7
Solo per citare alcuni esempi, sia la regola sulla legittimazione cartolare di
cui all art. 1992 cod. civ. che quella sull acquisto a non domino prevista
dall art. 1994 cod. civ. si fondano sul presupposto del possesso di un
documento qualificabile come titolo di credito.
Ancora, le norme sull ammortamento in caso di smarrimento, sottrazione o
distruzione del titolo confermano l essenzialit del documento per
l esercizio del diritto, nella misura in cui provvedono con un surrogato di
formazione giudiziale alla perdita del possesso del documento.
Da ultimo, la dottrina ha osservato che l art. 2002 cod. civ. sui documenti di
legittimazione e i titoli impropri conferma l equazione titoli di credito
documento dato che la norma esclude l applicabilit della normativa
speciale ai documenti che servono solo ... : essa, dunque, presuppone che
i titoli di credito siano anzi tutto dei documenti, quindi cose mobili
suscettibili di possesso in senso tecnico.
2
Oggi si assiste per ad una importante novit , strettamente legata alle
straordinarie possibilit dell informatica: quella della
DEMATERIALIZZAZIONE o SMATERIALIZZAZIONE del titolo, da
intendersi come un fenomeno per cui la disciplina dei titoli di credito
sarebbe applicabile pur in assenza del supporto cartaceo, in base alla c.d.
forma elettronica.
2
PARTESOTTI, op. cit., pag. 115; LIBONATI, op. cit., pag. 34.
8
Pertanto, la dematerializzazione tecnicamente riguarda il quesito della
sostituibilit sul piano del diritto positivo della c.d. forma elettronica alla
tradizionale forma scritta su supporto cartaceo.
3
In effetti, quando la massa cartacea si accresca in notevole misura, i costi di
gestione, la possibilit di perdite dei documenti, le difficolt pratiche di
controllo e manipolazione dei titoli finiscono per creare problemi non
trascurabili.
4
Parallelamente, allorchŁ si tratti di titoli di massa, tende a sfumare la
necessit di disporre fisicamente e continuativamente del documento,
risultando sufficiente una sua disponibilit economico giuridica.
5
Si
registra un crescente disinteresse per la funzione circolatoria dei titoli di
massa e un crescente interesse per la loro funzione rappresentativa di una
ricchezza mobiliare, cioŁ vi sarebbe uno scarso interesse del possessore per
il concreto esercizio di un potere di fatto sul documento e ben maggior
interesse riguardo all agevole disponibilit del valore complessivamente
rappresentato.
6
Paradossalmente, proprio nel momento in cui la figura del titolo di credito,
nella specie di massa, ha trovato la sua piø elevata diffusione rispetto al
passato, per il progressivo rafforzamento ed arricchimento del mercato,
3
PARTESOTTI, op. cit., pag. 22.
4
PAVONE LA ROSA, La gestione accentrata di valori mobiliari: sua incidenza sulla
circolazione cartolare dei diritti, in Banca, borsa, tit. cred., 1988, I, pag. 320; PARTESOTTI, op.
cit., pag. 116.
5
PARTESOTTI, op. cit., pag. 116.
6
BIANCA, Titoli di credito: appunti introduttivi, Trieste, 1998, pag. 289 e 290.
9
quello che era stato il suo punto di forza, il veicolo cartolare, Ł divenuto
ingombrante. Altri strumenti, cioŁ le scritturazioni di giro e i dispositivi
telematici in un sistema appositamente congegnato, sono recentemente
apparsi piø convenienti a soddisfare esigenze di rapidit e semplificazione.
7
In generale, si fanno sempre piø frequenti i casi dei c.d. trades without
papers, per cui la tendenza sembra orientata verso l avvento di un sistema
definito come paperless society e verso quella che Ł stata definita come
un incorporazione dei diritti di credito in una rete di elaboratori.
8
2. Due possibili soluzioni tecniche: dematerializzazione della
(sola) circolazione o (vera e propria) dematerializzazione del
titolo di credito.
