Introduzione
2
Anche volendo prendere in considerazione la questione
solamente dal punto di vista del diritto mi viene da pensare…
E’ obbligata la donna a conoscere che allora soltanto sarà
reputata veritiera ed esente da ogni responsabilità, quando avrà
serenamente affermato la menzogna più evidente e spudorata,
ossia quella della legittimità del figlio?
“Le è, in altri termini, interdetto di ignorare non la legge
penale, ma quella civile in cui, all’articolo 159, sarebbe sancita
una presunzione obliteratrice di ogni contraria, per quanto
incontrovertibile e fulgida realtà?”
1
Il figlio adulterino, denunziato come legittimo e tenuto in
casa, costituisce la personificazione e la documentazione
dell’adulterio che è, esso stesso, un reato: può essere la donna
obbligata a fornirne, contro se stessa, la prova?
E inoltre, come potrà la giustizia essere chiamata ancora
tale se condanna una donna non perché fece dire il falso o tacere
1
Minervini, “La soppressione di stato e i figli adulterini”, Supplemento alla Rivista
penale, 1912, pag. 91.
Introduzione
3
il vero, ma perché non disse il falso facendo dichiarare il figlio
come nato dalla sua unione legittima con il marito?
Ciò posto, quali alternative potevano rimanere ad una
madre per sottrarre se stessa e la sua creatura innocente alle
ritorsioni del marito? L’infanticidio? L’esposizione dell’infante?
Alla luce di queste considerazioni, sono riuscita, non solo a
comprendere, ma anche a giustificare il comportamento di quelle
donne.
Alla base di questo mio ripensamento, però, c’è
sicuramente anche un motivo psicologico inconscio in quanto
anch’io discendo da “donna che non vuol essere nominata”.
La mia bisnonna paterna, infatti, nel 1906 depose una figlia, mia
nonna, all’ospizio dei trovatelli dell’Annunziata di Napoli,
presentandolo come nata da ignoti.
Chissà qual è stata la sua storia, quante difficoltà, quanti
pregiudizi ha dovuto affrontare…forse il suo è stato un estremo e
disperato gesto d’amore con cui ha salvato la vita di mia nonna e
ha permesso che oggi io fossi qui…
Introduzione
4
Non saprò mai come si sono svolti veramente i fatti, ma è
possibile che le cose siano andate proprio così.
Alla mia bisnonna e a tutte le donne che, agli inizi del secolo scorso,
nonostante la minaccia di una sanzione penale, hanno scelto l’unica via
possibile per assicurare un futuro ai loro figli, dedico questo lavoro.
Capitolo I - Delitti contro lo Stato di Famiglia
5
1. CAPITOLO I
DELITTI CONTRO LO STATO DI FAMIGLIA
Capitolo I - Delitti contro lo Stato di Famiglia
6
1.1. Stato di famiglia: sua definizione e importanza
I vincoli della società domestica, quelli cioè che legano
gli uomini ai loro genitori, ai loro fratelli, ai loro parenti ed affini,
costituiscono lo “stato di famiglia”, altrimenti detto “stato
civile”.
Sin dall’antichità, lo stato di famiglia, ha costituito uno degli
elementi essenziali della persona giuridica ed ha sempre avuto
un’importanza molto rilevante.
Presso gli antichi romani, la cittadinanza e la famiglia
costituivano il fondamento della capacità giuridica, civile e
politica delle persone.
Nei tempi moderni, è stato istituito un apposito ufficio, detto
appunto “Ufficio dello stato civile”
1
che è destinato ad assicurare
con prova scritta, autentica e pubblica, quegli atti che si
1
Per il Pessina è una delle più importanti istituzioni del diritto moderno, E.
Pessina, “Elementi di diritto Penale”, Napoli, 1893.
Capitolo I - Delitti contro lo Stato di Famiglia
7
collegano allo stato di famiglia delle persone
2
: le nascite, i
matrimoni e le morti; quei tre fatti della vita umana che
esercitano la loro efficacia nella trasformazione delle singole
famiglie e determinano, appunto, lo stato delle persone.
2
Il Carrara, nel suo “Programma” insegna che il fatto della procreazione è l’origine
del rapporto obbligatorio che lega i genitori verso i figli e costituisce lo stato di
famiglia. Il cons. A. Fiocca felicemente si esprime dicendo che oggetto dello stato
civile di un infante è il complesso di quei diritti che spettano all’uomo per il solo
fatto della nascita e che si assommano nel diritto di filiazione e di cittadinanza cui
fan riscontro la famiglia e la Patria, (Cass. Unica, vol. XIII, col. 939).
Capitolo I - Delitti contro lo Stato di Famiglia
8
1.2. Delitti contro lo stato civile nel codice penale
del 1889 (Codice Zanardelli)
Alla tutela dello stato civile e dei diritti ad esso inerenti
mira la legge civile, quando provvede al modo di accertare le
nascite.Alla stessa tutela mira la legge penale, quando eleva a
reati punibili i fatti che sopprimono od alterano lo stato civile.
