In tale circostanza ho ritenuto opportuno prima vedere come sia stata modificata la
procedura negli anni per poi passare all’analisi dell’attuale sistema di risoluzione delle controversie.
Come vedremo risultato dell’Uruguay Round è stato un miglioramento del sistema in
questione con una maggiore trasparenza e ripartizione delle competenze tra i diversi organismi
internazionali.
Elemento rilevante è stato la nascita di un Organismo internazionale per la risoluzione delle
controversie (il DSB) e il chiarimento dei ruoli del Panel (o gruppo di esperti) volto alla effettiva
risoluzione della controversia.
Nel quinto ed ultimo capitolo ho voluto far riferimento a due casi pratici di risoluzione delle
controversie; il primo nel quale l’Italia è stata accusata dall’Argentina di aver esportato prodotti di
porcellanato a prezzi di dumping e il secondo nel quale il Pakistan è stato accusato dall’Egitto di
aver esportato fiammiferi a prezzi di dumping.
La soluzione della prima controversia è stata raggiunta grazie all’operato del Panel, mentre
nella seconda si è raggiunto un accordo comune tra le parti.
Infine, nelle conclusioni, ho analizzato alcuni punti che credo essere ancora lacunosi nella
disciplina antidumping per poi comunque ritenere che l’attuale Accordo Antidumping sia un ottimo
risultato di compromessi tra i numerosi membri dell’ OMC e che quindi, almeno per il momento,
non sia opportuna una rielaborazione della disciplina in quanto potrebbe risultare effettivamente
rischiosa.
2
1. DAL GATT AL WTO
1.1 Contesto storico
La regolamentazione della disciplina antidumping trova origine all’interno dell’Accordo
Generale sulle Tariffe doganali e sul Commercio (comunemente noto come GATT) , risulta quindi
necessario prendere in considerazione la nascita dell’Accordo e le sue successive modifiche.
In seguito alla seconda Guerra Mondiale iniziò a diffondersi l’idea che una pace stabile e
duratura sarebbe stata garantita soltanto con una forte cooperazione fra gli Stati a livello economico
e sociale all’interno di una crescita internazionale basata sui principi del liberismo economico e
sull’efficiente allocazione delle risorse a livello mondiale.
La collaborazione economica multilaterale iniziò ad affermarsi al termine della guerra come
reazione alle precedenti strutture giuridiche e cioè quelle del “liberismo classico” e del
“nazionalismo economico”.
Il periodo del liberismo classico è caratterizzato dall’idea dell’individualismo economico
dove è l’uomo che viene posto al centro del sistema economico e che perseguendo il proprio fine
contribuisce ad arricchire la comunità.
In tale ambito lo Stato deve astenersi da ogni intervento nell’economia e dall’esercizio delle
attività economiche, che viene attribuito invece alle forze private.
In tale prospettiva, il potere pubblico interveniva il meno possibile nei rapporti economici
che erano gestiti dall’ambito privato e regolati dall’automatismo del mercato infatti erano
estremamente poche le norme che limitavano o condizionavano la libertà dei privati i quali
godevano di autonomia contrattuale e stabilivano liberamente le regole giuridiche più idonee al
raggiungimento del massimo profitto reciproco
1
.
Alla base di tale concezione possiamo ricordare l’opera di Adam Smith “La ricchezza delle
nazioni” del 1776 nella quale viene evidenziata la sua critica al monopolio e al protezionismo
economico basata sulla tutela del diritto di proprietà, nel diritto di scambiare beni e nella
obbligatorietà di vincoli derivanti dai contratti.
Nel settore commerciale lo Stato aveva il compito di imporre soltanto i dazi doganali
finalizzati alla protezione delle produzioni nazionali.
1
COMBA ANDREA, Il neo liberismo internazionale, Giuffrè editore, Milano, 1995
3
Il periodo del nazionalismo economico è caratterizzato invece dall’assunzione di funzioni
economiche da parte dello Stato, a livello commerciale l’intervento statale è volto all’introduzione
di restrizioni quantitative o di elevate tariffe doganali.
A partire dal periodo post-bellico si fa largo la teoria del liberismo economico caratterizzata
dalla teoria dei vantaggi comparati secondo la quale la divisione internazionale del lavoro avrebbe
portato alla massimizzazione del benessere di ciascun Paese interessato.
Questo neoliberismo è teso a riaffermare la riapertura dei mercati internazionali con l’uso di
nuovi strumenti ma, a differenza del liberismo classico, con l’intervento di forze pubbliche volte a
garantire la libera circolazione delle merci e dei fattori produttivi.
