora oggi in atto.
I n que sta se d e ve rr à sint e ti c a mente a ff ront a ta l’e voluz ione storica de l
fenomeno migratorio nello spazio europeo, rivolgendo particolare attenzione
a ll ’e voluz ione de ll e poli ti c he migratorie di Italia e Spagna, i due paesi oggetto
della comparazione.
5
BASCHERINI G., Le politiche migratorie in Europa: uno sguardo comparato, materiali didattici
Università di Perugia, p.17. ad es. la convenzione OIL sui lavoratori migranti del 1975, ove si
aff e r m a n e l p re a m b o lo la “ n e ce s s ità d i e v ita re u n a u m e n to e cce s s iv o e in con tro llat o o n o n ass i s tit o d e i mo v i m e n ti m i gra to ri”.
11
L’Europa liberale e la comparsa del concetto di
“straniero”
Il passaggio dagli ordinamenti monoclasse ottocenteschi agli ordinamenti
pluriclasse del novecento vede affiancarsi alla figura del migrante quella, fino a
quel momento inedita, dello straniero.
S i tra tt a di una fi g u ra , que st’ult im a , c h e c ontribui sc e a d a r ric c hire ult e rior mente n e ll ’a mbi to de l diritt o il c a mpo d e ll a non -cittadinanza in una
serie di figure per le quali valgono nel complesso codici (anche normativi)
differenziati
6
.
S ino a g li a nni ’20 de l se c olo sc or so, tut ta l’Eur opa oc c identa le si c a ra tt e r iz z a per una politica sostanzialmente liberale sia in materia di ammissioni sia in
materia di trattamento degli stranieri residenti.
In Italia, addirittura, il codice civile del 1865 arriva a riconoscere agli stranieri
esattamente gli stessi diritti riconosciuti ai sudditi italiani
7
. Le sole misure
speciali previste, come la possibilità di espellere lo straniero in caso di gravi
condanne penali o per motivi di sicurezza dello Stato, sono menzionate nelle
leggi di pubblica sicurezza, prefigurandosi come disposizioni completamente
de manda te a ll ’inte rpr e t a z ione loc a le de i pr e fe tt i
8
.
In Spagna, col primo Codice Civile del 1889, il conseguimento della
cittadinanza si basa sul principio del ius sanguinis secondo il quale sono
qualificati spagnoli i nati da padre o madre spagnola.
E’ indi viduabile altresì anche una seppur temperata applicazione del principio
del ius soli , poiché l’a rt. 17 de l C od ice C ivi le a ff e rma c h e un ne ona to na to in S pa g na è di na z ionalit à spag nola, a nc h e se a ll ’ a r t. 18 e 19 viene c hia rito c he l’a c quist o de ll a n a z ionalit à , e de i be ne fic i c h e n e c onse g uono, de vono e sser e
6
BASCHERINI G., Le politiche migratorie in Europa: uno sguardo comparato, cit., p. 3.
7
COLOMBO A. e SCIORTINO G., Alcuni problemi di lungo periodo delle politiche migratorie
italiane, in Le istituzioni del Federalismo, n. 5, 2004, cit., p.768.
8
LEENDERS M., From inclusion to exclusion: Refugees and Immigrants in Italy between 1861
and 1943, Immigrants and Minorities, Vol. 14, 1995, n. 1, pp. 115-138.
12
espressamente richiesti dai genitori o dal nascituro stesso una volta raggiunta la
maggiore età, accettando di rinunciare a quella precedente.
Il Codice Civile dedica dodici articoli al tema della nazionalità. La sinteticità di
questo regolamento ha lasciato un ampio margine di discrezionalità al giudice
nella sua applicazione
Durante il periodo della Seconda Repubblica (1931-1939), il governo spagnolo
opta pe r c riter i più fle ssi bil i pe r l’a c quist o de ll a c it tadina nz a in ba se a l pe riodo
di residenza, permettendo ai figli di emigranti di mantenere la cittadinanza
spag nola a nc h e ne l c a s o in c ui fosse stata lo ro ga r a nti to l’a c quist o de ll a cittadinanza del paese di nascita.