Abbiamo visto che il termine dematerializzazione , diffusosi nella cultura
giuridica europea da una ventina d anni, contrassegna un ventaglio di
tecniche intese a ridurre, o addirittura azzerare, la manipolazione di masse
cartacee sempre piø imponenti, manipolazione imposta dal gigantismo della
circolazione della ricchezza mobiliare e dei mercati dei titoli di
7
LIBONATI, op. cit., pag. 105; DE VESCOVI, Titolo di credito e Informatica, Padova, 1991,
pag. 15; STAGNO D ALCONTRES, Il titolo di credito, ricostruzione di una disciplina, Torino,
1999, pag. 31; RECINE, La gestione accentrata di strumenti finanziari, in Il nuovo diritto
societario e dell intermediazione finanziaria, a cura di Di Noia e Razzante, Padova, 1999, pag.
240.
8
CLARIZIA, Informatica e conclusione del contratto, Milano, 1985, pag. 75; DE VESCOVI, op.
cit., pag. 8; CARRIERO, La legge sulla dematerializzazione degli strumenti finanziari: tecniche
giuridiche ed obiettivi, in Foro It., 1998, V, pag. 309 e 310.
10
finanziamento e di investimento nelle istituzioni economiche
contemporanee.
9
In astratto a questa esigenza di semplificazione del modello fattuale, dovuta
all enorme sviluppo dell economia e degli affari rispetto al passato, pu
rispondersi secondo due soluzioni tecniche.
10
A) Dematerializzazione della circolazione ( o dematerializzazione di
secondo grado ).
La prima soluzione consiste nel sostituire la circolazione cartacea
secondo le classiche regole cartolari con sistemi di registrazione
elettronica dei trasferimenti dei titoli che vengono depositati presso un
terzo, ovviamente un istituzione qualificata e sottoposta a rigorosi controlli.
Con questa soluzione il titolo viene creato come sempre nella sua
materialit , cioŁ il documento che incorpora il diritto cartolare resta, ma,
immesso nel deposito collettivo, cessa la sua circolazione cartolare,
circolazione che viene sostituita da una registrazione individuante il
beneficiario. Tale soluzione, pertanto, dematerializza ( non il titolo ma ) il
commercio dei titoli.
11
B) Dematerializzazione del titolo ( o dematerializzazione di primo grado ).
La seconda soluzione Ł piø radicale della prima, in quanto spezza
irrimediabilmente il nesso residuo tra titolo di credito e bene documentale.
9
SPADA, Introduzione al diritto dei titoli di credito, Torino, 1994, pag. 99.
10
PARTESOTTI, op. cit., pag. 116; STAGNO D ALCONTRES, op. cit., pag. 314.
11
SPADA, op. cit., pag. 101; PARTESOTTI, op. cit., pag. 116.
11
Il titolo non viene neppure piø creato nel senso dell operazione
documentale e/o materiale. Solo in questa seconda ipotesi si ha una vera e
propria dematerializzazione del titolo di credito, cioŁ soppressione, pura e
semplice, del documento cartaceo circolante, e non, come nella prima, della
sola circolazione.
12
La situazione soggettiva, sorta come effetto di una relazione negoziale, in
pratica per il versamento di un controvalore, anzichŁ essere documentata in
un supporto cartaceo che poi assurge a rango di veicolo cartolare, viene
indicata a nome di un beneficiario in un conto inserito in un registro
elettronico tenuto da un intermediario; e circola tramite scritturazioni di
giro registrate sempre elettronicamente da conto a conto. Il movimento fra
conti elettronicamente espresso si sostituisce cos ai movimenti del veicolo
cartaceo.
13
Presso l intermediario non esistono mai titoli, ma solo
registrazioni, per cui i valori non possono uscire dal sistema.
