gravità). Si ha la contraffazione letterale
2
quando il prodotto o il
processo del concorrente rientra esattamente nella dizione delle
rivendicazioni e di conseguenza il prodotto del contraffattore può
essere descritto con le parole della rivendicazione (esso “si legge
dentro” la rivendicazione).
Si ha la contraffazione per equivalenza quando il prodotto o il
processo del concorrente non rientra esattamente nella dizione delle
rivendicazioni, ma vi rientra indirettamente, con alcune variazioni.
Nella dottrina e nella giurisprudenza italiana manca una
considerazione adeguata della teoria degli equivalenti, essa viene
menzionata soprattutto per stabilire il livello inventivo del trovato (e
cioè per affermare la non brevettabilità di soluzioni equivalenti già
note), e non per appurare l’esistenza di una contraffazione
3
.
L’equivalenza costituisce una valutazione normativa (e non solo
tecnica, come si poteva desumere da alcune pronunce della
giurisprudenza italiana degli anni ’50 e ’60, che la consideravano
come un concetto più che altro tecnico
4
). In realtà, è il frutto del
2
FRANZOSI, Brevetto. Quale tutela? Giuffrè, 1996.
3
FRANZOSI, Brevetto. Quale tutela? Giuffrè, 1996.
4
Ad. es. App. Milano 23 settembre 1969 n.240. In alcune decisioni come questa si ha impressione
che il concetto di “equivalente meccanico” sia inteso come un concetto della meccanica e non
come un concetto giuridico.
5
bilanciamento che il giudice (e non il tecnico) deve operare tra gli
interessi contrapposti all’equa tutela e alla ragionevole sicurezza.
Per quanto riguarda una definizione, l’equivalenza va accertata
caso per caso, ma comunque ci sono stati diversi tentativi di
descriverla, con delle formule come questa
5
: “Un elemento sarà in
generale considerato come equivalente ad un elemento espresso nella
rivendicazione se, al tempo della pretesa contraffazione una delle
seguenti condizioni è soddisfatta in relazione all’invenzione come
rivendicata: 1) l’elemento equivalente svolge sostanzialmente la
stessa funzione sostanzialmente nello stesso modo e produce
sostanzialmente lo stesso risultato dell’elemento espresso dalla
rivendicazione, oppure 2) è ovvio per una persona esperta nell’arte
che lo stesso risultato di quello ottenuto per mezzo dell’elemento
espresso nella rivendicazione può essere ottenuto per mezzo
dell’elemento equivalente”.
Va precisato che può parlarsi di contraffazione per equivalenti
solo in rapporto a quelli che vengono chiamati equivalenti in senso
5
L’art 21 del progetto di trattato OMPI di armonizzazione dei brevetti (traduzione di M.
FRANZOSI).
6
stretto
6
e non anche ai cosiddetti equivalenti in senso ampio.
7
Si parla
di equivalenti in senso stretto tutte le volte che il convenuto per
contraffazione ha adoperato mezzi tecnici che un operatore medio del
settore considera assolutamente fungibili con i mezzi tecnici che sono
oggetto dell’esclusiva brevettuale altrui (che rientrano cioè
nell’ambito dell’esclusiva determinata dalle rivendicazioni). Gli
equivalenti in senso ampio non permettono al tecnico medio di
cogliere l’identità di funzione tra i mezzi tecnici del convenuto per
contraffazione e i mezzi tecnici che sono coperti dal brevetto (e in
questo caso evidentemente l’oggetto del brevetto non è violato).
Il campo dell’equivalenza è tipico di un sistema giuridico che
determina la portata del diritto in base alle rivendicazioni (in un
sistema opposto i limiti della privativa sono determinati in base
all’identificazione dell’idea generale dell’invenzione e in questo caso
non si pone tanto il problema degli equivalenti). A questo proposito,
vi sono due modi di intendere le rivendicazioni
8
. Secondo la
peripheral definition, la rivendicazione determina i confini del diritto:
tutto ciò che è fuori dall’ambito delle rivendicazioni non è
6
Sulla equivalenza in senso stretto: Tribunale di Modena 18 ottobre 2000 (Tecnoferrari c.
Barbieri & Tarozzi).
7
DI CATALDO, Brevetti per invenzione e modello, Giuffrè, 2000.
8
FRANZOSI, Interpretazione del brevetto e equivalenza, Not. Cons. Propr. Ind. 2000.
7
contraffatto. Invece la central definition attribuisce alla rivendicazione
il compito di indicare il contenuto essenziale dell’invenzione da
proteggere. Una analogia esprime la differenza dicendo che il primo
sistema può essere paragonato ad una recinzione, che conferisce
l’esclusiva a tutto ciò che sta all’interno; il secondo a un faro, che
monopolizza tutto il territorio ove arriva la luce. Nel sistema della
peripheral definition non vi dovrebbe essere un largo impiego della
teoria degli equivalenti, visto che il brevettante si troverà a formulare
le rivendicazioni in modo molto preciso, cercando di coprire ogni
variante che possa essere immaginata. Con qualche approssimazione,
si può dire che il sistema della central definition è stato tipico nella
prassi giurisprudenziale tedesca, e quella della peripheral di quella
inglese. Ovviamente queste differenze non sono molto rilevati oggi
visto che sia in Inghilterra che in Germania si cerca di seguire la
regola fissata dall’art. 69 della Convenzione Brevetto Europeo.
