4
E’ stato altresì sottolineato
(4)
che le direttive sono suscettibili di effetti diretti, ancorché nei
rapporti tra i cittadini e lo Stato, rimanendo esclusi i rapporti dei cittadini tra di loro.
Si è spesso in presenza di disposizioni minuziose, di elevato livello tecnico – specialistico, la
cui precisa portata si può determinare soltanto calibrandole alle singole fattispecie.
In relazione a ciò, nelle pagine seguenti ci si sforzerà di fornire un chiaro quadro d’insieme
delle norme concernenti il comparto in esame.
Tutto ciò premesso, va detto che la normativa specifica sulla quale ci si soffermerà, derivante
soprattutto da direttive, non rappresenta una completa ed esaustiva disciplina, dovendosi tener conto
- come del resto si rileva da varie direttive – sia di altre disposizioni comunitarie, sia di norme di
diritto privato internazionale, sia, infine, di norme nazionali, applicabili nei confronti delle persone
giuridiche.
(4)
Ibid., pag. 101 e segg.
5
Colui che intenda conoscere la normativa comunitaria su di un argomento non ha la necessità
di fare ricorso a ricerche di biblioteca (durante le quali potrebbe avvalersi di indici mensili, di un
repertorio semestrale e di altro, annuale, della normativa vigente), giacché ha a disposizione uno
strumento di grande pregio rappresentato dal sito internet http:// europa. eu. int. /eur. lex.
Il sito in questione – il cui contenuto è, ovviamente, redatto in ciascuna delle lingue ufficiali
della Comunità – offre anche al navigatore occasionale (il quale non ha, quindi, sottoscritto il
previsto abbonamento, che consente una più ampia operatività) la possibilità di conoscere il
contenuto dei fascicoli della GUCE relativi agli ultimi 60 giorni circa (compreso quello stesso della
ricerca), nonché di avere informazioni sui provvedimenti in corso di adozione.
“Last but not least”, il materiale in questione (come quello del sito della Banca Centrale
Europea, di cui si dirà in appresso) può essere stampato ottenendo pagine che non si differenziano
affatto dalle tradizionali riproduzioni fotografiche dei pertinenti fascicoli.
Il recepimento delle direttive comunitarie nell’ordinamento italiano è stato in passato
ostacolato da vari fattori: ritardi, resistenze, vischiosità del sistema parlamentare, scarsa sensibilità
da parte della pubblica amministrazione.
Per ovviare almeno in parte a tale inconveniente, con legge 9/3/1989, n.86 (nota come “legge
La Pergola”), più volte modificata (da ultimo con la legge 20/12/2000, n.422, c.d. “legge
comunitaria 2000”) è stata prevista la presentazione alle Camere, entro il 1° marzo di ogni anno, di
un disegno di legge recante “disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia alle Comunità Europee” (legge comunitaria per l’anno in riferimento).
In base agli artt. 3, 4 e 9 della “legge La Pergola” il periodico adeguamento dell’ordinamento
nazionale a quello comunitario è assicurato di regola –salve, quindi, le competenze delle regioni e
delle province autonome- dal citato provvedimento mediante disposizioni modificative o
abrogative di norme incompatibili con il diritto comunitario; disposizioni di attuazione di atti
comunitari anche mediante delega legislativa al Governo; per le materie già disciplinate con legge,
ma non riservate alla legge, autorizzazione al Governo a provvedere in via regolamentare.
6
2. ALCUNE DEFINIZIONI
Il regolamento del Consiglio della Comunità Europea n.2223/96, del 25/6/1996 (relativo al
sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità
(5)
) –che intende assumere la
“...funzione di quadro di riferimento per le norme, le definizioni, le classificazioni e le regole
contabili comuni…”- definisce, nel capitolo 2 dell’Allegato A, l’intermediazione finanziaria come
“l’attività con la quale una unità istituzionale
(6)
acquista attività finanziarie e al tempo stesso assume
passività…per conto proprio effettuando operazioni sul mercato. Le attività e le passività degli
intermediari finanziari presentano caratteristiche diverse, in quanto nel corso del processo di
intermediazione finanziaria i fondi sono trasformati o rielaborati per quanto riguarda la scadenza, il
volume, il rischio ecc.”
La stessa fonte così prosegue sull’argomento: ”l’attività di intermediazione finanziaria
consiste nel convogliare fondi da terzi che ne dispongono in eccedenza a terzi che non ne
dispongono in misura sufficiente. Un intermediario finanziario non opera semplicemente come
agente di tali altre unità istituzionali, ma si sottopone ad un rischio acquistando attività finanziarie e
assumendo passività per conto proprio.”
Viene altresì precisato che gli intermediari finanziari possono investire –purché non in modo
esclusivo –i loro fondi in attività finanziarie, compresi i beni immobili.