14
L introduzione del nuovo modello incide profondamente su quello che
finora Ł stato il momento nodale delle riflessioni sul fenomeno dei titoli di
credito: il veicolo cartolare. Proprio da qui il termine di
dematerializzazione : forse eccessivo, perchŁ anche la nuova tecnica
materializza con la ( o nella ) registrazione elettronica il rapporto ideale
fra debitore e creditore. L autentica innovazione elettronica e telematica
12
SPADA, op. cit., pag. 100; PARTESOTTI, op. cit., pag. 117.
13
LIBONATI, op.cit., pag. 105; PARTESOTTI, op. cit., pag. 117.
14
TEDESCHI, Titoli di credito, Torino, 1998, pag. 80; LENER, Monte Titoli , in Digesto/comm.,
X, Torino, 1994, pag. 90.
12
consiste nella sostituzione del supporto cartaceo con una piø evanescente
( ma per certi profili piø conveniente ) materia. CioŁ si Ł di fronte ad un
fenomeno di evoluzione di tecniche, piø rispondenti alle nuove e rinnovate
istanze di semplificazione sempre piø marcate.
15
L antico pregio dei titoli di
credito di consentire un rapido trasferimento dei rapporti obbligatori per
mezzo della semplice traditio del documento oggi non Ł piø tale, essendo
comunque molto piø lento di quello consentito da un qualsiasi sistema
informatico.
16
3. Necessit di un intervento legislativo e (prima) soluzione
normativa italiana: la legge 19 giugno 1986, n. 289 (Monte
Titoli).
Lo studio della materia dei titoli di credito e il richiamo al valore chiave del
binomio possesso documento rendono immediatamente percepibile che,
se si vuole continuare a fruire della tutela propria del titolo di credito, le
esigenze pratiche accennate nulla possono senza un intervento legislativo.
Si intende che la decartolarizzazione Ł sempre possibile, ma il diritto
degrada immediatamente a mero diritto di credito non assistito dalla
disciplina speciale dei titoli di credito.
17
15
LIBONATI, op. cit., pag. 105 e 106.
16
BIANCA, op. cit., pag. 290; DE VESCOVI, op. cit., pag. 2.
17
PARTESOTTI, op. cit., pag. 23 e 117.
Chiarificante Ł in proposito l esempio dei BOT , che lo Stato, per il loro numero spaventoso e la
normale breve durata, neppure piø provvedeva a stampare, o anche dei CCT che venivano
stampati con grave ritardo. Incautamente alcune banche avevano provveduto ad accettare la
13
L attuazione legislativa della dematerializzazione della circolazione dei
titoli di credito ( c.d. di secondo grado ) era avvenuta in Italia con la legge
19 giugno 1986 n. 289, istitutiva dell amministrazione accentrata di valori
mobiliari presso la Monte Titoli s.p.a.. Quindi nel nostro paese la
dematerializzazione era stata in origine riconosciuta solo nella sua forma di
secondo grado, a chiusura di un procedimento complesso di deposito e
subdeposito presso un subdepositario comune o collettivo ( Monte Titoli
s.p.a. ). Nell ambito di tale procedimento il veicolo cartolare non
scompariva, ma restava congelato o quiescente, per l introduzione nel c.d.
sistema Monte Titoli, sostituendosi ad esso, per la durata di immissione nel
costituzione in pegno dei titoli ( in realt inesistenti come res ) nelle forme cartolari, illudendosi
di poter utilizzare le ricevute o altri documenti che ad essi si riferivano, ma la giurisprudenza non
aveva avuto esitazione a dichiarare la nullit della garanzia. Cfr. PARTESOTTI, op. cit., pag. 117.
