5
efficaci forme di controllo e responsabilizzazione (sia all’interno
degli enti che nei rapporti con l’esterno), fondate sull’effettivo
conseguimento degli interessi.
E’ proprio in questo senso che tutte le riforme normative si sono
orientate.
Cominceremo l’analisi dalla riforma della dirigenza pubblica e ci
concentreremo poi, sulla dirigenza del servizio sanitario
nazionale, distinguendo quella medica da quella professionale
tecnica ed amministrativa.
L’Azienda Asl può essere un “mondo” di particolare interesse
perché oltre ad appartenere al settore delle aziende pubbliche,
opera in un campo di stretta professionalità dove, l’efficienza e la
preparazione professionale, sono indispensabili per fornire un
servizio adeguato all’utente finale.
Tutti questi aspetti rendono l’ambito della qualificazione del
personale e della verifica delle responsabilità estremamente
complesso.
La valutazione dei dirigenti assume, nel nuovo assetto normativo,
una centralità di particolare rilievo, in questo frangente di
evoluzione della struttura.
Il primo capitolo della tesi illustra l’evoluzione e la riforma della
dirigenza pubblica, evidenziando il ruolo del dirigente nella sua
nuova figura, in riferimento a tutte le riforme anche costituzionali
che riguardano il settore lavorativo nella pubblica
amministrazione.
6
In ultima analisi verrà evidenziato il modello assunto, all’interno
della riforma dall’azienda sanitaria.
Il secondo capitolo distingue i due diversi ruoli della dirigenza
sanitaria differenziando tra quello di area medica e quello di area
tecnico amministrativa.
Il terzo capitolo parla del rapporto di lavoro del dirigente
sanitario in tutte le sue problematiche dall’instaurazione alla
cessazione, analizzando la valutazione del dirigente sanitario e le
conseguenze che a questa sono legate, dall’evoluzione della
disciplina, passando attraverso la contrattazione collettiva.
Nel quarto capitolo sarà trattata la problematica riguardante
l’importante ruolo del Comitato dei garanti e lo spoil system che
fa parte sempre più delle discussioni di dottrina e giurisprudenza.
Lo scopo di questa tesi è partire dall’analisi della dirigenza
pubblica in generale per giungere allo studio della dirigenza del
servizio sanitario nazionale attraverso l’evoluzione normativa, la
giurisprudenza e la contrattazione collettiva.
7
CAPITOLO 1
La riforma della dirigenza pubblica
SOMMARIO 1.1 Le linee di riforma della pubblica amministrazione – 1.2 La riforma
costituzionale – 1.3 La figura del dirigente pubblico – 1.4 Il nuovo modello
dell'azienda sanitaria nel riordino della pubblica amministrazione.
1.1 Le linee di riforma della pubblica amministrazione
La stagione delle grandi riforme, nella pubblica amministrazione,
comincia agli inizi degli anni novanta con la legge delega 421 del
1992 che ha determinato la prima privatizzazione.
La legge ha portato ad una graduale applicazione, all'interno
delle amministrazioni pubbliche, della disciplina sul rapporto di
lavoro privato.
Si è creata l'agenzia per la rappresentanza delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) nella fase della contrattazione
collettiva.
In questa fase, la separazione tra indirizzo politico e gestione
amministrativa, viene sempre maggiormente delegata ai dirigenti.
8
In attuazione della delega, il decreto legislativo n. 29 del 1993
(ed i successivi decreti correttivi n. 470 del 1993 e n. 546 del
1993), hanno portato all'affievolirsi del principio di supremazia
dell'amministrazione; la pubblica amministrazione diventa parte
contrattuale del rapporto ed i suoi poteri vengono equiparati a
quelli del privato datore di lavoro1.
E' stata sancita la prevalenza dell'accordo contrattuale al
momento dell'assunzione sul contratto collettivo, sempre che
questo non disponga diversamente2.
Il rapporto di pubblico impiego anche se è regolato secondo
modalità proprie dell'impiego privato, rimane sempre pubblico;
la privatizzazione si risolve soprattutto in una maggiore
contrattualizzazione del rapporto.
Da un lato, è stata prevista una riserva di regime pubblicistico,
concernente soprattutto gli atti organizzativi all'interno
dell'ufficio pubblico, e dall'altro un regime privato per i rapporti
di lavoro, operando adesso la pubblica amministrazione come
privato datore di lavoro.
L'art. 51 del d. lgs. n. 29 del 1993 ha stabilito che fosse il
governo a dettare le direttive all'ARAN e ad autorizzare la
stipulazione dei contratti collettivi, per conto di tutte le pubbliche
amministrazioni3.
