2
Nel secondo capitolo vengono esaminati i provvedimenti normativi
regolatori della disciplina della commercializzazione a distanza di servizi
finanziari ai consumatori. Infatti, dopo un breve excursus normativo
nazionale in materia di attività finanziaria, si procede all’analisi della
direttiva 2002/65/CE, del decreto legislativo di attuazione della citata
direttiva – il d.lgs. 19 agosto 2005, n. 190 – evidenziando le ragioni che
sottendono alla scelta di operare una puntuale regolamentazione della
materia in esame. In tale capitolo, inoltre, vengono osservati gli altri
provvedimenti nazionali e comunitari aventi degli interessanti punti di
contatto con la normativa principale di riferimento ovvero in grado di
completare la tutela del consumatore nel settore dei servizi finanziari: il
d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, cd. Testo unico sull’intermediazione
finanziaria, la direttiva 2000/31/CE riguardante il commercio elettronico e
la direttiva 2004/39/CE – cd. MIFID – relativa a mercati degli strumenti
finanziari.
Il terzo ed il quarto capitolo si occupano dell’analisi puntuale delle
disposizioni in materia di commercializzazione a distanza di servizi
finanziari ai consumatori, contenute all’interno del Codice del consumo agli
artt. 67-bis ss. In particolare, viene trattato l’oggetto ed il campo di
applicazione della disciplina, le definizioni, le informazioni al consumatore
il diritto di recesso, il pagamento del servizio finanziario, i servizi finanziari
e le comunicazioni non richiesti, le sanzioni, l’irrinunciabilità dei diritti, ed
in conclusione l’onere della prova.
Infine, nel quinto ed ultimo capitolo, a conclusione dell’elaborato, si è
scelto di operare un raffronto tra le norme dedicate a questo specifico
settore e le altre disposizioni contenute all’interno del Codice del consumo,
per verificare come le prime possano coordinarsi alle seconde, e se sia
necessario un ulteriore intervento chiarificatore del legislatore volto a
superare ostacoli interpretativi ovvero a colmare delle lacune.
3
CAPITOLO I
LE ORIGINI DELLA TUTELA DEL CONSUMATORE
Sommario: 1. Le origini. – 2. La Carta Europea dei consumatori del 1973 e la
Risoluzione del Consiglio CEE del 1975. – 3. L’Atto Unico, i nuovi programmi
comunitari e il Trattato di Maastricht. – 4. Il Trattato di Amsterdam. – 5. La
giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee. – 6. Il mercato e
il consumatore. – 7. Le politiche nazionali italiane a tutela del consumatore. –
7.1. Il consumatore nella Costituzione. – 7.2. La tutela del consumatore nella
legge ordinaria e negli atti ad essa equiparati. – 8. Il “Codice del consumo”. – 9.
Le recenti modifiche apportate al Codice del consumo. – 9.1. Le pratiche
commerciali scorrette. Cenni. – 9.2. La commercializzazione a distanza di
servizi finanziari ai consumatori. Cenni. – 10. Considerazioni conclusive.
1. Le origini.
Una prima attenzione alla figura giuridica del consumatore si è avuta con il
cambiamento dei modi di produzione che si è verificato a partire dalla
Rivoluzione industriale. L’affermarsi di una produzione di massa ha
contribuito alla nascita di un mercato globale, mercato non più relegato
all’interno dei confini dei singoli Stati, e ad una generalizzazione dei
prodotti, resi largamente sostituibili e adattabili alle possibilità economiche
del singolo consumatore.
Al termine della seconda guerra mondiale e grazie al consolidamento del
mercato globale, il rapporto personale tra acquirente e venditore subì una
4
spaccatura sostanzialmente definitiva, e la fase distributiva, rispetto a quella
produttiva, divenne oggetto di numerose indagini, sia economiche che
sociologiche, quest’ultime concentrate soprattutto sul comportamento dei
consumatori
1
.
