4
INTRODUZIONE
LA DELEGA NEL FENOMENO AZIENDALE
“Per quanto possa sembrare strano,
i grandi leader acquistano autorità delegandola”
(James B. Stockdale)
Nelle dinamiche decisionali aziendali, la delega rappresenta senza dubbio il più alto
grado di empowerment, ossia quel processo di responsabilizzazione all'interno
dell'organizzazione aziendale, mediante il quale vengono trasferiti poteri dai vertici
direttivi a risorse di livello gerarchico inferiore
1
.
Il processo di delega ha subìto, nel corso del tempo, rilevanti mutamenti fino a
divenire strumento di vitale importanza, largamente impiegato nelle realtà di
impresa. Storicamente si intendeva la delega come il mero conferimento del diritto
di eseguire semplici operazioni, senza che tali attività andassero ad inficiare il
funzionamento aziendale e i relativi risultati in termini sostanziali. Oggi il
significato è mutato. Le organizzazioni aziendali durante gli ultimi decenni hanno
infatti implementato importanti processi di decentramento dell'autorità
2
. Si parla
quindi di delega delle decisioni, poiché al delegato viene richiesto di prendere
provvedimenti rilevanti e talvolta irreversibili in termini di operatività,
organizzazione delle risorse e sviluppo aziendale nel suo complesso. Come
sostiene l'americano Robert B. Maddux, esperto di gestione delle
risorse umane, “delegare non è un’arte misteriosa per pochi eletti. È un processo
manageriale di fondamentale importanza”
3
. Una buona delega può
determinare importanti vantaggi all'organizzazione, poiché diminuisce
il “costo-temporale” della presa di decisioni, aumenta la professionalità
e la motivazione dei collaboratori e permette un'ottimizzazione del
tempo a disposizione dei vertici
4
.
1
A. LA BELLA, E. BATTISTONI, Economia e organizzazione aziendale, Apogeo, 2008, pp. 437-439;
R. KREITNER, A. KINICKI, Comportamento Organizzativo, Apogeo, 2013, pp. 361-363
2
In tema di decentramento organizzativo R. CANDIOTTO, Organizzazione aziendale, Giappichelli, 2016,
pp. 62-63; G. R. JONES, Organizzazione. Teoria, progettazione e cambiamento, Egea, 2021, p. 100
3
R. B. MADDUX, Come delegare e avere ottimi risultati, Franco Angeli, 2016
4
E. GIUSTI, M.C. PROIETTI, La delega direzionale. Psicologia e metodi per delegare in azienda, Sovera
Edizioni, 1996, pp. 14 ss; P . PRETI, M. PURICELLI, La guida del Sole 24 Ore alle gestione delle PMI.
La soluzione alle problematiche più tipiche della piccola e media impresa italiana, Gruppo 24 Ore, II ed, 2011,
pp. 259 ss.
5
Delegare significa quindi assegnare funzioni e responsabilità a soggetti diversi
rispetto ai titolari originari, fornendo loro gli strumenti di cui necessitano. Per fare
ciò è necessaria la compresenza di almeno tre elementi fondamentali. Occorre
infatti dotare i propri collaboratori di idonee informazioni aziendali, è
indispensabile che gli stessi siano in possesso delle conoscenze e competenze
adeguate a svolgere il ruolo delegatogli e che gli sia attribuito il potere di prendere
decisioni significative
5
.
Assegnare una delega equivale implicitamente al riconoscimento della validità
professionale del delegato, che determina l'avvio di un sano processo di
empowerment lavorativo. L'implementazione di tale processo potrebbe sollecitare
fenomeni di management “diffuso”, realizzando contestualmente la distribuzione del
potere decisionale e della relativa autorità all'interno dell'organizzazione aziendale
6
.
Vi è da dire che la delega non prevede una cessione incondizionata del “potere”,
poiché la responsabilità ultima rispetto al risultato permane in capo al delegante.
Altro aspetto di fondamentale rilevanza è quello di definire e attuare le più idonee
modalità di verifica e controllo sull'operato del delegato
7
.
