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¾ polizia mortuaria
¾ polizia demaniale
¾ polizia stradale
¾ polizia ferroviaria
¾ polizia di frontiera
¾ polizia postale
¾ polizia forestale (rd 30/12/1923 n.3267)
¾ polizia delle acque pubbliche
¾ polizia del commercio e dell’annona
¾ polizia urbanistica
¾ polizia della caccia e della pesca
¾ polizia delle cave e delle miniere
1.2.1 Organi competenti
L’attività di polizia Amministrativa è svolta dai pubblici ufficiali preposti dallo Stato
o dagli Enti Pubblici per le specifiche competenze.
La Polizia Amministrativa, a differenza di quella giudiziaria, può essere esercitata
anche da Regioni, province e Comuni.
All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti
di polizia giudiziaria (art. 13 L. 25/11/1981 n. 689). Pertanto anche per la polizia
amministrativa si distinguono gli organi a competenza generale (ufficiale e agenti di
P.G.) e a competenza limitata.
In particolare leggi statali, regionali o comunali attribuiscono a determinati organi
pubblici determinate competenze. Ad esempio sono organi competenti:
¾ Il Corpo Forestale dello Stato in merito alla tutela faunistica;
¾ Vigili urbani in merito all’edilizia, CdS;
¾ Le ASL in merito alle norme sull’igiene;
¾ guardia caccia in merito a normativa venatoria;
¾ guardia pesca in merito a norma sulla pesca;
¾ controllori FF.SS. in merito a norme trasporto ferroviario;
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¾ capo cantonieri in merito a norme tutela strade;
¾ Veterinario A.S.L. in merito a norme macellazione.
1.3 Polizia di Sicurezza
Settore importantissimo della Polizia Amministrativa è quello della Polizia Di
Sicurezza (Tulps e leggi speciali), funzione che è esercitata dall’Autorità di Pubblica
Sicurezza e ha ad oggetto il mantenimento dell’ordine pubblico, la sicurezza dei
cittadini, la loro incolumità e la tutela della proprietà.
In breve, l’attività della Polizia di Sicurezza è diretta, in via preventiva, contro i
pericoli e le turbative a interessi essenziali per la vita di una società civile.
Mentre la polizia amministrativa è esercitata anche da regioni, provincie e comuni,
viceversa la polizia di sicurezza è di esclusiva competenza dello Stato, con le uniche
eccezioni riscontrabili nelle regioni a statuto speciale.
I provvedimenti di polizia amministrativa sono, ad esempio, autorizzazioni, licenze,
iscrizioni, approvazioni, prese d’atto.
1.3.1 Organi competenti
La legge n. 121/81, che ha sancito il nuovo ordinamento dell’Amministrazione della
P.S., all’art.16 espressamente prevede le varie componenti delle forze di polizia cui
spetta lo svolgimento delle funzioni di polizia, ai fini della tutela dell’ordine e della
sicurezza pubblica.
Queste sono:
¾ Polizia di Stato;
¾ Arma dei Carabinieri, forza armata in servizio permanente di pubblica
sicurezza;
¾ Corpo della Guardia di Finanza, per il concorso al mantenimento dell’ordine
e della sicurezza pubblica.
Sono, altresì, considerate forze di polizia e possono essere chiamate a concorrere
nell’espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica:
¾ la Polizia Penitenziaria;
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¾ il Corpo Forestale dello Stato.
Strettamente collegate all’organizzazione delle forze di polizia sono quelle figure
soggettive alle quali la legge (in particolare il R.D.31 agosto 1907, n.630) attribuisce
le qualifiche di ufficiale od agente di P.S..
a.UFFICIALI DI P.S.
Sono ufficiali di pubblica sicurezza:
¾ gli appartenenti al ruolo dei dirigenti e dei commissari della Polizia di Stato;
¾ gli ufficiali dell’Arma dei Carabinieri;
¾ gli ispettori superiori - sostituti uff. di P.S. (della Polizia di Stato) i
“Luogotenenti” ed i Marescialli aiutanti - sostituti uff. di P.S. (dei
Carabinieri) in caso di temporanea assenza dell’ufficiale di P.S.;
¾ il Sindaco del Comune privo di ufficio di Pubblica Sicurezza.
b. AGENTI DI P.S.
Sono agenti di pubblica sicurezza:
¾ gli appartenenti alla Polizia di Stato nei ruoli degli agenti, degli assistenti, dei
sovrintendenti e degli Ispettori;
¾ gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri fino al grado di Maresciallo aiutante
“Luogotenente”;
¾ gli appartenenti ai Corpi della Guardia di Finanza ( tutti ) , Polizia
Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato e Vigili del Fuoco (art. 8 L.
