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INTRODUZIONE
Ad un esame sommario, la mia tesi su “La denuncia dei trattati
internazionali” può sembrare banale e concernente un tema di agevole e facile
argomentazione, forse soprattutto a causa del titolo breve e semplice. È
probabilmente la prima cosa che ho pensato anche io quando mi è stato assegnato
il lavoro. Ma in realtà mi sono del tutto ricreduta nel momento in cui mi sono
soffermata più accuratamente e scrupolosamente sui singoli aspetti dell‟istituto,
quali i lavori preparatori della Commissione di diritto internazionale delle
Nazioni unite e specificamente i rapporti dei relatori speciali per il diritto dei
trattati Fitzmaurice e Waldock relativi all‟estinzione degli accordi internazionali;
l‟art. 54 della Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati relativo ai
trattati internazionali conclusi con limiti di durata o che prevedono
espressamente il diritto di denuncia o recesso unilaterale e l‟art. 56 della
Convenzione stessa concernente la denuncia dei trattati internazionali desumibile
dall‟intenzione delle parti o fondata sulla loro natura; gli artt. 60-61-62 CV
riguardanti le cause di estinzione previste da norme di diritto internazionale
generale che possono dar luogo alla denuncia di un trattato internazionale o al
recesso dallo stesso (violazione del trattati ad opera di una delle parti,
sopravvenienza di una situazione che rende impossibile l‟esecuzione, mutamento
fondamentale delle circostanze); le procedure sostenute dalle dottrine classiche,
positivistiche e moderne anteriormente alla redazione della Convenzione di
Vienna da seguire per estinguere un trattato internazionale in particolare a causa
della sua violazione o del mutamento fondamentale delle circostanze (motivi
questi capaci di pregiudicare la conservazione dei valori espressa dalla regola di
diritto internazionale generale pacta sunt servanda) e gli artt. 65 e 67 CV relativi
invece alla procedura che gli Stati devono obbligatoriamente osservare quando
invocano uno dei motivi indicati dalla Convenzione stessa come causa di
estinzione e al fine di garantire la stabilità dei rapporti internazionali; la
questione relativa agli organi nazionali competenti a denunciare gli accordi
6
internazionali, che si fa complessa soprattutto quando le Costituzioni interne non
prevedono espressamente norme che disciplinano la materia (come il caso della
Costituzione italiana, americana e francese del 1958). Tuttavia mentre
nell‟ambito degli studi sul diritto dei trattati, il tema dell‟estinzione dei loro
effetti è stato prevalentemente esaminato con riferimento alle cause che uno Stato
può invocare a tale scopo e alla procedura attraverso cui lo Stato stesso avrebbe
potuto avvalersi di quelle cause estintive, il problema della competenza a
denunciare i trattati internazionali e delle conseguenze che derivano dalla
violazione delle norme sulla competenza a denunciare, è stato al margine delle
considerazioni della dottrina vista la notevole attenzione che gli studiosi hanno
dedicato soprattutto al treaty-making power. Inoltre le più significative posizioni
dottrinali e le prassi dei singoli Stati in materia si mostrano spesso contraddittorie
e insufficienti a chiarire quali siano, nel silenzio della Costituzione, gli organi
competenti ad esprimere la volontà dello Stato nelle relazioni internazionali e
quindi a manifestare la volontà di denunciare un trattato internazionale o di
recedere dallo stesso.
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CAPITOLO PRIMO
LA DENUNCIA DEGLI ACCORDI INTERNAZIONALI ALLA
LUCE DELLA CONVENZIONE DI VIENNA DEL 1969
Sezione I: I lavori preparatori della Commissione di diritto
internazionale delle Nazioni Unite
1. Il secondo rapporto di Fitzmaurice dedicato all’estinzione dei trattati
La decisione di inserire il diritto dei trattati nelle materie da
codificare fu assunta dalla Commissione di diritto internazionale nella sua prima
sessione svolta nel 1949
1
. In essa fu designato relatore speciale il giurista
britannico Brierly che nel suo primo rapporto del 1950 prospettava l‟obiettivo di
redigere un progetto di convenzione sul diritto dei trattati
2
. Il secondo rapporto di
Brierly, esaminato dalla Commissione nella sessione del 1951, fu dedicato ai
problemi che l‟Assemblea Generale aveva sottoposto alla Commissione relativi
alle riserve rispetto ai trattati multilaterali
3
. Il terzo rapporto di Brierly, presentato
alla quarta sessione della Commissione, nel 1952, non fu esaminato a causa delle
dimissioni del relatore. Successivamente fu nominato relatore speciale per il
diritto dei trattati Sir Herseh Lauterpacht che trasmise alla Commissione due
rapporti, il primo, del 1953, dedicato ad alcuni aspetti della questione
procedurale con riferimento al modo di operare di talune cause di invalidità dei
1
Vedi il rapporto della Commissione di diritto internazionale sulla sua prima sessione
(1949), in Yearbook of the International Law Commission, 1949, vol. I, p. 277 ss., spec. p. 281
in cui si prospetta la seguente “Priority of topics : 1) Law of Treaties; 2) Arbitral procedure; 3)
Regime of the high seas”. (UN Doc. A/CN.4/13 and Corr.1-3).