1 A. PERRINO, Il rapporto di lavoro pubblico, CEDAM, 2004, p. 5 ss.
2
P. VIRGA, Il pubblico impiego dopo la privatizzazione, Milano, 1993.
3
A. CORPACI, La privatizzazione del pubblico impiego alla prova, Foro it. 995,V, 29.
9
La riforma non è stata esente da critiche4, anche la Consulta ha
sostenuto che la privatizzazione avrebbe potuto concernere
soltanto rapporti non riguardanti potestà pubbliche5.
Solo in un secondo tempo6 è comparsa la distinzione tra rapporto
di servizio e rapporto organico, in linea con un avvicinamento tra
lavoro pubblico e lavoro privato.
I criteri attuativi della riforma, sono stati più volte valutati7 per
arrivare a riconoscere che, la privatizzazione, valorizza la
distinzione tra organizzazione della pubblica amministrazione e
rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti 8.
La regolamentazione legislativa, e la sottrazione alla
contrattazione collettiva, degli aspetti lavorativi, rivolti
all'organizzazione della pubblica amministrazione, realizzano un
corretto bilanciamento tra imparzialità e buon andamento
nell'amministrazione9.
Il valore dell'imparzialità è perfettamente integrabile con quello
dell'efficienza, anzi più imparzialità assicura maggiore necessità
di correttezza nello svolgere il lavoro e quindi, più efficienza.
Il valore dell'imparzialità può trovare attuazione in un equilibrato
dosaggio di fonti regolatrici10.
4 G. GHEZZI, La legge delega per la riforma del pubblico impiego: prime osservazioni, in
Riv. Giur: lav. 1992, I, 544; F. CARNICI, La cosi detta privatizzazione del pubblico impiego,
in Riv. it. Dir. Lav., 1993, I, 8.
5
Corte cost. 20 maggio 1976, n. 118, in Foro it. 1976, I, 2551.
6
Corte cost. 5 maggio 1980, n. 68, in Foro it. 1980, I, 1553.
7
Corte cost. 30 luglio 1993, n. 359, in Foro it. 1993, I, 3219.
8 Corte cost. 28 marzo 1996, n. 88, in Giust. Civ. 1996, I, 1549.
9
Corte cost. 25 luglio 1996, n. 313, in Foro it. 1997, I, 34.
10 A. FALCONE, La mezza privatizzazione della dirigenza pubblica al vaglio della corte
10
Questo equilibrio di fonti regolatrici è stato utilizzato dalla Corte
costituzionale anche per giustificare il regime del rapporto di
lavoro pubblico nella sentenza n. 309 del 1997, dove la corte
dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale,
sollevata verso l'art. 2 co. 1 della legge n. 421 del 23 ottobre
1992 e successive modifiche, nella parte in cui dispone la
riconduzione sotto la disciplina del diritto civile, del rapporto di
lavoro dei dipendenti pubblici11.
La giurisdizione si è sempre indirizzata verso la valorizzazione
del decentramento, cercando di snellire, migliorare e semplificare
gli apparati e le procedure, portando ad un evoluzione positiva in
efficienza ed efficacia.
Il rapporto di lavoro pubblico deve erogare energie lavorative
che, con tutte le altre componenti dell'organizzazione pubblica,
sono finalizzate al raggiungimento delle finalità istituzionali
dell'amministrazione.
La “seconda privatizzazione” è avvenuta con la legge delega n.
59 del 1997, con l'obbiettivo principale di decentrare e
semplificare il sistema amministrativo12.
Questa seconda riforma ha eliminato la riserva di regime
costituzionale, in Lav. pubb. amm. 1997, p.237.
11
Corte cost. n. 309, del 16 ottobre 1997, in Foro it. 1997, I, 3484.
12
M. D' ANTONA, Autonomia negoziale discrezionalità e vincolo di scopo nella
contrattazione collettiva della pubblica amministrazione, in Argomenti dir. lav. 1997, p.70
ss; G. CECCORA, C. D’ ORTA, La riforma del pubblico impiego, Bologna, 2004, 124 ss; F.
NIZZA, Esigenze e prospettive nella riforma per la riorganizzazione della pubblica
amministrazione, in Riv. amm. 1989, p.438; C. ZOLI, Amministrazione del rapporto e tutela
delle posizioni soggettive dei dipendenti pubblici, in Giornale dir. Lav. Relzioni ind. 1993,
641 ss.
11
pubblicistico istituzionalizzando, invece, l'unificazione tra lavoro
pubblico e lavoro privato, escludendo anche il governo dal
procedimento negoziale del contratto collettivo13.