1570/1941);
¾ i vigili urbani, guardie campestri, guardie boschive, altre dei comuni,
“guardie telegrafiche e di strade ferrate, ai cantonieri e agli altri agenti
destinati all’esecuzione e all’osservanza di leggi speciali e regolamenti (art. 5
D.P.R. 28 maggio 2001, nr. 311)”. Per tutte queste categorie è per altro
necessario, affinché venga attribuita la qualifica, un previo riconoscimento
del Prefetto.
¾ Altri agenti destinati all’osservanza di speciali leggi e regolamenti dello stato,
ai quali la qualifica viene attribuita dal M.I.;
L’art. 34 del R.D. 690/1907 stabilisce che “gli ufficiali e gli agenti di P.S. vegliano al
mantenimento dell’ordine pubblico, all’incolumità pubblica ed alla tutela delle
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persone e della proprietà o, in genere, alla prevenzione dei reati; curano l’osservanza
delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle Province e Comuni,
come pure delle ordinanze delle pubbliche autorità; prestano soccorso in caso di
pubblici e privati disastri”.
1.4 Competenze di Polizia Amministrativa dei VVF
Nel caso dei Vigili del Fuoco, questi svolgono funzioni di Polizia Amministrativa nel
settore della prevenzione degli incendi e di situazioni di pericolo.
I Comandi provinciali dei VV.F. ai sensi dell’articolo 19 del dlgs 139/2006 e
circolare MI.SA. n° 19 del 9.8.1979, sotto la direzione o vigilanza del Prefetto e del
Ministero dell’Interno, esercitano compiti di polizia amministrativa, consistenti nella
prevenzione ed estinzione degli incendi e nella tutela in genere della pubblica
incolumità. La competenza delle prevenzione ai fini della tutela delle persone nei
luoghi di lavoro è stata ribadita anche dall’art. 46 del D.Lgs. 81/2008.
Gli illeciti amministrativi di competenza dei VVF non prevedono, con l’eccezione di
cui al paragrafo seguente, sanzioni amministrative.
Comunque, si possono configurare 2 casi:
¾ attività per cui è prevista l’autorizzazione dei VVF: l’inottemperanza deve
essere segnalata al Sindaco/Prefetto per prendere eventuali provvedimenti (ex
art. 20 del dlgs 139);
¾ attività per cui non è prevista l’autorizzazione VVF, però normata: come
sopra;
¾ tutte le attività, normate o meno, nelle quali è presente una situazione di
pericolo immediata o potenziale per la pubblica incolumità e la salvaguardia
della vita umana: si impartiscono prescrizioni il cui inadempimento prefigura
il reato di cui all’art. 650 c.p. (“inadempimento all’ordine impartito
dall’autorità”).
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1.4.1 legittimità ad impartire ordini
I Comandi provinciali dei VVF possono impartire in caso di urgenza ordini e
prescrizioni volti a tutelare la pubblica incolumità o la vita umana.
Tale affermazione è sostenuta dalla sentenza 25 luglio 1996, n. 7527 della sezione
penale della Corte di cassazione con la quale l’interprete sottolinea che i compiti
istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in particolare le potestà
amministrative di “visite” e controlli” preventivi presso attività pericolose per
l’accertamento della rispondenza degli impianti alle norme tecniche di sicurezza e
per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, costituisca “un servizio di
interesse pubblico per il conseguimento di obiettivi di sicurezza della vita umana e
incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente” (ex art. 1 DPR
n.577/1982).
La prevenzione incendi rientra nell’ambito della c.d. attività di “pubblica sicurezza”
(in tal senso cfr il significativo parere del Consiglio di Stato, sez. I, 12 gennaio 1979,
n. 1571), cui pure fa riferimento l’art. 650 del c.p. e che va desunto dal dettato
dell’art. 1, T.U.L.P.S., il quale prevede la tutela della sicurezza dei cittadini e la loro
incolumità. In tal senso anche l’ordine di sgombero di un edificio o di locali
pericolanti, emesso in situazioni di contingibilità e urgenza, rientra nella
inosservanza sanzionata dall’art. 650 c.p. ai sensi dell’art. 1 del TULPS (sez.I, 1
giugno 1993, P.M. in proc. Pisano, m. 195820).
Il provvedimento di urgenza emanato dai Comandi provinciali dei VVF risultano
adottati in forza delle attribuzioni previste da specifiche norme di legge e
l’inottemperanza alle prescrizioni impartite integra la violazione dell’art. 650 c.p.
1.5 Atti di polizia amministrativa
Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione
è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro
possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza assumere
informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora,
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a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica (art. 13
L. 689/81).
Sempre per lo stesso articolo di legge, possono altresì procedere al sequestro
cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei
modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla
polizia giudiziaria.
