9
2) Sviluppo del concetto di sport e suo inserimento
nell’ordinamento giuridico
Ritenendo superfluo analizzare lo sviluppo storico dello sport partendo
dalle origini, é bene focalizzare l’attenzione sul modo in cui l’attività
sportiva sia progressivamente riuscita a suscitare l’interesse
dell’ordinamento giuridico generale.
In un primo tempo l’Ordinamento Giuridico Statale è fondamentalmente
disinteressato al fenomeno sportivo, poiché un’attività di tal genere viene
principalmente considerata nel suo aspetto individuale, costituendo più
che altro uno svago personale.
Essa infatti, costituisce principalmente un privilegio delle classi dirigenti,
in una sorta di ideale continuità con ciò che rappresentava l’ordinamento
cavalleresco.
La competizione, considerata fino a quel momento esclusivamente nel
suo aspetto individuale, riesce però a divenire in maniera tempestiva una
vera e propria gara collettiva.
Sorge quindi, inevitabilmente, la necessità da parte dello Stato di
salvaguardare gli interessi pubblici considerati primari (come igiene,
incolumità pubblica, ecc..) e connessi con questo nuovo fenomeno.
Potremmo fare coincidere questa prima fase con la seconda metà
dell’800, periodo in cui inizia un progressivo sviluppo delle moderne
organizzazioni sportive. Contribuirono a ciò molte ragioni di carattere
storico, sociologico, politico, culturale e anche cause di carattere
scientifico e tecnologico (elettricità, miglioramento delle comunicazioni e
dei trasporti, diffusione del giornalismo, progressi dell’attività industriale,
10
miglioramento del livello di vita) che permisero lo sviluppo delle
competizioni e il progressivo aumentare del numero dei praticanti,
nonché l’interesse dell’opinione pubblica.
In seguito, ciò comportò la nascita delle associazioni sportive coagulate
intorno alle c.d. “federazioni” (nazionali, internazionali, mondiali) le
quali, seppur sorte in luoghi diversi, si coordinarono tra loro allo scopo di
organizzare ed attuare incontri tra i rispettivi atleti.
1
La stabilità del fenomeno, assieme alla periodicità che cominciarono ad
assumere questi incontri, permise la trasformazione di queste prime forme
di associazionismo sportivo in vere e proprie istituzioni, con una radicata
organizzazione in ambito territoriale: le federazioni sportive.
Lo stesso processo si ripete in ambito internazionale dando vita alle
Federazioni Mondiali.
Si può dire così brevemente illustrata anche una seconda fase, apertasi
nella prima metà del nostro secolo, cui consegue necessariamente una
concreta consapevolezza del fenomeno sportivo da parte
dell’Ordinamento Generale. Molti sono gli studi, sia dottrinali che
giurisprudenziali, che si occupano del fenomeno.
2
In seguito, il 16 febbraio 1942 viene emanata la legge n. 426, modificata
dal Decreto legislativo n.242/99
3
– c.d. “decreto Melandri” -, che
attribuisce al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), già
1
Avviene cioè che un certo numero di appassionati di uno sport avente ad oggetto una
determinata attività fisica si riunisca in un’associazione per praticare questa attività, e quindi per
allenarsi e gareggiare insieme.
2
Verranno enunciate in seguito le opinioni di alcuni autori (CESARINI-SFORZA; M.S.
GIANNINI) sulla natura degli Ordinamenti sportivi.
3
Vedi infra, par.5 e 7
11
riconosciuto come persona giuridica nel 1934
4
, natura di ente pubblica a
carattere permanente.
Le sue funzioni vengono in seguito ampliate: attività di coordinamento
del fenomeno sportivo generale, organizzazione e sviluppo dello sport
nazionale, da conformarsi “ai principi dell’ordinamento sportivo
internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal
Comitato Olimpico Internazionale” (art.2 Dlgsl 242/99).
“Il CONI, regolato dal D.lgsl. 23 luglio 1999, n°242, e dalla Carta
Olimpica, è autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività
sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e
morale dell’individuo e parte integrante dell’educazione e della cultura
nazionale”.