In un primo momento la figura del consumatore era considerata di “secondo
livello” rispetto all’importanza che assumeva l’aspetto meramente
economico del mercato. Si pensi che originariamente il Trattato di Roma
del 1957, istitutivo del mercato comune europeo, nacque da una “logica
puramente mercantile, finalizzata alla protezione dei mercanti e della libera
concorrenza, che in sé rappresenta un bene per produrre meglio”
2
. Lo stesso
Trattato, avendo eliminato ogni limite alla circolazione dei capitali, delle
persone, dei beni e dei servizi all’interno del territorio comunitario,
sembrava volesse puntare su uno scopo prevalentemente economico, e solo
indirettamente tutelare gli interessi dei consumatori. Infatti, il Preambolo
del Trattato, dichiarando come “scopo essenziale” della Comunità quello
del “costante miglioramento delle condizioni di vita e di occupazione dei
popoli degli Stati membri”, ha portato a ritenere che la tutela degli interessi
dei consumatori potrebbe essere un efficace strumento per il miglioramento
delle condizioni di vita della popolazione.
Nel Trattato – almeno nella versione originaria – la mancanza di una
esplicita attribuzione della competenza per la protezione degli interessi
economici dei consumatori e l’indubbio scopo economico diretto al
mantenimento ed alla protezione di un sistema efficiente di concorrenza, ha
comportato la formazione di due filoni interpretativi. Il primo, costituito da
chi ritiene che il Trattato miri a preservare il corretto funzionamento del
mercato e in particolar modo le imprese; il secondo, composto da chi
1
M. GOBBATO, La tutela del consumatore. Clausole vessatorie, commercio elettronico e
Codice del Consumo. Matelica, 2007, p. 17.
2
Tale espressione può essere ricondotta a P. PERLINGIERI, La tutela del consumatore
nella Costituzione e nel Trattato di Amsterdam, in Il diritto dei consumi, a cura di P.
Perlingieri e E. Caterini, Napoli, 2004, p. 11.
5
afferma che la tutela della concorrenza favorisca non solo le imprese che
operano nel mercato, ma anche i consumatori
3
.
Al di là delle diverse interpretazioni dottrinali, gli obiettivi del Trattato non
possono restare circoscritti al solo ambito economico, ma devono essere
estesi, necessariamente, verso un’integrazione politica e sociale. Infatti,
secondo quanto recita l’art. 2, la Comunità Europea è chiamata a favorire
“uno sviluppo armonioso delle attività economiche (…), un’espansione
continua ed equilibrata, una stabilità accresciuta, un miglioramento sempre
più rapido del tenore di vita”. Anche grazie a questa norma, e prima che
fosse ufficialmente riconosciuta una specifica competenza in materia dal
Trattato stesso, la Comunità ha potuto adottare provvedimenti volti alla
armonizzazione delle legislazioni nazionali ed in particolare, riguardanti la
protezione dei consumatori.
Sul finire degli anni ’60 i singoli Stati iniziarono ad avvertire il problema
legato alla protezione del consumatore; infatti, i primi provvedimenti
adottati riguardarono soprattutto il dovere di informazione, purtroppo senza
mai arrivare ad una disciplina sistematica e completa.
Tuttavia, solo dai primi anni ’70 si avvertì l’esigenza di formulare una
efficace politica a livello europeo di tutela dei consumatori. Così, l’impegno
delle istituzioni comunitarie si è notevolmente accresciuto tanto da rendere
l’azione comunitaria un imprescindibile punto di riferimento per le
legislazioni nazionali.
3
E.M. TRIPODI, Consumatore e diritto dei consumatori: linee di evoluzione, in Codice
del Consumo, a cura di E.M. Tripodi e C. Belli, Rimini, 2006, p. 41.
6
2. La Carta Europea dei consumatori del 1973 e la risoluzione del
Consiglio CEE del 1975.
L’evoluzione dell’attività delle istituzioni comunitarie iniziò nel 1973, anno
in cui venne approvato dall’assemblea consultiva del Consiglio d’Europa
con risoluzione n. 543, il testo definitivo della “Carta Europea di protezione
dei consumatori”.
Data l’importanza ed al tempo stesso la novità del suo contenuto, la Carta
divenne ben presto un punto di riferimento per molti ordinamenti nazionali.
Il Preambolo raccoglie i principi ispiratori ed afferma che i Paesi membri,
“animati dai medesimi sentimenti, avvertono l’esigenza di favorire il
progresso economico e sociale” attraverso una cooperazione che può
concretizzarsi anche nella definizione di regole uniformi in materia di
consumatori.
La Carta individua quattro diritti fondamentali spettanti al consumatore,
definito all’art. A i, come “ogni persona fisica o morale, alla quale siano
venduti beni o forniti servizi per uso privato”.