Il concetto di equivalenza nasce prima della regola che assegna
alle rivendicazioni il ruolo di determinare l’ambito dell’esclusiva. Si è
sempre ritenuto che fosse iniquo confinare la protezione
dell’invenzione entro le esatte parole usate dall’inventore. Finché non
è stato attribuito il ruolo determinante alle rivendicazioni nella
8
limitazione del perimetro delle privativa, il principio degli equivalenti
riguardava il contenuto complessivo del brevetto (risultante anche da
titolo, descrizioni e disegni)
9
. L’idea inventiva consisteva negli
elementi “essenziali” e “caratteristici”
10
, costituiti da tutto ciò che non
era già compreso nello stato della tecnica. A questi elementi
fondamentali venivano contrapposti i “dettagli costruttivi” o gli
elementi “accessori” o “aggiuntivi”
11
. Ovviamente la contraffazione
non presupponeva anche la riproduzione di questi ultimi, visto che tali
parti erano giudicati estranei al fondamento dell’idea inventiva.
Questa impostazione privilegiava l’interesse dell’inventore, visto che
gli riconosceva una tutela completa, mentre i terzi ricevevano
un’attenzione minore. Successivamente si è avvertita la necessità di
una maggiore certezza nel determinare i limiti dell’esclusiva,
attraverso la determinazione preventiva dei confini della privativa
attraverso le rivendicazioni (oltre che con l’introduzione in molti
sistemi dell’esame preventivo). Normalmente il passaggio dall’uno
all’altro sistema coincide con il passaggio nelle procedure di
9
Art 3 del regolamento 2 ottobre 1913 non parlava neppure delle rivendicazioni, ma solo di
descrizioni, disegni e riassunto, stabilendo che quest’ultimo doveva seguire la descrizione e
indicare ciò che doveva formare l’oggetto del brevetto.
10
Già la legge del 1859 distingueva fra la “parte essenziale” dell’idea protetta e le molteplici
forme di attuazione della stessa. Perché ci fosse contraffazione si richiedeva che fosse utilizzata la
parte essenziale dell’idea inventiva.
11
Cass 20 ottobre 1960 n.2848, Trib di Milano 26 luglio 1974 n. 604, Trib di Milano 26 marzo
1981 n. 1492.
9
concessione da un procedimento senza esame a un procedimento con
esame, ma il sistema italiano rappresenta un’eccezione
12
. Inoltre in
Italia non c’è mai stato un mutamento particolare della tecnica di
redazione delle rivendicazioni, mentre in alcuni paesi è cambiata
sensibilmente. Negli Stati Uniti la tecnica della redazione delle
rivendicazioni ha subito una trasformazione, passando dalla originaria
tecnica di “central claiming” (le rivendicazioni enucleavano una
forma concreta di realizzazione dell’idea, senza definire veramente il
perimetro esterno) alla tecnica di “peripheral claiming” (le
rivendicazioni come definizione di confini dell’idea inventiva
13
).
Questi cambiamenti però servono veramente solo con il passaggio al
sistema con l’esame preventivo: una più accurata formulazione delle
rivendicazioni (e del perimetro esterno dell’invenzione) è anche
funzionale alla definizione precisa dell’oggetto del brevetto (che sarà
esaminato in sede del controllo preventivo).
12
GUGLIELMETTI, La contraffazione del brevetto per equivalenti, 2000, Riv Dir. Ind, 2000,
Parte I, pag. 113.
13
ELLIS, Patent Claims, 1949, citato in Hilton Davies Chemical Co. v. Warner –Jenkinson Co.
Inc. 62 F.3d. 1512 (Fed Cir. 1995).
10
Capitolo II
Ampiezza della tutela concessa al brevetto: ruolo delle
rivendicazioni.
1. Premessa.
La conoscenza di quale sia l’esatto perimetro della privativa del
titolare del brevetto è un proposito fondamentale per la corretta
gestione degli asset di proprietà intellettuale.
Il documento brevettuale è certamente il punto di partenza per
tale gestione. Tuttavia il cosiddetto brevetto insieme ai documenti è
composto da diverse parti: una sintetica descrizione, i disegni e le
rivendicazioni.
Prima di procedere con la trattazione della cosiddetta
contraffazione per equivalenti, vogliamo verificare quale sia
esattamente il ruolo interpretato dalle rivendicazioni e comunicare
quale sia la loro portata e dimostrare che le rivendicazioni
costituiscono il punto di riferimento per determinazione dei limiti
della privativa.
11