7
Le caratteristiche e le modalità di rilascio dell’attestazione, nonché le
modalità per l’esecuzione dei versamenti in tesoreria e la trasmissione dei
relativi dati e documenti all’Amministrazione e per i relativi controlli sono
stabiliti con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro
per il tesoro.
Successivamente tale modalità di pagamento è stata estesa anche agli
acconti da corrispondersi dai contribuenti a titolo di imposte sul reddito
delle persone fisiche e alla riscossione dell’imposta locale sui redditi delle
stesse. Con l’entrata in vigore della legge n. 751/1976 il sistema di delega
alle aziende di credito è stato ampliato alla riscossione dell’imposta sul
valore aggiunto.
Prima della riforma tributaria, l’imposta corrispondente
all’imponibile dichiarato dal contribuente veniva iscritta a titolo definitivo
nei ruoli, determinando la dottrina a ritenere l’efficacia costitutiva della
dichiarazione dei redditi. Con l’introduzione del versamento diretto
mediante delega si è dato più spazio all’autonomia privata, a scapito della
burocrazia nella determinazione della prestazione tributaria.
Il punto d’arrivo di questa evoluzione è dato dall’introduzione del
principio dell’autoliquidazione che, da un lato assegna al contribuente la
possibilità di definire il proprio assetto di interessi, dall’altro attribuisce
maggiori poteri alla fase amministrativa, resa esecutiva attraverso il
passaggio dalla responsabilità all’imputazione
2
.
La delega bancaria dà luogo ad un rapporto trilaterale sulla cui natura
si è animatamente discusso in dottrina, soprattutto sulla possibilità di
qualificare l’istituto come delegazione di pagamento.
2
C. COCO., La delega bancaria nel sistema della riscossione e dell’attuazione del credito
tributario, Padova, 2001, pag. 15.
8
Autorevole dottrina ha sostenuto la natura pubblicistica del rapporto
in questione “sul presupposto che è individuabile una rappresentanza ex
lege dell’erario alle aziende di credito per l’incasso delle somme pagate dai
contribuenti”
3
.
L’evoluzione normativa ha fatto in modo che l’individuazione delle
aziende di credito incaricate di ricevere i pagamenti, con effetto satisfattivo
per il creditore, non sia più frutto di una esclusiva ed unilaterale
valutazione dell’idoneità delle stesse da parte dell’Amministrazione, che le
legittima al servizio.
L’art. 19 D. lgs. n. 241/1997 prevede, infatti, che i versamenti siano
effettuati mediante delega irrevocabile ad una banca convenzionata ai sensi
del comma 5: il rapporto banca –fisco, dopo tale norma, viene
profondamente modificato in quanto alla valutazione unilaterale
dell’Amministrazione, si sostituisce la regolamentazione del rapporto da
parte di una convenzione approvata dal Ministro delle finanze, di concerto
con altri Ministri.
La presente trattazione ha la finalità di esaminare l’istituto della
delega bancaria, che a lungo è stato oggetto di dibattito, non soltanto
prendendo in considerazione gli aspetti più tecnici della questione, come
quelli attinenti alle modalità del conferimento della delega, del versamento
in tesoreria, dei compensi spettanti alle aziende di credito e dei numerosi
controlli ed adempimenti cui la banca è tenuta, ma, soprattutto passando in
rassegna le opinioni di dottrina e giurisprudenza sulla natura dell’istituto e
del rapporto che ne è alla base.
Lo studio prende le mosse dall’esame della normativa sul sistema di
riscossione, di cui la delega bancaria costituisce modalità, attraverso i suoi
mutamenti. In primo luogo si analizzerà la figura dell’esattore, la sua
3
A. BARETTONI – ARLERI, op. cit., pag. 1174.
9
posizione giuridica nei confronti dell’Amministrazione e l’obbligo del non
riscosso per riscosso, che ha caratterizzato la sua attività per lunghissimo
tempo, fino a scomparire dopo il 1999.
Successivamente si farà riferimento alla normativa che ha istituito e
riordinato il servizio centrale di riscossione fino a giungere all’attuale
riforma della riscossione predisposta dal decreto legge n. 293/2005,
convertito nella legge n. 248/2005, che ha provveduto a sostituire i
concessionari della riscossione con un’unica società a titolarità pubblica,
Riscossione S.p.a., incaricata dal 1º ottobre 2006 di procedere alla esazione
delle imposte.
