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INTRODUZIONE
La normativa sulla trasparenza bancaria disciplina le relazioni tra gli
intermediari bancari e finanziari e la clientela nella fase precontrattuale, cioè
prima della stipulazione del contratto tra intermediario e cliente. L’elemento
principale della normativa è la pubblicità, disciplinata dall’art. 116 del Testo
Unico Bancario (Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n 385).
L’art. 116 TUB definisce in questo modo la Pubblicità: “Le banche e gli
intermediari finanziari rendono noti in modo chiaro ai clienti i tassi di interesse, i
prezzi e le altre condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi offerti,
ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l’imputazione degli
interessi. Per le operazioni di finanziamento, comunque denominate, è
pubblicizzato il tasso effettivo globale medio previsto dall’articolo 2, commi 1 e
2, della legge 7 marzo 1996, n 108. Non può essere fatto rinvio agli usi.”
Questo articolo però non fornisce tutte le informazioni relative alla
trasparenza bancaria, in quanto il TUB disciplina anche altri aspetti della
trasparenza negli articoli immediatamente successivi; l’art. 117
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si riferisce alle
caratteristiche che devono avere i contratti stipulati dai clienti degli intermediari
finanziari, l’art. 118 si riferisce alla modifica unilaterale delle condizioni
contrattuali (lo jus variandi degli intermediari finanziari), l’art. 119
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parla delle
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2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possono essere
redatti in altra forma.
4. I contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i
Contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
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1. Nei contratti di durata i soggetti indicati nell’articolo 115 forniscono al cliente, in forma scritta
o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, alla scadenza del
contratto e comunque almeno una volta all’anno, una comunicazione chiara in merito allo
svolgimento del rapporto. Il CICR indica il contenuto e le modalità della comunicazione.
2. Per i rapporti regolati in conto corrente l’estratto conto è inviato al cliente con periodicità
annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile.
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comunicazioni periodiche che vanno fatte alla clientela, l’art. 120 riguarda la
decorrenza delle valute e il calcolo degli interessi, l’art. 120 bis concerne il diritto
di recesso del cliente e infine gli articoli 120 ter e 120 quater parlano
rispettivamente dell’estinzione anticipata dei mutui immobiliari e della
surrogazione dei contratti di finanziamento.
Il TUB, comunque, non è l’unica fonte della disciplina della trasparenza
bancaria, in quanto contribuiscono alla regolamentazione anche le Direttive del
CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio), le
regolamentazioni fornite da Banca d’Italia derivanti dalle normative fornite dalla
Comunità Europea.
In questo elaborato si esamineranno le parti più generali della disciplina
della trasparenza, gli aspetti che coinvolgono tutte le tipologie (o quanto meno la
maggior parte) di contratti bancari, con degli approfondimenti riguardanti la
vecchia e nuova disciplina della trasparenza bancaria e un confronto tra la
trasparenza bancaria in Italia e la trasparenza bancaria in Inghilterra, il paese
europeo meno europeo dei paesi europei.
Inoltre, alla fine dell’elaborato si prenderanno in esame tre esempi di fogli
informativi riguardanti il mutuo (uno dei contratti più diffusi tra i consumatori
insieme al contratto di apertura di credito e di conto corrente), utilizzando la
documentazione fornita dalla Banca Nazionale del Lavoro, dalla Banca
UNICREDIT e dalla Banca Antonveneta; confrontandoli e tentando di individuare
quale tra questi fogli sia quello che aiuterebbe di più il cliente ad effettuare una
scelta ponderata tra le offerte.
PARTE PRIMA
LA DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA IN ITALIA E LE
NORMATIVE RIGUARDANTI LA DISCIPLINA NEL CORSO
DEGLI ANNI
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CAPITOLO 1
LA TRASPARENZA BANCARIA IN ITALIA NELLE NORMATIVE
DEL CICR E DI BANCA D ’ITALIA
Nell’introduzione è stata data la definizione di trasparenza bancaria
riportando l’art. 116 TUB ma non si è spiegato il motivo dell’importanza così
marcata di questo aspetto dei rapporti tra clienti ed intermediari finanziari; la
motivazione riguarda il fatto che il contraente, al momento della conclusione del
contratto, ma soprattutto prima della conclusione del contratto, deve conoscere in
che cosa consiste l’operazione economica che sta per concludere in modo da poter
valutare se per lui questa operazione può essere conveniente e in modo da poterla
confrontare con altre proposte analoghe di altri intermediari finanziari
evidentemente concorrenti con l’intemediario con cui sta per concludere
l’operazione.
Per favorire il cliente dell’intermediario e per evitare concorrenza sleale e il
non rispetto delle regole da parte degli stessi intermediari finanziari, il legislatore
italiano, in questo caso rappresentato dal CICR e da Banca d’Italia, ha fornito
delle regolamentazioni che tutti i soggetti interessati devono rispettare.
