2
Il progetto in questione è molto importante perché, a differenza delle
convenzioni o degli altri atti adottati in materia, si presenta come un vero e
proprio sistema composto, in maniera però non esaustiva, di norme di diritto
penale sostanziale e diritto processuale. Il Corpus juris si suddivide in due titoli:
uno dedicato, appunto, al diritto penale sostanziale e l’altro delineante regole di
procedura penale.
Una novità molto importante consiste nel fatto che non sono solamente
delineate condotte illecite che gli Stati dovrebbero punire penalmente, come
avvenuto nelle convenzioni esaminate supra, ma si delinea una vera e propria
parte generale contenente disposizioni sull’elemento soggettivo, sull’errore e sulla
commisurazione delle pene.
L’art. 10 ( Elemento soggettivo) prevede, per i reati delineati nel Corpus,
la necessità del dolo, ad eccezione della frode comunitaria dove è sufficiente
l’imprudenza grave o la negligenza grave. L’art. 12 ( Responsabilità penale
individuale) individua, ai fini della responsabilità penale e della relativa
commisurazione della pena, le figure dell’autore
2
, istigatore
3
, complice
4
,
articolando l’istituto del concorso di persone soprattutto secondo l’esperienza
francese e tedesca.
Particolare attenzione è dedicata anche alla responsabilità penale
dell’imprenditore o delle persone che abbiano potere di controllo o di decisione
all’interno dell’impresa.
2
Colui che commette i fatti incriminati o che partecipa, come coautore, alla commissione.
3
Colui che mediante doni, promesse, minaccia ordine, abuso di autorità o di potere provoca il
reato o dà istruzioni per commetterlo.
4
Colui che scientemente, mediante aiuto o assistenza, facilita la preparazione o la consumazione
del reato.
3
La responsabilità che si delinea è però intesa in senso restrittivo: i
soggetti contemplati devono, con cognizione di causa, impartire ordini, lasciar
commettere il reato od omettere di esercitare i controlli necessari; pertanto
l’imprenditore o il soggetto dotato di poteri di controllo o di decisione devono
essere a conoscenza della possibile commissione dell’illecito da parte del
sottoposto e, scientemente, tenere una delle condotte elencate
5
. In considerazione
della complessità delle moderne organizzazioni imprenditoriali, sono altresì
dettate precise regole concernenti la delega di funzioni e della responsabilità
penale
6
.
Il progetto riprende anche una tendenza che si afferma sempre più
prepotentemente nell’ambito dei diritti penali dell’Europa continentale, cioè la
responsabilità penale delle persone giuridiche
7
. L’art. 14 stabilisce che tale
responsabilità, per i reati delineati dal Corpus, può gravare non solo sugli enti
dotati di personalità giuridica, ma anche sugli enti soggetti di diritto e titolari di un
patrimonio autonomo, quando il reato è stato realizzato per conto dell’ente da un
organo, da un rappresentante o da qualunque persona che abbia agito in nome
dell’ente o che abbia un potere di decisione, di diritto o di fatto.
5
Sull’argomento G. DE SIMONE, La responsabilità penale dell’imprenditore e degli enti
collettivi nel Corpus Juris, in L. PICOTTI ( a cura di), Possibilità e limiti… cit., p. 183 ss. Diversa
impostazione è seguita nella Convenzione TIF, dove l’art. 3 disciplina l’argomento in maniera più
ampia. Cfr., altresì, la Relazione esplicativa alla Convenzione che sottolinea l’ampio margine di
discrezionalità lasciato agli Stati nel delineare la responsabilità dei dirigenti d’impresa fino ad
ammettere anche una responsabilità oggettiva.
6
La delega deve essere parziale, precisa e speciale, deve corrispondere ad un’organizzazione
necessaria dell’impresa e i delegati devono essere effettivamente in grado di adempiere le funzioni
delegate. La delega non esclude la responsabilità generale di controllo, di sorveglianza e di scelta
del personale e non concerne gli ambiti propri dell’imprenditore, quali l’organizzazione generale
del lavoro all’interno dell’impresa. Cfr., sull’argomento della delega di funzioni, I. CARACCIOLI,
Manuale… cit., p. 273 ss.
7
I. CARACCIOLI, La responsabilità penale delle persone morali, in L. PICOTTI ( a cura di ),
Possibilità.. cit., p. 175 ss; G. DE SIMONE, op. cit., p. 187 ss.
4
Anche in questo caso si stabilisce che la responsabilità degli enti non
esclude quella delle persone fisiche, autori, istigatori o complici degli stessi fatti.
