Si può tranquillamente affermare che il mercato assicurativo è uno degli elementi
cardine dell’economia europea, assolutamente non trascurabile in un’ottica di
sviluppo.
Il legislatore europeo, nell’ambito della creazione di un mercato unico dei servizi
finanziari, ha dedicato in questi anni ampio spazio alla materia assicurativa,
soprattutto allo scopo di armonizzare le discipline nazionali, in modo da realizzare
degli standard omogenei in tutti gli Stati Membri.
Il titolo di questa tesi “la disciplina del mercato assicurativo e le
prospettive di integrazione europea”, ne riassume efficacemente l’ambizioso
obbiettivo: fornire al lettore una visione a trecentosessanta gradi del mondo
assicurativo e della sua disciplina legislativa, e le prospettive di realizzazione del
“mercato unico”, fondamentale chiave di volta del mercato assicurativo dei nostri
giorni.
Le conclusioni alle quali sono giunto non sono univoche: da un lato è inevitabile
osservare la portata innovativa del progetto in corso di realizzazione, il mercato
unico europeo. I miglioramenti sono evidenti sotto molteplici aspetti: alti standard
professionali degli intermediari, maggior tutela del consumatore,
razionalizzazione dei margini di solvibilità delle compagnie, abbattimento delle
frontiere per la prestazione dei servizi finanziari.
Il rovescio della medaglia non è comunque trascurabile: non sempre si è assistito
ad una implementazione omogenea delle Direttive Europee, realtà che potrebbe
creare notevoli discussioni e problematiche. Parallelamente alcuni elementi
dell’impianto legislativo in via di sviluppo non sembrano essere adeguati allo
standard che l’Unione ha intenzione di realizzare. E’ il caso ad esempio della
Direttiva 2002/92/CE sull’intermediazione assicurativa, che ha ampi margini di
miglioramento, soprattutto in chiave di tutela dei consumatori.
All’interno della dissertazione questi argomenti sono trattati in maniera
approfondita, con lo scopo precedentemente accennato di fornire il quadro più
completo possibile dello stato di realizzazione del mercato unico assicurativo.
Si può concludere osservando semplicemente che il grande progetto UE è in corso
di realizzazione, e che, sebbene vi siano alcune criticità non trascurabili, un lavoro
costante delle Istituzioni europee in sinergia con i legislatori nazionali e con i
VIII
protagonisti del mercato assicurativo, porterà sicuramente alla realizzazione di un
mercato unico pienamente funzionante, con elevati standard di professionalità,
sicurezza, competitività e tutela dei consumatori. I tempi per conseguire questo
importante risultato, però, sembrano essere ancora lunghi.
IX
Capitolo I
FINANCIAL SERVICES ACTION PLAN
Sommario: 1.1 Servizi finanziari: elaborazione di un quadro d’azione – 1.2 Il Financial
Services Action Plan – 1.3 Monitoraggio delle attività – 1.4 FSAP Evaluation Part I – 1.5
Monitoraggio dell’adozione delle direttive negli stati membri – 1.6 L’attività del “Financial
Services Policy Group” – 1.7 L’attività dei “Forum Group of Market Experts”
1.1 Servizi Finanziari: elaborazione di un quadro d’azione
Nel Giugno 1998 il Consiglio europeo di Cardiff ha invitato la
Commissione “a presentare un quadro di azioni intese a migliorare il mercato
unico dei servizi finanziari”. Rispondendo a tale invito, la Commissione ha
pubblicato una comunicazione
1
nella quale ha individuato una serie di temi da
sviluppare urgentemente per beneficiare appieno dei vantaggi della moneta unica
e assicurare un funzionamento ottimale del mercato finanziario europeo.
Sono state evidenziate cinque linee di azione essenziali:
a. l’UE va dotata di un dispositivo legislativo che consenta di
affrontare le nuove sfide in materia di regolamentazione;
b. va eliminata qualsiasi frammentazione residua del mercato dei
capitali, in modo da ridurre il costo dei capitali raccolti sui mercati
dell’UE;
c. gli utenti ed i fornitori di servizi finanziari devono essere messi in
grado di sfruttare liberamente le opportunità commerciali dal
mercato finanziario unico, assicurando nel contempo un livello
elevato di protezione dei consumatori;
d. va incoraggiato un maggiore coordinamento tra le autorità di
vigilanza;
1
COM (1998) 625 del 28.10.1998: “Servizi finanziari: elaborazione di un quadro di
azione”.