Tale periodo è quindi caratterizzato dalla “internazionalizzazione delle funzioni sovrane
degli Stati nel campo economico e dalla parallela limitazione dei loro autonomi poteri d’intervento
attraverso il parziale trasferimento dei medesimi ad istituzioni comuni,in particolare per quanto
concerne la direzione e il controllo dei processi economici a livello internazionale”
2
.
Nell’ambito del settore commerciale gli Stati iniziano ad attuare un insieme di pratiche
restrittive che da un lato tendono a limitare le importazioni con l’aumento dei dazi doganali e
l’introduzione di restrizioni quantitative, dall’altro l’incremento delle esportazioni per mezzo di
aiuti ed incentivi al fine di conquistare i mercati stranieri.
Secondo questa nuova prospettiva l’uomo non è più visto come l’indiscusso protagonista
dell’internazionalismo economico, sono gli Stati che si impegnano a garantire un sistema di
sviluppo collettivo equilibrato, in cui si inseriscono i rapporti interindividuali.
In tale visione risulta necessario un insieme di organizzazioni internazionali che servono a
mitigare gli attriti tra Stati e sorvegliare sul corretto funzionamento del sistema stesso.
L’organizzazione politica internazionale viene quindi istituzionalizzata con la creazione di
organismi stabili competenti ad esercitare attività vincolanti per gli Stati membri attraverso atti
giuridici definiti.
Tale organizzazione diventa la base anche per il settore economico, a conferma di ciò la
nascita del Fondo Monetario Internazionale.
Il GATT quindi, nasce all’interno di un contesto caratterizzato dalla necessità di abbattere le
barriere commerciali puntando verso un aumento del benessere e una maggiore collaborazione fra
gli Stati.
2
PICONE LIGUSTRO, Diritto dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, CEDAM Padova,2002. Pag 6
4
1.2 La nascita del GATT
In tale contesto storico prende vita il primo accordo commerciale multilaterale concluso a
Ginevra il 30 ottobre 1947, risultato dell’iniziativa del Consiglio economico e sociale delle Nazioni
Unite il quale in realtà puntava alla realizzazione di un progetto molto ambizioso, la creazione
dell’International Trade Organization (ITO) cioè un organismo internazionale di cooperazione
economica.
L’istituzione di tale organismo doveva affiancare la Banca Mondiale e il Fondo Monetario
Internazionale (FMI) costituiti dalla conferenza di Bretton Woods del 1944.
Tale conferenza stabilì gli accordi istitutivi del FMI formato da un insieme di norme ed
istituzioni finalizzate a regolamentare gli aspetti monetari e finanziari delle relazioni economiche
internazionali e della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BIRS).
Il FMI iniziò la sua attività nel 1946 ed ogni Paese membro trasferisce una certa quota in
base alla sua ricchezza interna.
Le quote che vengono conferite servono per tre obiettivi principali
3
:
ξ Effettuare prestiti ai Paesi in difficoltà
ξ Servono come base di riferimento per stabilire quanto un membro può ottenere in
prestito dal Fondo
ξ Determinano il potere di voto di ogni Stato membro, determinato in modo proporzionale
alla quota
Il FMI è costituito da un Consiglio di Governatori dei suoi sostituti che si riuniscono una
volta l’anno e da un Comitato Esecutivo presieduto dal direttore generale del Fondo.
Le funzioni principali del Fondo possono essere così schematizzate:
ξ Sorveglianza sulle politiche di cambio dei Paesi membri
ξ Assistenza di carattere finanziaria verso i Paesi in difficoltà
ξ Assistenza tecnica in quei settori dove è carente l’esperienza degli Stati
3
GANDOLFO GIANCARLO, Elementi di economia internazionale, UTET, Torino 2002, pag. 271
5
Il secondo organo portante è la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo
(BIRS), comunemente nota come Banca Mondiale (BM).
Il ruolo principale della BIRS è quello di fornire prestiti ed assistenza allo sviluppo a Paesi
poveri e a medio reddito.
La conduzione dell’attività della BIRS è affidata ad un Consiglio presieduto dal presidente
dell’organo.
Negli anni la BIRS è diventato un organo molto più complesso e costituito da quattro
istituzioni oltre a questa : l’IDA (International Development Association, per aiutare i Paesi più
poveri), l’IFC (International Finance Corporation), la MIGA (Multilateral Investment Guarantee
Agency, che aiuta gli investitori esteri nei Paesi in via di sviluppo contro i rischi non commerciali) e
l’ICSID che arbitra le controversie fra gli investitori esteri ed il Paese dove essi hanno investito
4
.