5
Questo presiede all’organizzazione delle attività sportive sul territorio
nazionale, dettando i principi fondamentali per la loro disciplina e per la
tutela della salute degli atleti, anche al fine di garantire il regolare
svolgimento di gare, competizioni e campionati. Svolge le proprie
funzioni con autonomia e indipendenza (da ingerenze di tipo politico,
religioso ed economico) di giudizio e di valutazione, in armonia con le
decisioni e gli orientamenti del CIO. Inoltre (art.4 comma 2 del nuovo
Statuto), “intrattiene rapporti con le organizzazioni internazionali,
l’Unione Europea, le Regioni e gli Enti locali, e coopera con le autorità
pubbliche ai programmi di promozione e sostegno dello sport”.
4
La Natura Giuridica del Comitato ha subito una continua evoluzione, la quale non sempre si è
mossa in senso pubblicistico: sorto infatti come comitato dotato di specifiche funzioni ,esso si
trasformò dapprima in associazione con ingerenza pubblica , poi in persona giuridica, per
diventare infine, Ente Pubblico non Economico [ Cons. di Stato, VI, 1 giugno 1955, in Rivista di
Diritto Sportivo, 1955,316] con la stessa
sua legge istitutiva , che gli attribuì il monopolio dell’intera attività sportiva [S. CAGNELLI,
L’Ordinamento Giuridico Sportivo, Lupus,1998].
5
Art.1 del nuovo Statuto del Comitato olimpico nazionale italiano approvato con decreto
ministeriale il 19 aprile 2000.
12
La legge da rilevanza alle Federazioni sportive nazionali, che sono
associazioni senza fini di lucro, aventi personalità giuridica di diritto
privato.
Queste sono costituite dalle società, dalle associazioni sportive e, quando
previsto dagli statuti, anche dai singoli tesserati. “Le Federazioni sono
rette da norme statutarie e regolamentari conformi all’ordinamento
sportivo nazionale ed internazionale e sono ispirate al principio
democratico e al principio di partecipazione all’attività sportiva da parte
di chiunque, in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità” (art.20,
nuovo Statuto).
Come accennato, lo sviluppo della normativa sportiva è occasionato dalle
competizioni internazionali e, in particolar modo, dai giochi olimpici
dell’era moderna (periodo ancora piuttosto legato all’agonismo e alla
manifestazione spettacolare disinteressata).
La terza fase, attualmente in piena evoluzione, fa emergere un forte
collegamento tra il fenomeno sportivo squisitamente inteso, e altri tipi di
interessi, soprattutto di carattere economico.
6
L’associazione sportiva da organismo associativo libero, passa ad essere a
impresa sostanzialmente commerciale in cui è ampliamente rilevante il
coinvolgimento di interessi patrimoniali.
7
Ciò che sino a pochi decenni prima era considerato semplicemente come
una sorta di fenomeno ludico, diviene una vera e propria professione, la
quale necessita di una serie di norme ad hoc per la sua disciplina.
6
Gli interessi economici che ruotano attorno agli sport professionistici sono notevoli e
riguardano
un numero esteso di soggetti molto diversi fra loro: le società, gli atleti, gli sponsor, le agenzie
pubblicitarie, i mezzi di comunicazione di massa, la Pubblica Amministrazione, i produttori e i
dettaglianti di articoli sportivi e altri ancora [A. TANZI, Le Società Calcistiche: implicazioni
economiche di un “gioco”, Torino, 1999].
7
Alcuni organismi sportivi sono oggi trasformati in S.P.A. con la possibilità di fine di lucro.
13
La maggior presenza dello Stato comporta un inevitabile restringimento
dell’area di libertà e autonomia dell’ordinamento sportivo a vantaggio di
quello statuale.
A conclusione di questo breve sviluppo storico, possiamo osservare che
nel nostro Paese l’ordinamento sportivo viene considerato come un
ordinamento giuridico di tipo derivato (in senso proprio).
Premesso ciò, sembra opportuno analizzare il modo in cui il suddetto
venga ad interagire con l’ordinamento giuridico interno per collocarsi poi
nella politica dell’Unione Europea.
14
3) Originarietà e sovranità dell’ordinamento sportivo
Per definire un ordinamento giuridico originario o derivato, è necessario
porlo in relazione con l’ordinamento giuridico statale: in questo modo,
esso sarà dell’uno o dell’altro tipo, “a seconda che trovi il proprio titolo
di validità in sé stesso o nell’ordinamento statale”.
8
Ragionando in questi termini, quasi tutte le dottrine hanno finito per
definire l’attività sportiva “antica come il mondo”
9
, ma per affrontare
l’argomento in una prospettiva più globale, occorre esaminare l’intero
fenomeno ludico per accertare l’originarietà dell’ordinamento sportivo.
