AGRICOLTURA E TERRITORIO NELLA P.A.C.
oggetto di attenzione della normativa italiana. Si può, allora, osservare
che quasi tutti i prodotti elencati nell'allegato sono accomunati dalle
stesse caratteristiche influenti sul mercato.
Le finalità della P.A.C. sono menzionate dall'art. 39, par. 1; essa mira
ad incrementare la produzione, ad assicurare un equo tenore di vita
alla popolazione, a stabilizzare i mercati, a garantire la sicurezza degli
approvvigionamenti e assicurare prezzi ragionevoli per i consumatori.
Nell'elaborazione della P.A.C. occorre, per il par. 2, tenere in
considerazione il carattere particolare della attività agricola derivante
dalla struttura sociale dell'agricoltura e dalla disparità naturale tra le
diverse regioni e aree rurali
3
; la necessità di operare gradatamente gli
3
L'uso della parola struttura da parte del diritto italiano dell'agricoltura probabilmente risale alla
conferenza di Stresa del luglio del 1958, quando la Comunità Europea creò il Comitato
permanente delle “strutture” al fine di coordinare le diverse politiche che gli stati membri
avevano, appunto, sulle strutture agricole. L'espressione “struttura” dà infatti l'immagine di un
insieme, delle parti di tale insieme e dei rapporti di queste parti fra di loro; in altre parole, il senso
di una profonda unità dell'insieme, per cui le sue parti, per quanto dissimili, sono subordinati al
tutto e hanno un valore in relazione all'intero. Ne deriva che il concetto di struttura impone la
considerazione dei singoli elementi che la compongono ma non al di fuori dell'insieme di cui
fanno parte, cosicché si rilevi chiaramente la logica interna della totalità. La locuzione struttura
agricola è preferita dal diritto comunitario rispetto a quella di impresa: anzi, secondo la Corte di
Giustizia non esiste una nozione comunitaria di azienda agricola (cfr. Corte di Giustizia, 28
febbraio 1978, in causa n. 85/77; cfr. anche Corte di Giustizia, 16 novembre 1995, in causa c-
244/94, sulla nozione di impresa con riferimento al diritto comunitario della concorrenza). Certo è
che per il diritto comunitario ciò che va preso in considerazione è il complesso degli elementi
economici e giuridici in presenza dei quali il soggetto che noi chiamiamo “imprenditore” svolge la
sua attività, ovvero il sistema di relazioni che c’è tra i fattori interni della produzione e della
commercializzazione, e tra questi fattori interni e quelli esterni che costituiscono l'ambiente in cui
l'organismo produttivo opera e dai quali è influenzato e condizionato: basterebbe a tal fine
considerare le azioni della sezione Orientamento del Fondo che il Reg. 5 febbraio 1964, n. 17/64
precisava. Ne consegue che la politica comunitaria delle strutture agricole giustamente si riferisce
ai fattori della produzione dei beni agricoli, ai modi di acquisizione e di circolazione di tali fattori,
al rapporto tra la produzione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e, infine, al rapporto tra
l'organizzazione privata della produzione e commercializzazione e l'attività pubblica che la tutela,
la sorregge, la sovvenzione.
Cfr. A. Germanò, “Manuale di diritto agrario”, ed. Giappichelli, Torino 2003, pp. 145 e ss.
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AGRICOLTURA E TERRITORIO NELLA P.A.C.
opportuni adattamenti; il fatto che negli stati membri l'agricoltura
costituisce un settore intimamente connesso all'insieme dell'economia.
Per raggiungere le finalità di cui all'art. 39, l'art. 40 prevede la
creazione di un'organizzazione comune dei mercati, ossia di quel
complesso di strumenti giuridici di cui gli organi competenti si
servono per controllare e normalizzare i mercati di cui si tratta
4
. Ma, a
costituire la specialità del diritto agrario comunitario è l'art. 42 che
sottrae le intese, tra produttori agricoli, ai divieti di cui agli artt. 85 e
86 del Trattato, che sanciscono la nullità degli accordi e dello
sfruttamento di posizione dominante capaci di falsare la concorrenza.
