7
Programme On River Basin Management Planning Economics”, documento
allegato alla DQA, attraverso il quale vengono illustrate le linee guida per la
valutazione economica degli interventi e dei risultati ottenuti. Il capitolo si
completa, in seconda battuta, con un confronto con altre due tipologie di
strumenti valutari, quali l’Analisi Costi e Benefici e l’Analisi Costi Utilità.
Il terzo capitolo si propone di fornire una descrizione sintetica del
Distretto idrografico a cui la tesi è rivolta: il Bacino Scolante nella Laguna di
Venezia. Per una maggiore chiarezza la terza sezione è stata divisa in due
parti, contenti nella prima informazioni relativo al Bacino Scolante, territorio
nel quale scorre la maggior quantità di acqua che, riversandosi nella
Laguna di Venezia, rappresenta un importante punto di impatto degli
inquinanti in essa trasportati. La laguna è l’oggetto di analisi contenuta nella
seconda parte del capitolo. L’attenzione nell’intero capitolo è stata rivolta
alla descrizione del bacino idrografico e soprattutto ai risultati emersi dalle
osservazioni riguardo le attività di monitoraggio, sugli andamenti degli
inquinanti da fonti diffuse e puntuali, e dallo stato qualitativo e quantitativo
delle acque superficiali e sotterranee. I dati e le informazioni utilizzate, sono
state prese dai risultati pubblicati dall’Ente Arpav e dal Magistrato delle
Acque nei rispettivi siti, con aggiornamenti al 2008.
In ultimo, il quarto capitolo si propone di fornire una nota
metodologica all’Analisi Costi – Efficacia. Scopo dell’ultima sezione è quello
di fornire una prima linea guida nell’applicazione della valutazione
economica, relativamente al caso specifico, e tenuta conto della particolare
situazione ecologica in cui il Bacino Scolante è inserito. I dati presenti riferiti
ai costi di investimento e alla potenzialità degli impianti di depurazione e
alle attività di bonifica, utilizzati a titolo di esempio dell’applicazione
economica, sono stati forniti dall’Arpav e dalla Regione Veneto.
8
CAPITOLO 1
LA DIRETTIVA QUADRO 2000/60/CE
1. Introduzione
L’acqua presente sul suolo terrestre rappresenta uno degli elementi
essenziali affinché esista un ecosistema nel quale vivono forme di vita
animale e vegetale: su tutta la superficie della Terra, la componente liquida
risulta circa il 70,8% del totale rispetto alle terre emerse, distinta
geograficamente in bacini naturali o artificiali, definiti a seconda delle
caratteristiche1 in oceani, mari, laghi o fiumi; ogni corso d’acqua rientra
sotto la tutela nazionale (tranne gli oceani), alle quale spetta la gestione e il
diritto di usufruirne sotto ogni aspetto. Pacifico è considerare come una
corretta amministrazione delle acque territoriali porti ad un paese benefici di
carattere naturale, sociale ed economico: molte nazioni basano le proprie
economie sulle attività di pesca, sulle attività turistiche, sui trasporti
marittimi, e soprattutto sull’esistenza di un settore primario ben saldo,
spesso settore cardine delle economie emergenti. All’alba del terzo
millennio le richieste di acqua pulita avanzate dagli Stati diventano sempre
maggiore, in contrapposizione ad una diminuzione naturale dell’offerta: le
esigenze e lo sfruttamento crescono quotidianamente a pari passo con la
crescita tecnologica ed economica, e le risorse idriche mondiali si
approssimano sempre di più a livelli ecologicamente non sostenibili.