2
Per l‟esame da parte della Commissione di diritto internazionale del primo rapporto di
Brierly vedi ivi, 1950, vol. II, p. 223 ss. (UN Doc. A/CN.4/23).
3
A questo proposito vedi ivi, 1951, vol. II, p. 70 ss. (UN Doc. A/CN.4/43).
8
trattati
4
; il secondo, del 1954, concernente i requisiti essenziali di un trattato, la
ratifica, l‟adesione, le riserve e la compatibilità con precedenti obblighi pattizi
5
.
Ma solo il terzo relatore, Sir Gerald Fitzmaurice incluse nel suo secondo
rapporto
6
alcuni articoli relativi all‟estinzione dei trattati in via unilaterale. Esso
aveva individuato le proposte che sarebbero state accolte dalla Convenzione di
Vienna sul diritto dei trattati
7
(CV) all‟art 56
8
. Infatti, dopo aver rispettato le
indicazioni della dottrina tradizionale stabilendo all‟art. 3 che: “…une partie
contractante ne peut dénoncer le traité par action unilatéral, ou mettre fin à ses
obligation par notification unilatéral, ou par un autre acte, que si le traité ou un
accord spécial entre les parties prévoit expressément cette possibilité, ou si toutes
les parties au traité donnent leur assentiment spécifique, ou encore si une règle de
droit international général le permet”, all‟art. 4 prevede la possibilità di denuncia
o recesso unilaterale
9
, dietro un preavviso di ragionevole durata tenuto conto
della natura del trattato e delle circostanze concomitanti, “a) s‟il ressort
nécessairement des termes généraux du trait que celui-ci viendra à expiration
dans certaines circonstances ou que la dénonciation ou le retrait unilatéral sera
admissible; b) si le traité appartient à une catégorie qui, par sa nature même
implique, sauf indication contraire, que les parties ont la faculté de dénonciation
ou de retrait unilatéral, par exemple les traités d‟alliance ou les traités de
4
V. ivi, 1953, vol. II, p. 90 ss. (UN Doc. A/CN.4/63).
5
V. ivi, 1954, vol. II, p. 123 ss. (UN Doc. A/CN.4/87 and Corr.1).
6
V. Second Report on the Law of Treaties by Mr. G.G. Fitzmaurice, Special Rapporteur,
in Yearbook of the International Law Commission, 1957, vol. II, p. 18 ss. (UN Doc.
A/CN.4/107).
7
La Convenzione di Vienna (23 maggio 1969) è un tipico esempio di accordo
codificatorio, ossia volto a codificare determinate norme consuetudinarie (o non scritte).
8
Per l‟art. 56 CV “1) Un trattato che non contenga disposizioni relative alla sua
estinzione e che non preveda possibilità di denuncia o di recesso non può formare oggetto di
una denuncia o di un recesso, a meno che a) non risulti che corrispondeva all'intenzione delle
parti ammettere la possibilità di una denuncia o di un recesso; oppure b) il diritto di denuncia o
di recesso possa essere dedotto dalla natura del trattato. 2) Una parte deve notificare almeno
dodici mesi prima la sua intenzione di denunciare un trattato o di recederne in conformità alle
disposizioni del paragrafo 1”.
9
Occorre distinguere i due termini in quanto la denuncia si riferisce di regola ai trattati
bilaterali, concretando così il termine finale del trattato; il recesso ai trattati multilaterali,
limitando in genere a produrre l‟estinzione del rapporto fra il recedente e le altre parti.
9
commerce”. Quindi Fitzmaurice si fece interprete e sostenitore di quella tendenza
che accoglie una nozione più ampia del termine „denuncia‟.