Durante la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sull’occupazione, tenutasi
all’Avana tra il 1947 e il 1948, fu adottato lo statuto dell’ITO comunemente noto come “Carta
dell’Avana” con l’approvazione e la sottoscrizione da parte di cinquantaquattro Stati e con la
prospettiva della ratifica entro un anno dalla stesura.
Tale statuto oltre ad un’ampia regolamentazione del commercio internazionale prevedeva
anche norme volte all’occupazione, allo sviluppo economico, alla ricostruzione delle economie
distrutte dalla guerra, alla riduzione delle restrizioni reciproche e ad accordi di produzione e di
investimenti esteri.
Tale accordo internazionale venne firmato con l’obiettivo di stabilire le basi per un sistema
multilaterale di relazioni commerciali con lo scopo di favorire la liberalizzazione del commercio
mondiale.
In realtà però la Carta dell’Avana incontrò l’ostilità dei più importanti Paesi a causa della
difficoltà di conciliazione di interessi degli Stati troppo diversi tra loro e quindi tale statuto non
venne mai ratificato preferendo l’adozione dell’Accordo Generale prima citato.
Tale Accordo in origine venne concepito dagli Stati firmatari come uno strumento
temporaneo per velocizzare la rimozione degli ostacoli commerciali per poi ampliarsi e rafforzarsi
con l’istituzione dell’ITO, è per questo che il GATT, firmato in origine da ventitré Stati, venne
affiancato e garantito nel suo funzionamento dal “Protocollo di applicazione provvisoria”.
L’accordo non raggiunse mai il numero necessario di ratifiche per entrare in vigore
rimanendo vincolante grazie al “Protocollo” e le successive adesione venne adottate per mezzo di
“protocolli di adesione” successivi.
4
GANDOLFO GIANCARLO, op. cit. pag. 48
6
All’interno del “Protocollo”si evidenziava l’obbligo per gli Stati contraenti di applicare la
seconda parte dell’Accordo (dall’art III in poi) compatibilmente con la legislazione nazionale .
Tale clausola è nota come “grandfather clause” e per mezzo di questa gli Stati hanno potuto
mantenere in vigore per diversi anni le disposizioni interne non potendo però introdurre nuove
restrizioni o più restrittive di quelle convenzionali (obbligo di standstill)
5
.
L’Accordo Generale è stato per lungo tempo caratterizzato da forti lacune in tema di
regolamentazione infatti prendeva in considerazione soltanto la politica commerciale internazionale,
che era uno dei nove capitoli trattati dalla Carta dell’Avana, quindi mancava di regole relative ad
altri importanti problemi economici e sociali.
A conferma di ciò la struttura originaria del GATT 1947 constava solo di tre parti nelle quali
erano suddivisi i trentacinque articoli, quindi una disciplina dettagliata era offerta soltanto in
materia di dazi doganali.
Nell’ottobre del 1947 durante la seconda sessione della commissione preparatoria della
Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e l’occupazione , i ventitré Stati rielaborarono e
completarono la IV parte della “Carta dell’Avana” dando vita all’Accordo generale sulle tariffe
doganali e il commercio.
Nel 1960 venne istituito il Consiglio con il compito di seguire i problemi di carattere
economico, giuridico e politici del commercio internazionale con la funzione di organo esecutivo e
avrebbe dovuto essere composta da un numero di rappresentanti pari agli Stati membri
dell’organizzazione.
I ruoli attribuiti al GATT divennero negli anni sempre maggiori diventando in realtà l’unico
“organo” internazionale per fronteggiare i problemi commerciale ed economici.
Gli obiettivi principali di tale accordo erano sostanzialmente due: la libertà degli scambi e la
non discriminazione.
Il primo viene perseguito per mezzo della clausola della nazione più favorita, il secondo con
l’obbligo del trattamento nazionale per tutte le merci straniere importate.
5
SANTA MARIA ALBERTO, Istituzioni di diritto internazionale, Giappichelli editore, Torino 2002
7
1.3 Gli organi del GATT
All’interno del GATT l’unico organo originariamente previsto consisteva nelle Parti
contraenti composto cioè da tutti gli Stati membri dell’Accordo e simile ad un’assemblea con
competenze generali.
Tale organo può essere visto da un lato come una “Conferenza di Stati e dall’altro come un
insieme di soggetti che agiscono a titolo individuale essendo Stati che fanno parte dell’Accordo”
6
.
All’interno di tale organo non esiste un particolare sistema di ponderazione del voto infatti,
ogni Stato, indipendentemente dalla sua importanza economico – commerciale, gode di un solo
voto.
