1
INTRODUZIONE
Il 18 agosto 2006 è entrato in vigore il Regolamento del Consiglio n. 1435 del 22 luglio
2003 relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE)
1
. Il Regolamento si
inserisce nel quadro degli strumenti utilizzati a livello comunitario ai fini
dell’armonizzazione societaria.
L’obiettivo del presente lavoro è analizzare la disciplina della Società cooperativa
europea dal punto di vista, in particolare, del diritto comunitario della concorrenza. Se
infatti l’armonizzazione del diritto societario è un obiettivo perseguito a livello europeo
per realizzare le libertà fondamentali
2
all’interno del mercato comune
3
, occorre però
tener presente che un mercato funziona in modo efficace nella misura in cui non sia
falsato il gioco della concorrenza
4
.
Il primo capitolo contiene una premessa in merito al diritto societario europeo. Saranno
analizzati gli strumenti e le tecniche di armonizzazione utilizzate in questa materia dalle
Istituzioni comunitarie, in particolare le Direttive societarie e gli strumenti
sovranazionali della Società europea (SE) e del Gruppo europeo di interesse economico
(GEIE).
Il secondo capitolo si sofferma più da vicino sulla disciplina della SCE, con un’analisi
del Regolamento n. 1435 del 22 luglio 2003 e della Direttiva n. 72 che completa lo
statuto della SCE per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori
5
. Lo scopo è di
mettere in luce le modalità di funzionamento della SCE, valutando anche le
conseguenze della sua introduzione negli ordinamenti degli Stati membri.
Nel terzo capitolo, infine, si analizzeranno le modalità di applicazione del diritto
comunitario della concorrenza alla SCE. In questo contesto, l’attenzione verrà posta su
quei profili del diritto della concorrenza che maggiormente possono rilevare per la SCE,
evidenziando le eventuali difficoltà che possono sorgere in questa materia. Nel corso
1
Regolamento del Consiglio n. 1435/2003 del 22 luglio 2003 relativo allo statuto della Società
cooperativa europea (SCE), in G.U.C.E. L 207 del 18 agosto 2003. p. 1 ss.
2
Si tratta della libertà di circolazione delle persone, merci, servizi e capitali (le cd. quattro libertà
fondamentali). Cfr. art. 3, par. 1 lett. c) del Trattato istitutivo della Comunità europea (TCE)
3
La promozione e l’instaurazione di un mercato comune è tra gli obiettivi fondamentali della Comunità
europea . Cfr. art. 2 TCE.
4
Cfr. artt. 3, lett. g) e 4 TCE.
5
Direttiva del Consiglio n. 2003/72/CE del 22 luglio 2003 che completa lo statuto della società
cooperative europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori, in G.U.C.E. L 207 del 18
agosto 2003, p. 25 ss.
2
della trattazione si farà costante riferimento alla normativa comunitaria e alla
giurisprudenza che si è sviluppata nell’ambito della concorrenza.
3
CAPITOLO PRIMO
UNA PREMESSA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA EUROPEA:
IL DIRITTO SOCIETARIO EUROPEO
SOMMARIO. 1. Strumenti giuridici e tecniche di armonizzazione del diritto societario europeo. 2. Le
Direttive societarie: analisi generale. 3. Gli strumenti sovranazionali. In particolare, il Gruppo Economico
di Interesse Europeo e la Società europea. 4. La Società cooperativa europea. Rinvio.
1. La realizzazione del mercato interno
6
richiede l' attuazione della libertà di circolazione
di merci, persone, servizi e capitali
7
. In particolare, occorre assicurare nei diversi
ordinamenti giuridici nazionali una sostanziale parità di trattamento dei protagonisti
della vita economica. Si comprende allora l’intervento comunitario nelle discipline
nazionali dell' impresa e delle società
8
. Gli strumenti utilizzati, in particolare, sono
6
La realizzazione di un mercato interno fra gli Stati membri è uno degli obiettivi della Comunità europea,
come espresso dall’art. 3, par. 1, lett. c) del Trattato istitutivo della Comunità europea (TCE): “l' azione
della Comunità comporta, alle condizioni e secondo il ritmo previsti dal presente trattato (…) un mercato
interno caratterizzato dall' eliminazione, fra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera circolazione delle
merci, delle persone, dei servizi e dei capitali”. Nel corso del lavoro si fa riferimento alla versione
consolidata del TCE pubblicata in GUCE C 321E del 29 dicembre 2006, pp. 1 ss.
