4
INTRODUZIONE
5
L andamento degli scambi internazionali negli ultimi anni Ł
strettamente legato all ascesa delle cosiddette ec onomie emergenti o, se si
preferisce, di quelli che, forse ancora per poco, possono essere definiti
Paesi in via di sviluppo (PVS). Tali paesi stanno attualmente
attraversando una fase di transizione economica nonchØ di forte
integrazione fra loro. Ci comporta un rinnovamento di quelli che sono gli
attori principali del commercio internazionale.
Nuove strategie di politica economica, nuovi accordi internazionali fra
Stati appartenenti a diverse aree del globo tentano di mantenere - quando
non si tratti di creare -, un equilibrio commerciale di vaste dimensioni, un
equilibrio che sappia resistere alle sollecitazioni cui i mercati sono
continuamente esposti. La vulnerabilit dei mercati internazionali (e
conseguentemente del commercio mondiale) si inserisce nel concetto di
economia globale: essa Ł il riflesso piø immediato della crescente
integrazione di risorse ed interessi fra gli stati. Nell accezione economica
quella che rileva ai fini del tema che affronteremo la globalizzazione dei
mercati ha come caratteri salienti le imprese mult inazionali, lo sviluppo di
reti produttive internazionali, la dispersione degli strumenti di produzione
in paesi diversi, la frammentazione tecnica e funzionale della produzione, il
frazionamento della propriet , la flessibilit del processo produttivo, le
risorse mondiali, un crescente commercio tra imprese, l interpenetrazione
dei mercati finanziari internazionali, la possibilit di comunicare
istantaneamente e virtualmente a livello mondiale, cambiamenti nella natura
dell occupazione e la necessit di nuove forme di l avoro 1.
Le dimensioni assunte dall interdipendenza implicano la necessit di
una opportuna regolamentazione giuridica del libero mercato, affinchØ la
libera concorrenza sia tutelata e, soprattutto, arrechi benefici possibilmente
a tutti i soggetti coinvolti. Quando il commercio assume una dimensione
1
Cit. in SNYDER F., Globalisation and europeanisation as friends and rivals: European
Union law in global economic networks, San Domenico (FI), 1999, European University
Institute, p. 8.
6
mondiale, anche le regole devono essere stabilite a livello globale2. Entrano
qui in gioco gli strumenti elaborati a tale scopo dai principali protagonisti
del commercio internazionale: l Unione Europea, gli Stati Uniti, il Canada,
il Giappone, la Cina (con ci tralasciando altri im portanti attori tra i PVS,
come l India ecc.).
L Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) fu istituita nel
1995 come risultato dei negoziati multilaterali sul commercio dell Uruguay
Round (1986-1994)3. Essa costituisce l elemento centrale del sistema di
norme internazionali per il commercio mondiale. Tale organismo, con sede
a Ginevra, rappresenta un foro per i negoziati multilaterali sul commercio e
fornisce una serie di regolamenti e meccanismi per garantire che i propri
membri si attengano alle norme stabilite. L UE Ł sempre stata una
sostenitrice del sistema multilaterale degli scambi. Essa Ł infatti convinta
che il modo migliore per incoraggiare e promuovere gli scambi
internazionali consista nel concordare su base consensuale le norme
commerciali multilaterali. Ci spiega perchØ l UE abbia svolto un ruolo
chiave nella creazione dell OMC4.
Il General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)5 attribuiva alla
Comunit Europea la posizione di parte contraente s enza un esplicita
formalizzazione giuridica. Soltanto a seguito dei negoziati dell Uruguay
Round, alla CE e ai suoi Stati membri fu riconosciuta (sul piano del diritto
positivo) la qualifica di membro originario, confluita nell art. XI
dell Accordo istitutivo dell OMC.
Alla vigilia della firma dell Atto finale dell Urug uay Round sorse un
contrasto tra il Consiglio e alcuni Stati membri dell UE: la Commissione
2
COMMISSIONE EUROPEA, Una globalizzazione al servizio di tutti L Unione Europea e
il commercio internazionale, 2002, p.7.