L’importanza quindi di adottare un regolamento comune a livello
internazionale, emerge dall’esistenza delle cosiddette “esternalità
ambientale negative”, ovvero da tutte quelle condizioni ambientali
sfavorevoli prodotte dall’uomo, che provocano danni a livello
transfrontaliero. Partendo da queste considerazioni, il 23 ottobre 2000,
1
La letteratura richiederebbe maggiori approfondimenti circa la definizione di “bacini idrografici”,
intesi come porzione di territorio che, a causa della sua conformazione orografica, raccoglie acque
meteoriche o provenienti dallo scioglimento di ghiacciai o nevi che scorrono confluendo tutte
verso un solco d'impluvio dando origine ad un corso d' acqua, o verso una conca o depressione
dando origine ad un lago o a una zona paludosa. La definizione di “bacini idrogeologici” differisce
dai precedenti per il fatto che raccolgono anche le acque sotterranee.
9
l’Unione europea ha promulgato la Direttiva Quadro 2000/60 CE, nota
anche come Direttiva Quadro sulle Acque (DQA), con l’obiettivo di imporre
una migliore gestione delle acque a livello territoriale, per ogni nazione
aderente alla Ue.
2. Definizione e obiettivi
La DQA, istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di
acque2, stabilisce una serie di azioni per la protezione e il miglioramento
dello stato degli ecosistemi acquatici e terrestri e delle zone umide da essi
dipendenti, volte ad impedirne l’ulteriore deterioramento. Ad essere
regolamentata è la gestione delle acque costiere, sotterranee e di
transizione, per il raggiungimento di un “buono stato” delle acque entro il
2015. Grande importanza viene data all’analisi economica e al recupero dei
costi relativi ai servizi idrici, comprensivi di costi ambientali e di utilizzo della
risorsa attraverso la definizione di politiche di tariffazione per incentivare gli
utenti ad un uso più efficiente. Infine, segnando un importante passo in
avanti a favore di decisioni trasparenti, partecipate e condivise, la DQA
punta al coinvolgimento, nella fase di elaborazione, riesame e
aggiornamento dei piani di gestione, dei vari portatori di interesse, inclusi i
cittadini, attraverso la pubblicazione di relazioni da parte di apposite
commissioni nazionali.
3. Scadenze e modalità di attuazione della Direttiva
La DQA prevede scadenze precise entro un arco temporale di dodici
anni, nei ogni paese si deve attenere:
Entro il 2003: presentazione di un Quadro di riferimento, ovvero un
piano di lavoro basato sui seguenti punti (art. 3 e art.4):
2
Pubblicata nella G.U.C.E. 22/12/2000 n° L327. Entrata in vigore il 22/12/2000. Termine
recepimento: 22/12/2000.
10
Identificazione dei singoli bacini idrografici presenti in ogni territorio,
assegnandoli a singoli distretti idrografici; ove opportuno la norma
prevede l’accorpamento in un unico distretto di bacini di dimensioni
piccole e ristrette.
Nomina delle autorità competenti, in capo ad ogni singola nazione.
Ogni Stato deve provvedere ad adottare le disposizioni
amministrative adeguate, ivi compresa l’individuazione dell’autorità
competente per l’applicazione delle norme previste dalla presente
Direttiva.
Trasposizione della Direttiva nell’ordinamento giuridico nazionale,
attraverso la promulgazione di disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative.
Entro il 2004: caratterizzazione e analisi dei distretti (art. 5 e
dall’art.6, allegati II e III):
Presentazione di un registro completo delle caratteristiche del
distretto idrografico nazionale, o di parte del distretto internazionale,
compreso nel proprio territorio. Il documento deve essere stilato
seguendo i seguenti parametri descritti nell’allegato II e nell’allegato
III. Il rapporto deve inoltre essere contenere informazioni riguardanti
l’impatto dell’attività umana sullo stato delle acque superficiali e
sotterranee, un’analisi economica sull’utilizzo idrico nazionale, e una
valutazione sulla possibilità che i corpi idrici superficiali non
raggiungano gli obiettivi di qualità ambientali.
Entro il 2006: ogni nazione dovrà presentare dei programmi di
monitoraggio (art. 8) rivolti a misurare:
Stato potenziale ecologico e chimico delle acque superficiali;
11
Stato chimico e quantitativo delle acque sotterranee.