Il secondo capitolo si occuperà della natura giuridica della delega. Il
dibattito si è a lungo concentrato, in dottrina, su due poli opposti: la
qualificazione privatistica dell’operazione bancaria e l’aspetto pubblicistico
che caratterizza il versamento dell’imposta alla tesoreria provinciale.
Dopo aver valutato i termini della diatriba, l’esame si concentrerà
sulla figura della delega all’interno delle norme di diritto privato e saranno
colte le differenze o le similitudini con l’analogo istituto della delegazione
di pagamento tipica del diritto finanziario, sicuramente usato per scopi
diversi da quelli per cui si è introdotta la delega in questione.
Non può essere trascurato l’aspetto della relazione tra la riscossione
mediante delega alle aziende di credito e la dichiarazione, alla luce dello
spazio sempre più ampio riconosciuto all’autoliquidazione in dichiarazione
dell’ammontare di imposta dovuto dal contribuente. Si procederà con
controllo dei versamenti da parte del fisco, l’analisi delle modalità di
versamento dell’imposta mediante delega e delle caratteristiche della
stessa.
L’ultima parte della trattazione è la più corposa e complessa, in
quanto riprenderà la questione della natura della delega bancaria,
10
concentrandosi sul rapporto fisco – aziende di credito conteso tra diritto
pubblico e diritto privato, anche alla luce delle pronunce giurisprudenziali
che hanno indirettamente toccato la questione in occasione delle
controversie insorte tra banche ed erario sull’irrogazione della penale per
ritardato versamento a carico delle prime.
L’evoluzione normativa dimostra come si sia passati da un assetto
con caratteri prevalentemente autoritari della riscossione ad una fase che
tiene conto dell’imponibile dichiarato dal contribuente,
dell’autoliquidazione delle somme versate direttamente da quest’ultimo
tramite delega bancaria. Qui l’imposta è certamente caratterizzata da
finalità pubblicistiche, ma per la riscossione della stessa si adoperano
strumenti di diritto privato, sebbene adattati al caso particolare della
riscossione.
La disciplina più recente “ha sottratto la delega alla ordinaria attività
degli enti creditizi per renderla, in modo sempre più preciso, una figura
della riscossione delle imposte. Peraltro,…, emerge chiaramente come
mentre nel passato, dietro gli assetti burocratici, le situazioni privatistiche
si lasciavano cogliere con qualche incertezza, oggi si sono rese evidenti.”
4
4
C. COCO, op. cit., pag. 20.
11
CAPITOLO I
I SOGGETTI DELLA RISCOSSIONE
SOMMARIO: 1. Mutamento della normativa sul sistema di riscossione. 2. L’esattore.
2.1. Posizione giuridica dell’esattore e natura del contratto di esattoria. 2.2. Obbligo del
non riscosso per riscosso. 3. Istituzione del servizio centrale di riscossione. 3.1.
Concessionari della riscossione. 3.2. Riordino del servizio centrale della riscossione. 3.3.
Riscossione S.p.a.
1. Mutamento della normativa sul sistema di riscossione.
La trattazione delle questioni concernenti il versamento diretto delle
imposte mediante delega bancaria, come uno dei modi per assicurare
all’erario il gettito tributario, non può avere inizio senza analizzare il
contesto e l’evoluzione subita dal sistema della riscossione dei tributi in
Italia sin dal periodo post-unitario.
La premessa di carattere concettuale riguarda il significato della fase
di riscossione, intesa da un’autorevole dottrina come “uno stadio attraverso
il quale passa l’entrata pubblica, ai fini della realizzazione
dell’obbligazione pecuniaria attiva dello Stato e degli enti pubblici….”,
“…la fase o momento della procedura finanziaria della gestione dell’entrata
nella quale l’agente della riscossione incassa, in senso fisico e quindi in
termini reali il flusso monetario costituente l’adempimento della
prestazione pecuniaria del debitore.”
5
Tale fase rappresenta un momento
fondamentale della procedura, cui eventualmente segue il versamento.