Sull’argomento della responsabilità penale degli enti, in Italia
storicamente le maggiori resistenze ad accogliere questo principio proprio della
tradizione di common law si sono basate sia sull’art. 27 comma 1 Cost. che
stabilisce che la responsabilità penale è personale, considerandosi questo
aggettivo riferibile solo alle persone fisiche, sia sul principio di colpevolezza. Più
di recente, proprio di fronte a questo cambiamento a livello internazionale che ha
portato all’inserimento della responsabilità penale delle persone giuridiche in
moltissimi strumenti convenzionali, queste resistenze si sono notevolmente
attenuate in dottrina ma il legislatore, con il decreto legislativo 8 giugno 2001 n.
231, ha preferito prevedere una responsabilità amministrativa degli enti che però,
nella sostanza, non si discosta molto da una responsabilità penale.
Quella che potremmo definire “ parte generale” del progetto, detta anche
regole generali sulle pene. In primo luogo l’art. 15 stabilisce i criteri di
commisurazione della pena individuandoli nella gravità del fatto, colpevolezza
dell’autore e grado di partecipazione al reato. Sono poi indicati altri fattori che
richiamano da vicino il disposto dell’art. 133 del codice penale italiano. Questi
fattori sono: la vita del reo antecedente al reato, l’eventuale recidiva, la
personalità, i moventi, le condizioni economiche e sociali e gli sforzi per riparare
il danno causato.
5
Seguono la previsione di alcune circostanze aggravanti
8
e le pene
previste nel caso di concorso di reati
9
.
Gli artt. 1-8 delineano invece, nel rispetto del principio di legalità, le
fattispecie di reato. L’art. 1 regola la frode al bilancio comunitario in modo
parzialmente diverso dalla Convenzione TIF. Innanzitutto cade la distinzione tra
frode in materia di spese o di entrate; in secondo luogo si prevede, oltre al dolo, la
negligenza o imprudenza grave
10
; ai fini, da ultimo, della consumazione, non è più
necessario il conseguimento o la percezione illecita di fondi o l’illegittima
diminuzione di risorse: si delinea infatti un reato di pericolo.
Le condotte previste sono: la presentazione dinnanzi all’autorità
competente di dichiarazioni incomplete, inesatte o fondate su documenti falsi
concernenti fatti rilevanti ( per la concessione di un aiuto o di una sovvenzione o
per la liquidazione di un debito fiscale) che possano arrecare pregiudizio al
bilancio comunitario; l’omissione di informazioni sugli stessi fatti alle autorità
competenti in violazione di un obbligo di informazione ( in questo caso si
punirebbe la mera violazione, anche colposa, di un obbligo informativo, senza la
8
Ad esempio se il risultato fraudolento perseguito è realizzato; se il reato è realizzato nell’ambito
di un’associazione per delinquere.
9
In questo caso, indipendentemente dalla tipologia di concorso, l’art. 17 inizia prevedendo: “ Nel
caso che una stessa persona debba rispondere di più reati tra quelli definiti dal presente
Corpus…..”, è prevista una pena unica, determinata sulla base della pena che sarebbe stata inflitta
per il reato più grave, aumentata fino al triplo, con il correttivo che la pena così stabilita non può
superare la somma delle sanzioni che sarebbero state inflitte per ciascun reato. La soluzione
prospettata richiama il “cumulo giuridico” utilizzato dal nostro codice per il concorso formale di
reati e per il reato continuato.
10
Manifesta qualche perplessità A. ROSSI VANNINI, Brevi note sulla rilevanza della negligenza
e dell’imprudenza gravi nel reato di frode al bilancio comunitario di cui all’art. 1 del Corpus
juris, in L. PICOTTI (a cura di), Possibilità.. cit., p.161 ss. Secondo la modifica del 2000 che ha
investito il Corpus, sussiste l’imprudenza grave se l’autore del fatto si assume coscientemente un
rischio che porta alla commissione dell’illecito e se il rischio appariva irragionevole date le
circostanze. La negligenza grave sussiste se il rischio è evidente alla luce delle circostanze
conosciute o conoscibili dall’autore.
6
necessità che il comportamento sia potenzialmente pregiudizievole
11
); distrazione
di fondi comunitari costituenti una sovvenzione o un aiuto regolarmente ottenuto.
Non è punibile colui che abbia corretto o completato le dichiarazioni, o
abbia rinunciato alla richiesta formulata in base a documenti falsi o ancora che
abbia informato le autorità sui fatti che abbia omesso di indicare, prima che il
fatto stesso sia stato scoperto dalle autorità.
Nulla di innovativo invece è stato apportato alla figura della
corruzione
12
.