Uno dei complessi di norme più recenti, anche se non è il più recente, è la
Delibera del CICR del 4 marzo 2003, poi attivata da Banca d’Italia con le
Istruzioni del 2003. In questa Delibera si possono riscontrare facilmente le
intenzioni del CICR di fare in modo che la clientela abbia un’informazione chiara
ed esauriente sull’operazione che andrà a chiudere con l’intermediario, aspetto
che, probabilmente, è quello principale della delibera; un altro punto importante
che si era prefissato il CICR era sicuramente quello di migliorare la concorrenza
del sistema finanziario in quanto l’obbligo che hanno gli intermediari di rispettare
delle regole, sia nel rapporto tra intermediario e cliente che anche nei rapporti tra
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intermediari ed intermediari, non può che costringere gli intermediari stessi ad
offrire prodotti concorrenziali in un’economia di mercato. Un altro elemento
importante è quello dell’unificazione della disciplina della trasparenza nei mercati
finanziari, anche questo elemento atto a favorire la concorrenza nel mercato dei
prodotti finanziari. Un ultimo aspetto (che però in questo testo non tratterò
approfonditamente) è l’adeguamento della normativa alla nuova tecnologia,
specialmente la tecnologia riguardante le nuove forme di comunicazione.
Ad ogni modo anche il CICR ha dovuto rispettare dei principi guida dati
dalla Comunità Europea riguardanti la forma della comunicazione utilizzata, la
chiarezza e la completezza dell’informazione da dare alla clientela precisamente
riferita alla chiarezza e completezza dei documenti da fornire ai clienti e le
caratteristiche dei rapporti e dei destinatari.
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Anche Banca d’Italia, nel recepire la delibera con le Istruzioni contenute
nella Circolare numero 229 del 2003, ha focalizzato l’attenzione nella rilevanza,
intesa come chiarezza e intelligibilità da parte della clientela, delle condizioni
contrattuali nel contratto oltre che nella modalità di comunicazione tra
intermediario e cliente e negli obblighi di informazione che deve fornire
l’intermediario al cliente.
Banca d’Italia, nel pubblicare le Istruzioni ha dato delle linee generali
riguardanti la trasparenza delle informazioni, sottolineando il fatto che il contratto
deve essere esposto nei locali aperti al pubblico (nelle bacheche che devono essere
presenti all’interno dell’edificio che funge da banca, nei locali stessi), o posto a
disposizione della clientela tramite tecniche di comunicazione a distanza nel caso
di attività negoziale on-line. Prima di tutto, però, Banca d’Italia si sofferma
sull’individuazione di coloro i quali sono considerati clienti definendo chi non è
considerato cliente, cioè i soggetti sottoposti allo stesso statuto del proponente
dell’offerta e qualsiasi altro soggetto che svolge attività di intermediazione
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Cfr. Delibera CICR 4 marzo 2003.
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finanziaria. Oltre a fornire queste linee generiche e questa definizione, Banca
d’Italia ha anche trattato l’argomento in modo ordinato suddividendo la sua
normativa di recepimento in cinque punti:
Sezione I): Disposizioni di carattere generale
Sezione II): Pubblicità ed informazione contrattuale
Sezione III): Contratti
Sezione IV): Comunicazione alla clientela
Sezione V): Controlli
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In questo capitolo non andrò ad esaminare tutti punti delle Istruzioni, ma
preferirei concentrarmi su quei punti che ritengo più importanti per la
delucidazione del concetto di trasparenza bancaria.
Per quel che riguarda la Sezione I e II delle Istruzioni, Banca d’Italia indica
quali verranno considerati strumenti di pubblicità indicando come tali sia gli
avvisi che i fogli informativi, aggiungendo inoltre la copia completa del contratto
e il documento di sintesi, non limitandosi a fornire un elenco di cosa può essere
considerato strumento informativo ma aggiungendo, inoltre, una nota più generica
la quale verte a fare in modo che vengano considerati strumenti informativi e
quindi strumenti da consegnare e rendere intellegibili al cliente tutti gli strumenti
che assolvono a funzioni genericamente informative. Il giurista Giuseppe Carriero
nel suo “Trattato di Diritto Privato”, pur essendo fondamentalmente d’accordo
con la definizione di Banca d’Italia, aggiunge una sua osservazione: ”Solo gli
avvisi e fogli informativi possono costituire strumenti pubblicitari svincolati dalla
fase pre-negoziale e solo con riferimento al loro inizio della trattativa”
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Invece, riferendosi alla Sezione III, Banca d’Italia si concentra nel definire
la forma scritta del contratto come elemento fondamentale per favorire la
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Cfr. Circolare Banca d’Italia numero 229/2003.
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G. Carriero, Trattato di diritto privato. Nuova trasparenza bancaria, tutela del risparmiatore e
Prospettiva di riforma del credito al consumo, a cura di M. Bessone, G. Giappichelli Editore,
Torino, 2004, p. 19.