L’incasso, infatti, può avvenire direttamente dal tesoriere, coincidendo con
5
A. BARETTONI-ARLERI, op. cit., pag. 1166.
12
la riscossione, oppure quest’ultima può avvenire avvalendosi
dell’intermediazione di un agente della riscossione, terzo rispetto al
tesoriere, che provvederà al versamento.
Nel primo caso si parla, sin dall’epoca ottocentesca, di versamento diretto,
in quanto il soggetto pubblico riceve direttamente dal suo debitore
l’adempimento volontario.
6
La riscossione avviene in alcuni casi mediante
ritenuta diretta, in altre parole lo Stato ritiene direttamente quanto gli spetta
dall’importo dovuto dal debitore all’Amministrazione.
Qualora, attraverso queste forme di riscossione non venga soddisfatto
l’interesse dell’erario all’acquisizione delle somme dovute, opererà la terza
forma: la riscossione coattiva del credito tributario tramite
l’intermediazione di agenti della riscossione o esattori. Quest’ultima ha
luogo a termine di una procedura amministrativa diretta alla creazione di un
titolo, il ruolo appunto, contenente la determinazione esatta dell’entità e
della natura delle somme dovute. Il presupposto, in presenza del quale si
può fare riferimento alla riscossione mediante ruoli, è il mancato
adempimento spontaneo dell’obbligo di pagamento da parte del
contribuente.
7
Nel caso dell’intermediazione di agenti della riscossione, questi
possono essere tanto soggetti pubblici (sistema che oggi è in disuso), che
privati.
La forma più importante di intermediazione privata è senza dubbio la
riscossione per esattoria che si caratterizza per la determinazione
preventiva da parte dell’erario del carico di entrata che il privato, cui è
affidata la riscossione mediante ruolo, è tenuto a versare all’ente creditore.
6
Ai sensi del D.P.R. n. 600/1973 il versamento diretto delle imposte dirette viene effettuato
all’Esattoria, oggi Servizio centrale della riscossione, oppure alla Sezione di tesoreria
provinciale dello Stato.
7
M. BASILAVECCHIA, Riscossione delle imposte, in Enc. dir., vol. XL, Milano, pag. 1197.
13
In questo sistema la fase dell’accertamento dell’entrata rimane di
competenza dell’ente creditore o è frutto dell’autoaccertamento, il gettito
tributario è preventivamente determinato e il rischio legato all’insolvenza
del debitore è solo temporaneamente spostato sull’esattore, rimanendo in
definitiva a carico dell’erario.
8
Il sistema della riscossione dei tributi ha subìto cambiamenti rilevanti
di pari passo con le riforme fiscali avvenute nel corso degli anni.
Al momento dell’unificazione dello Stato italiano fu introdotto il
sistema esattoriale per la riscossione delle imposte sul reddito e sul
patrimonio che fu oggetto di un acceso dibattito ed entrò finalmente in
vigore il 1° gennaio 1873. Questo sistema è rimasto quasi invariato fino
alla riforma dell’ordinamento tributario degli anni settanta e prevedeva
l’esazione delle imposte dirette, delle rendite comunali e la gestione della
cassa del Comune da parte di un esattore comunale che fungeva anche da
tesoriere.
Nel 1910 fu approvato il r. d. n. 639 contenente il “Testo unico delle
disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle
entrate patrimoniali dello Stato e degli enti pubblici, dei proventi del
Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari”, rimasto
in vigore nonostante le successive riforme tributarie e fino all’emanazione
del D.P.R. n. 43/1988.
Il sistema, però, si è avviato sin dai primi tempi verso “l’erosione
dell’area della riscossione esattoriale…che ha prodotto negli ultimi decenni
il totale snaturamento delle connotazioni tradizionali del sistema
esattoriale.”
9
Infatti, come afferma Barettoni-Arleri, il modo di riscossione
8
A. BARETTONI-ARLERI, La riscossione delle entrate nella contabilità pubblica, in Riv. dir.
fin., Milano, 1979, I, pag. 255.
9
A. BARETTONI-ARLERI, Riscossione delle entrate dello Stato e degli enti pubblici, cit., pag.
1172.