10
L’opinione maggioritaria ritiene che i fenomeni organizzativi trovino la
loro origine nella volontà di raggiungere scopi essenzialmente
utilitaristici e di soddisfare bisogni essenziali
11
; la componente
organizzativa ha certamente assunto un’importanza fondamentale per la
crescita del fenomeno sportivo, ma è innegabile che la “ripetizione
agonistica” abbia favorito la nascita di ordinamenti sportivi sempre più
complessi.
Nonostante si possa considerare l’ordinamento sportivo come originario,
altrettanto non può dirsi per ciò che riguarda la sua sovranità.
8
T.MARTINES, Diritto Costituzionale, V ediz., Milano, 1989, p.38.
9
S.VIMARD, Le sport vieux comme le monde, Parigi, s.d., p.2 ; J.LE’FLOCH’MOAN, La
genese du sport, Parigi, 1962, p.5; U.GUALAZZINI, Premesse storiche al diritto sportivo.
10
A.DI GIACOMO, L’origine ludica della cultura e l’ordinamento sportivo come Grundnorm
di tutti gli altri ordinamenti, in Italian Journal of Sport Sciences, p.48ss., il quale in una
prospettiva assolutamente originale e suggestiva ipotizza che sulla base di un rudimentale
ordinamento sportivo, “la conseguente creazione di ordinamenti complementari sul modello di
questo ne abbia fedelmente riprodotto gli elementi (soggetti, attività normativa e regolamentare,
organizzazione, fine utilitaristico del miglioramento del risultato), introducendoli (…) come
Grundnorm”.
11
In tal senso, vedi, tra gli altri, A.GUTTMAN, Dal rituale al record, Napoli, 1994.
15
Quest’ultima non implica solo l’originarietà e l’indipendenza, ma anche
la supremazia degli ordinamenti minori che, difettando di tale
supremazia, devono necessariamente conformarsi a quell’ordinamento
nel cui interno si trovano ad operare.
Altra dottrina
12
considera originarietà e sovranità in modo unitario,
osservando come “sia l’una che l’altra possono essere fatte valere
esclusivamente all’interno dell’ordinamento sportivo”.
13
Se nei rapporti con l’ordinamento statale, l’originarietà di quello sportivo
non può essere messa in dubbio, “la sua sovranità dovrà cedere di fronte a
quella dello Stato nella misura in cui quest’ultimo intende esercitarla”.
14
L’ordinamento sportivo può quindi essere definito come un ordinamento
di settore, originario, “il quale anche se non è dotato d sovranità, è
caratterizzato da un’ampia sfera di autonomia”
15
: tale autonomia si
articola essenzialmente sul piano dell’organizzazione e della normazione
interna; tuttavia, la rilevanza accordata all’ordinamento sportivo impone
che vadano “necessariamente preservati, per la stessa volontà statuale da
cui promanano, quei principi cardine e finalità istituzionali su cui esso si
fonda.”
16
12
P.PEREZ, Disciplina statale e disciplina sportiva, in Scritti in onore di M.S.GIANNINI,
Milano, 1988, p. 511.
13
P.PEREZ, cit., p.511.
14
R.PEREZ, cit.,p.511.
15
A.QUARANTA, Rapporti tra ordinamento giuridico sportivo e ordinamento giuridico, in
Riv. Dir. Sport., 1979, I, p.32ss.
16
R.FRASCAROLI, Sport (dir.pubbl.e priv.),in Enc. dir., vol.XLXIII, Milano, 1992, p.515
16
4) Rapporti fra ordinamento giuridico interno e ordinamento
sportivo
Vista la complessità e l’originalità dell’argomento, considerata
l’ambiguità e l’eterogeneità dei dati e dei contributi conoscitivi, per il
giurista le difficoltà di valutazione del fenomeno sportivo si manifestano
già all’atto di tentare un primo approccio al tema.
Dalle prime considerazioni ebbe origine la tesi del Furno
17
basata sul
“valore pattizio delle norme sportive”, dalla quale si evince che “le regole
dello sport devono essere considerate come regole tecniche e non come
regole giuridiche”.
18
Altra dottrina
19
ha considerato “l’ordinamento sportivo mondiale” come
“superstatale”, “non territoriale” ed “originario”, nel senso che la sua
“costituzione […] fonda la propria efficacia esclusivamente nella
<<forza>> dell’ordinamento stesso, e non su quella di altri ordinamenti, i
quali, di conseguenza, sono arbitri dell’esistenza o della validità
dell’ordinamento detto derivato”.