Il citato regolamento comprende altresì sotto la denominazione di “società finanziarie“
cinque sottosettori:
- autorità bancarie centrali
(7)
- altre istituzioni finanziarie monetarie
(8)
(5)
Può leggersi in Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee –in seguito: GUCE- n. L 310, del 30/11/1996.
(6)
L’unità istituzionale va intesa quale centro elementare di decisione economica caratterizzato da autonomia
decisionale nell’esercizio della propria funzione principale nonché dal possesso di una contabilità completa qualora ne
sia fatta richiesta).
(7)
Cioè “tutte le società e quasi-società finanziarie la cui funzione principale consiste nell’emettere moneta, nel
garantirne il valore all’interno e all’esterno e nel detenere, in tutto in parte, le riserve internazionali del Paese.”
Tale definizione –a parte il non chiaro riferimento alle quasi-società (organismi senza personalità giuridica che
dispongono di una contabilità completa e il cui comportamento economico e finanziario si differenzia da quello dei
proprietari)- concerne oggi le banche centrali dei Paesi della Comunità Europea che concorrono a formare il S.E.B.C. –
Sistema Europeo di Banche Centrali, al cui vertice è posta la B.C.E. –Banca Centrale Europea, istituita l’1/6/1998.
Come si vedrà, l’operatività del sistema avviene lungo due direttrici.
(8)
Si tratta di “tutte le società e quasi-società finanziarie operanti principalmente nel campo dell’intermediazione
finanziaria, tranne quelle classificate nel sottosettore autorità bancarie centrali, la cui attività consiste nell’accettare
depositi, e/o loro sostituti assimilabili, da unità istituzionali diverse dalle istituzioni finanziarie monetarie e nel
concedere crediti e/o effettuare investimenti mobiliari per proprio conto”.
Il testo in esame fa esplicito riferimento oltre che alle banche delle varie categorie agli altri organismi con qualche
affinità operativa rispetto alle prime.
Per una più puntuale definizione di banca si veda il testo.
7
- altri intermediari finanziari, escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione
(9)
- imprese di assicurazione e fondi pensione
(10)
- ausiliari finanziari
(11)
.
Il medesimo regolamento così definisce le “altre assicurazioni”, cioè le assicurazioni diverse
da quelle sociali, intese a coprire i rischi vita, danni ed oggetto di riassicurazione: “le altre
assicurazioni garantiscono alle singole unità istituzionali esposte a taluni rischi una protezione
finanziaria contro le conseguenze del verificarsi di determinati eventi. Si tratta anche di una forma
di intermediazione finanziaria in quanto si raccolgono presso gli assicurati fondi da investire in
attività finanziarie o diverse, che costituiscono riserve tecniche a fronte di bisogni futuri qualora si
verifichino gli eventi specificati nei contratti di assicurazione.”
Inoltre, in base all’art.1 della direttiva 2000/28, del 18/9/2000
(12)
, del Parlamento Europeo e
del Consiglio, che modifica la direttiva 2000/12, del 20/3/2000
(13)
, relativa all’accesso all’attività
degli enti creditizi ed al suo esercizio, si intende per “ente creditizio: “a) un’impresa la cui attività
consiste nel ricevere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per
proprio conto; oppure b) un istituto di moneta elettronica ai sensi della direttiva 2000/46 del
Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000
(14)
, riguardante l’avvio, l’esercizio e la
vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica.”
Dalla suddetta direttiva (2000/46/CE) si ricava la seguente definizione di “istituto di moneta
elettronica”: “qualsiasi impresa o altra persona giuridica diversa dagli enti creditizi di cui
all’articolo 1, punto 1, primo comma, lettera a), della direttiva 2000/12/CE, che emetta mezzi di
pagamento in forma di moneta elettronica”.
I sopra indicati intermediari possono svolgere – con l’evidente eccezione delle autorità
bancarie centrali - la loro attività nell’ambito comunitario dosando opportunamente il ricorso
all’istituzione di succursali – avvalendosi, quindi del diritto di stabilimento – e all’operatività in
regime di libera prestazione di servizi.
(9)
Sono “le società e quasi-società finanziarie la cui funzione principale consiste nel prestare servizi di intermediazione
finanziaria mediante l’assunzione di passività in forme diverse dalla moneta, dai depositi e/o loro sostituti assimilabili,
da unità istituzionali diverse dalle istituzioni finanziarie monetarie o dalle riserve tecniche di assicurazione”.
(10)
Sono “le società e quasi-società finanziarie la cui funzione principale consiste nel fornire servizi di intermediazione
finanziaria risultanti dalla trasformazione dei rischi individuali in rischi collettivi”.
(11)
Sono “le società e quasi-società finanziarie la cui funzione principale consite nell’esercitare attività finanziarie
ausiliarie, ossia attività strettamente connesse all’intermediazione finanziaria, ma non costituenti esse stesse
intermediazione finanziaria”.