5
R.L. DAFT, Organizzazione aziendale, Apogeo, 2010, pp. 456-457;
6
M.A. HITT, R.D. IRELAND, R.E. HOSKISSON, V. PISANO, Strategic Management. Competitività e
globalizzazione, G. Giappichelli Editore, 2007, pp. 546-567; M. ANTONUCCI, E adesso delega!: Guida
pratica per promuovere, gestire e consolidare la delega aziendale, Franco Angeli, 2019, p. 12
7
F. FONTANA, Il sistema organizzativo aziendale, Franco Angeli, 2009, pp. 314 ss; In tema di controllo
pedagogico quale presupposto di qualunque processo di apprendimento ved. F. BOCHICCHIO, 3.
Autoformazione (Formazione. Metodi), Raffaello Cortina Editore, 2020
6
DAL FENOMENO AZIENDALE AL FENOMENO GIURIDICO
“L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la
particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la
personalità morale dei prestatori di lavoro”
(art. 2087 Codice Civile)
Partendo dall'identificazione dello strumento della delega con un'accezione
prettamente economico-aziendale, il presente elaborato si propone di analizzare
tale istituto alla luce del nostro ordinamento ed in particolare nel settore nel quale
ha visto per la prima volta un pieno riconoscimento legislativo. In effetti, benché lo
stesso fosse già largamente utilizzato nelle organizzazioni aziendali e pienamente
riconosciuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza cui si deve la creazione
8
, la sua
prima vera positivizzazione risale al noto d.lgs. 81/2008 il c.d. Testo Unico sulla
Sicurezza
9
. Non è un caso che il legislatore abbia scelto di consacrare
definitivamente la dignità normativa
10
della delega all'interno di un settore così
specifico e di rilevante complessità, caratterizzato da copiosi incombenti posti a
carico del datore di lavoro e dai relativi risvolti penali
11
. La tutela della sicurezza e
della salute dei lavoratori, nel nostro paese ha raggiunto una notevole importanza
normativa, ciò a causa dei numerosi episodi di incidenti sul lavoro, talvolta
gravissimi
12
, primo fra tutti la strage nello stabilimento della ThyssenKrupp di
8
Innegabile il ruolo “di supplente” assunto per decenni dalla giurisprudenza - autrice di un c.d.
diritto penale giurisprudenziale - in termini di codifica dei requisiti di validità ma non sufficientemente
chiara e uniforme rispetto alla natura dell’istituto. Così T. VITARELLI, Profili penali della delega di
funzioni. L’organizzazione aziendale nei settori della sicurezza del lavoro, dell’ambiente e degli obblighi tributari,
Giuffrè, Milano, 2008, p. 185
9
Il testo è stato elaborato con la dichiarata finalità di realizzare la razionalizzazione di tutta la
normativa di settore, che fino a quel momento era caratterizzata da estrema genericità dei precetti,
causando enormi difficoltà interpretative per i destinatari. Di fatto il con il d.lgs. 81/2008 è
cambiata radicalmente la cultura dell’intervento legislativo, improntato ora al raggiungimento di un
risultato effettivo. Sul tema L. FIASCONARO, G. DI TROCCHIO, Disciplina penale della sicurezza sul
lavoro e responsabilità amministrativa degli enti, EPC, 2013, p. 17
10
A. SCARCELLA La delega di funzioni prima e dopo il T.U. 81/08. Continuità normativa e novità legislative
nell'analisi comparativa in Responsabilità penale e rischio nelle attività mediche e d'impresa (un dialogo con la
giurisprudenza), R. BARTOLI (a cura di), Firenze University Press, 2010, pp. 311-313
11
G. NATULLO, Soggetti e obblighi di prevenzione nel nuovo Codice della sicurezza sui luoghi di lavoro: tra
continuità e innovazioni, WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona” – Catania, 91/2009
12
Tra i molteplici episodi di morti plurime di quel periodo si ricordano: l'esplosione alla Umbria Olii,
Perugia, 25/11/2006 (4 morti); la tragedia della Truck Center, Molfetta, 03/03/2008 (5 morti); la
strage nel depuratore di Mineo, Catania, 11 giugno 2008 (6 morti); la tragedia alla raffineria Saras di
Sarroch, Cagliari, 26/05/2009 (3 morti); l'incidente nel depuratore di Riva Ligure, 15/06/2009 (2
morti); l'incidente in un ex distributore gas di Tortona, 12/01/2010 (2 morti).