2. Il secondo rapporto del relatore speciale Waldock concernente la validità,
l’estinzione e la sospensione dei trattati
Nella quindicesima sessione la Commissione di diritto internazionale
esaminò la questione sulla base del secondo rapporto del nuovo relatore per il
diritto dei trattati Sir Humphrey Waldock
10
, designato nel 1961 durante i lavori
della tredicesima sessione e quando Sir Gerald Fitzmaurice rassegnò le sue
dimissioni dalla Commissione a seguito della sua elezione a giudice della Corte
internazionale di giustizia. Tale rapporto analizzava le questioni della validità,
dell‟estinzione e della sospensione dei trattati. Mentre l‟art. 16 non ammetteva a
favore delle parti il diritto di denuncia rispetto ai trattati conclusi per una durata
perpetua, l‟art. 17, par. 2, specificava che i trattati il cui oggetto è, per sua natura,
di una durata limitata, rimangono in vigore fino al venir meno dell‟oggetto e che,
relativamente ad essi, la facoltà di denuncia o recesso, con un preavviso di dodici
mesi, era espressamente ammessa, salve le eccezioni previste al par. 3: a) per i
trattati di commercio, di alleanza e cooperazione militare, di cooperazione
tecnica, di arbitrato, di conciliazione o regolamentazione giudiziaria; b) per i
trattati istitutivi di organizzazioni internazionali; e al par. 4 che elencava alcune
categorie di trattati di durata indefinita, tranne che fossero stati conclusi al solo
fine di stabilire un modus vivendi
11
. Il par. 5 riaffermava il principio per cui gli
accordi non compresi nei paragrafi precedenti erano suscettibili di denuncia o
recesso se la natura del trattato o le circostanze della sua conclusione indicavano
che il trattato aveva, nell‟intenzione delle parti, carattere temporaneo.
10
V. Second report on the Law of Treaties, by Sir Humphrey Waldock, Special
Rapporteur, in Yearbook of the International Law Commission,1963, vol. II, p. 36 ss. (UN Doc.
A/CN.4/156 and Add.1-3).
11
Il modus vivendi, nel diritto internazionale, è un accordo economico di carattere
provvisorio.
10
Le due norme furono unificate nell‟art. 16 che poneva come eccezione alla
regola della non denunciabilità dei trattati la possibilità di ricostruire, attraverso
la natura del trattato, le circostanze delle sua conclusione o la dichiarazione delle
parti, l‟intenzione delle parti di non escludere la denuncia o il recesso, da
notificare alle parti o al depositario con un anticipo di dodici mesi. Tuttavia la
contemporanea presenza dei requisiti della „natura del trattato‟ e delle
„circostanze della sua conclusione‟ rendeva improbabile l‟esercizio del diritto di
denuncia salvaguardando il principio pacta sunt servanda
12
. Inoltre
l‟emendamento di Verdross accolto dalla Commissione consentì la formulazione
in termini positivi (e non negativi) dell‟esistenza di una intenzione delle parti
favorevole alla denuncia („ammettere la possibilità‟ in luogo di „non escludere la
possibilità‟ come affermato nella nuova formulazione dell‟art. 16).
Successivamente Sir Humphrey Waldock sottoponeva all‟esame della
Commissione una ulteriore versione del testo, suddividendolo in due paragrafi.
Nel primo, la tendenza ad individuare le condizioni di denuncia unilaterale al di
fuori della natura del trattato veniva confermata dalla scomparsa persino del
termine „carattere‟. L‟intenzione di denunciare, recedere e sospendere era ora
ricavabile dal trattato, dai lavori preparatori del trattato o dalle circostanze della
sua conclusione (scomparve quindi la condizione della „dichiarazione delle parti
e l‟introduzione dell‟espressione „lavori preparatori‟ suscitò contrasti in seno alla
Commissione visto il ruolo solamente ausiliario che l‟art. 70 del progetto
affidava al ricorso ai lavori preparatori e alle circostanze della conclusione in
tema di interpretazione). Nel secondo paragrafo veniva ribadita la procedura
formale della notifica della denuncia o del recesso alle altre parti o al depositario
almeno dodici mesi prima dell‟intenzione di denunciare un trattato o recedervi.
12
Pacta sunt servanda esprime un principio fondamentale e universalmente riconosciuto
del diritto internazionale generale sul quale si basano le relazioni internazionali tra gli Stati: gli
accordi degli Stati devono essere rispettati.
11
Tuttavia la norma, divenuta art. 53 del progetto, mutò nuovamente nel
rapporto della Commissione all‟Assemblea generale sulla diciottesima sessione
13
.