Sempre entro tale datagli Stati membri hanno l’obbligo di pubblicare i
risultati degli esami e degli aggiornamenti in forma pubblica, per
renderli soggetti ad eventuali osservazioni o proposte.
Entro il 2007: gli Stati membri diffondono una panoramica delle più
importanti questioni di gestione delle acque del distretto, sulla quale
gli attori sociali coinvolti potranno esprimere le proprie osservazioni
(art. 14).
A tal fine la Direttiva richiede che siano pubblicati e resi disponibili
i seguenti documenti:
Il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del piano
di gestione, inclusa una dichiarazione delle misure globale consultive
che devono essere prese almeno tre anni prima dell’inizio del
periodo cui il piano si riferisce;
Una valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle
acque importanti, identificati nel bacino idrografico, almeno due anni
prima dell’inizio del periodo cui si riferisce il piano;
Copie del progetto del piano di gestione del bacino idrografico,
almeno un anno prima dell’inizio del periodo cui il piano si riferisce.
Entro il 2008 ogni paese ha l’obbligo di diffondere una copia
preliminare del piano.
Entro il 2009: ogni nazione deve presentare una definizione dei
programmi e delle misure che tengano conto dei risultati emersi dalla
fase di caratterizzazione ed analisi, (’art. 11 allegato VI), nonché una
12
pubblicazione dei piani di gestione dei bacini idrografici (art. 13
allegato VII).
Entro il 2010: preparazione e presentazione di un rapporto
concernente la politica dei prezzi, basata su un obiettivo di recupero
dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali, fondato sul
principio del “chi inquina paga” (art. 9).
Entro il 2012: attuazione dei programmi e delle misure; contenuti
previsti entro il 2009.
Entro il 2015: termine del ciclo delle scadenze, raggiungimento degli
obiettivi ambientali (art. 4).
4. I Distretti idrografici
Insieme agli obiettivi, la DQA prevede (art. 3 par. 2 e 3)la
costituzione della principale unità per la gestione dei bacini idrografici a
livello territoriale: il "distretto idrografico". Questo è costituito da uno o più
bacini idrografici limitrofi piccoli e grandi e dalle rispettive acque sotterranee
e costiere. Nel caso in cui un bacino idrografico si estenda sul territorio di
più Stati si deve provvedere all’assegnazione, della porzione sconfinante,
ad un distretto idrografico internazionale per il quale verrà individuata, da
ogni Stato membro, l'Autorità competente (art. 3 par. 3). La Commissione si
riserva il diritto di intervenire per agevolare l’assegnazione di tali distretti
idrografici internazionali.
5. Piano di gestione
Ogni paese ha l’obbligo di fornire in appositi documenti definiti Piani
di Gestione, una serie di dati (descritte nell’allegato I) inerenti lo stato delle
acque. Ogni piano deve contenere inoltre le informazioni circa le autorità
competenti all’interno di ciascun distretto idrografico nazionale ed
13
internazionale: nome e indirizzo, l’estensione geografica del distretto,
situazione giuridica e statuto; infine deve esserci una chiara descrizione
sulla composizione dei tecnici degli esperti impiegati nel progetto.
Tutti i Piani di gestione dei bacini idrografici, per regolamento,
devono essere pubblicati entro 9 anni dall'entrata in vigore della nuova
Direttiva (art. 13)3.
6. Classificazione dello stato ecologico per le acque
La definizione di stato ecologico in materia di acque, è un concetto di
fondamentale importanza nell’applicazione dei principi descritti nella DQA.
Infatti le norme indicano come lo stato ecologico delle acque superficiali
dipenda da valori degli “elementi qualitativi”, ovvero biologici,
idromorfologici e fisico chimici, oltre che alla presenza di inquinanti
specifici4. Ogni elemento viene classificato in “stato elevato”, “stato buono”
e “stato sufficiente” ad uso di ogni tipologia di corso idrico superficiale
(fiumi, laghi, acque di transizione e acque costiere).