L’art. 8 delinea una figura di reato associativo alquanto particolare: pur
richiedendo che sussista un’organizzazione adeguata, è sufficiente l’associazione
di due persone finalizzata alla realizzazione anche di uno solo dei reati previsti dal
Corpus: l’influenza della fattispecie di conspiracy è qui molto evidente. Lo
Sgubbi oltretutto ritiene
13
che, attraverso l’art. 12 lett c che delinea la figura del
complice di uno dei reati previsti ( quindi anche del reato di associazione per
delinquere), sia reso punibile il concorso esterno nell’associazione.
Dal punto di vista procedurale la novità più eclatante è sicuramente
quella che prevede la costituzione di un Pubblico Ministero Europeo composto da
un Procuratore generale europeo con sede a Bruxelles e da Procuratori europei
delegati con sede nelle capitali degli Stati membri o nelle città in cui ha sede il
tribunale competente.
11
Così F. SGUBBI, Principio di legalità e singole incriminazioni, in L. PICOTTI ( a cura di),
Prospettive… cit., p. 154.
12
Gli altri reati previsti sono: art. 2 ( Frode in materiali appalti); arrt. 4 ( Abuso d’ufficio); art. 5 (
Malversazione); art. 6 ( Rivelazione di segreti d’ufficio); art. 7 ( Riciclaggio e ricettazione).
13
F. SGUBBI, op. ult. cit., p. 158.
7
Il PME è competente per lo svolgimento delle indagini sul territorio
della Comunità, che costituisce uno spazio giudiziario unico, per l’esercizio o
meno dell’azione penale, per lo svolgimento del dibattimento e l’esecuzione delle
sentenze. Non è stata costituita una giurisdizione penale comunitaria ma dei fatti
di reato sono competenti i giudici nazionali.
Tuttavia ha suscitato parecchi dubbi in dottrina la modalità di
individuazione del giudice. L’art. 26 del Corpus detta delle regole molto dubbie
lasciando intendere, come peraltro è espressamente affermato nel commento
all’articolo
14
, che sarà il pubblico ministero a scegliere di volta in volta il giudice:
ciò sembra una violazione del principio del giudice naturale sancito dalla nostra
Costituzione all’art. 25 comma 1
15
.
L’esame delle disposizioni contenute nel Corpus può in alcuni casi dare
adito a dubbi
16
; pareri diversi sono stati prospettati riguardo le modalità di un suo
futuro recepimento negli ordinamenti nazionali
17
, resta comunque il fatto che il
Corpus Juris costituisce un valido punto di partenza per future esperienze in
materia ed è stato un’importante occasione per esaminare i vari modelli penali
adottati dagli Stati e per cercare di giungere ad una sintesi accettabile per tutti.
14
Verso uno spazio giudiziario europeo… cit., p.95.
15
L’art. 25 comma 1 così statuisce: “ Nessuno può essere distolto dal giudice naturale
precostituito per legge”. L’art. 26 del Corpus stabilisce infatti che il processo deve svolgersi nello
Stato membro la cui giurisdizione sembra più appropriata nell’interesse di una buona
amministrazione della giustizia. Sono indicati i principali criteri di scelta senza che sia stabilito un
rapporto gerarchico tra gli stessi: lo Stato in cui si trovano la maggior parte delle prove; lo Stato di
residenza o nazionalità dell’imputato ( o degli imputati principali); lo Stato in cui l’impatto
economico del reato è maggiore. In caso di conflitto di competenza tra giurisdizioni di Stati
membri diversi , competente a dirimerli è la Corte di Giustizia.
16
Particolarmente critico è F. SGUBBI, op. cit., p. 151 e 152, il quale ritiene che il progetto sia
apprezzabile solo se contenente linee giuda per la legislazione degli Stati in un’ ottica di
armonizzazione ma non se destinato a porsi come un diritto penale sopranazionale.
17
Le principali soluzioni prospettate sono: ricorso al tradizionale strumento convenzionale;
utilizzo di una direttiva ex art. 280 TCE; adozione di un regolamento ex artt. 95 o 308 TCE.
8
Si deve però sottolineare come, allo stato attuale, il Corpus è solo un
progetto privo di qualsiasi efficacia giuridica vincolante.
Sulla base delle critiche e del dibattito che si è svolto intorno al Corpus
Juris, tra il 1998 e il 1999 si è giunti ad una modifica di alcuni articoli del
progetto e alla redazione del Corpus Juris 2000
18
.