7
Le cd. quattro libertà di circolazione. Per un’analisi introduttiva sull’attuazione delle libertà nel mercato
unico si vedano M. DI PACE, Manuale di diritto comunitario dell'economia, Padova, 2000, p. 22, R.
SANTANIELLO, Il mercato unico europeo, Bologna, 2000, p. 13 e G. TESAURO, Diritto comunitario,
Padova, 2005, pp. 379-380.
8
In base all’art. 3, lett. h) TCE l' azione della Comunità comporta “il ravvicinamento delle legislazioni
nazionali nella misura necessaria al funzionamento del mercato comune”. Per un’analisi dettagliata in
tema di armonizzazione del diritto societario, si vedano G. BENACCHIO, Diritto privato della Comunità
europea, Padova, 2004, p. 207-218, D. CORAPI, L'influenza della produzione giuridica delle Comunità
europee e del Consiglio d'Europa sul diritto italiano: il diritto delle società, in Rivista delle società, 1981,
pp. 849-869, D. CORAPI, Introduzione, in D. CORAPI (a cura di), Saggi di diritto commerciale europeo,
Napoli, 1995, p. 13, D. CORAPI, B. DE DONNO, Le società, in A. TIZZANO (a cura di), Il diritto privato
dell’Unione europea, Torino, 2006, Tomo II, pp. 1277-1283, L. DANIELE, Diritto del mercato unico
europeo: cittadinanza, liberta di circolazione, concorrenza, aiuti di stato, Milano, 2006, p. 127, M. DI
PACE, Manuale di diritto comunitario dell'economia, Padova, 2000, pp. 22-27, S. FORTUNATO,
L’armonizzazione comunitaria del diritto societario: tecniche e metodologie, in Le Società, 1993, pp.
901-905, A. FRIGNANI, P. GROSSO, Società (diritto della Comunità Europea), in Enciclopedia giuridica
Treccani, Roma, 1993, vol. XXIX, pp. 1-2, R. GENCO, Le operazioni straordinarie e il trasferimento di
sede della società cooperativa europea, in E. FICI, D. GALLETTI (a cura di), La società cooperativa
europea. Quali prospettive per la cooperazione italiana?, Trento, 2006, pp. 115, K. J. HOPT, E.
WYMEERSCH, Capital Markets and Company Law, Oxford, 2003, pp.87-91 e 623-637, P.G. JAEGER,
Profili dell’armonizzazione del diritto societario, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 1994,
pp. 681-689, A. LANZA, Attività e tendenze della Comunità economica europea in tema di società, in
Rivista delle società, 1966, pp. 1034-1049, MORTELMANS, Towards Convergence in the Applications of
the Rules on Free Movements and on Competition, in Common Market Law Review, 2001, p. 617, G. B.
PORTALE, Armonizzazione e concorrenza tra ordinamenti nel diritto societario europeo, in Corriere
giuridico, 2003, pp. 95-97, M. RONDINELLI, Il processo di armonizzazione del diritto societario europeo,
in E. PEDERZINI (a cura di), Percorsi di diritto societario europeo, Torino, 2007, pp. 35-40, R.
SANTANIELLO, Il mercato unico europeo, Bologna, 2000, pp. 126-129, A. SANTA MARIA (a cura di),
Verso un diritto europeo delle società, Milano, 1991, pp. 1-14, P. VALENTE, Società europea. Proposta di
regolamento per un modello societario paneuropeo, in Il Fisco, 1999, pp. 306 e E. WYMEERSCH, About
4
1' armonizzazione delle regole di diritto privato internazionale e 1' armonizzazione delle
regole di diritto societario degli Stati membri.