La riserva legislativa, contenuta all'art. 97 della Costituzione,
stabilisce che spetta alla legge l’organizzazione degli uffici
pubblici, in modo che sia assicurato il buon andamento e
l’imparzialità dell’amministrazione, ma è all’interno degli uffici
che sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le
responsabilità dei funzionari tra regime pubblicistico e
privatistico.
L'organizzazione, nel suo nucleo essenziale, resta
necessariamente affidata alla massima sintesi politica espressa
dalla legge, nonché alla potestà amministrativa nell'ambito di
regole che la stessa pubblica amministrazione sancisce14.
L'amministrazione assume ora le vesti di privato datore di lavoro,
questo unito all'interesse pubblico al cui raggiungimento mirano i
principi di buon andamento ed imparzialità15 della pubblica
amministrazione.
Il buon andamento diventa il risultato che si attende dall'esercizio
dei poteri privati di datore di lavoro, quindi, dall'attività della
dirigenza.
L'imparzialità è divenuta insostituibile regola di gestione dei
13
C. D'ORTA, G. CECORA, La riforma del pubblico impiego, Bologna 1994, p.60ss.
14 Corte cost., n. 309, del 16 ottobre 1997, in Foro it. 1997, I, 3484.
15
C. D'ORTA, il potere organizzativo della pubblica amministrazione tra diritto pubblico e
diritto privato, in Lav. pubb. amm. Commentario, Milano 2000, p. 324ss.
12
rapporti di lavoro che, si esprime ad esempio, con il reclutamento
per concorso, distinta dall'altra imparzialità, di cui è titolare la
pubblica amministrazione, quella verso il cittadino16.
Organizzazione del lavoro e gestione delle prestazioni, sono
passate dalla tutela pubblica a quella privata e, sono libere per
poter raggiungere il fine espressione di scelte insindacabili del
datore di lavoro17.
Organizzare il lavoro e gestire le prestazioni lavorative non sono
più nell'area di diritto pubblico dove invece, restano le attività
volte a perseguire finalità di pubblico interesse motivate ed
evidenziate in ciascun atto.
Difficile rimane comunque, la certa individuazione tra l'area
pubblica e quella privata.
La ricostruzione, che si è affermata, sostiene l'appartenenza
all'organizzazione alta18 regolata dal regime pubblicistico:
− della determinazione di principi di organizzazione
riguardanti la tipologia dei diversi uffici in relazione, alle
loro funzioni ed il raccordo di organizzazioni e dotazioni
organiche con i relativi fabbisogni;
− la gestione dei fondamentali principi di organizzazione
delle risorse umane, finanziarie e tecnologiche;
− conferimento, revoca e graduazione delle funzioni e delle
16 G. D'AURA, nuove norme sulla privatizzazione del pubblico impiego, in Giorn. dir.
amm.1998, p.1018 ss.
17 C. ZOLI, Amministrazione del rapporto di lavoro e tutela delle posizioni soggettive dei
dipendenti pubblici, in Giorn. dir. lav e relazioni ind. 1993, p. 641 ss.
18 Cons. Stato, ad. Gen. 10 gennaio 1999, n.9, in Giust. Civ. 1999, I, 3167.
13
responsabilità dirigenziali.
Rientrano nell'area di micro organizzazione19 governata da regole
privatistiche:
− organizzazione interna degli uffici dirigenziali non generali
e, il conferimento di incarichi di direzione o
coordinamento di uffici non dirigenziali;
− la ripartizione e l'organizzazione delle risorse;
− la gestione dei rapporti di lavoro e di mobilità collettiva.
Guardando alla contrattazione collettiva, con la seconda
privatizzazione, vengono eliminate le materie di riserva statale e
le precedenti necessarie autorizzazioni alla sottoscrizione.
Sono le parti a decidere la disciplina del sistema contrattuale pur
essendoci sempre, una relazione gerarchica tra contratto di
comparto e contratto integrativo20.
Alla contrattazione collettiva è stata delegata la determinazione
di ciò che deve essere regolato nella contrattazione integrativa.
L'ARAN svolge attività di relazione sindacale e di negoziazione
dei contratti collettivi e assiste la pubblica amministrazione, al
fine di uniformare l'applicazione dei nuovi CCNL21; ha
comunque sempre potenza rappresentativa e di assistenza.
Nel processo di riforma maggiore attenzione è stata dedicata al
cittadino, l'attività della pubblica amministrazione deve
19
Cons. Stato, 1999, n. 9, cit.
20
M. RICCIARDI, I nuovi sistemi di classificazione del personale nei rinnovi contrattuali
1998-2001, in Lav. pubb. amm. 1999, p. 263 ss.
21 D.Lgs. n. 165 del 2001, art 46, co 1.