14
non era solo legato alla natura del tributo, ma soprattutto alla fase
dell’accertamento. Il mutamento del sistema di accertamento, che ha dato
più spazio all’autoaccertamento del contribuente, ha privato il sistema
esattoriale della sua natura, ma non lo ha eliminato, rendendolo al contrario
compatibile con le nuove esigenze mediante il principio della riscossione
per versamento diretto. La riforma degli anni settanta, infatti, ha
provveduto ad ampliare l’area dei versamenti diretti all’esattoria, relegando
la riscossione mediante ruoli in un ambito di residualità.
10
Un’ innovazione fondamentale è stata introdotta ancora una volta
dalla riforma degli anni ‘71/’73, che ha ampliato l’ambito
dell’intermediazione privata nella riscossione, con l’introduzione della
delegazione di pagamento, aspetto del sistema su cui verte codesta
trattazione.
L’art. 3-bis del D.P.R. n. 602 del 1973 ha stabilito l’obbligo del
contribuente di pagare l’imposta sul reddito delle persone fisiche (nel 1997
estesa anche al pagamento dell’ILOR) presso le tesorerie dello Stato,
conferendo delega irrevocabile ad aziende di credito autorizzate.
Tutto questo ha portato inevitabilmente alla crisi delle esattorie cui
ha posto ben presto rimedio la legge delega n. 657/1986 intitolata “Delega
al Governo per l’istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei
tributi” attuata con il D.P.R. n. 43 del 1988. In questo modo quasi tutte le
entrate pubbliche vengono riscosse, derivanti o meno da obbligo o da
obbligazione, tramite il nuovo servizio. Restano escluse le ritenute dirette e
10
L’area riservata alla riscossione mediante ruoli rimane quella delle imposte sul reddito delle
persone fisiche soggetta a tassazione separata, le imposte sui redditi dovute in base a rettifiche
di dichiarazioni o accertamenti d’ufficio e gli accessori non versabili in altre forme.
15
i versamenti diretti in tesoreria mediante delega bancaria, se scelta dai
contribuenti.
11
L’evoluzione del sistema di riscossione italiano prosegue con il
“riordino della disciplina relativa alla riscossione” su delega al Governo. In
attuazione di tale delega sono stati emanati tre decreti legislativi, nn. 37,
46, 112, nel 1999, di cui si accenna di seguito brevemente il contenuto.
Con il primo decreto viene eliminato l’obbligo del non riscosso per
riscosso, che aveva fino ad allora caratterizzato il sistema delle esattorie.
12
Più complesso il secondo decreto che in primo luogo generalizza
l’impiego del ruolo per la riscossione coattiva di tutte le entrate, ridisciplina
il procedimento di formazione dei ruoli ed assoggetta a revisione la
normativa riguardante la riscossione coattiva.
Infine il decreto n. 112/1999 innova la disciplina prevista per i
concessionari. Esso modifica i requisiti e le procedure per l’affidamento del
servizio (art. 2 ss.), la misura dell’aggio (art. 17) e il discarico delle quote
inesigibili (art. 19). Inoltre il provvedimento rende più efficiente l’attività
dei concessionari, autorizzandoli ad accedere alle informazioni
dell’Anagrafe tributaria e agli archivi informatici dell’INPS, in modo che
possano più celermente acquisire notizie sui beni del contribuente iscritto a
ruolo. Infine il decreto concentra in capo al Ministero i poteri di vigilanza e
di controllo su quanto svolto dai concessionari, i quali sono tenuti
mensilmente ad inviare a ciascun ente creditore dati sull’attività di
riscossione delle partite a loro affidate.
11
ROMANI, La riscossione dei tributi in Italia: origini, sistemi, innovazioni in corso e riflessi
sul bilancio dello Stato, in Tributi, Roma, 1988, pag. 22.
12
L’art. 2 del decreto n. 37/1999 è intitolato “Eliminazione dell’obbligo del non riscosso come
riscosso” ed abroga l’art. 32 del d.p.r. n. 43/1988 che imponeva il medesimo obbligo.
16
Queste sono solo alcune delle più importanti novità introdotte dalla
disciplina del ’99, di cui si parlerà più ampiamente nel paragrafo ad essa
dedicato.
È recentissima la riforma che ha apportato una modifica radicale del
sistema della riscossione, sostanzialmente attraendolo nella sfera pubblica.
