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Introduzione
“If you do not like recession, you should not be in shipping”, scriveva
Stopford
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. In breve, la crisi rappresenta un avvenimento naturale e sintomatico nella
vita del settore dello shipping e per tutte quelle persone – armatori, noleggiatori,
brokers, costruttori, banchieri ed avvocati – che lavorano insieme per il costante
cambiamento ed adeguamento ai nuovi assetti economici mondiali.
La crisi sicuramente rappresenta un evento perturbativo che si ripete attraverso
la ciclicità dei mercati, pervadendo l’intera industria dello shipping. Così come
sintetizzato da un armatore nord americano in merito all’altalenante andamento dei
noli marittimi: “When I wake up in the morning and freight rates are high I feel
good. When they are low I feel bad”. Così come l’ambiente climatico domina la
vita dei marinai, le oscillazioni dei tassi di noli e la ciclicità dei mercati scandisce
la vita degli armatori.
Basti anche solo ricordare che l’intera industria dello shipping trasporta da sola
il 90% dell’intero fabbisogno di merci mondiali. Prendiamo ad esempio un
trasporto di un carico di grano dagli Stati Uniti fino a Rotterdam, effettuato
attraverso una nave Panamax bulk carrier. Nel 1986, il guadagno netto per questo
tipo di trasporto era di 1 milione di USD, 3.5 milioni di USD nel 1989, 1.5 milione
di USD nel 1992, 2.5 milioni di USD nel 1995 e 16.5 milioni di USD nel 2007.
Così come, una nuova nave Panamax costava 13.5 milioni di USD nel 1986, 30
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M. STOPFORD (2008), Maritime Economics, Routledge, Londra, p. 1.
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milioni di USD nel 1990, 19 milioni di USD nel 1999 e 48 milioni di USD nel
2007
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.
Delimitazioni e limitazioni
Questa tesi ha come limitazione il fatto che l'argomento trattato è in continua
evoluzione. Dal punto di vista storico quello che è stato riportato da Stopford,
mentre l'autore scrive questa tesi, è già superato poichè il "conventional shipping"
essenzialmente il trasporto da carico alla rinfusa, presenta, negli ultimissimi mesi,
elementi di forte ripresa. Dunque la tesi ha come limitazione l'argomento stesso.
Difatti il pagamento o meno del nolo in modo puntuale prevede alla base che
il contratto possa essere rispettato da un punto di vista economico. In altre parole,
il noleggiatore deve poter ricevere dal mercato, quanto meno la stessa cifra della
rata di nolo. Negli ultimi 10 anni e più (soprattutto per i contratti stipulati
precedentemente) questo non é stato possibile.
Tuttavia lo scenario potrebbe cambiare repentinamente nel breve futuro e sarà
interessante monitorare eventuali nuove decisioni soprattutto sotto diritto Inglese
molto veloce a recepire questi cambiamenti.
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M. STOPFORD, op. cit., p. 93.
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Per quanto riguarda le delimitazioni, seppur l'argomento è il contratto di
noleggio l'autore ha deciso di delimitare il suo lavoro al solo ambito della clausola
del pagamento del nolo.
L'autore è perfettamente consapevole che esistono degli ambiti giuridici vicini
all'argomento trattato come per esempio la clausola off hire, da sempre uno degli
argomenti di maggiore dibattito in dottrina per quel che concerne tutti i tipi di time
charters, essa è una pattuizione con la quale le parti individuano determinate ipotesi
in cui il nolo cessa di essere dovuto in presenza di un evento che determina
l’impossibilità temporanea di utilizzare la nave per il servizio concordato del
contratto. Oppure, ancora, dell’anti-technicality clause e del relativo uso ed abuso
del limite di tempo concordato come grace period per il pagamento del nolo. Infine,
sulle problematiche giuridiche che le parti si troveranno ad affrontare in relazione
all’obbligo generale imposto dal contratto di noleggio sulla riconsegna della nave,
in particolare del luogo e del tempo di riconsegna e del normale stato di
deterioramento della nave.
Tuttavia l'autore ha deciso di concentrarsi sulla clausola del pagamento del nolo
perché costituisce l’anima ed una delle prestazioni più importanti per le parti,
noleggiatore ed armatore, all’interno di un contratto di noleggio. Chiaramente il
rifiuto o il mancato pagamento del nolo secondo i termini del contratto o un ritardo
nel pagamento, costituiscono una violazione dell’accordo contrattuale. Per tali
ragioni, risulta essenziale chiarire ed analizzare questa clausola per determinare se
la violazione dà origine al diritto di risolvere il contratto e di richiedere i danni.
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Struttura
Per gli obiettivi della tesi l'autore ha scelto la seguente struttura:
Nel primo capitolo l’autore cercherà di fornire delle indicazioni per capire se
da una lacerazione come la crisi economica sia possibile trarre gli insegnamenti per
discernere nuovi concetti che consentano di superare uno stato di incertezza.
Infatti, la possibilità che si verifichino eventi improvvisi, come la crisi
economica, che possono comportare uno squilibrio del sinallagma contrattuale
devono essere arginati e disciplinati con la dovuta accortezza. Gli effetti che
impattano sul contratto, in termini di conseguenze economiche, provocano una
difficoltà nell’adempiere alle proprie prestazioni. Soprattutto perché, nell’industria
dello shipping, la crisi colpisce due beni: il valore intrinseco delle navi ed il livello
dei noli marittimi. Al solo fine esemplificativo l’autore ha deciso, perciò, di
analizzare quelli che sono stati l’ambiente e i rapporti di causa ed effetto che hanno
colpito una delle compagnie al vertice del settore del trasporto containers: la Hanjin
Shipping.