Questi diritti si sostanziano nel:
1. Diritto alla protezione e all’assistenza, e di conseguenza, ad un agevole
accesso alla giustizia per la riparazione di ogni danno, economico o
materiale, provocato dai beni di consumo;
2. Diritto al risarcimento del danno per la circolazione di prodotti
difettosi, o per la diffusione di messaggi menzogneri, erronei. A
riguardo, i singoli ordinamenti sono esortati a disporre regole generali
riguardanti la sicurezza dei prodotti e ad attuare politiche di controllo in
tema di pratiche commerciali sleali. Inoltre, viene introdotta una
responsabilità presunta sul produttore per danni cagionati da beni
difettosi o pericolosi;
7
3. Diritto all’informazione ed all’educazione. Le informazioni concernenti
l’uso e la qualità del prodotto devono essere corrette, e l’indicazione per
l’accertamento dell’identità del fornitore essere chiara;
4. Diritto alla rappresentanza. I singoli Stati vengono chiamati a
riconoscere ed promuovere l’associazionismo di categoria.
Uno dei primi effetti della Carta Europea fu sollecitare la Comunità
Europea a prendere posizione in materia ed a preparare il terreno per una
risoluzione, cioè un atto comunitario che ha maggiore forza politica e
vincolante della mera raccomandazione.
Infatti due anni più tardi il Consiglio CEE adottò il primo programma
preliminare quinquennale della CEE per una “politica di protezione ed
informazione dei consumatori”
4
, che delineava un progetto di azione volto a
sviluppare la protezione del consumatore negli Stati membri, ad
armonizzare i diritti nazionali ed a favorire la partecipazione dei
consumatori al processo di integrazione europea.
Il consumatore delineato nel programma non è solo “controparte
dell’impresa” o “compratore e utilizzatore di beni e di servizi per il proprio
uso personale, familiare o collettivo”, ma è anche “individuo interessato ai
vari aspetti della vita sociale che possono direttamente o indirettamente
danneggiarlo come consumatore”.
La risoluzione individua, inoltre, cinque categorie di diritti fondamentali del
consumatore che sostanzialmente riproducono quelle enunciate nella Carta
del 1973:
1. Diritto alla protezione della salute e della sicurezza. Ad esempio, i
prodotti commercializzati non devono presentare rischi o pericoli per la
salute o la sicurezza, pena il ritiro dal mercato; i consumatori devono
essere informati degli eventuali rischi derivanti dall’uso del prodotto
4
Si tratta della risoluzione del Consiglio CEE del 14 aprile 1975 in Gazzetta Ufficiale
delle Comunità europee, 25 aprile 1975, n. C 92/1.
8
stesso; gli imballaggi non devono essere tali da alterare o contaminare il
prodotto, così da renderlo inadatto all’uso;
2. Diritto alla tutela degli interessi economici. Tra questi, il consumatore
deve essere tutelato dai danni causati ai suoi interessi economici da un
bene difettoso o da servizi insufficienti;
3. Diritto al risarcimento del danno. Tale diritto in concreto si sostanzia
nella predisposizione, con mezzi adeguati, di servizi di assistenza e
consulenza in materia di reclami e nella previsione di procedure
semplici e non onerose per ottenere il risarcimento del danno;
4. Diritto all’informazione e all’educazione. Le scelte che opera il
consumatore devono essere consapevoli. Per questo motivo è essenziale
che l’utente sia educato in modo da compiere scelte razionali tra beni e
servizi concorrenti ed informato sulle caratteristiche essenziali del
prodotto, sulle modalità ottimali e sicure d’uso, sui propri diritti e le
proprie responsabilità;
5. Diritto alla rappresentanza. Le associazioni dei consumatori giocano un
ruolo fondamentale di assistenza, consulenza e protezione del
consumatore.
La risoluzione sui diritti dei consumatori, approvata nel 1975, apre la strada
a programmi di intervento mirato, destinati cioè a raggiungere obiettivi
specifici e circoscritti. Le finalità che si perseguono con l’attuazione di tali
programmi non consistono soltanto nella difesa della salute e degli interessi
economici dei consumatori, ma anche nella armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri, per prevenire contrasti, sviluppi ed
evoluzioni troppo differenti: è interesse anche delle imprese poter far conto
su di una legislazione uniforme, che non ostacoli il traffico commerciale.
9
Il mercato interno, infatti, esige che la circolazione di beni e di servizi non
sia ostacolata da legislazioni nazionali che ignorano il consumatore ovvero
presentano livelli di protezione troppo diversificati fra loro
5
.