3
Bilateral trade relations, China-EU, in
http://ec.europa.eu/trade/issues/bilateral/countries/china/index_en.htm.
4
COMMISSIONE EUROPEA, op. cit., p. 9. Cfr. PIVA P., La politica commerciale comune,
in Diritto dell Unione Europea (parte speciale) , a cura di STROZZI G., Torino, 2005, p. 431.
5
L Accordo Generale sulle Tariffe ed il Commercio (General Agreement on Tariffs and Trade;
GATT) fu firmato il 30 ottobre 1947 a Ginevra (Svizzera) da 23 paesi per stabilire le basi per
un sistema multilaterale di relazioni commerciali con lo scopo di favorire la liberalizzazione
del commercio mondiale.
7
riteneva che tutti gli Accordi allegati rientrassero nella competenza
esclusiva comunitaria, laddove il Consiglio e otto degli allora dodici Stati
membri della CE si esprimevano a favore dell esistenza di una competenza
concorrente degli Stati a concludere il GATS e l Accordo TRIPS6 oltre che
alcuni accordi sullo scambio di merci. La questione fu risolta dal parere
1/94 reso dalla Corte di Giustizia delle Comunit E uropee in seguito alla
richiesta presentata dalla Commissione. La Corte ha accolto solo in parte le
argomentazioni avanzate dalla Commissione, riconoscendo, sulla base
dell art. 133 (ex art. 113) del Trattato CE, una competenza esclusiva della
Comunit per la conclusione di tutti gli Accordi al legati relativi agli scambi
di merci. Per gli accordi in materia di servizi e di tutela dei diritti di
propriet intellettuale, la Corte afferma invece l esistenza di competenze
concorrenti7.
Per effetto del parere espresso dalla Corte, l Accordo istitutivo
dell OMC si configura, quindi, nell ordinamento com unitario come un
accordo misto, cui partecipano contemporaneamente la Comunit e i suoi
Membri, ciascuno per le materie che rientrano nell ambito delle proprie
sfere di competenza esclusiva a contrarre obbligazioni internazionali. La
Comunit e i suoi Stati membri, sottoscrivendo e ra tificando l Atto finale
dell Uruguay Round, hanno accettato il principio dell impegno globale cos
come codificato nell art. II dell Accordo istitutiv o8.
L OMC conta oggi 144 Stati membri. Essa rappresenta l unico
organismo internazionale che disciplina l interscambio di merci, servizi e
diritti di propriet intellettuale. L incisivit de lle norme OMC Ł
6
L’Accordo generale sugli scambi dei servizi (General Agreement on Trade in Services;
GATS) disciplina gli scambi multilaterali di servizi, in un quadro di trasparenza e di
progressiva liberalizzazione. L Accordo sugli aspetti commerciali della propriet intellettuale
(Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights; TRIPS) fissa degli
standards minimi per la tutela della propriet intellettual e (es. copyright, brevetti industriali,
marchi, ecc.). Insieme con il GATT ed il GATS, il TRIPS costituisce uno dei tre pilastri
dell’OMC. GATS e TRIPS furono firmati nel 1994, al termine dei negoziati dell Uruguay
Round.
7
PICONE P., LIGUSTRO A., Diritto dell Organizzazione Mondiale del Commercio , Padova,
2002, pp. 53 ss. Cfr. DANIELE L., Il diritto materiale della Comunit Europea, Milano, 2000,
pp. 186 ss.
8
Ibidem; cfr. GAJA G., Introduzione al diritto comunitario, Bari, 2005, pp. 146 ss.
8
direttamente proporzionale al numero dei suoi membri. Ecco perchØ l UE
ha attivamente incoraggiato la Cina ad aderire all Organizzazione ed Ł
attualmente impegnata a collaborare con la Russia e con numerosi altri
paesi per la loro adesione. L accordo bilaterale tra Cina ed UE sull OMC
firmato a Pechino il 19 maggio 2000 insieme a que llo tra USA e Cina del
novembre 1999 Ł stato una pietra miliare del processo di accessione della
Cina all Organizzazione9.