Le forme estrinseche in cui questa classe di reati si
esplica sono elencate negli art 361 e 362
3
del codice penale
Zanardelli e consistono: nell’occultare un infante
4
, nel cambiarlo,
nel supporlo, nel deporlo o presentarlo in un ospizio di trovatelli
o in altro luogo di beneficenza, occultandone lo stato di figlio
legittimo o naturale riconosciuto.
5
3
Art. 361: “Chiunque, occultando o cambiando un infante, ne sopprime o ne altera
lo stato civile, ovvero fa figurare nei registri dello stato civile un infante che non
esiste, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni”.
Art. 362: “Chiunque, fuori dai casi previsti nell’articolo precedente, depone un
infante legittimo o naturale riconosciuto in un ospizio di trovatelli o in altro luogo
di beneficenza, ovvero ve lo presenta occultandone lo stato, è punito con la
reclusione da tre a cinque anni, e sino ad otto anni, se il colpevole è un
ascendente”.
4
L’Impallomeni ne “Il codice penale illustrato, vol. III, pag. 121 afferma che con
la parola infante si deve intendere un bambino non oltre i sette anni.
5
Scrive Zanardelli nella sua “Relazione sui libri secondo e terzo del Progetto del
codice penale”: “Lo stato civile delle persone è il fondamento delle famiglie e
quindi, quei fatti per i quali esso venga dolosamente alterato si considerano delitti
contro l’ordine delle famiglie”.
Capitolo I - Delitti contro lo Stato di Famiglia
9
1.3. Modi con cui si commette il reato
I Modi con cui si può attentare allo stato di famiglia di un
infante, secondo i criteri della dottrina, previsti nell’art. 361 del
codice civile, si compendiano in queste tre ipotesi:
ξ la soppressione dello stato civile di un infante,
occultandolo;
ξ l’alterazione dello stato civile del medesimo,
cambiandolo;
ξ il far figurare nei registri dello stato civile un infante che
non esiste
6
.
Ogni qualvolta, in questi tre fatti, si ravvisi l’intenzione di
procurare uno stato di famiglia a chi non vi ha diritto, o di
toglierlo a colui al quale appartiene, allora sorge il reato di
supposizione o soppressione di stato.
7
6
P. Cogliolo, “Completo trattato teorico pratico di diritto penale”, ed. Vallardi.
7
E. Pessina, “Elementi di diritto penale”, Napoli, 1893.
Capitolo I - Delitti contro lo Stato di Famiglia
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Occultare, cambiare, supporre un infante sono modi di
esecuzione del delitto. Essi non possono essere compiuti che
dolosamente, perché, ove abbiano luogo per mera colpa o
inosservanza delle disposizioni del codice civile, non si ha questo
reato, ma la rettificazione dello stato civile, nei modi indicati dal
codice Zanardelli.
1.3.1. La soppressione dello stato civile di un infante,
occultandolo
Il primo modo si ha con l’occultare un infante nel luogo o
nella città in cui è nato: l’occultamento ha come conseguenza che
l’infante non viene presentato nei cinque giorni successivi al
parto all’ufficiale di stato civile, per redigere il relativo atto di
nascita ai sensi degli art. 371 e seguenti del codice civile
8
.
8
La mancata dichiarazione di nascita di un infante e la relativa compilazione
dell’atto di nascita, può verificarsi anche per tanti motivi diversi, come ad esempio
per errore, ignoranza o forza maggiore. In tal caso provvede il legislatore con
l‘articolo 372 del codice civile, con cui è stabilita una procedura speciale, conforme
a quella della rettificazione degli atti dello stato civile, (Delitti contro lo stato
civile, pag. 123, in Enciclopedia del diritto penale, Pessina).
Capitolo I - Delitti contro lo Stato di Famiglia
11
Così si verifica la soppressione dello stato civile
dell’infante, il quale non potrà vantare quei diritti che i rapporti
parentali gli avrebbero attribuito e resterà “vulgo quaesitus”.
Secondo il Carrara e il Suman, l’occultamento o soppressione
dello stato civile dell’infante si verifica
“Ogni qualvolta al fanciullo si toglie lo stato vero senza
attribuirgliene alcun altro in modo che egli si trovi nella
condizione di non sapere a quale famiglia appartenga
9
”.
La stessa Corte di Cassazione ha affermato che la
soppressione dello stato civile si ha tanto con l’occultare l’infante
e impedire quindi la susseguente dichiarazione di nascita, quanto
col dichiarare falsamente come nato da ignoti chi è nato da
legittimi genitori, producendosi nell’uno e nell’altro modo le
medesime conseguenze antigiuridiche.
10
9
O. Sechi, “Soppressione e sostituzione di stato”, nel “Digesto italiano”, vol. XIII,
pag. 53.
