III
imponibile attribuendo aliquote agevolate,
semplificazione, obblighi fiscali e limitazioni
all accertamento;
La PIANIFICAZIONE FISCALE che determina
preventivamente per un triennio la base imponibile di
alcune categorie di contribuenti, riducendo l imposizione
fiscale per gli importi eccedenti.
I rimedi successivi, invece, vengono in rilievo a seguito
dell adozione di atti di imposizione da parte degli uffici e sono:
L AUTOTUTELA che consiste nel potere-dovere
dell Amministrazione finanziaria di ritirate un atto
illegittimo o infondato;
L ACCERTAMENTO CON ADESIONE che mira a
far collaborare il contribuente nell attivit acce rtativa;
L ACQUIESCENZA che riduce le sanzioni ad un quarto
se il contribuente rinuncia ad impugnare l avviso di
accertamento;
La CONCILIAZIONE GIUDIZIALE che definisce
parzialmente o totalmente la controversia tra contribuente
e Fisco.
Il presente lavoro sar incentrato interamente sull e
tematiche di quest ultimo istituto di natura processuale.
Il primo capitolo affronter gli aspetti generali e l ambito di
applicazione della conciliazione giudiziale.
Il secondo sar dedicato all attivazione del proced imento
conciliativo (in udienza e fuori udienza), mentre l ultimo al
perfezionamento dell accordo, alla modalit di paga mento e agli
effetti dell avvenuta conciliazione.
1
CAPITOLO 1
ASPETTI GENERALI E AMBITO DI
APPLICAZIONE DELLA CONCILIAZIONE
GIUDIZIALE
SOMMARIO: 1.1. Breve excursus normativo. 1.2. La natura gi uridica
dell istituto. 1.3. Il dogma dell indisponibilit dell obbligazione
tributaria. 1.4. La conciliazione giudiziale qual e negozio transattivo. 1.5.
Rapporti tra conciliazione e giurisdizione. 1.6. Differenze con gli istituti
affini dell autotutela e dell accertamento con ades ione. 1.7. La pluralit
delle forme di conciliazione.
1.1. Breve excursus normativo
La conciliazione giudiziale1 Ł un istituto di natura
processuale che presuppone l esistenza di una lite pendente e che
ha lo scopo di definire il giudizio.
Esso Ł tipico del processo civile2 dove Ł regolato dal primo
comma dell art. 183, mentre, in ambito tributario, Ł disciplinato
1
In generale sull argomento si veda: ALEMANNO L., La conciliazione
giudiziale, aspetti procedimentali e operativi, in Il Fisco, n. 46/1996; TOSI L., La
transazione fiscale, in Rassegna Tributaria, 2006/4, pag. 1071; ANTICO G.,
Conciliazione giudiziale: un caso pratico, in Informatore Pirola, 2005/26, pag. 95;
PACE A., Gli strumenti deflativi del contenzioso nelle controversie sulle
agevolazioni, in Diritto e Pratica Tributaria, 2005/3, pag. 561; GLENDI C.,
Novit applicative per il processo tributario , in Corriere Tributario, 2005/6, pag.
446; GRAZIANO G., Aspetti penalistici dei recenti provvedimenti deflativi del
contenzioso, in Rassegna Tributaria, 2003/2, pag. 525; POLANO M., La
conciliazione giudiziale, in Rassegna Tributaria, 2002/1, pag. 29; CARRIROLO
F., La conciliazione giudiziale nell ultimo stadio dell attivit amministrativa
prima del processo tributario, in Il Fisco, 2002/9, pag. 1308; BELLI F., Modalit
e termini per la conciliazione giudiziale, in Corriere Tributario, 1997/31, pag.
22671; RAU C., Condizioni e limiti della conciliazione giudiziale nei gradi
successivi al primo, in Bollettino Tributario, 1997/22, pag. 1672.
2
Cfr. DI GIACOMO E., La conciliazione giudiziale strumento deflativo del
contenzioso, in Fisco oggi, 13 ottobre 2004.
2
dalla disposizione contenuta nell art. 48 del D.Lgs 31 dicembre
1992, n. 546, recante norme sul processo tributario.
Questo istituto venne previsto dall art. 4, d.l. 18 luglio
1994, n. 452, non convertito, che introduceva l art . 20-bis nel
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Il d.l. n. 452/1994 fu reiterato
con alcune modifiche dal d.l. 17 settembre 1994, n. 538 e dal d.l.