(12)
In GUCE n. L 275, del 27/10/2000; recepita con la c.d. “Legge comunitaria 2001”.
(13)
In GUCE n. L 126, del 26/5/2000.
(14)
In GUCE n. L 275 del 27/10/2000.
8
Quest’ultima consiste nella possibilità concessa ad un intermediario finanziario di prestare
liberamente, in via temporanea, i propri servizi in uno Stato dell‘Unione Europea prescindendo dal
ricorso ad una propria struttura di supporto. Il principio, introdotto con gli articoli da 49 a 55 del
Trattato CE, risulta poi confermato da varie direttive relative al comparto.
Anticipando quanto emergerà dall’esposizione successiva, può dirsi che la libera prestazione
di servizi è assoggettata ai vincoli che discendono dalla politica monetaria, alle disposizioni
regolatrici del mercato negli aspetti di carattere generale – e, quindi, ad esempio alle norme poste a
protezione del consumatore, a tutela della concorrenza e contro il riciclaggio - e a quelle relative
alla trasparenza ed alla correttezza contrattuale nell’intermediazione in valori mobiliari.
Sembrano da ricondurre nella categoria degli “altri intermediari finanziari” la “impresa di
investimento” e gli “organismi di investimento collettivo in valori mobiliari” (OICVM), di cui
forniscono una definizione alcune direttive sulle quali ci si soffermerà in seguito.
In base alla direttiva 93/22/CE, del 10/5/1993
(15)
, è impresa di investimento “una persona
giuridica” – salvo alcune eccezioni di cui si dirà appresso - “che esercita abitualmente una
professione o un’attività consistente nel prestare a terzi un servizio di investimento a titolo
professionale”.
Inoltre, per la direttiva 85/611/CEE, del 20/12/1985
(16)
, come successivamente modificata, si
intendono per OICVM –salvo alcune eccezioni – “gli organismi:
-il cui oggetto esclusivo è l’investimento collettivo dei capitali raccolti presso il pubblico in valori
mobiliari e/o in altre attività finanziarie liquide ammesse e il cui funzionamento è soggetto al
principio della ripartizione dei rischi e
-le cui quote sono, su richiesta dei portatori, riacquistate o rimborsate, direttamente o
indirettamente, a carico del patrimonio dei suddetti organismi. E’ assimilato a tali riacquisti o
rimborsi il fatto che un o.i.c.v.m. agisca per impedire che il corso delle sue quote in borsa si
allontani sensibilmente dal valore netto di inventario”.
Infine sulla base della direttiva 2001/107/CE, del 21/1/2002, la società di gestione è “una
società che esercita abitualmente l’attività di gestione di OICVM costituiti in forma di fondi comuni
di investimento e/o di società di investimento (gestione collettiva di portafogli di OICVM)”.
(15)
In GU Rep. It., 2a serie sp., n. 82, del 18/10/1993.
(16)
In GUCE n. L 375, del 31/12/1985.
9
3. IL SISTEMA EUROPEO DI BANCHE CENTRALI. LA BANCA
CENTRALE EUROPEA.
Il Sistema europeo di banche centrali è composto dalle 15 banche centrali dei Paesi aderenti
all’Unione Europea
(17)
, alle quali è sovraordinata la Banca Centrale Europea, soggetto dotato di
propria personalità giuridica - di diritto internazionale - ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, del
Trattato, nonché indipendente “dalle istituzioni o dagli organi comunitari, dai Governi degli Stati
membri….da qualsiasi altro organismo” ex art. 108 del Trattato medesimo.
Le BCN degli Stati membri che non fanno parte dell’area dell’EUR sono, tuttavia, membri
del SEBC con una speciale posizione: da un lato esse possono condurre le rispettive politiche
monetarie nazionali; dall’altro, non possono partecipare alla definizione della politica monetaria
unica per l’area dell’EUR, né alla sua attuazione.
L’attività delle banche centrali nazionali è in gran parte disciplinata dalle norme emanate dai
rispettivi Paesi
(18)
; per quanto concerne la normativa sulla BCE sono da menzionare innanzi tutto
gli artt. 8 e 105 del Trattato CE ed il “Protocollo sullo statuto del Sistema Europeo di Banche
Centrali e della Banca Centrale Europea” allegato al Trattato, denominato in breve “Statuto del
SEBC”
(19)
.
In particolare le disposizioni iniziali di tale ultimo testo attribuiscono al SEBC funzioni
politiche e, in linea subordinata, operative, in parte strumentali rispetto alle prime.
Queste consistono nel cooperare alle politiche economiche generali nonché alle politiche
perseguite dalle competenti Autorità per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti
creditizi e la stabilità del sistema finanziario. “Obiettivo principale” del SEBC è, comunque, il
mantenimento della stabilità dei prezzi.