La Cina risulta il secondo maggior beneficiario tra i 180 paesi del
Sistema Generalizzato delle Preferenze elaborato dall UE, con il quale essa
garantisce preferenze commerciali autonome alle importazioni dai paesi in
via di sviluppo10.
Il presente lavoro intende approfondire le relazioni commerciali tra
l UE e la principale fra le economie emergenti, la Cina, appunto, alla luce di
uno degli aspetti piø problematici del commercio internazionale: il dumping
commerciale o dumping sui prezzi.
In linea generale, un prodotto Ł considerato oggetto di dumping
quando il suo prezzo all esportazione Ł inferiore ad un prezzo comparabile
del prodotto simile, praticato nel Paese esportatore nell ambito di normali
operazioni commerciali11. Si tratta di una fenomeno di concorrenza sleale e,
piø precisamente, di una forma di discriminazione internazionale dei
prezzi12.
Il caso cinese dimostra come il dumping sui prezzi sia sostanzialmente
l effetto combinato di altre due forme di dumping: quello monetario e
quello sociale. Rimandando al primo capitolo per un analisi dettagliata del
fenomeno commerciale, si rende opportuno quanto meno accennare una
definizione di questi ultimi, al fine di comprendere la portata del problema
di seguito trattato.
9
COMMISSIONE EUROPEA, op, cit., p. 10.
10
Bilateral trade relations, China-EU, cit.
11
GALGANO F., MARRELLA F., Diritto del commercio internazionale, Padova, 2004, pp.
193-194.
12
M LLER W., KHAN N., NEUMANN H. A., EC anti-dumping law: a commentary on
regulation 384/96, Wiley, Chichester, 1998, p. 3.
9
Con l espressione dumping monetario o dumping di cambio si Ł
soliti indicare una situazione di mercato nella quale il prezzo piø basso del
prodotto straniero rispetto a quello nazionale simile deriva da un artificioso
rapporto di cambio tra le monete dello Stato di origine e quello di vendita
della merce13. In tali circostanze il sistema delle esportazioni dello Stato a
moneta svalutata riceve un notevole impulso, risultando i costi di
produzione, in termini di cambio, inferiori ai costi dei paesi a valuta sana .
A differenza del dumping sui prezzi, che viene praticato volontariamente da
singole imprese nazionali e con riferimento a prodotti ben determinati, il
dumping valutario Ł una conseguenza automatica della svalutazione decisa
dal Governo di un paese ed ha valenza generale, estendendosi a tutti i rami
della produzione ed a tutti i mercati esteri14.
Piø semplice Ł il concetto di dumping sociale, consistente nella
riduzione artificiale dei costi di produzione derivante dal mancato rispetto di
standards minimi di trattamento dei lavoratori nello Stato della produzione
di un qualsiasi prodotto oggetto di esportazione. In questa fattispecie rientra
l impiego di detenuti e minori senza alcuna tutela dei diritti sociali del
lavoratore15.
Quanto ai paesi considerati, la scelta di soffermarsi sulla Cina non Ł
casuale. Un analisi dei rapporti di questa ormai grande potenza
commerciale con l UE non pu prescindere dalla cons tatazione dei notevoli
cambiamenti e progressi avvenuti nell economia cinese a partire dagli anni
Cinquanta16.
13
COMBA A., Il neoliberismo internazionale Strutture giuridic he a dimensione mondiale
dagli accordi di Bretton Woods all Organizzazione Mondiale del Commercio, Milano, 1995, p.
113.
14
SANTA MARIA A., Cina: regole internazionali e dumping sociale e monetario, in Il diritto
del commercio internazionale, 2003, p. 675.
15
SANTA MARIA constata l assenza di una disciplina armonica che colpisca gli effetti
distorsivi del commercio internazionale determinati dal social dumping. Tale constatazione si
fonda sull assunto dell autore che tale forma di du mping sia assimilabile all attribuzione di
sussidi all esportazione, incompatibili con il sistema di controllo multilaterale degli scambi.