Il periodo di dieci anni di residenza per richiedere la cittadinanza, stabilito da
una legge del 1910 non viene modificato, ma questo è ridotto a due anni per i
richiedenti originari dei paesi con cui la Spagna aveva legami storici: i paesi
sudamericani, il Portogallo e il protettorato spagnolo in Marocco.
Lo sviluppo in Europa di un trattamento particolare riservato agli stranieri
avviene in occasione della Prima Guerra Mondiale, principalmente con lo
scopo di prevenire le infiltrazioni di agenti nemici, e soprattutto per garantire
alla classe operaia del proprio paese una situazione di minore concorrenza.
In Italia e Spagna, invece, è solo in c onc omi tanz a c on l’a vve nto de i re g im i fascisti che si mettono in campo politiche restrittive verso gli stranieri. In Italia,
il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1926 introduce per la prima
volta la supervisione sistematica degli stranieri presenti sul territorio nazionale.
In concomitanza con lo sviluppo di una adeguata struttura amministrativa si
int roduc e , ne l 1930, l ’ob bli g o di vi sto per i citt a dini e i sud dit i di mol ti pa e si
9
.
In Spagna durante il periodo della Seconda Repubblica (1931 – 1939), il
governo spagnolo manifesta la chiara intenzione di rendere più flessibili i
criteri di acquisto della cittadinanza in base al periodo di residenza: la
C osti tu z ione re pubbli c a n a de l 1931 a boli sc e l’obb li g o pe r g li spa g noli residenti
a ll ’e ster o di iscr iver e loro e le pr oprie f a mi g li e a l re g ist ro de l c onsol a to o
9
COLOMBO A., SCIORTINO G., Alcuni problemi di lungo periodo delle politiche migratorie
italiane, cit., p. 769.
13
de ll ’a mbasc iata sp a g no la c ome c ondiz ione pe r il mante nim e nto de ll a cittadinanza spagnola. Ai figli di stranieri nati nel territorio spagnolo viene
concessa la possibilità di scegliere tra la cittadinanza dei propri genitori e
quella spagnola. Inoltre, la Costituzione del 1931 elimina le discriminazioni di
genere contenute nel Codice Civile del 1889, concedendo anche alle donne la
possibilità di scegliere di acquistare la cittadinanza del proprio coniuge o
mantenere la propria
10
.
Gli anni 1945 – 1973: porte aperte in Europa?
L ’ a tt ua z ione de l P iano Mar shall ha contribuito in maniera determinante alla
ra pida ripr e sa e c onomi c a de ll ’E ur op a de l dopo g ue rr a , sp e c ie n e g li stati più
indus trializ z a ti de ll ’E ur opa nord -occidentale.
Ag li ini z i de g li a nni ’60 i pa e si a lt a mente indus trializ z a t i a vve rt ono una
carenza di forza lavoro, diventando importatori di manodopera. Non è un caso
se è forse questo il periodo in cui le particolari politiche perseguite da ciascun
paese europeo manifestano le maggiori differenziazioni.
L ’ a pproc c io spicc a tame nte li be ra le dei paesi più industrializzati, in primis
Francia e Inghilterra e poi Germania, è dettato da una domanda di manodopera
inizialmente connessa alla spinta verso la ripresa economica degli anni
de ll ’imm e diato dopog ue rr a , mentre in seguito è legato alle carenze settoriali
della forza lavoro causate dalla rapida crescita economica
11
.
P oiché l’obbietti vo dichia ra to di que sti stati è quello di mettere in campo
politiche volte ad incentivare un immigrazione su larga scala il più possibile
10
FONDAZIONE ISMU, iniziative e studi sulla multi etnicità, Vecchio continente, nuovi cittadini,
normative, dati e analisi in tema di cittadinanza, rapporto Spagna, 2010, p. 3.