10
E. Pessina, “Enciclopedia del diritto penale”, Milano, 1909.
Capitolo I - Delitti contro lo Stato di Famiglia
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1.3.2. L’alterazione dello stato civile di un infante
Il secondo modo si verifica quando, cambiando un infante
con un altro, se ne altera lo stato civile, facendo redigere un atto
di nascita in conformità della siffatta sostituzione
11
.
Secondo il Puglia e il Suman, il cambiamento ha luogo
“Quando per opera dei genitori rispettivi o di chiunque altro, il
figlio di dati genitori si faccia apparire figlio di altri, ed il figlio
di questi si denunci come figlio dei primi”.
12
11
Nei lavori preparatori del codice penale si discusse se, quando lo scambio
dell’infante fu fatto per favorirlo, non debbasi accordare una diminuzione di pena.
In seguito, però, considerando che nello scambio il vantaggio procurato ad un
infante torna inevitabilmente a danno dell’altro, si concluse essere più conveniente
il non ammettere specialmente tale attenuazione. Potrà soltanto, come dice il
Carrara nel suo Programma, valutarsi questa circostanza come criterio misuratore
della quantità naturale del malefizio, usando mitezza verso i genitori poveri che
acconsentirono a trasportare l’amata prole in una culla dorata, ed esercitando, per
contrario, rigore verso i genitori snaturati che, per vedute loro personali,
acconsentirono a che il figlio fosse spogliato dei diritti a lui garantiti dalla nascita.
12
E. Pessina, “Enciclopedia del diritto penale”, vol. XII, pag. 65.
Capitolo I - Delitti contro lo Stato di Famiglia
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1.3.3. Il far figurare nei registri dello stato civile un
infante che non esiste
Come ultimo modo di consumazione del delitto vi è la
supposizione che consiste nel far figurare nei registri dello stato
civile un infante che non esiste.
Si può avere supposizione di parto e di fanciullo.
La prima si verifica quando una donna simuli, per suoi
fini privati, la gravidanza e il parto, presentando poi all’ufficiale
di stato civile, per la redazione dell’atto di nascita, un fanciullo
non suo.
13
La supposizione di infante, invece, si ha nel caso in cui
gravidanza e parto siano veri ma, essendo morto il feto, si è posto
in sua vece un altro fanciullo. Ora, sia che si supponga il parto,
sia che si supponga il fanciullo, nei registri dello stato civile
figurerà un essere che esiste come individuo, ma che non è mai
esistito sotto la personalità giuridica con cui lo si è presentato.
13
P. Cogliolo, “Trattato di diritto penale”, F. Carrara, “Programma del corso di
diritto criminale”, parte speciale.
Capitolo I - Delitti contro lo Stato di Famiglia
14
Infine, perché si abbia supposizione di parto, per il
Pessina è necessaria l’esistenza di un fanciullo, ove manchi il
fanciullo supposto, ovvero se costui è immaginario, potrà aversi
il reato di frode o di falso, ma non di soppressione di stato.
14
1.3.4. La deposizione o presentazione di un infante in
un ospizio di trovatelli occultandone lo stato
Una quarta specie di reato si ha quando la soppressione o
l’occultamento di stato si effettua mediante l’esposizione
dell’infante negli ospizi di trovatelli o in qualsiasi ricovero di
beneficenza.
Tale forma di reato è punito nell’articolo 362 del codice penale
del 1889:
“Chiunque fuori dai casi preveduti nell’articolo
precedente depone un infante legittimo o naturale riconosciuto in
un ospizio di trovatelli o in altro luogo di beneficenza, ovvero ve
14
O. Sechi, “Supposizione e soppressione di stato” nel Digesto italiano, vol. XIII,
pag. 55.
Capitolo I - Delitti contro lo Stato di Famiglia
15
lo presenta occultandone lo stato, è punito con la reclusione da
tre mesi a cinque anni, e sino ad otto anni se il colpevole sia un
ascendente”.
Il relatore, On. Zanardelli sosteneva che fra i casi più
comuni di soppressione o di occultamento di stato vi è quello dei
genitori o di altri ascendenti che depongono un infante legittimo
in un ospizio di trovatelli o in altro istituto di pubblica
beneficenza, o che dichiarano illegittimo il frutto di legittimo
matrimonio
15
. Per costoro, qualunque sia il fine che li indusse al
maleficio, non vi è scusa, essendo troppo stretto e troppo santo il
vincolo che, così operando, essi calpestano. Per questi motivi
soggiacciono alla pena ordinaria.
Se, però, del fatto preveduto nel detto articolo si rendono
colpevoli persone estranee all’infante, le quali non siano mosse
dall’intendimento di sopprimerne lo stato, la pena è più leggera.
15
P. Tuozzi: “I delitti contro lo status familiae di un infante”, in suppl. alla Rivista
Penale, 1902, IV, 210.