Anteriormente al decreto 27 maggio 1993 del ministro del tesoro che aveva esteso alla gestione
centralizzata dei titoli di Stato presso la Banca d Italia la disciplina dettata dalla legge 289/86 per
quella dei titoli azionari presso la Monte Titoli, si era posto il problema della validit del pegno
costituito sui titoli di Stato versati in gestione centralizzata presso la Banca d Italia. In sede di
merito si erano pronunciate Trib. Torino, 1 luglio 1991, in Foro It., Rep. 1993, voce Pegno, n.8, e
in Banca, borsa, tit. cred., 1993, II, pag. 336; Trib. Torino, 31 marzo 1992, in Foro It., Rep. 1993,
voce cit., n.3, e in Giur. comm., 1993, II, pag. 675, e in Banca, borsa, tit. cred., 1993, II, pag. 336;
Trib. Torino, 6 maggio 1992, in Foro It., Rep. 1993, voce cit., n.5, e in Banca, borsa, tit. cred.,
1993, II, pag. 336; Trib. Torino, 22 luglio 1992, in Foro It., Rep. 1993, voce cit., n.4, e in Banca,
borsa, tit. cred., 1993, II, pag. 337; App. Torino, 8 giugno 1993, in Foro It., Rep. 1994, voce cit.,
n.20, e in Giur. it., 1994, I, 2, pag. 1140. In sede di legittimit Cass., 27 agosto 1996, n. 7859, in
Foro It., 1997, I, pag. 2237 ( per la quale si rinvia altres alla nota 92 del capitolo II ).
La giurisprudenza aveva negato, in base al rilievo che il pegno presuppone per la sua natura di
diritto reale l esistenza della res che ne Ł oggetto , che si potesse costituire un pegno su titoli non
emessi e aveva dichiarato l inammissibilit di un pegno di titoli esistenti senza loro preventiva
individuazione, dal momento che, se la cosa destinata ad essere oggetto della garanzia non era
individuata, mancavano anche i presupposti perchŁ di essa potesse essere data una sufficiente
indicazione. Proseguendo lungo questo iter logico, si era aggiunto che, se il bene era confuso con
altri facenti parte dello stesso genus, non avrebbe piø potuto parlarsi di diritto di propriet del
costituente il pegno , ma di diritto di credito avente ad oggetto un dato ammontare di titoli facenti
parte del genus. E se il conferimento di titoli in gestione centralizzata era anteriore alla
costituzione del pegno ... mancava la possibilit di configurare in capo al costituente la titolarit di
un diritto sulla res, sorto prima del pegno e diverso da un diritto di credito, che consentisse di
individuarla ai fini della costituzione della garanzia. Il fenomeno or ora descritto non era ignoto al
legislatore che lo aveva disciplinato nelle forme del pegno di crediti e in quelle del pegno
irregolare . Cfr. SACCHI LODISPOTO, Dematerializzazione dei titoli di credito e regole vecchie
e nuove in materia di costituzione di pegno sui titoli di Stato, in Foro It., 1997, I, pag. 2238.
14
sistema, la scritturazione di giro della quantit di titoli corrispondenti a
quelli depositati.
18
Il meccanismo utilizzato, cioŁ il deposito collettivo finalizzato a creare una
massa in compossesso fra i depositanti, non era nuovo. Nuova era
l equivalenza fra circolazione scritturale della quantit di titoli e
circolazione cartolare della medesima specie, espressamente sancita dalla
legge 19 giugno 1986 n. 289 ( articolo 4, comma secondo ).
Anche se, forse, la vera novit , e dirompenza, della dematerializzazione per
immissione nel sistema Monte Titoli, cioŁ della prima soluzione italiana in
tema di dematerializzazione dei titoli di credito, era la sua portata dialettica.
Per decenni, se non per secoli, la dottrina aveva discusso sul significato e
sulla rilevanza del documento titolo di credito, sulle conseguenze
dell incorporazione, e via di seguito come prima ricordato. Probabilmente
la dottrina era stata troppo presa dalla magia delle parole ( l espressione Ł
di Ascarelli ) e si era enfatizzato eccessivamente un momento della
disciplina dandogli consistenza erronea rispetto alla sua effettiva valenza.
Indipendentemente dalla efficacia della legge 19 giugno 1986 n. 289 in
punto di dematerializzazione effettiva del titolo di credito, era la riflessione
sui titoli di credito che ne aveva ricavato una spinta costruttiva nel senso di
svincolarsi da strettoie concettuali.