3
La data prevista è entro il 22 dicembre 2009.
4
vedi all. V, punto 1.2
14
6.1 Acque superficiali
Tabella 1 - Classificazione delle acque superficiali
Elemento Stato Elevato Stato Buono Stato Sufficiente
Generale
Nessuna alterazione antropica, o
alterazioni antropiche rilevanti, dei
valori degli elementi di qualità
fisico-chimica e idromorfologica del
tipo di corpo idrico superficiale
rispetto a quelli di norma associati
a tale tipo inalterato.
I valori degli elementi di qualità
biologica del corpo idrico
superficiale rispecchiano quelli di
norma associati a tale tipo
inalterato e non evidenziano
nessuna distorsione, o distorsioni
poco rilevanti. Si tratta di
condizioni e comunità tipiche e
specifiche.
I valori degli elementi di
qualità biologica del tipo di
corpo idrico superficiale
presentano livelli poco
elevati di distorsione dovuti
all’attività umana, ma si
discostano solo lievemente
da quelli di norma associati
al tipo di corso idrico
superficiale inalterato.
I valori degli elementi di qualità
biologica del tipo di corpo
idrico superficiale si discostano
moderatamente da quelli
norma associati al tipo di corpo
idrico superficiale inalterato. I
valori presentano segni
moderati di distorsioni dovuti
all’attività umana e alterazioni
significativamente maggiori
rispetto alle condizioni dello
stato buono.
Fonte - Direttiva quadro sulle acque 2000/60 CE
Le acque aventi uno stato inferiore al “sufficiente” sono classificate in
stato “scarso” o “cattivo”.
6.2 Acque sotterranee
Per quanto concerne la qualità delle acque sotterranee, la DQA
riserva spazio minore nel descriverne gli standard, riservandoli solo il
raggiungimento dello “stato buono”. La scelta non è dovuta ad una minore
importanza dei corpi idrici sotterranei, ma ad una minore rischiosità di
inquinamento di natura antropica. Un corpo idrico sotterraneo è quindi
definito “buono” quando vengono soddisfatte le seguenti condizioni:
15
Tabella 2 - Classificazione delle acque sotterranee
Elementi Stato Buono
Generali La composizione chimica del corpo idrico sotterraneo è tale che le concentrazioni
di inquinanti:
non presentano intrusione di salina o di altro tipo;
non superano gli standard di qualità applicabili ai sensi di altri atti normativi
comunitari, ai sensi dell’art. 17;
non sono tali da impedire il conseguimento degli obiettivi ambientali di cui
all’art. 4 per le acque superficiali connesse né da comportare un deterioramento
significativo della qualità ecologica i chimica di tali corpi né da recare danni
significativi agli ecosistemi terrestri direttamente dipendenti dal corpo idrico
sotterraneo.
Conduttività Le variazioni della conduttività non indicano intrusioni saline o di altro tipo nel
corpo idrico sotterraneo.
(fonte - Direttiva quadro sulle acque 2000/60 CE)
7. Programmi di monitoraggio
Ogni Stato membro ha il dovere di elaborare programmi di
monitoraggio dello stato delle acque al fine di definire una visione coerente
e globale dello stato delle acque all‟interno di ciascun distretto idrografico
(Art.8). Le operazioni di controllo e verifica vengono a loro volta
differenziate in base al corso d’acqua oggetto di analisi. Per le acque
superficiali è previsto che vengano monitorati il volume e il livello del flusso
idrico, adeguato ai fini dello stato ecologico e chimico, nonché lo stato
ecologico e chimico e il potenziale ecologico5. Per le acque sotterranee
viene richiesta l’attività di monitoraggio circa lo stato chimico e quantitativo.
Programmi specifici sono previsti per le aree protette.
5
Inteso come una potenziale combinazione di fattori geomorfologici, climatici e idrologici che
rappresentano i dati di base per lo sfruttamento biologico dello spazio e per l’azione umana su di
esso.