Il decreto legge n. 203/2005, collegato alla finanziaria 2006, poi
convertito nella legge n. 248/2005 che ha recato delle modifiche all’art. 3
dello stesso decreto, prevede che, a decorrere dal 1° ottobre 2006, sia
soppresso l’attuale sistema di affidamento in concessione della riscossione
e che le relative funzioni siano attribuite direttamente all’Agenzia delle
Entrate. Quest’ultima, però, non opererà direttamente con i propri mezzi e
il proprio personale, bensì tramite un nuovo organismo di diritto privato:
Riscossione s.p.a.
2. L’esattore
Una delle questioni emergenti dalla trattazione del fenomeno della
delega bancaria, come modalità per il versamento delle imposte, concerne
l’inserimento di tale rapporto di natura squisitamente privatistica in un
sistema come quello della riscossione delle imposte, che è di natura
pubblicistica, dato che la stessa azienda bancaria è considerata, per alcuni
aspetti, come agente della riscossione.
Si distingue innanzitutto l’attività dell’esattore in una duplice fase: la
prima attiene alla riscossione in base ai ruoli, la seconda all’aspetto
esecutivo della procedura, come tale riguardante la sfera processuale.
Nell’ambito della prima fase gli esattori sono sicuramente dei privati, anche
17
se la dottrina ha discusso molto circa la posizione giuridica di tali soggetti
e, di conseguenza, dell’azienda di credito.
Nonostante i contrasti in dottrina circa la posizione dell’esattore e la
natura del contratto esattoriale, vi sono alcuni aspetti tipici di tale figura
che si sostituisce all’ente impositore:
a) la presenza dell’interesse pubblico a che il servizio sia eseguito
nel miglior modo possibile;
b) l’esercizio di pubblici poteri e, a volte, la formazione di veri e
propri atti amministrativi, nonché l’obbligo dell’esattore di
attenersi alle direttive impartite dall’ente impositore, tuttavia con
libertà di organizzazione;
c) la coesistenza, in tale agente, di una posizione di soggezione
rispetto al soggetto attivo, che comporta la previsione di sanzioni
disciplinari in caso d’irregolarità, e, allo stesso tempo, di
supremazia verso il soggetto passivo dell’imposta.
13
All’esattore, soggetto estraneo alla Pubblica Amministrazione,
veniva affidata dall’ordinamento tributario la potestà di riscuotere, in primo
luogo, i versamenti diretti e le imposte iscritte nei ruoli per le quali il
versamento diretto non era stato effettuato in tutto o in parte.
L’esattore si presentava dunque, non come soggetto attivo d’imposta
in quanto privo della potestà di imporre tributi, bensì come soggetto il cui
unico compito era la riscossione dei medesimi.
13
BERLIRI, Principi di diritto tributario, I, Milano, 1967, pagg. 368-369.
18
2.1. Posizione giuridica dell’esattore e natura del contratto di
esattoria.
Si è in precedenza accennato come il dibattito circa la posizione
giuridica dell’esattore rispetto alla titolarità del credito d’imposta sia stato
molto animato in dottrina, ma è ormai pacifica, tanto per quest’ultima che
per la giurisprudenza, la sua figura di incaricato di una pubblica funzione.
14
La dottrina è divisa tra due concezioni diametralmente opposte fra
loro. Infatti, alcuni autori sostengono che l’esattore diviene titolare delle
somme che riscuote, come tale è cessionario dei crediti d’imposta ed in
capo allo stesso si crea il diritto relativo nei confronti dei contribuenti.
Secondo una corrente di pensiero risalente, l’esattore diviene titolare
delle somme riscosse in qualità di concessionario: in questo modo si dà
luogo all’estinzione dell’originaria obbligazione e al nascere di una nuova.
L’esattore persegue un fine di lucro, agisce in nome proprio e, in sostanza,
viene ad assumere la qualità di sostituto dell’ente impositore.
15
Il più tenace ed autorevole assertore della tesi sulla cessione del
credito tributario è il Berliri
16
, che ha addotto delle motivazioni ampie a
sostegno di tale assunto.
In primo luogo ha distinto i tributi senza obbligo del non riscosso
per riscosso, per i quali il rapporto tra esattore e ente impositore si
configurerebbe come un mandato professionale, dai tributi assistiti
14
In questo senso: E. SCANDALE, La riscossione delle imposte dirette, Napoli, 1970, pag. 21;
S. ROMANO, Esazione delle imposte dirette, in Enc. giur. it, vol. V, parte II, 1906, pag. 589
segg.; FLORIO, La figura giuridica dell’esattore delle imposte dirette, in Nuovo dir., Roma,
1964, pag 761.