1
e. va sviluppata una infrastruttura integrata a livello UE per le
operazioni finanziarie al dettaglio e all’ingrosso.
a) Un apparato normativo più snello ed efficace
Secondo la Commissione, il raggiungimento di un apparato normativo più
snello e più efficace può essere perseguito innanzitutto mediante un
aggiornamento della legislazione. Elementi fondamentali di questo aggiornamento
sono la razionalizzazione delle tecniche legislative (legiferare meno e meglio) e
una maggiore rapidità della legislazione.
In secondo luogo è auspicabile il miglior utilizzo possibile della normativa
già esistente i cui difetti attuali possono essere corretti da una migliore attuazione
a livello nazionale, da un controllo più rigoroso da parte della Commissione e da
un’interpretazione più chiara ed uniforme delle norme comunitarie.
2
LINEE D’AZIONE
La commissione:
9 eserciterà pressione affinché le direttive siano attuate in modo efficace ed entro i termini
previsti;
9 elaborerà comunicazioni interpretative contenenti orientamenti per gli Stati membri e gli
operatori;
9 metterà sul tappeto nuove proposte per l’elaborazione della futura legislazione
prudenziale in materia di servizi finanziari.
Il Consiglio e il Parlamento europeo
9 sono invitati a collaborare con la Commissione per esaminare la possibilità di concludere
un accordo interistituzionale che precisi le modalità di elaborazione di una legislazione
snella, flessibile e più rapidamente adottabile;
9 dovrebbero impegnarsi ad esercitare un certo grado di autorestrizione nel processo
legislativo per evitare una legislazione troppo complessa.
Gli Stati membri
9 dovrebbero invitare le loro autorità di vigilanza ad aumentare il loro ruolo di
autoregolamentazione approfondendo e potenziando i processi volti a rafforzare le norme
regolamentari e le pratiche operative per un mercato unico efficace;
9 dovrebbero impegnarsi ai fini di un’attuazione efficace e tempestiva delle direttive.
b) L’eliminazione della frammentazione residua del mercato dei capitali
La Commissione non ritiene che l’introduzione della moneta unica possa
essere condizione sufficiente per provocare l’integrazione dei mercati finanziari, i
quali rimarranno frammentati a causa della sussistenza di barriere regolamentari,
amministrative e fiscali.
Per quanto riguarda la domanda, gli emittenti devono poter accedere con
facilità ai mercati finanziari paneuropei, in condizioni di concorrenza. Per
realizzare questo obiettivo si impongono nuove misure nei settori del mutuo
3
riconoscimento dei prospetti, e del finanziamento delle giovani imprese
innovatrici non quotate.
Nell’ambito dell’offerta gli investitori devono essere liberi di investire le
loro attività senza scontrarsi con barriere giuridiche o amministrative, né con
problemi di informazione. Si prospetta una maggiore armonizzazione contabile al
fine di stimolare gli investimenti transfrontalieri con una maggiore trasparenza ed
una migliore comparabilità dei bilanci, e l’eliminazione delle restrizioni
quantitative e qualitative agli investimenti: i gestori di fondi pensione e di
assicurazione vita, infatti, gestiscono una porzione crescente delle riserve di
risparmi dell’Unione. Un miglioramento, per quanto minimo, dei rendimenti
potrebbe generare utili sostanziali per i membri dei fondi pensione e contribuire
ad alleggerire il costo del finanziamento pubblico delle pensioni. Ciò potrebbe, in
ultima analisi, contribuire alla creazione di posti di lavoro, rafforzando nel
contempo la sicurezza dei risparmi per la pensione.
Prodotti come fondi pensione e assicurazione vita sono sottoposti a
trattamenti prudenziali e fiscali che variano da Stato membro a Stato membro.
Questa situazione può creare differenze arbitrarie tra prodotti e far pendere
ingiustamente la bilancia a favore di un gestore piuttosto che di un altro. Per
ovviare a questo problema la Commissione si adopererà per il realizzarsi di
condizioni di concorrenza uniformi per prodotti finanziari analoghi.
I prestatori di servizi di investimento devono altresì poter esercitare le loro
attività in tutta l’Unione senza dovere espletare formalità giuridiche e
amministrative ridondanti.
Nel quadro della direttiva relativa ai servizi d’investimento, il mantenimento delle
regolamentazioni locali in materia di negoziazione di attività dà luogo ad un
mosaico di requisiti molto diversi e rende arduo ai prestatori di servizi di
investimento avere accesso ai mercati regolamentati di altri Stati membri e
competervi in modo efficace.