7
Torino, dove la notte tra il 5 e il 6 dicembre 2007 scoppiò un terribile incendio nel
quale trovarono la morte sette operai
13
.
Vi è da dire che negli ultimi anni il legislatore si è impegnato significativamente
introducendo svariati interventi normativi che hanno determinato una progressiva,
seppur lenta, riduzione degli infortuni sul lavoro ed in particolare di quelli con
esito mortale
14
. Recentemente il tema della sicurezza e della salute dei lavoratori è
tornato di grandissima attualità a causa del propagarsi della pandemia da Covid-19
che ha impegnato le imprese nell'adozione di ulteriori e stringenti misure di
prevenzione
15
. L'emergenza sanitaria ha, infatti, determinato l'inserimento di nuove
responsabilità penali per i datori di lavoro
16
. I numerosissimi oneri posti a carico
dei responsabili aziendali hanno evidenziato ancora una volta l'importanza dello
strumento della delega di funzione, al fine di attuare un'efficace ripartizione degli
obblighi e delle connesse responsabilità penali. Vista in quest’ottica la delega si
configura da un lato come strumento di chiarificazione aziendale
17
, dall’altro come
metodo indispensabile di adempimento dei precetti, necessario a colmare la
distanza tra i vertici aziendali e le fonti di pericolo, in particolar modo laddove vi
siano esigenze di razionalizzazione dei sistemi organizzativi aziendali
18
13
Fu soprattutto la strage dell'acciaieria torinese a spronare la realizzazione del Testo Unico. Sul
punto G.M. DE FILIPPO, La sicurezza nel cantiere. Ruoli e responsabilità nelle sentenze della Corte di
Cassazione, Maggioli, 2012, p. 56; P . PASCUCCI, Dopo il d.lgs. 81/2008: salute e sicurezza in un decennio
di riforme del diritto del lavoro, Seminario Nazionale Avvocati INAIL, 13/12/2018, p. 3
14
Nel quinquennio 2015-2019 gli infortuni sul lavoro accertati sono diminuiti del 5,1% (405.538
episodi nel 2019), mentre quelli con esito mortale accertati nello stesso periodo di riferimento sono
calati del 19,6% (628 episodi nel 2019). Open data INAIL, 31/07/2020.
Nel periodo gennaio-dicembre 2020 si è registrata una diminuzione del 13,6% delle denunce di
infortunio sul lavoro presentate rispetto all’anno precedente, mentre le denunce di infortunio sul
lavoro con esito mortale registrano un incremento eccezionale (+16,6%) rispetto al 2019. Tale
aumento risulta influenzato soprattutto dai decessi avvenuti nel 2020 a causa dell’infezione da
Covid-19 in ambito lavorativo. Open data INAIL, 31/12/2020. Sul rapporto tra scienza statistica e
diritto penale si veda A. BONDI, Diritto penale e sicurezza sul lavoro, persone ed enti in P .