16 novembre 1994, n. 630, entrambi non convertiti.
La disciplina relativa alla conciliazione venne approvata dal
Parlamento in sede di conversione di un decreto diverso da quelli
che avevano previsto il predetto istituto ossia in sede di
approvazione della l. 30 novembre 1994, n. 656 relativa alla
conversione del d.l. 16 novembre 1994, n. 630.
La conciliazione giudiziale ha sostituito l istituto del
cosiddetto esame preventivo della controversia , p revisto dallo
stesso art. 48, da piø parti criticato a causa della sua equivoca
natura e non chiara disciplina. L intenzione del legislatore era
quella di far fronte ad inderogabili esigenze di riduzione delle
controversie pendenti tra Amministrazione e contribuenti.
L esame preventivo non aveva una natura ben definita, dal
momento che veniva considerato una specie di concordato
oppure un patteggiamento o rito abbreviato.
La norma innanzi citata riconosceva al ricorrente la facolt
di chiedere nel ricorso la definizione totale o parziale della
controversia da parte della Commissione tributaria provinciale
che decideva con sentenza, suscettibile di reclamo dinanzi alla
Commissione tributaria regionale solo per errore m ateriale o per
violazione delle norme che regolano il procedimento .
Effetto della definizione preventiva della controversia era
l estinzione dei reati per i quali era ammessa l ob lazione.
L istituto appariva tuttavia sostanzialmente ibrido, in quanto
dotato di una limitata potenzialit deflativa del c ontenzioso
tributario.
La definizione in via preventiva presentava alcune analogie
sia con il patteggiamento che con il rito abbreviato, tipici del
processo penale, con quest ultimo caratterizzato da un accordo
tra le parti concernente il solo aspetto procedurale.
A prescindere dalle diverse posizioni, l istituto in esame
non sembrava poter realmente raggiungere il fondamentale
obiettivo della drastica riduzione del contenzioso, nonostante la
presenza di aspetti innovativi di notevole interesse.
3
Risultava di conseguenza necessario introdurre uno
strumento maggiormente incisivo; ci Ł avvenuto attraverso la
modifica dell art. 48, D.Lgs. n. 546/1992.
Nella sua originaria formulazione la conciliazione poteva
intervenire solo nelle controversie aventi ad oggetto questioni
non risolvibili in base a prove certe.
Successivamente Ł stato eliminato il presupposto
dell incertezza della prova e con l entrata in vigo re della nuova
disciplina del processo tributario la conciliazione Ł stata estesa a
tutti i tributi rientranti nella giurisdizione delle nuove
commissioni tributarie3.
La nuova disciplina della conciliazione giudiziale Ł stata
introdotta con il D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218. In particolare il
capo quarto del titolo primo, D.Lgs. n. 218/1997 contiene la
nuova formulazione dell istituto in esame.
L istituto resta inserito nel corpo del D.Lgs. 31 dicembre
1992, n. 546 sul nuovo processo tributario in quanto il nuovo
testo ha sostituito il previgente art. 48.
La ratio del provvedimento emanato dal Governo Ł stata
quella di ampliare l ambito di applicazione dell is tituto
dell accertamento con adesione del contribuente e di coordinare
la disciplina di tale istituto con quella della conciliazione
giudiziale.
Dall analisi comparata dell evoluzione della discip lina
della conciliazione giudiziale e dell accertamento con adesione,
risulta che in un primo momento i due istituti operavano su piani
contigui e diversi, mentre successivamente la conciliazione Ł
divenuta una sorta di versione giudiziale del concordato.
In origine, infatti, l ambito di applicazione dell istituto
della conciliazione era esteso a tutte le liti pendenti innanzi alle
commissioni tributarie.
3
Segnatamente, con l art. 2-sexies, d.l. 30 settembre 1994, n. 564, convertito con
modificazioni nella l. 30 novembre 1994, n. 656, Ł stato eliminato il riferimento
alle prove dirette ed Ł rimasto solo quello alle prove certe. Considerata la
difficolt di individuare tali controversie, con l art. 1, comma 3, d.l. 26 settembre
1995, n. 403, convertito con modificazioni nella l. 20 novembre 1995, n. 495, Ł
stato eliminato anche il riferimento alle prove certe e fatto coincidere l ambito
applicativo della conciliazione con quello dell accertamento con adesione.