Le decisioni vengono prese a maggioranza dei voti espressi anche se in talune circostanze
vengono richieste delle quote specifiche di maggioranza.
I ruoli che gli vengono attribuiti sono molto ampi come per esempio, la creazione di nuove
strutture istituzionali; la possibilità di concedere deroghe all’applicazione degli obblighi contenuti
nell’Accordo generale quando sussistono circostanze eccezionali; le Parti contraenti possono
intervenire nelle procedure di consultazione e controversie.
Un secondo organo è il Consiglio dei rappresentanti, composto da tutti gli Stati membri ed è
l’organo che agisce tra una sessione e l’altra delle Parti contraenti.
Le risoluzioni prese dal primo organo devono necessariamente essere approvate dal
secondo.
Il ruolo principale del Consiglio è quello di dare continuità ai lavori del GATT e poter
prendere decisioni in casi di urgenza e rispettive risoluzioni.
Al fine di svolgere al meglio le sue funzioni, tale organo ha la possibiltà di istituire alcuni
organi sussidiari come il Comitato dei negoziati commerciali ed il Comitato del commercio e dello
sviluppo.
Un terzo organo, quello amministrativo, è il Segretariato, composto dal Gabinetto del
direttore generale e la direzione amministrativa, al Direttore viene attribuito il ruolo di mediazione e
conciliazione fra gli Stati.
A parte queste tre importanti istituzioni ne esistono ancora altre e sono :
i comitati, che si preoccupano di esaminare in modo approfondito e continuativo una
particolare questione,
6
COMBA ANDREA, op.cit. pag.104
8
i gruppi di lavoro, organi temporanei formati da rappresentanti degli Stati che hanno il
compito di presentare un rapporto alle Parti contraenti o al Consiglio dei rappresentanti che riguardi
una particolare questione,
i gruppi di esperti (panels), formati da soggetti che agiscono individualmente e non come
rappresentanti degli Stati e hanno importanti ruoli nell’ambito della risoluzione delle controversie.
1.4 I due pilastri del GATT : il trattamento della nazione più favorita e il
trattamento nazionale
Quando prendiamo in considerazione il sistema normativo del GATT è necessario far
riferimento a due principi: il trattamento della nazione più favorita e il trattamento nazionale.
Tali strumenti vengono espressamente previsti nella prima parte del GATT 1947 (art.I e III).
L’art. I dice: “Tutti i vantaggi, favori, privilegi o immunità, concessi da una Parte contraente
a un prodotto originario da ogni altro Paese, o a esso destinato, saranno estesi, immediatamente e
senza condizioni, a tutti i prodotti congeneri, originari del territorio di ogni altra Parte contraente, o
a esso destinati. Questa disposizione si riferisce ai dazi doganali e alle imposizioni di qualsiasi sorta
che gravano sulle importazioni o sulle esportazioni, oppure sono riscossi in occasione di
importazioni o di esportazioni, come anche alle imposizioni che gravano sui trasferimenti
internazionali di fondi intesi a disciplinare le importazioni o le esportazioni, alla maniera di
riscuotere tali dazi o imposizioni, all’insieme degli ordinamenti e delle forme attenenti alle
importazioni o alle esportazioni, come anche a tutte le altre questioni considerate all’interno della
norma”.
Con tale norma, in sintesi, si vuole indicare l’estensione nei rapporti commerciali
internazionali del trattamento riservato ad uno Stato a tutti gli altri membri dell’organizzazione, con
un esempio limitato a tre Stati si può dire che “lo Stato concedente A si impegna ad estendere allo
Stato beneficiario B tutti i vantaggi concessi allo Stato C o nazione più favorita”
7
.
Una seconda definizione che potrebbe ancora meglio chiarire il concetto in esame è quella
secondo la quale : “Il trattamento della nazione più favorita è quel trattamento accordato dallo Stato
che lo concede allo Stato che ne beneficia, o a persone o a cose che si trovano in un rapporto
7
PICONE – LIGUSTRO, op. cit. pag. 102
9
determinato con tale Stato, non meno favorevole del trattamento conferito dallo Stato concedente ad
uno Stato terzo; o a persone o cose che si trovano nello stesso rapporto con tale Stato
8
”.
Per mezzo di questo strumento si vogliono rendere illegittime le discriminazioni tra prodotti
che provengono da Stati diversi assicurando così la “parità esterna”.
In tal modo, quindi, i vantaggi che vengono accordati da una parte contraente ad un’altra
parte si estendono automaticamente e gratuitamente a tutte le altre parti contraenti.