19
18
PARTESOTTI, op. cit., pag. 118; LIBONATI, op. cit., pag. 106.
19
LIBONATI, op. cit., pag. 106 e 107.
15
Come accennato, la finalit del sistema era certamente ( anche ) quella di
facilitare e rendere meno costosa la custodia dei valori mobiliari, ma il
primo obiettivo che si perseguiva attraverso la gestione accentrata era lo
snellimento delle operazioni di trasferimento dei titoli. Infatti, sintanto che i
valori restavano in deposito presso il gestore centrale, il loro trasferimento
si attuava attraverso operazioni meramente contabili, senza necessit della
consegna dei titoli.
20
In altre parole, all interno del sistema ogni
trasferimento si compiva mediante una scrittura di giroconto; non vi era piø
bisogno del materiale passaggio di mano del documento che incorpora i
diritti, secondo il regime che tradizionalmente caratterizza i titoli di credito.
I vantaggi del sistema erano di immediata percezione: il trasferimento dei
valori mobiliari, non piø appesantito dalla presenza di una chartula da
consegnare all acquirente, di norma attraverso la girata del titolo, diveniva
estremamente rapido e cos adatto ai mercati di borsa moderni.
21
Dinnanzi a questa perdita di importanza del documento cartaceo, come gi
accennato, la dottrina ipotizz il superamento del meccanismo
dell incorporazione del diritto nel documento, vale a dire la base stessa
della teoria dei titoli di credito.
20
SCANO, La Monte Titoli s.p.a., in Annali della facolt di economia della Libera Universit
internazionale degli studi sociali, 1990, pag. 8; FERRI, La immissione dei valori mobiliari nel
sistema di amministrazione accentrata ed i suoi effetti giuridici, in Riv. dir. comm., 1998, I, pag.
254.
21
LENER, MUSUMECI, La gestione accentrata di valori mobiliari in Monte Titoli, Milano,
1994, pag. 1; STAGNO D ALCONTRES, op. cit., pag. 310; RECINE, op. cit., pag. 240.
16
Ma una simile affermazione era eccessiva: non tutti i titoli di credito erano
destinati a staccarsi dal documento, ma solo quelli soggetti a scambi
particolarmente frequenti, e cioŁ, essenzialmente, quelli trattati in borsa. Se,
infatti, la rapidit delle transazioni che caratterizza i moderni mercati
borsistici aveva finito per rendere anacronistica e penalizzante
l incorporazione dei diritti in documenti cartacei, era peraltro evidente che
per i titoli c.d. individuali ( ad esempio i titoli cambiari ) la medesima
esigenza non si ravvisava pur se non mancavano in alcuni paesi esteri,
soprattutto in Francia, esperienze di dematerializzazione anche degli effetti
di commercio ed anzi appariva opportuno ed utile continuare a servirsi nel
modo piø pieno degli strumenti offerti dalla teoria cartolare.
Un altra ragione per la quale non poteva dirsi ancora superato il
meccanismo cartolare tradizionale era che nella maggior parte degli
ordinamenti, ed anche in Italia, il meccanismo della gestione centralizzata
era ancora facoltativo e reversibile: era cioŁ il possessore dei titoli a
scegliere se depositarli nel sistema e, successivamente, a decidere se
continuare a tenerveli. Proprio per questa ragione si era parlato di
dematerializzazione della circolazione contrapponendola alla
dematerializzazione totale , nota alle esperienze francese e danese, nella
quale la gestione accentrata Ł obbligatoria ( dunque i valori mobiliari non
vengono neppure materialmente stampati ) e definitiva ( Ł impossibile
17
ritirare i titoli dal sistema ).
22
La legge 19 giugno 1986 n. 289, pur relativamente recente, Ł gia stata
abrogata e trovano oggi applicazione in sua vece gli artt. 80 ss. del d.lgs.
n. 58 del 24 febbraio 1998 ( c.d. Testo Unico Finanziario ). Essa rimane
comunque una tappa fondamentale nella evoluzione della legislazione
italiana in tema di dematerializzazione dei titoli di credito.