15
S. ROMANO, op. cit., pag. 586.
16
BERLIRI, Principi di diritto tributario, Milano, 1952, pag. 173 seg. Nell’edizione del 1967 il
Berliri ha modificato parzialmente la propria concezione rispetto all’edizione del 1952, cui il
Falsitta ed altri autori fanno riferimento, ma le motivazioni a sostegno della tesi della cessione
del credito tributario sono rimaste sostanzialmente identiche.
19
dall’obbligo medesimo, per cui si avrebbe una cessione pro solvendo per le
motivazioni di seguito esposte brevemente, contestate, tra l’altro, da una
corrente dottrinaria che respinge la tesi della cessione del credito:
a) l’immobile espropriato in danno di un contribuente, ove il terzo
incanto vada deserto, si devolve allo Stato per il minor prezzo tra
la base dell’incanto e l’ammontare dell’imposta e delle relative
sovrimposte e addizionali per le quali ha avuto luogo
l’esecuzione. In questo caso si sarebbe di fronte ad una
compensazione, ma essa, in realtà, non ha luogo, proprio perché
lo Stato non è sempre l’unico titolare del credito per il quale
l’esattore procede. La compensazione è inoltre impedita perché il
prezzo della devoluzione non necessariamente va ad estinguere il
debito d’imposta per il quale l’esattore agisce
17
;
b) è da escludere che l’esattore che distrae a proprio favore le somme
da lui riscosse risponda di peculato
18
in primo luogo perché la
legge non fa riferimento al reato stesso a carico dell’esattore,
tuttavia questa non è una valida ragione per escludere ex ante che
il soggetto possa commettere tal specie di delitto
19
. Inoltre
l’esattore decaduto può, versando la cauzione essere reintegrato
nell’ufficio, il che, sostiene Berliri, “sarebbe di certo strano ove lo
si ritenesse responsabile di peculato”. Ribatte a ragione il Falsitta,
che l’esattore decade dall’ufficio qualora non effettui i versamenti
dovuti entro i termini previsti dalla legge, e perciò subisce
17
G. FALSITTA, Riscossione delle imposte dirette, in Noviss. Dig. It., vol. XVI, Torino, 1969,
pag. 77.
18
Cfr. SCANDALE, op. cit., pag. 30-31.
19
G. FALSITTA, ibid
20
l’espropriazione della cauzione, senza che ciò configuri la
fattispecie di peculato.
20
Infine, né lo Stato né il Comune, possono esercitare il sindacato
sull’impiego delle somme riscosse, né compiere alcuna verifica di
cassa nei confronti dell’esattore. Si può senza dubbio obiettare a
quest’asserzione che l’ordinamento prevede la cauzione e
l’obbligo del non riscosso per riscosso come garanzie adeguate
per gli enti impositori tali da rendere inutile un siffatto
sindacato;
21
c) ai sensi dell’art. 209, 3° comma T.U.I.D., l’esattore risponde in
proprio dei danni derivanti dalla procedura esecutiva dallo stesso
compiuta e ne risponde a proprio rischio in quanto perde il diritto
al rimborso delle somme anticipate, derivante dal non riscosso
per riscosso, tutte le volte in cui la procedura è viziata da
irregolarità formali o sostanziali.
Si può obiettare che l’azione di danni nei confronti dell’esattore è
legittimata dal fatto che lo stesso abbia agito in presenza di un
elemento soggettivo quale il dolo o la colpa, che rendono
l’irregolarità imputabile al solo esattore con totale esclusione di
una responsabilità per l’ente impositore;
22
d) infine, dice il Berliri, la posizione dell’esattore è diversa da quella
del delegato governativo, organo della P.A. tenuto a rendere il
conto giudiziale, al contrario del primo. Questo significherebbe
che l’esattore non maneggia denaro pubblico e sarebbe titolare
dunque dei crediti verso i contribuenti.
20
G. FALSITTA, ibid.
21
G. FALSITTA, ibid.
22
G. FALSITTA, ibid.