11
COLLINSON S., Le migrazioni internazionali e l’Europa, cit., p.102-103.
14
idonea a ll ’a ssi mi laz ione c ulturale
12
, si c e rc a d i fa vorir e l’imm ig ra z io n e europea rispetto a quella proveniente dal Nord Africa.
E’ in que st’ott ica c he pa e si c ome la F r a nc ia si g l a no una se rie di a c c or di c on
governi di Stati europei interessati da grandi fenomeni di emigrazione, come
quello italiano, con l'obbiettivo di fa c il it a r e l’i mm ig ra z ione di m a nodo pe ra , cercando al contempo di imporre un controllo statale sulla direzione dei
flussi
13
.
La Germania federale, ancor di più una volta esauritasi la manodopera
proveni e nte da ll a G e rma nia de ll ’E st in se g uit o a ll ’e re z ione de l muro di B e rlino
nel 1961, guarda con interesse alla possibilità di stipulare accordi con i paesi
meno sviluppati de ll ’E u ropa . Già nel 1955 la Repubblica Federale Tedesca
sti pula un a c c or do sul re c lut a mento di manodope ra c on l ’ I talia, mentre accordi
simili vengono siglati a partire dal 1960 c on la S pa g n a e d a lt ri pa e si de ll ’a re a mediterranea
14
.
I n I t a li a , la C osti tu z ione r e da tt a ne ll ’imm e diato dopog ue rr a h a un im post a z ione
profondamente liberale, tuttavia il dettame costituzionale rimane in una prima
fase quasi lettera morta, probabilmente perché in un epoca di grande
emigrazione, la condizione dello straniero in Italia viene percepita come un
problema del tutto marginale
15
. Di fatto la legislazione per lo straniero rimane
per anni regolata dalle norme introdotte dal regime precedente, implementate
da numerose circolari amministrative.
Tuttavia, la legislazione perfezionata dal fascismo non viene applicata
sistematicamente e rigidamente se non in circostanze specifiche, sembrando in
12
WITHTOL DE WENDER C., Les immigrès et la politique. Cent cinquante ans d’evolution, Paris,
Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, 1988, cit., p.92. Paesi con
l’In gh ilte rra , in v e ce , v alu ta ro n o p iù con v e n ie n te in d irizz ar e le p ro p ri e p o litiche v e rs o v e rs o l e colonie ed il Commonwealth.
13
Si tratta degli accordi del 22 febbraio 1946 e del 24 novembre 1946.
14
Tra il 1960 ed il 1972 la Germania aveva concordato vasti programmi di reclutamento di
manodopera anche con Grecia, Marocco, Turchia, Portogallo, Tunisia e Jugoslavia.
15
COLOMBO A. e SCIORTINO G., Gli immigrati in Italia, Il Mulino, Bologna, 2004, p.51.
15
que sto modo voler ritorna re a ll a pr a ssi pr e f a sc i sta, qua ndo pe r l’a ppun to si faceva largo uso della discrezionalità
16
.
Per quanto riguarda i lavoratori stranieri, le due leggi del 1949 e del 1961
prefigurano un approccio marcatamente liberale nei confronti dei lavoratori
a lt a mente spe c ializ z a ti , mentr e viene re so qua si i mpos sibi le l’ing re sso re golar e della semplice manodopera
17
, probabilmente in vi rtù de ll ’e c c e d e nz a di fo rz a lavoro già presente in Italia.
In Spagna, l ’a f fe rma z i one de l regime franchista nel 1939 interrompe la
brevissima parentesi costituzionale della fase repubblicana, reintegrando
interamente il Codice Civile del 1889.