20
17
FURNO, Note Critiche in tema di giuochi, scommessa ed arbitraggi sportivi, Riv. Trim. Dir.
e Proc. Civ.,1952.
18
Cfr. FURNO, cit., p.619.
19
A titolo esemplificativo (e senza pretese di completezza) si citano i lavori più classici in
argomento, scritti a partire dal secondo dopoguerra, quali i saggi di W.CESARINI-SFORZA,
Diritto del lavoro e diritto sportivo, in Dir. Lav., 1951, II, p.264ss; M.S.GIANNINI, Prime
osservazioni sugli ordinamenti giuridici, in Riv. Dir. Sport., 1949, p.10ss.; ID., Sulla pluralità
degli ordinamenti giuridici, cit., p.455ss.; ID., Ancora sugli ordinamenti giuridici sportivi, in
Riv. Trim. dir. Pubbl., 1996, p.671ss.; P. MIRTO, L’organizzazione sportiva italiana.
Autonomia e specialità del diritto sportivo, in Riv. Dir. Sport., 1959, p.6ss; V.FRATTAROLO,
Lo sport nella giurisprudenza, Padova, 1979, p.3ss.; ID, L’ordinamento sportivo nella
giurisprudenza, Milano, 1995, p.31ss.; F.P.LUISO, La giustizia sportiva, Milano, 1975,
p.359ss.
20
Così, M.S.GIANNINI, Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi, cit., p.17ss.
17
Questo non sarebbe però “sovrano”, là dove per “sovranità si intende la
piena effettività della forza, per cui l’organizzazione dell’ordinamento
impone ai soggetti l’osservanza rispetto a se stesso di qualsiasi altro
ordinamento, e può imporre tali sue determinazioni in modo effettivo”.
21
Le legislazioni dei singoli Stati possono regolare le istituzioni sportive
statali in modo che vengano a formare anche all’interno un ordinamento
giuridico proprio, il quale avrebbe carattere “derivato dall’ordinamento
statale”, non differenziandosi così “da altri ordinamenti particolari” di
quest’ultimo. Se ciò non avvenisse, “le istituzioni sportive nazionali non
formerebbero un ordinamento sportivo nazionale, restando così ciò che
sono nell’ordinamento sportivo mondiale: sue articolazioni”.
22
Massimo Severo Giannini nel suo saggio
23
, partendo da una
rimeditazione di alcuni fondamenti della teoria “pluralisicata”
24
(che per
alcuni non ha potuto trovare applicazioni e verifiche di una certa
consistenza a causa della costruzione di un “sistema” del diritto sportivo
suscettibile di proseguire e avere sbocchi), si è soffermato in particolar
modo sul valore di “ipotesi di lavoro” atta a spiegare i conflitti tra diritto
21
M.S.GIANNINI, o.u.cit., p.18.
22
M.S.GIANNINI, o.u.cit.,p.20, il quale precisa che “trattai di derivanza sempre parziale, in
quanto rimane sempre una zona regolata dalla normazione dell’ordinamento sportivo mondiale.
Se così non fosse, si avrebbe un regime di assorbimento, non di ripartizione”.
23
La tesi di M.S.GIANNINI altro non è che il risultato di orientamenti già in embrione; egli
non ha
fatto altro che richiamarsi ad autori quali: Santi Romano, Loup [J.LOUP, Les sport et le
droit,Paris,
1930], Cesarini Sforza [W.CESARINI SFORZA, Il diritto dei privati, in Riv. It. Sc.
Giur.,1929,
p.43 Id: La Teoria degli ordinamenti giuridici ed il diritto sportivo, in Foro It., 1933, p.138.
Secondo l’autore, il “diritto sportivo” rappresenta una manifestazione cospicua di quel diritto
che
“..i privati creano per regolare determinati rapporti di interesse collettivo in mancanza o nella
insufficienza della legge statale, cioè del diritto di lui stesso chiamato..” diritto dei privati].
24
Il termine, inerente al campo politico-istituzionale, indica l’indirizzo politico generale volto a
tutelare i diritti e gli interessi di comunità, associazioni ed entità più piccole dello Stato. Tale
teoria protegge quindi gli interessi di minoranze e gruppi al di fuori dell’organizzazione dello
Stato (concepito non tanto come associazione di individui, quanto come elemento organizzatore
di gruppi e di comunità).