La Commissione ritiene che le attività transfrontaliere non devono essere soggette
a regole di negoziazione inutili imposte dal paese ospitante, in quanto
l’autorizzazione del paese di origine e la vigilanza delle istituzioni offrono
all’investitore professionale le garanzie necessarie.
4
LINEE D’AZIONE
La Commissione:
9 proporrà miglioramenti alle direttive relative ai prospetti, in modo tale da eliminare le
discordanze tra normative nazionali e permettere il mutuo riconoscimento di tali prospetti;
9 esaminerà la possibilità di incentivare, con iniziative giuridiche adeguate, i fondi
specializzati nel capitale di rischio a raccogliere a livello europeo i capitali necessari al
finanziamento delle nuove imprese di piccole dimensioni;
9 esaminerà se le opzioni in materia di informazione contabile previste dalle direttive
contabili siano inadeguate, tenuto conto della necessità di una maggiore armonizzazione
delle norme in materia;
9 elaborerà, sulla base di una comunicazione, una direttiva che mira allo smantellamento
delle misure che limitano gli investimenti dei fondi di previdenza integrativa e non sono
motivate da considerazioni di congruenza monetaria;
9 si sforzerà di addivenire ad un consenso sul ruolo del revisore legale dei conti nel contesto
dell’informazione degli investitori e dei mercati finanziari;
9 continuerà a lavorare al miglioramento della normativa relativa al governo societario in
cooperazione con gli organismi privati e pubblici competenti;
9 si adopererà per preservare la concordanza tra le norme contabili europee e le norme
contabili internazionali elaborate dalla IASC, in particolare introducendo la contabilità al
volore equo nel quadro normativo della’UE;
9 individuerà i mezzi più vantaggiosi (legislativi e non) per migliorare l’efficacia delle
direttive sui servizi di investimento promuovendo la necessaria convergenza delle
impostazioni nazionali relative alle regole di condotta.
Il Consiglio e il Parlamento europeo
9 sono invitati a fare progressi nell’adozione delle proposte di direttive relative alle
procedure di offerta pubblica di acquisizione e allo statuto della società europea (SSE);
9 sono invitati ad adottare rapidamente la legislazione necessaria basata sulle proposte della
Commissione nel settore degli OICVM.
5
c) I mercati al dettaglio degli Stati membri non sono ancora aperti
Allo stato delle cose valutato dalla Commissione nella comunicazione,
l’interpenetrazione dei mercati si è realizzata soprattutto attraverso lo stabilimento
di succursali o di controllate, spesso mediante l’acquisizione di operatori già
insediati in un altro mercato nazionale. Ad esempio, nel mercato
dell’assicurazione sulla vita, le imprese di assicurazione della maggior parte
degli stati membri non effettuano vendite transfrontaliere.
Per realizzare un autentico mercato interno occorre contemperare due
obiettivi a volte contrastanti: innanzitutto, i consumatori dovrebbero poter
scegliere con cognizione di causa nella certezza che i loro interessi sono tutelati
da solidi meccanismi di garanzia; un secondo obiettivo è accrescere la
concorrenza e ampliare le possibilità di scelta dei consumatori consentendo a tutti
gli intermediari finanziari di prestare i loro servizi a clienti/consumatori in
qualsiasi parte dell’UE, sulla base dell’autorizzazione rilasciata loro dall’autorità
di vigilanza nel paese d’origine. Gli stati membri si preoccupano legittimamente
di proteggere i consumatori dall’esposizione al rischio finanziario, ma l’esigenza
di garantire un elevato livello di protezione non dove essere utilizzata come
pretesto per ostacolare l’attività transfrontaliera.
La Commissione ritiene che continuerà ad essere impossibile sviluppare un
prodotto paneuropeo per quanto riguarda i prestiti ipotecari, l’assicurazione sulla
vita o i fondi pensione, in mancanza di un coordinamento e del riconoscimento
reciproco delle differenze di fondo delle disposizioni nazionali in materia.
Occorre dunque sviluppare soluzioni pragmatiche per riconciliare l’obiettivo della
promozione della piena integrazione dei mercati finanziari con quello di
assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori e mantenere la loro
fiducia.
9 Occorre avviare iniziative mirate a migliorare il grado di protezione dei
consumatori attraverso la convergenza delle prassi nazionali. In
particolare, il coordinamento delle prassi nazionali per quanto riguarda gli
intermediari di assicurazione può dare un contributo sostanziale sia alla
6
protezione dei consumatori che alla più larga commerciabilità dei prodotti
assicurativi.