Tuttavia, il primo vero intervento organico del regime franchista in materia
avviene soltanto nel 1954, avendo come obbiettivo principale quello di mettere
ordine in un sistema legislativo sulla nazionalità assai complesso e pieno di
regolamenti amministrativi. L ’a tt e nz ione è rivolt a a nc or a una volt a a i f luss i migratori in uscita , int roduc e ndo l a possi bil it à di a c quisi re un a “ d oppia
na z ionalit à ” attraverso una serie di trattati bilaterali stipulati con i paesi
ispanico - americani, mete tradizionali di emigrazione degli spagnoli.
Rispetto al Codice Civile del 1889 vengono leggermente ammorbiditi i
requisiti per ottenere la cittadinanza spagnola per la terza generazione di
stranieri residenti, a patto che entrambi i genitori siano nati in Spagna. Il
periodo per ottenere la cittadinanza spagnola rimane, come in passato, legato ai
dieci anni di residenza sul territorio nazionale, ma viene ridotto a due per un
uomo straniero che si unisca in matrimonio con una donna spagnola, così come
per i cittadini provenienti dagli stati ispanico - americani che avevano in
passato sottoscritto i trattati bilaterali con la Spagna.
Sempre con la Legge del 1954 viene introdotto il concetto di ordine pubblico
c ome strumento di se lez ione pe r l’a c c e sso a ll a na tura li z z a z ione d e g li im mi g ra ti : l’a rt. 20 infa t ti dispo ne c he la c it tadina nz a spa gnola possa essere
16
EINAUDI L., Le politiche dell’immigrazione in Italia dall’Unità a oggi, Editori Laterza, Roma,
2007, p.46.
17
Ivi, p.51.
16
negata per motivi di ordine pubblico, attribuendo quindi al Ministero di Grazia
e Giustizia un rilevante potere discrezionale.
S e mpre ne ll a med e sim a ott ica è inquadr a bil e l’a r t. 23.2 de ll a sudde tt a le gg e , che dispone la possibilità di perdere la cittadinanza spagnola in seguito alla
condanna per un reato.
Dagli anni ’70 ai primi anni ‘80: le porte si chiudono
La crisi petrolifera del 1973 segna un vero e proprio punto di svolta nelle
politiche migratorie europee, poiché a partire da quel momento gli Stati
importatori di forza lavoro introducono misure volte ad arrestare ogni ulteriore
afflusso di lavoratori provenienti da territori esterni
18
.
Alla motivazione economica, che pure ha un’im porta nz a pr im a ria ne ll e sc e lt e compiute dagli Stati, si accompagna anche una preoccupazione di carattere
politico, consistente nella valutazione dei costi sociali comportati da queste
vaste popolazioni immigrate.
La stessa Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)
in quegli anni soll e c it a u n blocc o de ll ’imm igra z ione , ponendo l'attenzione sul
manifestarsi di tensioni s oc iali in pa e si a ppa re nte mente “ sa turi” di im mi g ra ti , e
interpretando inoltre le politiche restrittive prese dai governi per limitare i
li ve ll i di im mi g ra z ione c ome “ il risult a to di c o nsider a z ioni e ssenz ialmente poli ti c he ” , da l mom e nto c he g li “ svanta gg i soci a li e poli ti c i de ll ’imm ig ra z ione se mbra no o gg i esse re div e nuti magg iori de i v a nta gg i e c onomi c i”
19
.
Generalmente si sostiene che sia stata pr oprio la stre tt a sull ’imm ig ra z ione da parte dei paesi maggiormente sviluppati ad incentivare la comparsa del
fenomeno immigratorio non- c omuni tar io in p a e si c ome l’ I talia, c he pr opri o in
18
Tali misure furono adottate nel Regno Unito, nella RFT, in Belgio, in Olanda, in
Lussemburgo, in Austria, in Svizzera, in Danimarca, in Norvegia ed in Svezia.
19
OCSE, Continuing Reporting System on Migration, Paris, 1975 e 1976.
17
questi anni assiste per la prima volta alla comparsa di significativi flussi in
entrata; tuttavia questa tesi appare poco convincente, poiché sembra più
verosimile che ciò sia il risultato della crescita economica italiana degli anni
’50 e ’ 60.