18
e sociologia, sulla nozione di ordinamento giuridico, i cui elementi
costitutivi sono: “plurisoggettività”, “organizzazione” e “normazione”.
25
26
Applicando in maniera concreta questi concetti al fenomeno sportivo,
l’Autore rileva che:
1) per quanto attiene alla PLURISOGGETTIVITA’, soggetto per
eccellenza sia l’atleta, accanto a cui sono soggetti, seppur in senso
differente tutti coloro che producono servizi per l’attuazione della
pratica sportiva (allenatori, arbitri, giudici di gara, ecc..). Questi ultimi
si trovano quindi nella posizione di “ministri”, poiché svolgono delle
attività dirette ad amministrare l’attività sportiva.
Accanto ai soggetti persone-fisiche si pongono le associazioni
sportive, la cui peculiarità sta nel porsi sia come enti dell’ordinamento
sportivo che come enti degli stati nell’ambito dei quali agiscono.
2) per quanto attiene all’ORGANIZZAZIONE, l’Ordinamento sportivo
mondiale
27
, essendo originario, ha piena libertà organizzativa.
Il C.O.I (Comitato Olimpico Internazionale), insieme alle Federazioni
e ai Comitati internazionali per singoli settori di attività sportiva, ne
costituisce l’organizzazione centrale in cui convergono, senza
distinzioni giuridicamente rilevanti, le funzioni di indirizzo politico,
quelle normative e quelle che possono dirsi genericamente ordinative,
le quali a loro volta si esercitano attraverso atti non tipizzati (di
conseguenza, in un medesimo atto possono esplicarsi più funzioni).
25
Su tale punto la dottrina più autorevole è tutt’oggi concorde.
26
Vedi anche Sulla pluralità degli ordinamenti [ Atti del XIV Congresso internazionale di
sociologia, Roma 1950,pag.455 ss. ] e Gli elementi degli ordinamenti giuridici [Riv. Trim. Dir.
Pubbl., 1958, 219ss.]
27
Pur essendo un ordinamento superstatale, l’ordinamento sportivo differisce radicalmente da
quello internazionale: mentre questo, infatti, ha come propri soggetti giuridici gli Stati, quello,
invece, annovera, tra i propri soggetti, persone fisiche e enti di tipo associativo.
19
3) la NORMAZIONE, intesa nel senso di normazione “propria” degli
ordinamenti sportivi, è cosa di cui anche la parte più provveduta e più
tradizionalista della scienza e della prassi giuridica si va oggi sempre
più convincendo.
Per quanto attiene al profilo normativo, “l’attività sportiva appare divisa
in tre parti”
28
:
A) Una zona retta da norme statali ed esclusivamente da esse (es: la
disciplina della costruzione di impianti sportivi; l’educazione fisica
nelle scuole; la natura, l’organizzazione e le funzioni del C.O.N.I.;
l’assetto della previdenza nel settore sportivo
29
e, più recentemente, la
disciplina del rapporto della prestazione tra atleta professionista e
associazioni sportive).
B) Una seconda, disciplinata invece solo da norme degli ordinamenti
sportivi, senza alcuna interferenza statale (es: normazione sportiva
tecnica; svolgimento delle gare; arbitraggi; assegnazione dei punteggi;
valutazione dei risultati delle gare).
C) Un’ultima, definita “intermedia”, in cui le due normazioni vengono in
contatto, talora sovrapponendosi in senso confliggente e da cui si
originano conseguentemente le questioni più interessanti (es: la
rilevanza penale dei fatti considerati leciti dall’ordinamento sportivo;
la giustizia sportiva; l’affiliazione o l’espulsione di soggetti nella o
dalla associazione di atleti).
Quest’ultima zona è senza dubbio considerata la più interessante,
specialmente per quanto attiene alle norme confliggenti.
28
A. QUARANTA, Rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento giuridico (Relazione con
cui il Consigliere Segretario Generale del Consiglio di Stato Dott. Alfonso Quaranta ha
partecipato al Convegno sulla ” Sociologia del Calcio” ,tenuto a Pinzolo –TN- il 18,19,20
settembre 1979), in Riv. Dir. Sport., 1979, p.29ss.
29
L.15 giugno 1973, N.366, in GURI, 9 luglio 1973, n° 173.