Le novità che hanno interessato la parte di diritto penale sostanziale
riguardano in primo luogo la fattispecie di frode comunitaria. Tra le condotte
illecite rientranti in questa fattispecie era prevista anche l’omissione di
informazioni su fatti rilevanti in violazione di un obbligo di informazione; ora si
prevede l’omissione, avendo domandato o ottenuto una sovvenzione o qualche
beneficio fiscale, di informare l’autorità competente circa tutte le modificazioni
concernenti circostanze rilevanti che possono determinare la decisione di
concedere la sovvenzione, l’aiuto o il beneficio fiscale, o il rifiuto, la riduzione,
l’annullamento o la restituzione, qualora una tale decisione possa arrecare
pregiudizio agli interessi finanziari delle Comunità Europee.
Viene ridisegnato anche il reato di associazione per delinquere in modo
più simile all’art. 416 del codice penale italiano: l’associazione consiste nel fatto
che tre o più persone si associno con un’organizzazione stabile e adeguata al fine
di commettere più reati tra quelli previsti dal Corpus.
Nell’ambito delle disposizioni che costituiscono la parte generale, salta
agli occhi l’introduzione di un nuovo articolo che disciplina il tentativo.
18
Il nuovo testo è consultabile, in inglese o francese, sul sito internet http://www.
law.uu.nl/wiarda/corpus/index1.htm.
9
L’art. 11 bis stabilisce che è punibile a titolo di tentativo chi, con
l’intenzione di commettere uno dei reati previsti, compie un atto che costituisce
l’inizio della commissione del reato
19
. Per il tentativo la pena è ridotta di un
quarto rispetto a quella prevista per il delitto consumato. Non è punibile chi ha
tentato di commettere uno dei delitti previsti se volontariamente ha desistito dalla
sua realizzazione o se ne ha volontariamente impedito il compimento
20
. Se il reato
non è stato consumato per altri motivi, perché l’autore del tentativo non sia
punibile è sufficiente che il soggetto abbia volontariamente e seriamente provato a
desistere dalla realizzazione o abbia provato ad impedire la realizzazione.
La revisione del progetto ha riguardato anche gli articoli relativi alle
pene. Per le persone fisiche è prevista la pena privativa della libertà fino a cinque
anni e/o l’ammenda
21
. L’ammenda viene calcolata secondo il sistema dell’
ammenda giornaliera e la somma da pagare per ogni giorno è calcolata in
relazione al reddito quotidiano del reo ma non può superare 3000 euro per giorno;
l’ammontare totale dell’ammenda non può superare la somma corrispondente a
365 giorni. Agli enti può essere inflitta un’ammenda fino a dieci milioni di euro.
Sono state anche introdotte alcune pene accessorie quali: la pubblicazione della
sentenza di condanna sia sulla GUCE che su quotidiani; se il reato è la frode
comunitaria, l’esclusione, per cinque o più anni, della persona fisica o dell’ente
condannato da sovvenzioni future concesse sulla base del diritto comunitario.
19
Formula questa che ricorda molto da vicino la disciplina del tentativo nel Codice Zanardelli del
1889 che puniva , a titolo di tentativo il compimento di “atti di esecuzione”.
20
L’art 56 cp, per il caso di desistenza volontaria o di recesso attivo, prevede la punibilità.
21
Nel caso l’elemento soggettivo della frode comunitaria sia l’imprudenza o negligenza grave, i
massimi edittali sono ridotti di un terzo.
10
E’ stata prevista anche una distinzione, a fini sanzionatori, tra il concorso
formale e il concorso materiale. In entrambi i casi si prevede la comminazione di
una pena unica con diverse modalità di calcolo. Nel caso di concorso formale la
pena unica è determinata sulla base della pena che sarebbe stata inflitta per il reato
più grave aumentata della metà. Nel caso di concorso materiale la pena unica è
determinata sulla base della pena massima che è pari al doppio della pena
massima prevista per il reato più grave, fermo restando il correttivo che la pena
unica non può superare la somma delle pene che sarebbero state inflitte per
ciascun illecito separatamente considerato.
Se lo stesso fatto rientra tanto nella previsione del Corpus quanto nel
diritto nazionale, dovrà applicarsi una pena unica determinata sulla base della
sanzione massima più elevata. Se invece, sempre per i fatti disciplinati dal
progetto, è già stata inflitta una sanzione amministrativa prevista dal diritto
comunitario o dal diritto nazionale, di essa dovrà tenersi conto nella
determinazione della pena.
E’ rimasta invece, anche se in parte modificata, la previsione dell’art. 35
secondo il quale le regole stabilite dal progetto, se necessario, sono completate dal
diritto nazionale. Le norme di procedura sono completate dal diritto del luogo in
cui si svolgono le indagini, il giudizio o l’esecuzione della sentenza di condanna.
Il complemento delle disposizioni di parte generale può avvenire solo da parte di
disposizioni favorevoli all’ accusato.