Agire sulle regole di diritto internazionale privato vuol dire predisporre una disciplina
uniforme che consenta di individuare la norma applicabile in presenza di fattispecie
caratterizzate da elementi di estraneità
9
. Di solito, regole uniformi di diritto
internazionale privato si trovano nelle Convenzioni comunitarie. Queste sono state
promosse, sulla base dell' art. 293 TCE
10
, soprattutto negli anni ' 60, quando il ridotto
numero degli Stati membri non ostacolava la possibilità di raggiungere un accordo
11
. In
particolare, in attuazione dell’art. 293 TCE è stata firmata il 29 febbraio 1968 la
Convenzione di Bruxelles sul reciproco riconoscimento delle società e persone
giuridiche
12
. Tuttavia, la Convenzione non è mai entrata in vigore, a causa della
mancata ratifica dei Paesi Bassi
13
. Un altro settore in cui si è tentato di ravvicinare gli
ordinamenti degli Stati membri mediante lo strumento della convenzione è quello delle
fusioni transfrontaliere tra società di capitali. Tuttavia, i due progetti di convenzione del
1967 e del 1973 non hanno avuto successo e la materia è stata armonizzata con la
Direttiva 56/2005/CE del 26 ottobre 2005
14
. Lo strumento dell’uniformazione delle
regole di diritto internazionale privato mediante Convenzioni si è quindi dimostrato
inadeguato allo scopo di creare un mercato unico
15
.
Techniques of Regulating Companies in the European Union, in G. FERRARINI, Reforming Company and
Takeover Law in Europe, Oxford, 2004, pp. 145-182.
9
Tale sistema non crea quindi regole sostanziali comuni uguali per tutti gli operatori economici della
Comunità, ma si limita a stabilire criteri di collegamento uniformi. Le regole materiali applicabili
rimangono quindi diverse e ad uno stesso problema potranno esservi soluzioni differenti a seconda
dell' ordinamento giuridico considerato. Sul punto G. BENACCHIO, Diritto privato della Comunità
europea, cit., p. 208.
10
L' art. 293 TCE obbliga gli Stati membri ad impegnarsi in “negoziati intesi a garantire, a favore dei loro
cittadini (…) il reciproco riconoscimento delle società a mente dell' articolo 48, comma secondo, il
mantenimento della personalità giuridica in caso di trasferimento della sede da un paese a un altro e la
possibilità di fusione di società soggette a legislazioni nazionali diverse". Si vedano, M. RONDINELLI, Il
processo di armonizzazione del diritto societario europeo, cit., p. 39 e P. VALENTE, Società europea.
Proposta di regolamento per un modello societario paneuropeo, cit., pp. 306
11
Si veda M. RONDINELLI, Il processo di armonizzazione del diritto societario europeo, cit., p. 39
12
Convenzione di Bruxelles sul reciproco riconoscimento delle società e persone giuridiche, GUCE
Supplemento n. 2/1969, pp. 7 ss.In Italia è stata resa esecutiva con la legge del 28 gennaio 1971, n. 220,
in G.U. del 6 maggio 1971, n. 113. Per un approfondimento sulla Convenzione, si veda A. SANTA MARIA,
La Convenzione CEE sul reciproco riconoscimento delle società e persone giuridiche, in D. CORAPI (a
cura di), Saggi di diritto commerciale europeo, Napoli, 1995, P. 89-100.
13
Si vedano D. CORAPI, B. DE DONNO, Le società, cit., p. 1278 e D. CORAPI, L'influenza della
produzione giuridica delle Comunità europee e del Consiglio d'Europa sul diritto italiano: il diritto delle
società, cit., p. 850.
14
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2005/56/CE del 26 ottobre 2005, relativa alle
fusioni transfrontaliere delle società di capitali, in GUCE L 310 del 25 ottobre 2005, pp. 1 ss. Per un
approfondimento, R. LUZZATO, La Convenzione CEE sulla fusone delle società, cit., pp. 101-115 e M.
RONDINELLI, Il processo di armonizzazione del diritto societario europeo, cit., p. 40.
15
Si veda G. BENACCHIO, Diritto privato della Comunità europea, cit., p. 209
5
Il secondo strumento utilizzato dalle istituzioni comunitarie per realizzare il mercato
unico è l’armonizzazione del diritto societario
16
. Questa modalità di intervento trova il
suo fondamento nell’art. 44, par. 2, lett. g) TCE
17
, che prevede l’adozione di direttive
“al fine di render equivalenti le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle
società (…) per proteggere gli interessi tanto dei soci come dei terzi”
18
. In base agli artt.
95
19
e 251 TCE
20
, poi, gli atti normativi relativi “al ravvicinamento delle disposizioni
(…) degli Stati membri che hanno per oggetto l' instaurazione ed il funzionamento del
mercato interno”
21
sono approvate seguendo la procedura cd. “di codecisione”
22
.