20
Dal punto di vista dell’ordinamento generale i conflitti hanno
necessariamente una soluzione obbligata, e cioè conforme al diritto
statale. E’ evidente che lo Stato, in quanto ordinamento sovrano, non può
mai rinunciare a far valere la propria sovranità. In realtà però, non è raro
che vengano rilevati casi di conflitto; il che presuppone che
l’ordinamento statale non venga poi applicato in maniera così
elementare.
Ipotesi di specie sarebbero quelle di “norme degli ordinamenti sportivi
che contengono qualificazioni giuridiche di fatti divergenti dalle
qualificazioni contenute in norme statali.
30
Oppure di norme che
contendono una medesima qualificazione dei fatti, le quali fanno derivare
da essi differenti conseguenze giuridiche, nei due ordinamenti
31
; o
ancora, di norme che, pur attribuendo le stesse qualificazioni di medesimi
fatti da cui derivano le stesse conseguenze giuridiche, stabiliscono poi
misure giuridiche diverse per la tutela dei diritti”.
32
Questi esempi, presupponendo una relazione di estraneità reciproca tra gli
ordinamenti, vengono a trovarsi in netta contraddizione con le premesse
poste .
Si potrebbe, infatti, ipotizzare una un’indipendenza e una distinzione
delle fonti normative di tali ordinamenti, ma non certo delle rispettive
regole.
Sia che le istituzioni nazionali restino “articolazioni” dell’organizzazione
mondiale dello sport, sia che divengano “ordinamento derivato”, le
relative norme sono sempre gerarchicamente inquadrate in un unico
30
Per esempio, per una norme statale un certo atto è un illecito civile o penale, e per una norme
dell’ordinamento sportivo atto lecito, o perfino dovuto.
31
Un certo fatto può produrre nell’ordinamento statale un’espulsione da un’associazione
sportiva, mentre nell’ordinamento sportivo produce una grave sanzione (squalifica).
32
Una situazione di tal tipo si ha nel momento in cui entrambi gli ordinamenti affermano la
competenza dei propri organi giurisdizionali.[M.S. GIANNINI, o.u.cit., p.27].
21
sistema, ossia “in quell’ordinamento generale nel cui ambito operano e
dal quale dipende la giuridicità delle stesse e dunque la qualificazione di
atti e fatti”.
33
Non è dunque corretto prospettare la questione in termini di conflitto,
poiché “lo Stato come ente sovrano, rimane, in ultima istanza, arbitro di
decidere sulla linea di demarcazione tra le due normazioni”.
34
Esso
“decide piuttosto in quale misura gli enti sportivi abbiano autonomia in
materia, la quale è comunque gerarchicamente inserita nel sistema delle
fonti ed è così soggetta al potere di conformazione del diritto statale”.
35
L’autore afferma ancora che, sotto un tale profilo, anche la normazione
sportiva (come del resto tutte le altre) è ordinata in un “sistema” con i
propri principi generali; tra essi un ruolo speciale è senza dubbio da
attribuire al principio di lealtà sportiva che, in tali ordinamenti, non ha
solo rilevanza morale, ma anche, e soprattutto, giuridica.
Sotto un tale profilo gli ordinamenti sportivi si aggiungerebbero a quella
serie già nota di ordinamenti (religiosi, professionali, di imprese,...) nei
quali si attribuisce un preciso valore giuridico a norme considerate dagli
ordinamenti statali come di etica o di costume.
Unica differenza è che l’operatività propria degli ordinamenti sportivi
rende l’osservanza del suddetto principio particolarmente grave e, anzi,
anche più effettiva di quella di alcune norme degli ordinamenti statali.
33
R.FRASCAROLI, Sport (dir. pubb. e priv.), in Enc. Dir., XLIII, Milano, 1990, p.513ss.
L’autore, concordando con A.QUARANTA [Rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento
giuridico, in Riv. Dir. Sport., 1979, p.29ss.] afferma la natura “derivata” dell’ordinamento
sportivo da quello statale, ma ritiene anche che sia quest’ultimo a conferire al primo il carattere
della giuridicità.
34
M.S.GIANNINI, o.u.cit., p.19
35
P.PERLINGERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale, II ediz., Napoli, 1991 p.131ss.
L’autore afferma che “allo stesso fatto storico il diritto può attribuire una pluralità di
qualificazioni prendendolo in considerazione in più norme e a diversi fini”.