Ad una più attenta analisi, sembra che sia da ricercare nella permanenza delle
poli ti c he di blocc o d e ll ’ Eur opa c e ntro -settentrionale una delle cause rilevanti
della seconda ondata immigratoria che, a ll ’iniz io de g li a nni ’80, investe in
maniera inedita gli a lt ri p a e si dell ’E ur op a mediter r a ne a c ome la Spagna
20
.
E’ pr oprio sul c a mpo d e i pr ovve dim e nti re strit ti vi de ll ’imm ig ra z ione c he si delinea, per la prima volta, un consenso unanime sulla necessità di approntare
de ll e dife se c omuni , a vviando que l pe rc or so c he sa re bbe a pp roda to a ll ’id e a di
“ for tez z a Eur opa ”
21
.
Si apre allora una fase di profonda trasformazione dei processi migratori e delle
strategie di gestione di tali processi che induce ad una progressiva convergenza
delle politiche migratorie dei paesi europei di più risalente immigrazione:
a umenta no i li mi ti a ll ’in g r e sso di nuovi lavor a tor i im mi g ra ti e si incor a ggia il rimpa trio volont a rio. E’ se mpre in que sta fa se , d ’ a lt ro c a nto, c h e si re g ist r a no i
primi passi verso il riconoscimento dei diritti sociali e familiari degli immigrati
regolarmente residenti : E’ l’a vvio di que ll a log i c a “ binar ia” c he tut tora c on nota le politiche migratorie europee, caratterizzata per un verso dalla limitazione
de g li in g r e ssi e d il c ont r a sto a ll ’illega li tà, e d a l c ontempo da ll ’a ll e sti mento di
parziali percorsi di integrazione sociale per gli immigrati regolari
22
.
L ’ a mbi to di svil uppo di que sto sfor z o c omune ne ll o spaz io e ur ope o si inse risc e in questa prima fase in un livello di cooperazione intergovernativa, esulando
quindi da quello comunitario.
Infatti dopo gli approcci alquanto disparati dei due decenni precedenti, si
assiste in Europa occidentale ad una convergenza tendenziale delle politiche
20
EINAUDI L., Le politiche dell’immigrazione in Italia dall’Unità ad oggi, cit., p. 54.
21
BADE J. K., L’Europa in movimento, Le migrazioni dal Settecento a oggi, Laterza, Roma,
2001, p.349.
22
BASCHERINI G., Le politiche migratorie in Europa: uno sguardo comparato, cit., p. 12.
18
im mi g ra torie , mi ra nti a d a tt ua re ri g idi c ontroll i su ll ’imm ig ra z ione pr im a ria da i
paesi non appartenenti alla CEE.
In ques t’a mbi to si in se risc e l a C onve nz ione sui lavor a tori mi gr a nti de ll ’O r g a niz z a z ione I nte rna z ionale de l L a voro (O IL ) d e l 1975, c he si oc c u pa va di “ mi g r a z ioni in c ondiz ioni a busi ve e de ll a p r omoz ione di ug ua g li a nz a di
opportunità e trattamento dei lavoratori mi g ra nti ” , inser e ndo ne l suo pr e a m bolo
l’a ff e rma z ione de “ la ne c e ssi tà di e vit a re un a umento e c c e ssi vo e incontr o ll a to o non a ssi sti to dei movi menti m ig ra tori”
23
.
Tra i fori di cooperazione intergovernativa operanti in materia di affari interni
spicca quello istituito nella cittadina lussemburghese di Schengen il 14 giugno
1985, il cui esito dei lavori è un accordo finalizzato alla progressiva
e li mi na z ione de i c ontroll i a ll e fr onti e re c omuni , meg li o noto c ome “ Ac c or d o di Schengen ”.
L ’ a c c or do c oinvol g e in pr im a battuta cinque stati europei: Germania, Francia,
Belgio, Olanda e Lussemburgo, e si prefigge di diventare operativo entro il 1°
gennaio 1990
24
.