4
Successivamente, il terzo comma dell art. 1, d.l. 26
settembre 1995, n. 403, convertito senza modificazioni in l. 20
novembre 1995, n. 495, ha stabilito che la conciliazione
giudiziale potesse riguardare soltanto le controversie inerenti a
questioni suscettibili di accertamento con adesione: ossia
questioni, in materia di tributi diretti, relative all esistenza, alla
stima, all inerenza e all imputazione a periodo dei componenti
positivi e negativi del reddito d impresa e del reddito di lavoro
autonomo e questioni, in materia di imposte indirette, relative al
maggiore valore attribuito dall ufficio ai beni suscettibili di
valutazione secondo le singole leggi d imposta.
Nel nuovo testo dell art. 48, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.
546, invece, scompare ogni collegamento tra concordato e
conciliazione; il criterio adottato dal legislatore Ł sempre il
medesimo ed Ł, ancora una volta, quello di modificare le regole
processuali in funzione degli interessi dell Amministrazione
finanziaria.
Con il decreto legislativo in esame la conciliazione diviene
il punto di riferimento dell accertamento con adesione. Va
ancora osservato che la nuova disciplina in realt apporta poche
modifiche rispetto a quella originaria, specie sotto il profilo
procedurale.
Tuttavia, con la nuova versione Ł stato previsto che, in caso
di avvenuta conciliazione, le sanzioni amministrative si
applicano nella misura di un terzo delle somme irrogate ed Ł
venuto meno il divieto per gli uffici di restituire le somme
versate dal contribuente prima della conciliazione4.
La conciliazione continua ad essere finalizzata a definire
una lite gi sorta e pu essere esperita solo entro la prima
udienza, salvo differimento dei termini, autorizzato dalla
commissione.
4
In tal modo si Ł voluto evitare che l onere che ciascun contribuente dovesse
sopportare per poter conciliare la propria controversia variasse in funzione della
tempestivit degli uffici nell iscrivere a ruolo l imposta dovuta in pendenza di
giudizio. Sarebbe stata grave, altrimenti, la discriminazione tra il contribuente che
a fronte della tempestiva emissione del ruolo avesse gi pagato un importo
superiore a quello determinato in seguito alla conciliazione e il contribuente che, a
causa dei ritardi nella riscossione esattoriale dei tributi, non avesse anticipato
alcunchØ.
5
Il limitato spazio di intervento dell istituto spiega la sua
modesta incidenza nel generale panorama degli strumenti
conciliativi operanti nel nostro ordinamento e conseguentemente
anche la giurisprudenza, in tema di conciliazione, Ł scarsa5.
Pu anche dirsi, per contro, come l esiguo numero d elle
conciliazioni possa essere interpretato quale sintomo del buon
funzionamento dell accertamento con adesione: se questo Ł vero,
ci non toglie, tuttavia, che l istituto della conc iliazione
giudiziale possa essere portato ad un livello di maggiore utilit e
produttivit , anche in vista delle affermate finali t deflative del
contenzioso.
1.2. La natura giuridica dell istituto
La conciliazione, disciplinata dalle norme del processo
tributario, ha la sua matrice nelle disposizioni che disciplinano
l analogo istituto del processo civile.
Invero, si pu dire che in entrambi gli ordinament i la
conciliazione ha un contenuto assimilabile ad un accordo di
carattere processuale che ha, quale effetto immediato, la chiusura
del processo per cessazione della materia del contendere.
A ben vedere l istituto della conciliazione come
attualmente disciplinato dalle disposizioni dell art. 48, D. Lgs. n.
546/1992 non Ł del tutto coincidente con quello previsto e
disciplinato dalle norme del processo civile, non fosse altro
perchØ nella norma tributaria non si dice espressamente, come
nell art. 185 c.p.c., che il verbale di conciliazione costituisce
titolo esecutivo.
Infatti, nel testo dell art. 48 (cos come era stato sostituito
dall art. 12, comma 1, lett. d), d.l. 8 agosto 1996, n. 437,
convertito con modificazioni dalla l. n. 556/1996) si statuiva che
il verbale di conciliazione costituiva titolo per la riscossione
delle somme dovute e per l iscrizione a ruolo ai sensi dell art. 14,
D.P.R. n. 602/1973.
5
La sentenza piø rilevante Ł stata: Corte costituzionale, 24 ottobre 2000, n. 433, in
Il Fisco, 2000/41, pag. 12400 e in Giurisprudenza costituzionale, 2000, pag. 3269,
sulla insindacabilit , da parte della commissione t ributaria, del merito dell intesa
raggiunta tra Ente impositore e contribuente.