Lo strumento prescelto per l’armonizzazione del diritto societario è dunque quello della
direttiva, la quale vincola “lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato
da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma
e ai mezzi”
23
. Il modello proposto dalla direttiva rischia quindi di diventare un semplice
16
Sul punto G. BENACCHIO, Diritto privato della Comunità europea, cit., p. 210. Tale intervento
sembrerebbe in contrasto con la politica comunitaria di tutela della concorrenza. Tuttavia, si è osservato
che “la contrapposizione non è però indice di un vero e proprio contrasto, quanto piuttosto di una visione
complessa dell' intervento sulla realtà economica dell' Europa. Da un lato l' armonizzazione delle
legislazioni nazionali al fine di eliminare barriere di carattere giuridico tra diversi sistemi e favorire la
ristrutturazione formale delle imprese; dall' altro, in un contesto così reso armonico sul piano delle forme
giuridiche di organizzazione a disposizione degli operatori economici, l' intervento diretto nei confronti
delle grosse concentrazioni che abusino della loro posizione e alterino il funzionamento del mercato”. La
citazione è tratta da D. CORAPI, L'influenza della produzione giuridica delle Comunità europee e del
Consiglio d'Europa sul diritto italiano: il diritto delle società, cit., p. 860.
17
Si veda D. CORAPI, L'influenza della produzione giuridica delle Comunità europee e del Consiglio
d'Europa sul diritto italiano: il diritto delle società, cit., p. 852
18
Cfr. art. 44, par. 1 TCE: “per realizzare la libertà di stabilimento in una determinata attività, il
Consiglio, in conformità della procedura di cui all' articolo 251 e previa consultazione del Comitato
economico e sociale, delibera mediante direttive” e par. 2 lett. g): “Il Consiglio e la Commissione
esercitano le funzioni loro attribuite in virtù delle disposizioni che precedono, in particolare
(…)coordinando, nella necessaria misura e al fine di renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste,
negli Stati membri, alle società a mente dell' articolo 48, secondo comma per proteggere gli interessi tanto
dei soci come dei terzi”. Sul punto, G. BENACCHIO, Diritto privato della Comunità europea, cit., p. 215.
19
Cfr. art. 95, par. 1 TCE: “in deroga all' articolo 94 e salvo che il presente trattato non disponga
diversamente, si applicano le disposizioni seguenti per la realizzazione degli obiettivi dell' articolo 14. Il
Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all' articolo 251 e previa consultazione del
Comitato economico e sociale, adotta le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l' instaurazione ed il
funzionamento del mercato interno”. L’articolo è stato introdotto dall’Atto Unico europeo, quindi
modificato dal Trattato di Maastricht. Si veda F. POCAR, Diritto dell'Unione e delle Comunità Europee,
Milano, 2006, p. 306.
20
La norma disciplina la cd. procedura di codecisione. Introdotta dal Trattato di Maastricht, con le
successive modifiche del Trattato di Amsterdam, tale procedura decisionale si caratterizza per una
partecipazione più incisiva della Commissione e del Parlamento europeo, il quale ha a disposizione un
vero e proprio diritto di veto sulle proposte che non condivide. Per un approfondimento, tra gli altri, F.
POCAR, Diritto dell'Unione e delle Comunità Europee, cit., pp. 122-123.
21
Cfr. art. 95, par. 1 TCE.
22
Si veda D. CORAPI, B. DE DONNO, Le società, cit., p. 1277.
23
Cfr. art. 249, par. 3 TCE. La direttiva si rivolge agli Stati membri, che devono adeguare il proprio
diritto interno al quadro normativo predisposto dalle istituzioni comunitarie. In particolare, occorre un
atto normativo statale di trasposizione. Per i problemi di efficacia diretta e diretta applicabilità delle
direttive, si veda infra par. 1.1.
6
modello di riferimento
24
. Si pensi, in particolare, al sistema delle opzioni, per cui gli
Stati possono scegliere tra due o più modelli proposti, a condizione che si giunga
sempre al medesimo risultato
25
. Spesso, però, le istituzioni comunitarie tendono ad
adottare delle direttive che prevedono una disciplina particolarmente dettagliata
26
.
Questo riduce la discrezionalità degli Stati membri, cui rimane solo la scelta delle
modalità del loro recepimento nell' ordinamento interno.