Egli muove da ci per concludere che la vigente dis ciplina anti-dumping OMC dovrebbe essere
integrata dalla previsione di simili violazioni dei diritti sociali. Cfr. SANTA MARIA A., Cina:
regole internazionali e dumping sociale e monetario, cit.
16
LEMOINE F., L economia cinese , Bologna, 2005, pp. 95 ss. Negli anni Cinquanta la Cina
avvi una politica di autarchia ed indipendenza eco nomica, puntando ad un obiettivo
10
Oggi l UE Ł la seconda fonte di importazioni cinesi (dopo il Giappone
e prima degli Stati Uniti) e fornisce circa un quarto delle importazioni
ordinarie (rivolte al mercato domestico) cinesi. Nei suoi confronti per la
Cina guadagna terreno nel tessile e sfonda nei settori elettrico ed
elettronico17. Questa realizza con il mercato europeo i suoi maggiori avanzi
(per lo piø derivanti da attivit di assemblaggio) 18. L UE registra invece un
disavanzo notevole nei confronti della Cina e ci d eriva in larga misura
dall esistenza di barriere all entrata nel mercato cinese (dazi, norme anti-
dumping, diritti compensativi, autorizzazioni e permessi di natura
amministrativa; ma anche la distanza ed i relativi costi di trasporto
costituiscono un rilevante ostacolo agli scambi). Complessivamente, il
commercio bilaterale Ł aumentato di quattro volte a partire dalle riforme
avviate in Cina dalla fine degli anni Settanta19.
La maggiore presenza cinese sui mercati mondiali Ł accompagnata da
un ruolo sempre piø importante rivestito dai flussi internazionali di capitale.
Gli investimenti diretti esteri (IDE)20 in Cina hanno inizialmente stentato a
decollare. Un inversione di tendenza si Ł registrata all indomani dell entrata
della Cina nell OMC l 11 dicembre 2001 (con operati vit dal 2002). L UE Ł
ormai uno dei principali investitori esteri in Cina. Diversamente dagli
prioritario: l importazione di beni di investimento che consentissero di aumentare la capacit
produttiva e, quindi, di ridurre nel lungo periodo la dipendenza dall estero. Ma, stante il rifiuto
cinese di ricorrere a forme di finanziamento esterno, le importazioni del paese erano limitate
dalla sua capacit di esportare. Cos , a partire da l 1979, la Cina adott una strategia di apertura
ispirata dall esperienza dei Dragoni asiatici. Da questo momento in poi questo paese attu
politiche che le permettevano di trarre profitto dai propri vantaggi comparati nelle industrie ad
alta intensit di lavoro. Seguendo questa tendenza, con un volume di esportazioni (e
importazioni) che raggiungono piø del 22% del PIL nel 2001, la Cina Ł uno dei grandi paesi in
via di sviluppo piø aperti al commercio internazionale. Cfr. CHINA STATISTIC PRESS,
China Statistical Yearbook, 2002 e MINISTRY OF COMMERCE OF THE PEOPLE S
REPUBLIC OF CHINA Economic system, in
http://be2.mofcom.gov.cn/aarticle/aboutchina/economy/200701/20070104255483.html.
17
LEMOINE F., op. cit., pp. 99 ss. Secondo l autore, il settore tessile cinese sarebbe stato
quello che piø di tutti avrebbe beneficiato dell entrata nell OMC a seguito della soppressione,
nel 2005, delle quote all importazione di tali prodotti dai PVS.
18
Cfr. dati EUROSTAT 2003.
19
Cfr. DELEGATION OF THE EUROPEAN COMMISSION IN CHINA, EU-China trade
relations, in http://www.delchn.cec.eu.int/.
20
Gli IDE sono investimenti reali (vale a dire di capitali, scorte, ecc.) all estero che implicano
la gestione diretta da parte dell imprenditore. In genere consistono nell apertura di un azienda
consociata o nell acquisizione di controllo su di un altra impresa mediante fusione. Cfr.
FONDAZIONE ITALIA-CINA, http://www.italychina.org/.