In base all’art. 25.2 dello Statuto, poi, la BCE può “svolgere compiti specifici in merito alle
politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni
finanziarie, eccettuate le imprese di assicurazione”. L’argomento sarà ripreso in seguito.
I compiti operativi sono in primo luogo rappresentati dallo svolgimento delle operazioni sui
cambi, dalla detenzione e gestione delle riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri, dal
(17)
Delle quali solo 12 appartenenti ad uno “Stato membro partecipante”, cioè ad uno Stato che ha adottato la moneta
unica conformemente al Trattato dell’UE.
(18)
Per quanto riguarda la Banca d’Italia i provvedimenti fondamentali sono il Testo Unico delle leggi sugli Istituti di
emissione, approvato con R.D. 28/4/1910, n.204 e ripetutamente modificato e lo Statuto, approvato con R.D. 11/6/1936,
n. 1067 e più volte modificato, da ultimo con D.P.R. in data 24/4/1998 per adeguarlo alla normativa comunitaria.
(19)
Il documento può leggersi, in versione inglese, nel sito www.ecb.int.
10
promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento
(20)
.
I rapporti tra BCE e BCN si possono sintetizzare mutuando la formula contenuta nell’ultimo
periodo dell’art. 12.1 dello Statuto: “per quanto possibile ed opportuno… la BCE si avvale delle
Banche centrali nazionali per eseguire operazioni che rientrano nei compiti del SEBC”.
Al fine di perseguire gli obiettivi del SEBC la BCE e le banche centrali nazionali possono:
i)aprire conti intestati ad enti creditizi, organismi pubblici e altri operatori del mercato e accettare
come garanzia attività;
ii)operare sui mercati finanziari comprando e vendendo a titolo definitivo, ovvero con operazioni di
pronti contro termine, prestando o ricevendo in prestito crediti o strumenti negoziabili, in valute sia
comunitarie che di altri paesi, nonché metalli preziosi;
iii) effettuare operazioni di credito con istituti creditizi ed altri operatori di mercato, erogando i
prestiti sulla base di adeguate garanzie.
La BCE e le banche centrali nazionali possono inoltre operare come agenti finanziari per una
serie di enti pubblici, elencati nell’art. 21 dello Statuto, a cominciare da istituzioni ed organi della
Comunità; nella disposizione viene richiamato l’art. 104 (ora art. 101) del Trattato che vieta “la
concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia” a favore di detti
enti, così come “l’acquisto diretto presso di essi di titoli di debito”.
Infine, dagli artt. 23 e 24 è previsto lo svolgimento di altre attività di carattere operativo.
Le disposizioni sin qui sintetizzate sono contenute nei primi cinque capi dello Statuto. Nei
successivi tre capi sono affrontate tematiche concernenti in gran parte aspetti vari dell’operatività
del Sistema; la rilevanza di tali temi si coglie in qualche modo già soffermandosi sulla rubrica di
ciascuna partizione
(21)
In proposito ci si limita a menzionare l’art.34, che delinea i confini della potestà
regolamentare e sanzionatoria della BCE – quest’ultimo argomento verrà ripreso in seguito - ed il
successivo art. 35, dalla significativa rubrica “controllo giudiziario e materie connesse”.
Presentano qualche affinità con i regolamenti gli “indirizzi”
(22)
.
(20)
Per quanto riguarda le riserve valutarie (e le operazioni in valuta estera) l’Eurosistema le detiene soprattutto in vista
di possibili interventi sul mercato dei cambi. In relazione a ciò le riserve valutarie della BCE devono essere investite
secondo i criteri fondamentali della sicurezza, della liquidità e tendendo a massimizzarne il valore. La gestione avviene
attualmente in modo decentrato ed è svolta dalle BCN per conto della BCE, conformemente alle istruzioni impartite da
quest’ultima. Sebbene le BCN gestiscano le proprie riserve valutarie in maniera autonoma, le operazioni sul mercato dei
cambi superiori ad un certo limite sono subordinate all’autorizzazione della BCE, al fine di garantirne la coerenza con la
politica monetaria unica.
(21)
Capo VI: Disposizioni finanziarie del SEBC; Capo VII: Disposizioni generali; Capo VIII: Modificazioni dello
Statuto e disposizioni complementari; Capo IX: Disposizioni transitorie e disposizioni varie per il SEBC.
(22)
Nel “considerando” n.8 dell’ “indirizzo” citato (in GUCE n. L 140, del 24/5/2001) si legge: “in conformità con gli
articoli 12.1 e 14.3 dello Statuto gli indirizzi della BCE costituiscono parte integrante del diritto comunitario”. Gli
indirizzi hanno carattere vincolante e prevalgono sulla normativa nazionale, esistente o successiva.