Riservandoci successivamente l approfondimento della disciplina vigente,
si procede all analisi della legge n. 289 del 1986.
4. La gestione accentrata dei valori mobiliari: modelli stranieri
di riferimento e (vecchia) Monte Titoli s.p.a. quale societ
fiduciaria.
La legge n. 289 del 19 giugno 1986 titolava «Disposizioni relative
all amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la Monte
Titoli s.p.a. » . Il sistema della legge era poi integrato da due regolamenti
emanati dalla Consob, d intesa con la Banca d Italia: il regolamento di
attuazione ( approvato con delibera n. 2723 del 18 febbraio 1987 ) e il
22
LENER, MUSUMECI, op. cit., pag. 2; TEDESCHI, op. cit., pag. 80; LENER, op. cit., pag. 90;
BIANCA, op. cit., pag. 292; PAVONE LA ROSA, op. cit., pag. 320; STAGNO D ALCONTRES,
op. cit., pag. 313.
18
regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali ( approvato con
delibera n. 2724 del 18 febbraio 1987 ).
23
Modello di riferimento per la costruzione del sistema di gestione accentrata
dei depositi di titoli era stata essenzialmente la S.I.C.O.V.A.M. francese
( SociØtØ Interprofessionnelle pour la compensation des valeurs
mobilieres ) attraverso la quale, fin dal 1949, la comunit finanziaria di quel
paese aveva realizzato un sistema di deposito alla rinfusa di titoli che
consentiva la compensazione delle partite di titoli, relative alle operazioni
eseguite nel mercato borsistico, mediante semplici trasferimenti scritturali
tra gli operatori professionali aderenti al sistema. Invero, la mancata
previsione nel sistema francese dell istituto della propriet collettiva
rendeva problematica la valutazione della situazione del depositante, e
precisamente se lo stesso conservasse una posizione reale rispetto alla
massa dei titoli depositati ovvero acquisisse, per effetto del loro
trasferimento alla societ di gestione, un semplice diritto di credito alla
restituzione dell equivalente in specie e quantit .
24
Il legislatore aveva
23
in virtø della previsione contenuta nell articolo 10 legge n. 289/86. Sugli stessi GUALANDI, I
regolamenti della Monte Titoli s.p.a., in Giur. comm., 1987, I, pag. 376 ss.
24
Si era posto alla dottrina francese il problema della qualificazione e della determinazione della
posizione del depositante nel corso del rapporto; il problema, in definitiva, della natura del
deposito in esame. Occorreva valutare in particolare se il depositante avesse ancora la posizione di
proprietario di titoli ( deposito regolare ), ovvero se egli rimanesse semplicemente creditore di
azioni di eguale natura e tipo di quelle depositate ( deposito irregolare ). Da un lato, stante la
fungibilit dei titoli che si manifestava soprattutto all atto della restituzione o della negoziazione,
la dottrina pareva escludere che il deposito conto corrente costituisse un deposito regolare; d altra
parte, si era propensi ad escludere che la titolarit delle azioni passasse alla S.I.C.O.V.A.M. e che
il depositante rimanesse soltanto creditore di una identica quantit di azioni delle medesima specie,
sia perchŁ le prerogative scaturenti dallo stato di azionista rimanevano ancora al depositante, sia
perchŁ, in caso di distruzione incolpevole di titoli non ricostruibili, secondo una espressa disciplina
normativa, la massa dei titoli della stessa natura giacente presso la S.I.C.O.V.A.M. doveva essere
distribuita tra i depositanti in proporzione dei rispettivi diritti. Questa disciplina avrebbe fatto
19
anche considerato l assai simile modello tedesco dei Kassenvereine. In
questo modello, che utilizzava strumenti dell autonomia privata, si veniva a
creare una comunione incidentale tra i vari depositanti relativamente ai
titoli concentrati presso specifiche strutture bancarie ( denominate
Wertpapiersammelbanken o anche, appunto, Kassenvereine ) grazie
alla quale ciascuno dei soggetti diveniva comproprietario per una quota
parte; il trasferimento dei titoli avveniva mediante registrazione contabile
( giro conto ) in base ad uno specifico ordine documentato nel c.d. assegno
per titoli . Tale sistema risultava strettamente connesso a peculiarit di
quell ordinamento, e precisamente alla previsione della propriet
collettiva e alla possibilit di trasferimento dei titoli nominativi mediante
girata in bianco, con una conseguente pratica equiparazione a quelli al
portatore.
