1
CAPITOLO I
LA PROVA DICHIARATIVA
SEZIONE I
I PRINCIPI GENERALI SULLA PROV A
1. L’evoluzione storica della disciplina del processo penale
a) Il modello inquisitorio del 1930: il principio di autorità e la protezione
della società
Con il Regio Decreto n. 1398, emanato in data 19 ottobre 1930,
è stato
approvato il testo definitivo del codice penale Rocco
1
, un codice che riflette in
1
Il codice Rocco dal momento della sua emanazione nel 1930, ha regolamentato per più di
cinquant’ anni il settore penalistico italiano; in particolare fino alla emanazione del Codice
Vassalli nel 1988, il quale rappresenta l’approdo di un complesso iter di costituzionalizzazione
del sistema penale italiano. La sua lunga vigenza si pensa sia dovuta alla precisione tecni ca e
giuridica che riguarda contestualmente tutti i codici di quel periodo storico; codici nei quali
vengono mantenuti alcuni principi di fondo della tradizione liberale quali ad esempio il
principio di legalità e quello di irretroattività della legge penale. In argomento si vedano: G.
CHIODI, <<Tornare all’ antico>> il codice di procedura penale rocco tra storia e attualità,
contributo in E. GARLATI (a cura di), L’ inconscio inquisitorio. L’eredità del codice Rocco
nella cultura processualpenalistica italiana, Giuffrè, Milano, 2010, pag. 305 e ss.; A.
FIORELLA, La codificazione penale in Italia e le sue prospettive di riforma, in Arch. pen.,
2019, fasc. 2, pag. 2 e ss.; S. MUSIO, Le vicende del Codice Rocco nell’Italia repubblicana, in
Riv. ADIR- L’ Altro diritto, 1999; F. PALAZZO, Codice penale 1930: un passato (ancora)
2
tutta la sua elaborazione, il substrato culturale fascista del tempo e che si inspira
a un modello cd. inquisitorio
2
: in particolare il libro II che trattava dei delitti
rappresenta lo specchio dei valori che lo Stato persegue; l’ idea di fondo de l
codice, infatti, consisteva prima di tutto nella previsione di una maggiore severità
contro la delinquenza in nome della protezione dello Stato
3
e quindi protezione
dell’ordine pubblico; per il legislatore del tempo <<il punto di equilibrio tra la
funzione repressiva dello Stato e la posizione dell’imputato va individuato nella
più importante salvaguardia degli interessi collettivi piuttosto che in quella dei
singoli soggetti>>
4
.
Vincenzo Manzini, autorevole penalista e artefice del codice, nel 1931
scriveva: << l’interesse riguardante la libertà individuale rappresenta nel
processo penale una parte essenziale ma non la caratteristica, né la prevalente; lo
Stato fascista non considera la libertà individuale come un diritto preminente
bensì come una concessione dello Stato >>
5
.
I codici di procedura penale e di diritto penale rappresentavano, quindi, il
prodotto di un sistema penale autoritario il quale, basandosi sull’idea della
deterrenza e dell’intimidazione, assegnava al modello processuale una funzione
di prevenzione generale: in questa ottica il processo è uno strumento del diritto
sostanziale, ha infatti il solo scopo di accertare una verità materiale che già esiste
nella realtà fenomenica, con lo scopo di portarla alla luce e farla conoscere;
senza futuro, in dir. pen. cont., 2011, pag. 1 e ss; G. RICCIO, Ideologie e modelli del processo
penale: scritti, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1995.
2
Il sistema inquisitorio si contraddistingue per essere un processo segreto a carico dell’accusato
nel quale tutti i poteri sono assegnati al giudice istruttore, il quale raccoglie personalmente gli
elementi di prova e interviene d’ufficio. Di contro l’imputato non ha alcun diritto, in particolare
esso è impossibilitato dalla promozione dell’assunzione delle prove. M. ORLANDI, La nuova
cultura del giusto processo nella ricerca della verità, Giuffrè, Milano, 2007, pag. 2
3
V.G. VASSALLI, La riforma del codice penale del 1930, in La giustizia penale, 1972, pag.
517.
4
M. DI BITONTO, Profili dispositivi dell’accertamento penale, Giappichelli, Torino, 2004,
pag. 4.
5
L. TRAMONTANO, Capacità di intendere e di volere del soggetto agente. Percorso
ermeneutico tra dato normativo, dottrina e scienza psichiatrica alla luce della sentenza della
Cassazione n. 9163/2005, HALLEY, Matelica, 2006, pag. 38.
3
<<verità materiale che è concepita essenzialmente come rilevazione di fatti
obiettivamente esistenti ed accertabili con mezzi di ragione per cui il processo
non può dunque essere altro che una cinghia di trasmissione dal fatto accertato
alle conseguenze inflitte>>
6
.