Il raggiungimento dei fini dell'art. 39 è sovraordinato rispetto allo
stesso fondamentale principio della comunità: che è quello della
libertà di concorrenza.
Nell'arco di quarant'anni da quando è sorta, il ruolo della P.A.C. ha
subito una profonda evoluzione scandita da un mutamento delle
priorità negli obiettivi da perseguire. Quando ha iniziato ad operare,
nel 1962, l’obiettivo principale era lo sviluppo della produzione,
quindi lo strumento utilizzato è stato un sistema diretto ad indurre gli
agricoltori ad incrementarla per avere la sicurezza degli
approvvigionamenti e a raggiungere l'autosufficienza alimentare.
Alla fine degli anni ‘60 la P.A.C. opera per un mercato comune dei
prodotti agricoli che prevede in primis l'armonizzazione dei mercati
nazionali di sostegno dei prezzi e l'istituzione di una barriera doganale
4
Cfr. Corte di Giustizia Europea, 13 novembre 1964, cause nn. 90 e 91 del 1963.
3
AGRICOLTURA E TERRITORIO NELLA P.A.C.
comune. Tanto è che nel 1962 è stato istituito il Fondo Europeo
Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEAOG), per finanziare tale
politica. Tale fondo è costituito da due sezioni Orientamento e
Garanzia: se la prima finanzia le spese per gli interventi sulle strutture
produttive agricole, la seconda finanzia quelle per il sostegno del
mercato dei prodotti agricoli, con un budget di gran lunga prevalente
5
.
La P.A.C. provvede, così, al sostegno della produzione attraverso la
politica comunitaria dei prezzi, le cui previsioni rientrano fra gli
strumenti che realizzano l'organizzazione comune del mercato dei
prodotti agricoli. È previsto un prezzo indicativo fissato, naturalmente,
dalla comunità per garantire un equo tenore di vita ai produttori, e un
prezzo di entrata che garantisce dai più bassi prezzi dei mercati esteri
attraverso i cosiddetti prelievi all'importazione con cui vengono
aumentati i prezzi d'ingresso di prodotti extracomunitari e un prezzo di
intervento cioè un prezzo corrisposto dalla comunità che interviene
comprando e immagazzinando i prodotti quando il loro prezzo sul
mercato interno scende al di sotto del prezzo indicativo in modo tale
garantire la stabilizzazione dei mercati. La stabilizzazione così
raggiunta porta, negli anni ’70, ad un notevole aumento della
produzione fino, prima, all'autosufficienza e, successivamente, alla
creazione di eccedenze in diversi comparti. Le eccedenze vengono in
parte esportate e in parte acquistate dalla comunità stessa come riserva
5
Cfr. M. P .Ragionieri, “Diritto rurale e comunitario”, ed. Giappichelli, 1999, pp. 114 e ss.
4
AGRICOLTURA E TERRITORIO NELLA P.A.C.
alimentare, per compensare la differenza fra i prezzi del mercato
interno e quelli mondiali, che di regola sono più bassi.
Negli anni ‘70 la P.A.C. tenta di raggiungere un ulteriore obiettivo
dettando misure specifiche per ottenere l'adeguamento strutturale del
settore agricolo. Così sono state adottate le Dir. nn. 72/159, 72/160 e
72/161, per promuovere l'ammodernamento delle aziende agricole e la
formazione professionale dei giovani agricoltori
6
.