Obiettivo del trattamento della nazione più favorita è di escludere il godimento da parte
dello Stato terzo (la nazione più favorita), di una situazione preferenziale rispetto a quella dello
Stato beneficiario
9
.
Tale clausola, è strettamente legata al problema dei dazi doganali, che si presentano come lo
strumento maggiormente utilizzato per limitare il commercio internazionale.
Secondo l’art. XXVIII-bis dell’Accordo generale i dazi sono considerabili come un ostacolo
al commercio e invita quindi le parti contraenti a procedere ad una loro graduale diminuzione.
Per quanto riguarda i dazi è possibile, dal punto di vista giuridico, poterli suddividere in una
classificazione in relazione allo scopo che vogliono raggiungere, all’attività colpita e alle modalità
di attuazione.
Tra le diverse tipologie di dazi è possibile citarne alcune:
ξ Dazi fiscali, quelli che sono destinati esclusivamente ad ottenere un’entrata alla finanza
pubblica
ξ Dazi economici, che hanno lo scopo di proteggere i produttori nazionali ed evitare
l’introduzione di prodotti che potrebbero ostacolare la produzione interna,
ξ Dazi di importazione o esportazione, posti sui prodotti esteri che vengono importati nella
nazione o quelli percepiti in occasione i esportazioni di prodotti nazionali
ξ Dazi ad valorem, quelli che vengono calcolati in base al valore della merce e non
dipendono quindi dalla specie del prodotto
La clausola del trattamento nazionale viene invece descritta nell’articolo III del GATT :
“Le Parti contraenti convengono che le tasse e altre imposizioni interne, come pure le leggi, i
regolamenti e le prescrizioni concernenti la vendita, l’offerta in vendita, l’acquisto, il trasporto, la
somministrazione o l’impiego di prodotti sul mercato interno e gli ordinamenti quantitativi interni
che disciplinano la miscela, la trasformazione, o l’impiego di certi prodotti, secondo quantità o
8
TRIGGIANI ENNIO, Il trattamento della nazione più favorita, Editore Joevene Napoli, 1984, pag. 27
9
TRIGGIANI ENNIO, op. cit. pag. 29 - 30
10
proporzioni determinate, non saranno applicate ai prodotti importati, o nazionali, in maniera da
proteggere la produzione nazionale.
I prodotti del territorio di qualsiasi Parte contraente, importati sul territorio di qualsiasi altra
Parte, non saranno gravati, direttamente o indirettamente, di tasse o altre imposizioni interne di
qualunque natura, più elevate di quelle che gravino, direttamente o indirettamente, i prodotti
nazionali congeneri.
La norma continua dicendo che i prodotti del territorio di qualsiasi Parte contraente,
importati sul territorio di qualsiasi altra Parte, non saranno sottoposti a trattamento meno favorevole
di quello accordato ai prodotti congeneri d’origine nazionale, rispetto a qualunque legge,
regolamento, o prescrizione, concernente la vendita, l’offerta in vendita, l’acquisto, il trasporto, la
somministrazione e l’impiego dei medesimi sul mercato.
In sintesi: con il trattamento nazionale si intende l’estensione, a tutti gli Stati membri, delle
agevolazioni doganali concesse da una parte contraente all’altra assicurando la “parità interna”.
La norma a cui abbiamo fatto riferimento non vuole equiparare la disciplina delle merci
importate a quelle nazionali, vuole soltanto stabilire l’obbligo di non attribuire alle prime un
trattamento meno favorevole.
L’applicazione di tale norma è automatica e questo vuol dire che non è subordinata
all’esistenza di un pregiudizio che possa derivare ai prodotti stranieri
10
.
La clausola del trattamento nazionale vuole quindi impedire discriminazioni tra prodotti
nazionali e stranieri, tale strumento è necessario per garantire una cooperazione commerciale
multilaterale che si basa su principi vincolanti per gli Stati.
In aggiunta a tali due principi è possibile citarne un terzo, la clausola di consolidamento
trattata nell’art.II dell’Accordo.
Con tale disposizione si vuole evitare che vengano imposti nuovi dazi o aumentare quelli
esistenti alla data di entrata in vigore dell’Accordo stesso.
In tal modo, quindi, si cerca di bloccare la situazione ad una certa data.
10
COMBA ANDREA, op.cit. pag.
11
1.5 Gli accordi internazionali dal 1947 al 1993
Dal 1947 al 1993 l’Accordo Generale sulle Tariffe doganali e sul Commercio è stato
modificato da diversi accordi internazionali che possono essere così schematizzati
11
:
11
PICONE – LIGUSTRO, op. cit. pag. 15-16
12