L ’ a c c or do di S c he n g e n viene e steso a i pa e si de ll ’a re a mediter r a ne a sola mente a g li ini z i de g li a nni ’9 0: l’ I t a li a fir ma l’a c c or do ne l 1990, la S p a g na e il Portogallo nel 1991, la Grecia nel 1992.
E’ da sott oli ne a re c he i pa e si de ll ’E u ropa m e r idi ona le ini z iano a d a tt ua re poli ti c he mi g ra torie in li ne a c on que ll e de g li S tati se tt e ntriona li d’ Eur opa solo
a partire dalla se c ond a metà de g li a nni ’80, qua ndo c omi nc iano a manif e star si anche lì significativi flussi migratori.
I n I t a li a , a g li ini z i de g li a nni ’80, la pr e se nz a di str a nier i sul ter ritorio na z ionale e ra c ompos ta pe r ¾ da c i tt a dini pr ove nienti da a lt ri pa e si de ll ’U nione Europea,
23
ILO, Convention Concerning Migration in Abusive Conditions and the Promotion of Equality
of Opportunity and Treatment of Migrant Workers (Ilo Convenion n. 143, Cmnd. 6674),
Genève, 24 giugno 1975.
24
Nei governi nazionali sono necessarie innovazioni di rilievo per realizzare queste
d is p o s izio n i. Per l’en tra ta in v igore d e lla Con v e n zio n e d i ap p lic az ion e s i d e v e p e rciò aspe tt ar e il 26 marzo 1995, quando termina nei cinque Stati fondatori il percorso di adeguamento alle
disposizioni della Convenzione.
19
per lo più con motivazioni di carattere culturale, di studio o per ricoprire
incarichi di lavoro di alto livello.
E’ a pa rtire da ll a se c ond a metà de g li a nni ’80 c he la dim e nsion e im m ig ra toria muta sia quantitativamente che qualitativamente, facendo registrare già nel
1985 una presenza di stranieri che oscilla tra le 400.000 e le 500.000 unità,
grazie anche alla crescente richiesta di manodopera non più soddisfatta dal
mercato interno
25
.
In maniera analoga, la Spagna vede fino al 1985 una presenza di stranieri sul
proprio territorio nazionale quantitativamente poco significativa, composta per
il 65% da individui provenienti dai paesi europei, e per il 18% da stranieri
provenienti dal latino - america
26
.
L ’ a vvio de l p roc e sso di a rmoniz z a z ione le g isl a ti va c ol me todo intergovernativo prima, e del diritto comunitario poi, induce quindi paesi come
l’ I t a li a e la S pa g na a d otarsi degli strumenti legislativi per poter gestire la
dinamica migratoria a ll ’i nter no di un nascente “ sp a z io eur ope o” .
Tale processo, tuttavia, avviene in un contesto di scarsa conoscenza degli
strumenti atti a gestire un fenomeno di tale complessità, inducendo il
legislatore nazionale in una primissima fase ad “emulare ”, in particolare nel
caso spagnolo, le legislazioni dei paesi nord-europei c on l ’obbie tt ivo di
“ tut e lar e ” i p ropr i p a rt ne r e ur ope i sul fr onte de ll ’imm ig r a z ione il leg a l e , orientando la legislazione nazionale verso una politica di forte restrizione nei
confr onti de i fluss i ex tra c omuni tar i prove nienti d a ll ’A fr ic a
27
.
25
BUSSINI O., Politiche di popolazione e migrazioni, Morlacchi, Perugia, 2006, p.213.
26
CA C L ., Migranti imprenditori: il caso spagnolo, Madrid, 2002.
27
Il primo tentativo di porre ordine a questa situazione è rappresentato dalla Ley Organica 7
del 1 giugno 1985 sui diritti e le libertà degli stranieri in Spagna, la quale stabilisce in trentasei
articoli lo status giuridico degli immigrati spagnoli.