Nel 1975, inoltre, sono state adottate misure a favore degli agricoltori
che svolgono le loro attività in zone svantaggiate
7
. Mentre verso la
fine degli anni ‘70 venne imposto un prelievo di corresponsabilità a
carico degli agricoltori che superassero una certa produzione di
prodotti agricoli specifici
8
. Il sistema di intervento e gli incentivi alla
produzione hanno portato, infatti, negli anni ‘80 ad una produzione
fortemente eccedente e a costi sempre più elevati per il bilancio
comunitario. Si prende definitivamente atto della difficoltà, in
costanza del sistema operante, di sostenere le piccole aziende, nella
6
In tale ottica va considerata la P.A.C. che, a far data dal programma “Agricoltura 80” di Sicco
Mansholt del 21 dicembre 1968, si è evoluta attraverso le Dir. nn. 159-160-161 del ’72, fondate
sostanzialmente sulla conservazione delle imprese familiari contadine, sia pure sovvenzionate per
acquisire efficienza e capacità di offrire redditi comparabili a quelli degli operatori economici dei
settori extra-agricoli, mediante la creazione della figura dell'imprenditore agricolo a titolo
principale destinatario delle sovvenzioni; quindi si è modificata, con l'introduzione di interventi
diretti al ridimensionamento del potenziale produttivo, attraverso la riduzione dell'impegno e
dell'impiego dei fattori terra e lavoro (set-aside e prepensionamento) e con la cd. riforma
Macsherry del 1992; ed infine si è conclusa, almeno per ora, con il Reg. del 17 maggio 1999
numero 1257/99. In tutti questi momenti e passaggi, la P.A.C. è sempre stata diretta a migliorare e
ad ammodernare le aziende agricole, a ridurre il numero delle imprese, a razionalizzarene
l'esercizio, a rendere l'agricoltura comunitaria competitiva sul mercato mondiale, tenendo presenti
i mutamenti della realtà economica.
Cfr. A. Germanò, “Manuale di diritto agrario”, ed. Giappichelli, Torino 2003, pp. 145 e ss.
7
Cfr. la Dir. n. 75/268.
8
Ad esempio nei settori dei cereali e lattiero-caseari.
5
AGRICOLTURA E TERRITORIO NELLA P.A.C.
consapevolezza, tuttavia, della impossibilità di incidere sulle strutture
socialmente valide delle imprese familiari contadine. Ecco perché dal
1984 si introduce il sistema delle “quote di produzione”, a partire dal
latte
9
.
Nell'anno 1985 vengono, infatti, previsti interventi strutturali rilevanti,
che costituiscono un precedente della successiva profonda inversione
di rotta della politica agricola. Con il Reg. n. 797/85, oltre a porsi
l'accento sulla qualificazione professionale, agli imprenditori agricoli
a titolo principale, è data agli stati membri la possibilità di
corrispondere una indennità compensativa annua a favore di
agricoltori che operano in zone di montagna svantaggiate. Questa
previsione certamente va letta come disposizione a favore di coloro
che, data l'ubicazione delle loro aziende, svolgono una funzione
produttiva marginale, ma hanno comunque una funzione
rilevantissima di salvaguardia ambientale. Inoltre, il Reg. prevede la
possibilità che nelle zone di montagna o svantaggiate il piano di
miglioramento aziendale comprenda anche gli investimenti di
carattere turistico o artigianale. Si affaccia, in sostanza, l'idea di una
agricoltura di servizi resi dall'agricoltore nella sua azienda nell'ambito
di attività plurime e complementari a quella propriamente agricola.
Come si è detto, ciò rappresenta l'avvio di un mutamento profondo
della politica agricola comune nell'utilizzazione di strumenti di
9
Cfr. il Reg., 31 marzo 1984, n. 865/84.
6
AGRICOLTURA E TERRITORIO NELLA P.A.C.
sostegno degli agricoltori per interventi strutturali anche esterni al
settore della produzione agricola.
