4
in esame soprattutto alcuni aspetti particolari
2
dell’adozione. Solo
più di recente sono stati pubblicati studi che prendono in
considerazione l’istituto nel suo complesso
3
, al fine di esaminarne,
innanzitutto l’aspetto giuridico, che fino a questo momento era stato
trascurato, ma anche la sua incidenza sociale.
L’adozione è parte del diritto di famiglia, ed è proprio in
questo ambito che si dispiegano maggiormente i suoi effetti (in
ordine, soprattutto, ai rapporti interpersonali, successori,
patrimoniali).
2
ALBERTARIO, La donna adottante, estratto da “MNHO 6YNA 3A 3 3OYAIA”, Atene 1934, p. 17
ss.; VOLTERRA, L’adozione testamentaria ed una iscrizione latina e neopunica della
Tripolitania, in Atti della Accademia nazionale dei Lincei, Roma 1952, p. 175 ss.; VOLTERRA,
La nozione dell' adoptio e dell' adrogatio secondo i giuristi romani del I e II sec. d.C., in
Scritti giuridici, Napoli 1991, p. 573 ss.; CASTELLO C., Sull'età dell'adottato e
dell'adottante, in AUGE, Milano 1968, p. 293 ss.; CASTELLO C., L'intervento statuale negli
atti costitutivi di adozione, in AUGE, Milano 1977, p. 685 ss.; DELL'ORO A., Confirmatio
adoptionis non iure factae, in Labeo, 1959, p. 12 ss.; NARDI E., Poteva la donna, nell'impero
romano, adottare un figlio?, in Scritti Minori, 1991, p. 197 ss.; NARDI E., Giustiniano e
l'adozione, in Scritti Minori, 1991, p. 45 ss.; MINIERI L. , L'adozione del genero, in Labeo,
1982, p. 278 ss..
3
Mi riferisco ai lavori del KURYLOWICZ, Adoptio prawa rzymskego. Rozwòj i zmiany w okresie
poklasycznym i justyniànskim, Lublin 1976; su cui GIARO T., rec. KURYLOWICZ M.,
Adoptio prawa rzymskiego, in BIDR, 82, Milano 1979, p. 185-199; nonché della RUSSO
RUGGIERI C., La Datio in adoptionem I. Origine, regime giuridico e riflessi politico-sociali
in età imperiale e repubblicana ,Messina 1990; ID. La Datio in adoptionem II Dalla pretesa
influenza elleno-cristiana alla riforma giustinianea, Messina 1995.
5
In particolare, per effetto della datio in adoptionem, si ha la
sottoposizione dell’adottato alla patria potestas
4
dell’adottante.
Patria potestas che possiamo considerare l’aspetto peculiare della
famiglia romana.
Di questo istituto esamineremo innanzitutto le origini, sulle
quali, come vedremo, non vi è unanimità di vedute in dottrina; poi
ci soffermeremo sul suo regime giuridico, partendo dall’esame
delle fonti principali contenute nelle Istitutiones di Gaio e nelle
Noctes Atticae di Gellio
5
, al fine di esaminarne lo svolgimento e i
limiti che ad esso ha posto la legislazione romana; in particolare
poi, ci soffermeremo sugli effetti che la datio in adoptionem
produce nei riguardi della famiglia d’origine dell’adottato e nei
riguardi della nuova famiglia nella quale entra a far parte.
4
La patria potestas, definita in dottrina come “ il cemento che tiene unita la famiglia romana
per alcuni secoli”, si concreta in una serie di poteri che il pater familias può esercitare su tutti i
componenti della sua famiglia: egli può mettere a morte i propri familiari, li può vendere, dare
in schiavitù , può riconoscere o meno i suoi discendenti, esercitare il ius noxae dandi, in più
amministra il patrimonio familiare, di cui è l’unico titolare, è l’unico soggetto che ha la
capacità di stare in giudizio e così via.
5
Gai 1.134; Gell. N. A. 5.19.1-3.
6
Non si può sorvolare l’aspetto sociale dell’adozione, aspetto
di notevole interesse, al fine di determinare quanto questo istituto
abbia inciso nel costume. Di particolare interesse sono le
motivazioni che hanno indotto, nei vari periodi storici, all’uso
dell’adozione. Vedremo, infatti, che essa non sempre è stata
adoperata per procurarsi un figlio, ma è servita a scopi politici,
successori, per l’acquisto della cittadinanza romana e della
legittimazione dei figli naturali, nonché a scopi fraudolenti
6
. Un
aspetto particolare è quello dell’uso dell’adozione, da parte delle
famiglie imperiali, al fine di designare i futuri imperatori.
Ci occuperemo, infine, della riforma dell’istituto operata, in
periodo postclassico da Giustiniano attraverso due Costituzioni
7
.
6
Riguardo all’applicazione dell’istituto a scopi fraudolenti si sono registrati diversi interventi
dello Stato, per i quali vedi infra cap. I par.3.
7
C.I. 8.47(48).10 e 11, vedi cap. III.
7
La riforma parte da un ripensamento della adozione e degli
effetti che essa produce e si estende alla modifica del procedimento
adottivo, che sino a tale intervento era rimasto immutato. Altro
punto di particolare interesse sono i motivi che hanno indotto
l’imperatore alla revisione dell’istituto: motivi ispirati soprattutto
alla tutela del soggetto più debole del rapporto adottivo.
8
CAPITOLO I
La “Datio in adoptionem” nella storia di Roma
9
1. Le origini della “Datio in adoptionem”
Risalire alle origini della “datio in adoptionem” non è molto
semplice. Le testimonianze più remote dell’esistenza di questo
istituto sono di origine repubblicana
8
, ma le fonti che trattano del
suo regime giuridico appartengono al I e II secolo d.C.