25
E facile osservare che, seguendo l esempio francese, il titolo della legge
riguardava espressamente i valori mobiliari anzichŁ i titoli di credito. Il
legislatore francese, piø recentemente rispetto alla legge del 1949 di cui
sopra, con la legge finanziaria del 1981 e soprattutto con il decreto n. 359
del 2 maggio 1983 aveva imposto una generale dematerializzazione dei
titoli di massa, omnicomprensivamente definiti valori mobiliari, vietando la
considerare il depositante quale titolare delle azioni, e non quale semplice creditore di una
prestazione. Cfr. MORERA, Cenni in tema di conto corrente d azioni nel vigente sistema
giuridico francese, in Banca, borsa, tit. cred., 1961, I, pag. 269. Sulla distinzione tra deposito
regolare e deposito irregolare, sulla medesima problematica di cui in nota come postasi nel sistema
italiano, e sulla sua soluzione ( legislativa ), si rinvia alla nota 45.
25
LENER, MUSUMECI, op. cit., pag. 5 e 6; MARTORANO, Titoli di credito, Milano, 1994, pag.
192 nt. 3; OPITZ, Il deposito cumulativo dei titoli nelle banche tedesche, in Moneta e credito,
1953, pag. 482.
20
concreta emissione dei documenti cartacei, semplicemente sostituita
dall annotazione in un apposito registro tenuto dall emittente ( che per in
realt non emetteva piø alcunchŁ! ). Si trattava pertanto di una vera e
propria dematerializzazione del titolo o dematerializzazione di primo
grado.
26
L esempio francese fu presto seguito da altri Paesi europei, giungendo ben
presto anche in Italia, ove i primi tentativi, antecedenti alla legge n. 289/86,
furono quelli di iniziative schiettamente convenzionali adottate da parte
degli intermediari finanziari, come tali ovviamente incapaci di produrre
effetto al di fuori della ristretta cerchia degli aderenti.
Bisogna specificare, infatti, che la societ Monte Titoli preesisteva alla
legge 289/86, in quanto era societ gi operativa da alcuni anni
( esattamente dal 1978 ) come societ fiduciaria, che attuava la gestione
centralizzata con semplificazione dei trasferimenti azionari su base
puramente contrattualistica.
27
La costituzione della Monte Titoli in forma di societ fiduciaria consentiva,
nel quadro legislativo allora vigente, di disporre attraverso la intestazione
fiduciaria, di una formula contrattuale idonea a realizzare l oggetto sociale
della gestione in monte di titoli fungibili per conto dei depositanti.
28
26
BIANCA, op. cit., pag. 291. Sul punto CARRIERO, La dematerializzazione dei valori mobiliari
nell esperienza francese, in Foro it., 1987, IV, pag. 142 ss; PAVONE LA ROSA, op. cit., pag. 320
ss; STAGNO D ALCONTRES, op. cit., pag. 309 nt. 105; LENER, Strumenti finanziari e servizi di
investimento. Profili generali, in Banca, borsa, tit. cred., 1997, pag. 327.
27
BIANCA, op. cit., pag. 291; SPADA, op. cit., pag. 101; MARTORANO, op. cit., pag. 194;
PARTESOTTI, op. cit., pag. 118; RECINE, op. cit., pag. 241.
28
societ iscritta, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, nell apposito albo presso il
Ministero dell industria. L iniziativa, assunta dalle aziende di credito con il coordinamento della