Scomparsa l‟ipotesi della sospensione, veniva adottata una precisa formula
negativa per escludere la possibilità di denuncia („n’est pas susceptible…, à
moins qu’il’ in luogo di „n’est susceptible que s’il…‟); si eccettuava l‟ipotesi che
sia individuabile una diversa intenzione delle parti, senza però chiarire i criteri
per ricostruire la stessa. Le ambiguità connesse alla nuova formulazione
comportarono varie proposte di emendamento. La più radicale era quella
presentata da Spagna, Venezuela e Colombia e respinta con 55 voti contro 10 e
21 astensioni
14
, che mirava ad elevare la facoltà di denuncia. Gli emendamenti
del Perù (respinto con 41 voti a favore, 5 contrari e 43 astensioni)
15
e della Grecia
(in seguito ritirato)
16
miravano a che il dato obiettivo dell‟intenzione delle parti
fosse determinato non solo tenendo conto della natura del trattato ma anche di
tutte le circostanze della conclusione del trattato. Infine gli emendamenti cubano
(respinto con 34 voti a favore, 34 contrari e 24 astenuti)
17
e britannico (approvato
con 26 voti favorevoli, 25 contrari e 37 astenuti)
18
non ponevano riferimenti
all‟intenzione delle parti ma la possibilità di denuncia o recesso unilaterale
doveva desumersi dalla natura del trattato e dalle circostanze della conclusione,
per il primo, e semplicemente in ragione della natura del trattato, per il secondo.
Il progetto di articoli così come modificato per l‟accoglimento
dell‟emendamento britannico, fu approvato dall‟Assemblea plenaria nonostante i
tentativi di modifica operati dalla delegazione australiana e da quella iraniana
19
.
13
V. Report of the International Law Commission on the work of its eighteen Session, in
Yearbook of the International Law Commission,1966, vol. II, p. 173 ss., in specie p. 250 (UN
Doc. A/CN.4/191) .
14
V. A/CONF.39/C.1/L.307 e Add. 1 e 2 (United Nation Conference on the Law of
Treaties).
15
V. A/CONF.39/C.1/L.303/Con.1.
16
V. A/CONF.39/C.1/L.315.
17
V. A/CONF.39/C.1/L.160.
18
V. A/CONF.39/C.1/L.311.
19
V. A/CONF.39/C.1/L.35.
12
Sezione II: Le norme della Convenzione che disciplinano l’istituto della
denuncia
1. I trattati internazionali conclusi con limiti di durata o che prevedono
espressamente il diritto di denuncia o recesso unilaterale (art. 54 CV)
Il recesso è un atto unilaterale con cui uno Stato parte di un trattato
multilaterale manifesta la sua volontà di sciogliersi definitivamente dal vincolo
contrattuale. Esso determina l‟estinzione dell‟efficacia del trattato nei confronti
del solo stato recedente, restando il trattato in vigore nei rapporti tra le altre parti
( per un‟autorevole dottrina il termine di denuncia è più appropriato rispetto ai
trattati bilaterali, per i quali non è ipotizzabile che un‟estinzione totale
20
).
Una simile manifestazione di volontà può avere il suo fondamento in quelle
norme di diritto internazionale generale che attribuiscono ad una parte il potere
giuridico di determinare l‟estinzione del trattato in presenza di certi eventi quali
l‟inadempimento di una o più parti (art. 60 CV), l‟impossibilità sopravvenuta
dell‟esecuzione (art. 61 CV), il mutamento fondamentale delle circostanze (art.
62 CV), la sopravvenienza di una nuova norma di jus cogens (art. 64 CV). Per
alcuni autori
21
, l‟atto formale di denuncia o di recesso in questi casi non è
indispensabile e se lo Stato vi ricorre è solo per far risaltare in modo certo e
definitivo che, a suo giudizio, il trattato non è applicabile o non è più applicabile
perché estinto.
In altri casi, invece, il recesso opera come autonoma causa di estinzione, nel
senso che il relativo potere non è subordinato da una norma generale al
verificarsi di un dato evento, ma è attribuito alle parti direttamente dal trattato
che, di solito, pone anche le condizioni, sostanziali e procedurali, concernenti
l‟esercizio di detto potere. Benché la possibilità di recedere debba essere prevista
in una clausola del trattato, l‟efficacia estintiva del recesso non può ricondursi ad
20
Cfr. G. MORELLI, Nozioni di diritto internazionale, VII ed., Padova, 1967, p 323.
21
Cfr. B. CONFORTI, Diritto internazionale, VI ed., Napoli, 2002, p. 131 ss.