9
. Questo
istituto è stato studiato in particolare dal grande giurista Gaio, che
ne parla diffusamente nelle sue Istitutiones, e lo troviamo riportato
anche negli scritti di un famoso erudito romano, Aulo Gellio,
10
il
quale, molto probabilmente, trae le notizie che fornisce sulla datio
in adoptionem dal testo di un giureconsulto.
Attraverso gli scritti di questi due autori possiamo ricostruire
la struttura dell’istituto. Queste fonti testimoniano che il
procedimento di adozione consta di due parti, la prima serve ad
8
Mi riferisco a fonti non giuridiche come le commedie di Plauto - i Menaechmi vv.57-62 - e di
diversi passi degli Adelphoe di Terenzio; nonché di alcuni brani della numerosa produzione di
Cicerone, in particolare: Brutus 77, de dom. 13.34-35, de off. 1.121 ecc.
9
Su tutti Gai 1.134 e Gell. N.A. 5.19.1-3.
10
Vedi nt. 9.
10
estinguere la patria potestas, mentre la seconda consiste in una
vindicatio con la quale il pater adottante rivendica la potestà sul
filius oggetto dell’adozione.
Per ricostruire le origini della datio in adoptionem bisogna
partire dalla disamina delle fonti che trattano l’estinzione della
patria potestas, estinzione che è anche il presupposto
dell’emancipatio
11
. Il mezzo adoperato per permettere questa
estinzione fu l’applicazione di una disposizione contenuta nella
legge delle Dodici Tavole: tab. IV.2 “si pater filium ter venum duit,
filius a patre liber esto”. La dottrina è concorde nel ritenere che
questa norma appartenga al periodo decemvirale, ed è supportata in
questa sua convinzione da testimonianze di diversi giuristi romani
12
.
Qualche autore
13
ha sostenuto, sulla base di uno scritto di Dionigi di
Alicarnasso
14
, l’esistenza di una simile disposizione anche in
11
Negozio giuridico che serviva a liberare il filius dalla potestà paterna, permettendogli
l’acquisto della qualità di persona sui iuris. Consisteva in una combinazione di mancipatio e
manumissio. Per le fonti: Gai 1.132, integrato da EG. 1.6.3.
12
Le più importanti: Gai 1.132; 4.79; Tit. Ulp. 10.1.
13
RABELLO, Effetti personali della patria potestas, I, Dalle origini al periodo degli Antonini,
Milano 1979, p. 31 nt. 20.
14
Dio Hal. 2.27.1-3. Questi sostiene che la disposizione in esame sia di origine romulea.
11
periodo anteriore, ma, a questo proposito, la dottrina maggiore
ritiene che si tratti di una anticipazione storica dell’autore greco,
fatta allo scopo di esaltare il valore morale dell’operato di Romolo.
Si è fatto notare
15
, come nel testo in cui Dionigi formula questa tesi,
non venga citata alcuna fonte che supporti tale assunto.
Una volta stabilito che la norma che rappresenta il
presupposto tecnico-giuridico della datio in adoptionem è del
periodo decemvirale, diviene più che verosimile ritenere questo
istituto di epoca identica a quella della norma da cui trae origine.
Non a caso molti degli studiosi sostengono che esso sia frutto di una
immediata reinterpretazione della norma decemvirale, ad opera
della giurisprudenza pontificale, al fine di consentire sia l’adozione
che l’emancipazione. Solo in uno studio
16
approfondito
sull’argomento, pubblicato di recente, si sostiene che la nascita di
questo istituto sia di origine più recente. L’autrice, dopo un’attenta
15
TONDO, Leges regiae e Parricidas, Firenze 1973, p. 18.
16
RUSSO RUGGIERI, La datio in adoptionem, Origine, regime giuridico e riflessi politico-
sociali in età repubblicana e imperiale, Messina 1990, p.67.
12
analisi delle fonti ed una accurata ricostruzione storica, sostiene che
esso non possa essere sorto prima del IV secolo a.C., e a sostegno
della sua tesi adduce ragioni di carattere storico-economico nonché
politico.
Lo scopo principale della nascita della datio in adoptionem,
secondo questa tesi, fu quello di accelerare “l’omogeneizzazione
politica e sociale tra le famiglie della nuova nobilitas repubblicana e
quelle patrizie”
17
, nonché far fronte alla necessità di procurarsi un
erede allorquando, tra la fine del III e gli inizi del II secolo a.C., a
seguito dei mutamenti intervenuti nella società romana
18
, divenne
desueto adottare i propri servi.
A proposito dell’adoptio servi, nelle Istituzioni giustinianee
è riportata l’opinione di Catone,
19
secondo il quale, con l’adozione,
il servo non acquista lo status di figlio con i diritti che da esso
17
RUSSO RUGGIERI, o. c., p.43.
18
In questo periodo, a seguito delle continue conquiste dei romani, la schiavitù divenne un
fenomeno di massa. Le persone in questa condizione non vennero più considerate parte della
famiglia che le possedeva, ma semplice manodopera e merce di scambio, portando così un
radicale cambiamento nei rapporti tra padroni e schiavi.
19
I.1.11.12.
13
derivano, ma l’adoptio determina semplicemente l’estinzione della
dominica potestas con l’ effetto di rendere libero l’adottato. Questo
fu un primo passo verso la dichiarazione di invalidità di questo tipo
di adozione, passo dettato, con tutta probabilità, anche dalla
preoccupazione di salvaguardare l’integrità del popolo romano.