9 Occorre individuare le differenze sostanziali tra le norme giuridiche che
tutelano i consumatori nei diversi paesi. Sono necessari meccanismi che
consentano alle istituzioni comunitarie di tracciare un quadro sistematico
delle fattispecie in cui si applicano le normative nazionali degli stati
membri.
9 La Commissione perseguirà una politica che distingua tra consumatori ed
operatori professionali
2
, limitando l’applicazione delle norme del paese
ospitante ai casi in cui è in gioco la sicurezza dei consumatori
3
.
9 Occorre sviluppare una strategia che protegga i consumatori da pratiche
commerciali aggressive e sleali ma che allo stesso tempo consenta loro di
cercare il prodotto più conveniente.
9 Occorre mettere a disposizione mezzi di ricorso efficaci a livello
transfrontaliero. Si devono assumere iniziative in materia di risoluzione
extragiudiziale delle controversie e di trattamento dei reclami.
2
Il principio della protezione differenziata dei consumatori è stato sancito negli anni
ottanta dalla Corte di giustizia quando ha dichiarato, in materia di esigenze di protezione dei
consumatori, che si deve anche ammettere che tali ragioni non hanno la stessa importanza per
tutti […] e che possono esistere casi in cui, dato il carattere del rischio e del contraente […] non
vi è alcuna necessità di tutelare quest’ultimo mediante l’applicazione delle norme imperative del
suo ordinamento nazionale. (causa 205/84, Racc. 1986, pag 3755). La Commissione ha già
applicato questo principio nei settori dell’assicurazione e dei servizi d’investimento.
3
Il termine “consumatore” è stato definito nella legislazione in materia di protezione dei
consumatori: si tratta di una persone fisica che agisce al di fuori della sua attività professionale o
lavorativa.
7
LINEE D’AZIONE
La Commissione:
9 metterà in atto le iniziative annunciate nel Libro verde “Servizi finanziari –
Promuovere la fiducia dei consumatori”;
9 presenterà proposte per introdurre mezzi di ricorso e procedure di trattamento dei
recliami di levello adeguato per i clienti dei servizi finanziari;
9 individuerà e catalogherà le differenze tra le disposizioni adottate dagli Stati
membri invocando “l’interesse generale” a protezione dei consumatori nel settore
dei servizi finanziari, in vista dell’elaborazione di misure concordate, mirate e
proporzionate;
9 adotterà una politica basata sulla distinzione tra operatori professionali all’ingrosso
e comuni consumatori al dettaglio, per concentrare l’azione di regolamentazione
sugli ambiti nei quali è più necessaria e per evitare costi di adempimento
indebitamente elevati;
9 studierà nuove incisive peoposte per assicurare che gli intermediari di
assicurazioni debbano soddisfare rigorosi requisiti professionali e di altra natura
allo scopo di migliorare la protezione dei consumatori e il funzionamento del
mercato unico delle assicurazioni;
9 affronterà gli ostacoli giuridici fondamentali alla diffusione dei prodotti finanziari
seguendo una strategia graduale, viste le radicate differenze delle tradizioni
giuridiche.
d) L’esigenza di cooperazione tra le autorità regolamentari e di vigilanza
La cooperazione tra le autorità di vigilanza nazionali è fondamentale per la
gestione del rischio istituzionale/prudenziale, e deve svilupparsi organicamente
sia per rafforzare la capacità di far fronte a problemi transfrontalieri, sia per
elaborare un’impostazione di vigilanza comune per affrontare nuove forme di
rischio prudenziale sui mercati bancari, assicurativi e mobiliari.
Occorrerà altresì una stretta cooperazione tra le autorità di vigilanza e l’autorità
monetaria competente per la gestione della liquidità all’interno del sistema; tale
cooperazione deve fondarsi su una chiara attribuzione delle responsabilità.
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Il coordinamento delle autorità di vigilanza deve essere basato su modalità
attentamente studiate: la Commissione riterrebbe assai utile l’elaborazione di una
“carta delle autorità di vigilanza” che attribuirebbe chiaramente le competenze per
lo svolgimento dei diversi compiti di vigilanza su base transfrontaliera.