La struttura del processo penale che emerge dal codice del 1930
rappresenta una fisiologica conseguenza del rilievo che l’ideologia del tempo
attribuiva alla ricerca e all’affermazione della “verità”
7
, ragione per cui titolare
esclusivo di tale strumento era lo Stato; uno Stato che nell’ottica processuale è
incarnato nelle figure del giudice e del pubblico ministero
8
, i quali appaiono
sospinti dal medesimo scopo: <<non sussiste alcun motivo per guardare con
diffidenza ai risultati dell’ attività del pubblico ministero, i quali possono essere
considerati pienamente e indiscutibilmente validi e sui quali si fonda, in modo
esclusivo, la valutazione del giudice>>
9
. In un sistema processuale siffatto,
quindi, non viene riconosciuto alcun potere alle parti, le quali si trovano ad essere
soggetti passivi del processo.
Iniziativa processuale e probatoria d’ufficio, segretezza, presunzione di
6
T. PADOVANI, Il diritto sostanziale e il processo, contributo in L. FOFFANI, R. ORLANDI
(a cura di), Diritto e processo penale fra separazione accademica e dialettica applicativa,
Bononia University Press, Bologna, 2016, pag. 84 e ss.
7
In particolare si ritiene che la verità sia tanto meglio accertata quanto più potere è dato al
soggetto inquirente. Inoltre, è necessario soffermarsi sul rapporto verità-imputato: la procedura
di stampo inquisitorio colloca l’imputato in una posizione di assoluta centralità rispetto
all’attività istruttoria. Non è prevista alcuna garanzia per colui che è costretto a narrare tutto ciò
di cui si presume sia a conoscenza e il fine superiore della ricerca della ricerca di un’illusoria
verità materiale giustifica e legittima il ricorso a qualsiasi espediente. In argomenti vedi: P.
TONINI, Manuale di procedura penale, Giuffrè, Milano, 2018, pag. 2 e ss.. Si segnala inoltre:
V. PATANE’, Il diritto al silenzio dell’imputato, Giappichelli, Torino, 2006, pag. 13 e ss.
8
I poteri attribuiti a tale soggetto non gli derivano dal ruolo di parte quanto piuttosto dalla
giurisdizionalizzazione delle sue funzioni le quali sono assimilate in tutto a quelle del giudice.
9
Si parlava, in questo senso, di “difesa accovacciata” evidenziando come questa <<potesse
inserirsi soltanto negli spazi lasciati liberi nell’ambito di un processo le cui battute erano
interamente regolate dall’autorità giudiziaria>>. V. CHIUSANO, La cross-examination e altre
tecniche per vagliare la responsabilità, in G. GULOTTA, M. ZETTIN (a cura di), Psicologia
giuridica e responsabilità, Giuffrè, Milano, 1999, pag. 160 e ss.; M. ORLANDI, La nuova
cultura del giusto processo nella ricerca della verità, cit., pag. 8 e ss.
4
reità, nessun limite all’ammissione delle prove
10
sono gli elementi in cui il
sistema inquisitorio riflette tutta la sua portata autoritaria: da una parte infatti si
ritiene che, <<essendo la ricerca della “verità” l’ unico scopo del processo, non
sia importante il metodo con cui questa “verità” viene perseguita e pertanto ogni
modalità di ricerca è ammessa>>
11
; dall’altra si afferma il principio per cui è
logico presumere che <<le imputazioni siano di regola fondate e quindi che il
fatto stesso dell’ imputazione dovrebbe costituire una presunzione di
colpevolezza>>
12
.
Una conseguenza importante dal punto di vista procedurale fu che, oltre
alle parti, anche il ruolo del difensore divenne marginale: a questo era vietato il
primo contatto con l’assistito detenuto
13
, non poteva contattare possibili
testimoni, non poteva interagire con il corpo del reato né con le cose ad esso
pertinenti
14
. Uno dei nodi fondamentali e più ardui del processo restava quindi il
valore attribuito agli atti compiuti durante la fase istruttoria e al diritto di difesa.
L’avvento della Costituzione pose immediatamente in crisi l’intero sistema
e portò alla luce la disfunzione che avrebbe causato, e causò, l’applicazione di un
codice così autoritario in un sistema di valori come quelli scolpiti dalla Carta:
questa si ergeva su principi quali il diritto alla difesa, il principio del
contradditorio, favor rei, il principio di oralità.
L’esperienza storica e giuridica del nostro paese, d’altronde, dimostra
come <<il sistema accusatorio e il sistema accusatorio siano profondamente
diversi già in base al cd. “significato emotivo”: il primo modello è infatti
presentato come luogo del garantismo, territorio in cui le libertà e la difesa dell’
10
P. TONINI, Manuale di diritto processuale penale, cit., pag. 6 e ss.
11
G. SACCONE, Il processo penale tra esigenze di difesa sociale e garanzie della persona:
l’esperienza italiana, in Diritto.it, 2012, pag. 3
12
<<Se si deve presumere l’innocenza dell’imputato, chiede il buon senso, perché dunque si
procede contro di lui?>>. Così: V. MANZINI, Trattato di diritto processuale penale italiano
vol. II-V, UTET, Torino, 1950, pag. 200.
13
Poiché l’imputato è presunto colpevole, in mancanza di prove a discarico viene sottoposto a
carcerazione preventiva fino alla sentenza che irroga la sanzione definitiva. P. TONINI,
Manuale di procedura penale, cit., pag. 7.
14
M. ORLANDI, La nuova cultura del giusto processo nella ricerca della verità, cit., pag. 14.