I mezzi di accertamento dell’illecito amministrativo possono, pertanto, riassumersi
in:
- a vista; ( es.: violazione al C.d.S. )
- tramite informazioni; ( vedi regole del C.P.P.) )
- rilievi; ( tecnici, descrittivi, planim., fotografici )
- ispezioni; ( ricerca tracce dell’illecito )
- perquisizione amministrative; ( ricerca cose pertinenti l’illecito)
Tali atti di accertamento di fatto non possono essere svolti dai VVF perché,
nell’ambito della loro competenza, non sono previsti illeciti amministrativi per i
quali sono previste sanzioni pecuniarie (vedi mancanza CPI per attività di cui al
DM16/2/1982).
1.6 Fonti del diritto amministrativo
Lo studio del quadro delle fonti di produzione del diritto amministrativo sarà
condotto concentrando l'attenzione sugli atti e sui fatti di produzione normativa posti
in essere dalla P.a.: statuti, regolamenti, ordinanze, circolari e prassi amministrativa;
stti e fatti estremamente disomogenei tra loro (per forma, contenuto, origine) che,
generalmente, trovano posto tra le fonti c.d. secondarie. Li accomuna soltanto un
elemento negativo: non sono leggi in senso formale.
Non sono atti normativi prodotti dal Parlamento, bensì da organi dell'esecutivo. Si
tratta, cioè, con particolare riferimento agli atti normativi, di atti formalmente
amministrativi e sostanzialmente normativi, provvisti di forza normativa, che
consente loro di porsi come fonti del diritto, innovatrici dell'ordinamento giuridico,
pur non avendo forza né valore di legge.
Per tale ragione, sono soggetti non solo alle fonti di rango costituzionale, ma anche
alle leggi ed a tutti gli atti di pari forza e grado.
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Il quadro delle fonti dell'ordinamento giuridico italiano, con l'ausilio del criterio
gerarchico, del criterio cronologico e del criterio di competenza, può esser così
ordinato:
1) fonti di rango costituzionale · Principi supremi dell'ordinamento costituzionale -
non modificabili neppure da leggi di revisione costituzionale; Costituzione e
convenzioni costituzionale; Leggi costituzionali e di revisione costituzionale;
Statuti delle Regioni a Statuto Speciale.
2) Norme comunitarie.
3) fonti di rango primario
A) di primo grado: leggi ordinarie dello Stato; referendum abrogativo;
decreti-legge; Statuti delle Regioni ordinarie; decreti legislativi di
attuazione degli Statuti delle Regioni a Statuto Speciale; Leggi regionali e
delle provincie autonome;
B) di secondo grado: leggi regionali delegate dallo Stato; decreti legislativi;
4) fonti di rango secondario : regolamenti governativi; regolamenti ministeriali e di
altre autorità (soggette ai primi); Statuti degli enti locali (che operano nell'ambito
dei principi posti dalla legge); regolamenti degli enti locali (che operano
nell'ambito dei principi posti dalla legge e dallo Statuto); statuti degli enti
minori; Ordinanze.
5) fonti di rango terziario : consuetudine.
1.7 Esempi di illeciti amministrativi di competenza VVF
1.7.1 Serbatoi di carburante GPL
Le aziende distributrici di gas di petrolio liquefatto (GPL), per la fornitura di
prodotto in serbatoi per uso civile, industriale o agricolo, che riforniscono serbatoi
privi della certificazione della corretta installazione e manutenzione o con
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certificazione scaduta sono punite, ai sensi dell’art. 10 del Dlgs. 11/2/1998 n. 32, con
la sanzione amministrativa da 10.000 e 100.000 euro (venti a cento milioni di lire).
“A decorrere dal 1° gennaio 1999, le aziende distributrici assicurano i servizi di
installazione e manutenzione dei serbatoi riforniti, effettuando visite semestrali e
rilasciando apposita certificazione, ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, e
successive modificazioni e integrazioni.”
Tale illecito amministrativo si configura di competenza dei Vigili del fuoco in quanto
strettamente collegato alla prevenzione incendi ed alla tutela del sicurezza dei
cittadini.
1.7.2 Impianti all’interno di edifici ad uso civile ed impianti elettrici
La legge 46/1990 si applica ai seguenti impianti all’interno di edifici adibiti ad uso
civile:
a) tutti gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione
dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna
dell'energia fornita dall'ente distributore;
b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di
protezione da scariche atmosferiche;
c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido,
aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
d) gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di
accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di
consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;
e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme
all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso
fornito dall'ente distributore;
f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di
montacarichi, di scale mobili e simili;
g) gli impianti di protezione antincendio
Sono altresì soggetti all'applicazione della presente legge gli impianti di cui al
comma 1, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al
commercio, al terziario e ad altri usi