Ulteriori elementi sottolineati dalla Commissione sono: l’importanza della
cooperazione internazionale sotto il profilo regolamentare, e soprattutto
l’esportazione dell’ordinamento della Comunità per assicurare la stabilità
finanziaria nei paesi dell’Europa orientale, che stanno compiendo progressi
costanti, anche se non uniformi, nel recepire la legislazione UE sui servizi
finanziari.
LINEE D’AZIONE
La Commissione:
9 contribuirà all’elaborazione di una “carta delle autorità di vigilanza” che definisca
le responsabilità rispettive e meccanismi per il coordinamento dei diversi
organismi aventi funzioni di vigilanza al livello UE.
9 riesaminerà le norme comunitarie in materia di requisiti patrimoniali degli enti
creditizi.
Il Consiglio e il Parlamento europeo:
9 dovrebbero adottare le proposte di direttiva in materia di risanamento e
liquidazione degli enti creditizi e delle imprese di assicurazione.
Gli Stati membri:
9 dovrebbero spingere le loro autorità di vigilanza a contribuire al massimo al
miglioramento dell’infrastruttura di vigilanza globale.
e) Condizioni generali per un mercato finanziario UE pienamente integrato
La Commissione ritiene che un quadro normativo elastico e aggiornato
non può da solo assicurare un funzionamento ottimale del mercato finanziario
unico, ed auspica perciò la realizzazione di una serie di condizioni più ampie.
9
A livello di infrastrutture un mercato pienamente funzionante presuppone
l’esistenza di mezzi tecnici e pratici necessari perché il regolamento delle
operazioni transfrontaliere possa essere effettuato con la stessa facilità ed
efficienza del regolamento delle operazioni nazionali. Devono perciò essere
colmate le lacune giuridiche dei sistemi di pagamento e di regolamento delle
operazioni su titoli, e dei sistemi di pagamento al dettaglio.
Riguardo la politica di concorrenza la Commissione riconosce un effetto
positivo alla coperazione tra banche ed altre imprese di servizi finanziari nei limiti
delle norme del trattato che vietano gli abusi di posizione dominante e
accertandosi che gli accordi conclusi non implichino restrizioni della concorrenza.
La Commissione ritiene anche che eventuali interventi degli Stati membri sotto
forma di aiuti di Stato rischia di avere effetti distorsivi della concorrenza, e si
impegna ad adoperarsi con energia per assicurare la parità delle condizioni di
concorrenza, applicando rigorosamente le disposizioni del trattato in materia di
aiuti di stato.
Le politiche fiscali sono destinate a influenzare pesantemente la
prestazione di servizi su scala transfrontaliera. I risparmi delle persone fisiche, ad
esempio, sono fortemente sensibili alle differenze di tassazione dei redditi da
capitale. Le distorsioni derivanti da tali differenze devono perciò essere
minimizzate.
Altri esempi di situazioni “patologiche” si riscontrano in materia di fondi
pensione e assicurazione sulla vita, soprattutto per quel che riguarda le formalità
relative ad adempimenti fiscali ed obblighi di informativa previsti negli Stati
membri, che causano una lievitazione dei costi degli operatori. In materia di
assicurazione sulla vita, infine, solo i premi versati ad un operatore nazionale
beneficiano di un trattamento fiscale favorevole.
La mobilità del lavoro costituisce un altro fattore indispensabile per il
corretto funzionamento di un mercato paneuropeo. Le società che operano in più
Stati membri non dovrebbero essere costrette ad istituire un fondo pensioni
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distinto in ciascun paese, con conseguenti ripercussioni negative sul costo del
lavoro
4
.
LINEE D’AZIONE
La Commissione:
9 presenterà proposte per accrescere la certezza giuridica per quanto riguarda
l’impego di garanzie su base transfrontaliera.
9 ridurrà gli ostacoli di ordine statistico all’esecuzione di bonifici di importo
modesto al dettaglio.
9 preseterà proposte per eliminare gli ostacoli fiscali all’affiliazione tranfrontaliera
ai fondi pensione, agevolando così lo sviluppo di strutture societarie paneuropee
e incoraggiando la mobilità del lavoro.
Il Consiglio e il Parlamento europeo:
9 dovrebbero adottare la proposta di direttiva sulla tassazione del risparmio.
Consiglio e gli Stati membri:
9 dovrebbero impegnarsi ad applicare il codice di condotta sulla tassazione delle
imprese.
4
Questo problema è stato in parte affrontato dalla legislazione comunitaria nella direttiva
98/49/CE, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati
e dei lavoratori autonomi che si spostano all’interno della Comunità europea.
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