Nel 1988 viene, così, creato il sistema dei cosiddetti stabilizzatori del
mercato
10
per controllare le eccedenze e consisteva nella previsione di
quantitativi massimi oltre i quali non era garantito il ricevimento dei
pagamenti di sostegno. In questo stesso periodo, e con riferimento alla
politica delle strutture agricole, si pone particolare attenzione alla
creazione di servizi (ricreativi, turistici, ambientali, paesaggistico-
estetici) inerenti ad attività sul territorio, a cui si connette
strettamente
11
. Viene, altresì, realizzata la riforma dei Fondi
Strutturali: il Fondo Europeo di Orientamento e Garanzia, che
cofinanzia il regime nazionale di aiuto all'agricoltura; il Fondo Sociale
Europeo, che ha il compito di migliorare le possibilità di occupazione
nella comunità; il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, che ha il
compito di ridurre i divari di sviluppo delle comunità e la Banca
Europea degli Investimenti.
10
Anzi, la politica dei prezzi aveva determinato il formarsi di eccedenze, con gravosi oneri per il
bilancio comunitario. Per quanto riguarda la politica strutturale è, allora, opportuno evidenziare le
cd. misure d'accompagnamento che, nella P.A.C. successiva al 1985, possono essere individuate in
tre distinti momenti: il 1988 è l'anno in cui si dispongono aiuti diretti a mettere a riposo i terreni,
riconvertire ed estevinzizzare le produzioni, e ad afforestare le aziende agricole (cfr. Reg., 25
aprile 1988, nn. 1094 e 1096/88, poi consolidati nel Reg. n. 2328/91); il 1992, è l’anno in cui
vengono approvati distinti programmi di intervento volti ad incidere sull'assetto produttivo delle
imprese agricole (cfr. Reg. nn. 1765/92 e 1767/92; pure cfr. Reg. nn. 2078/92, 2079/92 e 2082/92),
con un notevole cambiamento di rotta rispetto al passato anche per le pressioni degli Stati Uniti
d'America e per rendere la P.A.C. più coerente con il Gatt e la disciplina dell'allora in corso
Uruguay Round, tanto da potersi sostenere che la politica strutturale e la politica del mercato sono
ora diventati quasi un tutt'uno; infine, c’è il 1999, anno in cui la P.A.C. è incentrata sullo sviluppo
rurale.
Cfr. A. Germanò, “Manuale di diritto agrario”, ed. Giappichelli, Torino 2003, pp. 145 e ss.
11
Cfr. il Reg. 2088 sui Programmi Integrativi Mediterranei (PIM) ed il Pacchetto Forestale nei
Reg. che vanno dal n. 1609 al 1615/89.
7
AGRICOLTURA E TERRITORIO NELLA P.A.C.
Tale riforma si realizza in un contesto ampio di coordinamento di tutte
le politiche economiche degli stati membri, al fine di realizzare una
coesione economica e sociale, puntando al coordinamento di tutti gli
strumenti finanziari operanti. La riforma dei fondi strutturali ha
importanti riflessi sulla politica agricola comune e la sezione
Orientamento del Fondo interviene non solo per il miglioramento
delle aziende agricole quali strutture di produzione, ma anche per la
promozione dello sviluppo rurale mediante l'adeguamento strutturale
delle Regioni in ritardo e lo sviluppo delle zone rurali. Con il Reg. n.
2052/88 vengono individuati cinque obiettivi, due dei quali sono, ai
nostri fini, rilevanti. Il primo obiettivo mira a promuovere lo sviluppo
e l'adeguamento strutturale delle regioni il cui sviluppo è in ritardo. Il
quinto obiettivo riguarda, invece, la promozione e lo sviluppo rurale
ed è diretto ad accelerare l'adeguamento delle strutture agrarie
nell'ambito della riforma della politica agricola comune sempre
all'interno di tale fine si persegue lo sviluppo e l'adeguamento
strutturale delle zone rurali. Ai sensi dell'art. 3 del Reg. in esame, le
finalità perseguite dalla sezione Orientamento riguardano non solo la
produzione agricola, ma anche attività complementari che gli
agricoltori possono svolgere in modo da contribuire allo sviluppo del
tessuto sociale delle zone rurali, alla difesa dell'ambiente e al
mantenimento dello spazio rurale. Si profila, dunque, un cambiamento
8
AGRICOLTURA E TERRITORIO NELLA P.A.C.
di ottica: l'approccio ai problemi agricoli avviene in una prospettiva
che supera il solo orizzonte delle attività agricole in senso stretto
12
.