27
A partire dagli anni ' 60 sono state emanate diverse direttive di armonizzazione del
diritto societario
28
. Tuttavia, il processo di armonizzazione si è svolto in modo
24
Infatti, si arriva ad avere una pluralità di soluzioni legislative negli Stati membri, dando luogo alla cd.
concorrenza fra ordinamenti, per cui le società scelgono, tra gli ordinamenti europei, quello più
rispondente alle loro esigenze. Sul punto, C. VILLIERS, Company Law in Europe, cit., pp. 95.
Attualmente, la dottrina è convinta della possibilità di conciliare “armonizzazione societaria” e
“competizione tra ordinamenti”: si tratterebbe solo di trovare nuove strade per realizzare
l’“armonizzazione”. Per un approfondimento, si vedano G. B. PORTALE, Armonizzazione e concorrenza
tra ordinamenti nel diritto societario europeo, cit., p. 97 e M. RONDINELLI, Il processo di armonizzazione
del diritto societario europeo, cit., p. 41. Da notare che il Report of the High Level Group of Company
Law Experts on a Modem Regulatory Framework for Company Law in Europe, presentato a Bruxelles il
4 novembre 2002, presenta una tesi favorevole alla concorrenza fra ordinamenti, precisando che, nel caso
vi siano diversi modelli alternativi tra gli Stati membri relativamente all' organizzazione e alla struttura
delle società, l' Unione Europea dovrebbe facilitare la libertà di scelta tra questi modelli alternativi.
(Report of the High Level Group of Company Law Experts on a Modern Regulatory Framework for
Company Law in Europe del 4 novembre 2002, Cap. II, consultabile all’indirizzo web:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/company/docs/modern/report_en.pdf.). Per un commento, G.
B. PORTALE, Armonizzazione e concorrenza tra ordinamenti nel diritto societario europeo, cit., p. 97
25
Con l' impiego delle direttive, quindi, si possono porre norme o criteri di massima che gli Stati sono
tenuti a recepire, introducendo le opportune modifiche e adattamenti al loro ordinamento interno. Si veda
D. CORAPI, L'influenza della produzione giuridica delle Comunità europee e del Consiglio d'Europa sul
diritto italiano: il diritto delle società, cit., p. 858.
26
Anche se la necessità di mediare le diverse posizioni degli Stati membri porta molto spesso ad adottare
soluzioni di compromesso. Si ha allora un’”armonizzazione minima”, per cui le direttive propongono una
serie di regole operative, in modo da realizzare un sistema sufficientemente simile tra i diversi Paesi
(anche senza l’uniformità delle regole societarie negli ordinamenti nazionali). Si parla, in particolare, di
“effetto Delaware” (dal fenomeno statunitense per cui le caratteristiche legislative molto favorevoli
previste nello Stato del Delaware hanno portato una forte attrazione nella costituzione di società in tale
Stato). Nel diritto comunitario si intende il fenomeno di “livellamento verso il basso” della normativa
europea in materia di società, che finirebbe con il riproporre in Europa quanto è accaduto negli Stati Uniti
(per cui le imprese sarebbero portate a scegliere lo Stato membro con la legislazione societaria a loro più
favorevole). Sul punto F. AMBROSIANI, Società europea e fusione internazionale, in U. DRAETTA, F.
POCAR (a cura di), La società europea. Problemi di diritto societario comunitario, Milano, 2002, p. 7, G.
BENACCHIO, Diritto privato della Comunità europea, cit., p. 212 e S. FORTUNATO, Il diritto societario in
prospettiva europea: principi generali e ricadute comunitarie, in Rivista delle società, 1994, pp. 426-440
27
Si veda M. RONDINELLI, Il processo di armonizzazione del diritto societario europeo, cit., p. 36.
28
Per un’analisi introduttiva delle direttive societarie, si vedano G. BENACCHIO, Diritto privato della
Comunità europea, Padova, 2004, p. 221-268, M. CASSOTTANA, A. NUZZO, Lezioni di diritto
commerciale comunitario, Torino, 2006, pp. 8-10, D. CORAPI, B. DE DONNO, Le società, in A. TIZZANO
(a cura di), Il diritto privato dell’Unione europea, Torino, 2006, Tomo II, p. 1289, M. RONDINELLI, Il
processo di armonizzazione del diritto societario europeo, in E. PEDERZINI (a cura di), Percorsi di diritto
societario europeo, Torino, 2007, pp. 40-51 e J. WOUTERS, European company law: Quo Vadis?, in
Common Market Law Review, 2000, pp. 257-307. Per l’analisi delle singole direttive, si veda infra par.
1.2.