CAMPANELLA, P . PASCUCCI (a cura di) La sicurezza sul lavoro nella galassia delle società di capitali, I
Working Papers di Olympus 44/2015, pp. 50-54
15
Art. 29-bis d.l. 23/2020 (convertito nella l. 40/2020) - Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il
rischio di contagio da COVID-19 – “Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i
datori di lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo di cui all’articolo 2087 del codice civile
mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di
lavoro…”. Sul tema ved. V . MONGILLO, Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in tempo di pandemia, in
Dir. pen. cont., 2/2020; A. MARESCA, Il rischio di contagio da COVID-19 nei luoghi di lavoro: obblighi di
sicurezza e art. 2087 c.c. (prime osservazioni sull’art. 29-bis della l. n. 40/2020), in Diritto della Sicurezza sul
Lavoro 2-2020
16
Di fatto il coronavirus, rappresenta solo l’ultimo dei rischi che le imprese si trovano a dover
fronteggiare come rilevato da R. GUARINIELLO, La sicurezza sul lavoro al tempo del coronavirus,
Wolters Kluwer Italia, 2020, p. 10
17
D. GAROFALO, I soggetti della sicurezza aziendale. Responsabilità e competenze anche alla luce
dell’emergenza COVID-19 in rivista.comminodiritto.it, 19/06/2020, p. 8
18
T. VITARELLI, Profili penali della delega di funzioni. L’organizzazione aziendale nei settori della sicurezza
8
I SOGGETTI RESPONSABILI NEL DIRITTO PENALE DELL'IMPRESA
“La responsabilità penale è personale”
(art. 27 c.1 Costituzione della Repubblica Italiana)
L'istituto della delega di funzione fa emergere una delle tematiche classiche del
diritto penale dell'economia, nel suo ramo aziendale, ossia l'individuazione dei
soggetti responsabili di reati connessi all'esercizio dell'impresa
19
. Il tema da sempre
vede al centro due massimi principi del nostro ordinamento, se da un lato, infatti,
sono costituzionalmente sanciti il principio di personalità della responsabilità penale e
quello di colpevolezza, dall'altro occorre prendere atto della mutata struttura
organizzativa dell'impresa moderna
20
. L'elevato tasso di organizzazione,
caratterizzato da una dimensione organizzativa plurale e decentrata
21
, determina in
molti casi, una notevole difficoltà nell'esatta individuazione del soggetto-persona
fisica al quale ascrivere la condotta illecita
22
. In tale ottica non può negarsi il
parallelismo tra lo studio dell'organizzazione aziendale e il diritto penale d'impresa,
discipline legate da propedeutica reciprocità, divenendo l'una, a seconda dei casi,
presupposto ovvero punto di arrivo dell'altra
23
. Quanto detto è il frutto della
sempre maggiore frammentazione e disarticolazione dei processi decisionali
realizzata anche mediante le catene degli appalti
24
, in cui la persona non ha più,
del lavoro, dell’ambiente e degli obblighi tributari, Giuffrè, Milano, 2008, p. 3;
19
Si tratta della storica questione dei “soggetti responsabili”, tradizionalmente al centro del diritto
penale dell’impresa e in particolare del diritto penale del lavoro, come rilevato da V . MONGILLO,
Il dovere di adeguata organizzazione della sicurezza tra responsabilità penale individuale e responsabilità da reato
dell’ente: alla ricerca di una plausibile differenziazione in Infortuni sul lavoro e doveri di adeguata organizzazione:
dalla responsabilità penale individuale alla “colpa” dell’ente in M. STILE, A. FIORELLA, V . MONGILLO,
(a cura di), Jovene, 2014, p. 25; Sul medesimo tema A. KELLER, L'irrilevanza penale delle
(in)competenze tecnico-scientifiche del datore di lavoro indispensabili per la valutazione dei rischi, in Dir. pen.
Cont., 10/2018, p. 115
20
R. ZANNOTTI, Diritto penale dell'economia. Reati societari e reati in materia di mercato finanziario, III ed,
Giuffrè, Milano, 2017, pp. 17-18
21
C. PIERGALLINI, Danno da prodotto e responsabilità penale. Profili dommatici e politico-criminali, Milano,
2004, p. 312; V . PERRONE, Le strutture organizzative d’impresa, Milano, 1990, pp. 366 ss.
22
Si tratta di capire se e in quale misura la divisione del lavoro da parte dell’imprenditore, possa creare
un sistema di posizioni di garanzia ulteriori rispetto alle proprie stabilite ex lege.
“Un ordinamento che voglia punire legittimamente il responsabile effettivo della condotta colposa
deve essere in grado di individuare in modo inequivoco il debitore di sicurezza che nell’ambito della
struttura lavorativa aveva il potere-dovere di impedire il verificarsi dell’evento lesivo”; così A.
KELLER, L'irrilevanza penale delle (in)competenze tecnico-scientifiche del datore di lavoro indispensabili per la
valutazione dei rischi, in Dir. pen. Cont., 10/2018, p. 115
23
V . ROCHIRA, S. NANNI, La delega di funzioni, Key Editore, 2020, p. 124
24
L. FIASCONARO, G. DI TROCCHIO, Disciplina penale della sicurezza sul lavoro e responsabilità
amministrativa degli enti, EPC, 2013, pp. 135 ss; P . PASCUCCI, Dieci anni di applicazione del d.lgs. n.
81/2008, in Diritto della Sicurezza sul Lavoro 1-2018, p. 2