La conferma che l'interesse comunitario si rivolge ora all'ambiente
rurale, oltre che a quello strettamente agricolo, è riscontrabile nel
successivo Reg. n. 2328/91. Esso autorizza gli stati membri a
concedere aiuti anche a quegli agricoltori che non sono imprenditori
agricoli a titolo principale, perché ricavano solo il 25% del loro
reddito totale dall'attività agricola, potendo ricavarne il restante 75%
da attività forestali, turistiche, artigianali o di conservazione dello
spazio rurale da svolgere, però, nell'azienda agricola. Con questa
previsione si realizza un vera e propria integrazione di attività ossia
un’agricoltura di servizi con prestazioni dell'agricoltore ulteriori
rispetto a quella produttiva agricola e riguardanti settori diversi come
quelli del turismo, dell'artigianato e dell'ambiente.
Il Reg. del 1991 introduce misure obbligatorie e facoltative per gli
stati membri. Fra le prime, il sostegno dei piani di miglioramento
materiale dell'azienda
13
; la semplificazione delle procedure per
accedere agli incentivi; l'introduzione di premi a ettaro; la messa a
riposo dei terreni con ritiro di tutti seminativi per almeno cinque
anni
14
; l'estensivizzazione della produzione
15
e la riconversione delle
produzioni ossia aiuti per incoraggiare la riconversione delle
12
Cfr. M. P .Ragionieri, “Diritto rurale e comunitario”, ed. Giappichelli, 1999, pp. 114 e ss.
13
Ossia un piano di investimento per il miglioramento qualitativo e l'adattamento della produzione
alle esigenze del mercato per la tutela e per il miglioramento dell'ambiente, cfr. l’art. 5 del Reg. cit.
14
Cfr. art. 2 del Reg. cit.
15
Cioè la riduzione, pari ad almeno il 20% per cinque anni, della produzione di prodotti che non
hanno sul mercato sbocchi normali non sovvenzionati, cfr. l’art. 3 del Reg. cit.
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AGRICOLTURA E TERRITORIO NELLA P.A.C.
produzioni verso prodotti non eccedentari
16
. Fra le misure la cui
attuazione è facoltativa per gli stati, vanno richiamate le concessioni
di aiuti nelle zone sensibili sotto il profilo della protezione ambientale
e della conservazione dello spazio rurale e del paesaggio
17
; gli
incentivi di inizio attività in favore dei giovani agricoltori
18
; gli aiuti
all'agricoltura di montagna
19
e le misure forestali
20
. L'urgenza di dare
un’adeguata risposta ai problemi che rimangono irrisolti, quali
l'omogeneità degli interventi degli Stati membri, le certificazioni ed i
controlli e la ridotta consistenza di premi agli agricoltori, suggerisce
un'ampia riforma della politica agricola comune. Si affermò, così, una
nuova logica di intervento sulla scia della linea tracciata nella proposta
di un commissario nel 1991
21
: separare l'aiuto agli agricoltori, per
incrementare o non diminuirne il reddito, dall'aiuto al prezzo dei
prodotti; adottare misure in grado di ridurre la produzione
eccedentaria con positivi riflessi sull'ambiente.
16
Cfr. l’art. 5 del Reg. cit.
17
Cfr. gli artt. da 21 a 24 del Reg. cit.
18
Cfr. l’art. 10 del Reg. cit.
19
Cfr. gli artt. da 17 a 20 del Reg. cit.
20
Cfr. gli artt. da 25 a 27 del Reg. cit.
21
Si trattava di MacSherry.
10