Questa considerazione è essenziale per creare un framework all’interno del
quale valutare la clausola di hardship.
L’hardship può essere definito in modo restrittivo o più ampio, ma nella
maggioranza dei casi la concezione di hardship viene rappresentata in termini di
conseguenze economiche.
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Questa concezione sarà analizzata dall’autore, in primis in base ai principi
UNIDROIT che ne sanciscono una specifica disciplina, successivamente secondo i
Principles of European Contrat Law ed infine secondo la giurisdizione inglese,
garante e depositaria da sempre dei principi e della regolamentazione delle norme
in materia di shipping.
A queste situazioni di difficoltà, si deve porre rimedio consentendo alle parti
di rinegoziare il contratto. Infatti, il miglior risultato conseguibile è non solo la
prosecuzione del rapporto commerciale, anche in presenza di un mutamento
significativo delle circostanze, ma anche la possibilità di mantenere sotto il
controllo dei contraenti medesimi una serie di possibili elementi di frizione e di
potenziali controversie dannose.
Nel secondo capitolo l’autore restringerà la propria analisi unicamente
all’ambito della contrattualistica di diritto marittimo ed alla disciplina dei formulari.
In tale ambito, normalmente, è conferito ampio respiro all’autonomia contrattuale
delle parti, ad esempio: nei contratti di locazione o di noleggio, le parti, nel rispetto
dei principi generali dell’ordinamento giuridico, possono liberamente concordare i
contenuti del contratto che intendono stipulare. Tale pratica, ha condotto ad
attribuire alla volontà contrattuale la massima valenza ed a riconoscere un ampio
ruolo regolamentativo alla cd. disciplina contrattuale.
Tale particolare sviluppo è stato determinato dal fatto che da lungo tempo il
mondo dei traffici marittimi si è contraddistinto in virtù di un orientamento che
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fosse sempre più propenso al perseguimento di fini di celerità voluti da un settore
in continua evoluzione e di efficienza, nell’ottica di una mutata esigenza delle parti
contrattuali.
La contrattualistica, da un lato, si è così spinta ad ideare forme contrattuali
sempre più articolate che ben sopperiscono alle lacune della legislazione codificata,
spesso troppo cristallizzata a schemi tradizionali. D’altro canto la contrattualistica
marittima ha anche saputo dotarsi di un particolare pragmatismo, connotato e
strettamente legato alle condizioni del mercato in continuo cambiamento, che ha
permesso di conferire alla disciplina ideata una perfetta aderenza alle reali necessità
del settore marittimo.
Tale necessità, purtroppo, è entrata spesso in contrasto con l’individualismo dei
singoli soggetti operanti nel settore marittimo e, complice la crisi economica, ha
spesso portato a forti contrasti giurisprudenziali.
Questo aiuta l’argomento in questione perché l’autore incentrerà la propria
analisi unicamente sul formulario marittimo New York Produce Exchange, sulle
clausole che più lo contraddistinguono ma soprattutto perché oggetto di discussione
di recentissime pronunce delle Corti inglesi e di forti contrasti.
Contrasti che come si può immaginare, hanno per oggetto una delle prestazioni
più importanti all’interno di un charterparty: il puntuale e regolare pagamento del
nolo.
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Per tali ragioni, l’autore nel terzo capitolo analizzerà l’effetto derivante dal
mancato pagamento del nolo in un contratto di noleggio a tempo. La questione
concernente la natura dell’obbligazione nascente dal pagamento del nolo in maniera
puntuale è stata a lungo una questione in qualche modo instabile e soprattutto
controversa nel diritto inglese di common law.
In particolare recenti e conflittuali decisioni giurisprudenziali presso la High
Court inglese
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hanno sollevato la questione se il mancato pagamento di una rata del
nolo da parte del noleggiatore costituisse o meno una violazione di una condizione
del contratto, permettendo all’armatore di terminare il contratto e richiedere i danni
per la perdita di profitti per il rimanente periodo del noleggio.
In una storica decisione la Corte d’Appello inglese ha dichiarato all’unanimità
che la risposta a tale questione è “no”
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. L’obbligazione nascente dal puntuale e
regolare pagamento del nolo, attraverso un contratto di noleggio a tempo stipulato
con l’ausilio di un formulario marittimo, non è una condizione essenziale del
contratto, piuttosto un termine “innominate”. Infatti, le conseguenze sono da
ricercare nella gravità e nella natura insita della violazione contrattuale e non
dall’importanza intrinseca della disposizione contrattuale. Senza aggiungere altro e
lasciando l’esposizione della questione al terzo capitolo, il mancato pagamento di
una rata del nolo autorizza meramente l’armatore a ritirare la nave dal servizio, in
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Si rimanda al terzo capitolo, nell’analisi delle decisioni del giudice Flaux in Kuwait Rocks Co
v AMN Bulkcarriers Inc (The Astra) [2013] EWHC 856 (Comm), [2013] 2 All Er (Comm) 689 e del
giudice Popplewell in Spar Shipping As v Grand China Logistics Holding (Group) Co Ltd [2015]
EWHC 718 (Comm), [2015] 1 All ER (Comm) 879.
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Grand China Logistics Holding (Group) Co Ltd v Spar Shipping AS [2016] EWCA Civ 982.
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conformità della clausola di ritiro prevista nel formulario marittimo e, soprattutto,
a richiedere i noli dovuti fino alla data di risoluzione del contratto, non i danni per
la perdita di contratti e quindi dei profitti futuri.