Concludendo, grazie alla Carta del 1973 e alla Risoluzione del 1975
iniziano a svilupparsi politiche di tutela del consumatore non solo
all’interno dei singoli ordinamenti ma a livello comunitario con
l’elaborazione di programmi specifici, e si inizia a riconoscere che gli
interessi dei consumatori non devono essere oggetto di politiche specifiche
ma bilanciati con altri interessi meritevoli di tutela, presenti in tutte le
politiche comunitarie.
3. L’Atto Unico, i nuovi programmi comunitari e il Trattato di
Maastricht.
Altra pietra miliare del percorso comunitario concernente la protezione del
consumatore è l’Atto Unico Europeo
6
, entrato in vigore il 1° luglio 1987, il
quale, oltre a prevedere disposizioni dirette a facilitare la realizzazione di
un mercato interno e rafforzare il ruolo del Comitato economico e sociale
che ha competenze in materia di consumatori, contiene il primo riferimento
specifico alla tutela del consumatore quale obiettivo comunitario.
L’Atto, che apporta delle modifiche e delle integrazioni al Trattato di
Roma, dispone all’art. 18 che quest’ultimo sia integrato con la previsione di
cui all’art. 100 A, la quale prevede al comma 3 che “la Commissione, nelle
sue proposte (…) in materia di sanità, sicurezza, protezione dell’ambiente e
protezione dei consumatori, si basa su un livello di protezione elevato”.
Inoltre, a partire dagli anni novanta, vengono utilizzati da parte della
Commissione CE degli atti di indirizzo politico denominati “piani
5
G. ALPA, Introduzione al diritto dei consumatori, Bari, 2006, p. 47.
6
In Gazzetta Ufficiale 29 giugno 1987, n. L 169, e recepito in Italia con legge 23
dicembre 1986, n. 909.
10
triennali”, cioè dei piani strategici aventi lo scopo di condizionare
fortemente le politiche dei singoli Stati membri nei settori riguardanti la
tutela dei consumatori ed in grado così di riavvicinare le legislazioni
nazionali
7
. Questi atti si sono successivamente concretizzati in direttive
specifiche riguardanti precisi settori che interessano nella quotidianità ogni
soggetto in qualità di consumatore
8
. Tra le più importanti
9
si possono
7
Ad esempio, la Commissione, attraverso una comunicazione diretta al Parlamento
Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale, al comitato delle Regioni
riguardante la strategia della politica dei consumatori 2002/2006, ribadì tre obiettivi a
medio termine: un alto livello comune di tutela dei consumatori, l’effettiva applicazione
delle norme di tutela dei consumatori, il coinvolgimento delle associazioni dei
consumatori nelle politiche comunitarie.
Il documento specificava che: “Nell’ambito del primo obiettivo, le principali azioni sono
costituite da iniziative concernenti il seguito dato alle questioni inerenti le pratiche
commerciali trattate nel libro verde sulla tutela dei consumatori nell’Unione europea,
nonché da iniziative in materia di sicurezza dei servizi. Le azioni prioritarie che rientrano
nel secondo obiettivo consistono nello sviluppo di un quadro di cooperazione
amministrativa tra gli Stati membri e di meccanismi di ricorso a disposizione dei
consumatori. Per realizzare il terzo obiettivo le principali azioni consistono nel riesame
dei meccanismi di partecipazione delle organizzazioni dei consumatori al processo di
definizione delle politiche dell’UE e nella realizzazione di progetti nel campo educativo e
dello sviluppo delle competenze (…).
Obiettivo 1: “un elevato livello comune di protezione dei consumatori”. Dobbiamo fare di
più per consentire ai consumatori e alle imprese di usufruire dei vantaggi del mercato
interno; a tal fine è essenziale l’introduzione di regole e pratiche comuni a tutela dei
consumatori in tutta Europa. Ciò significa passare dall’attuale situazione caratterizzata da
norme diverse in ciascuno Stato membro ad un contesto più coerente per la tutela dei
consumatori in tutta l’UE.
Obiettivo 2: “un’applicazione efficace delle norme a tutela dei consumatori”. Nessuna
legge è buona se non è fatta rispettare in modo adeguato. I consumatori, di fronte al
progressivo aumentare dell’integrazione economica nel mercato interno e alle maggiori
opportunità loro offerte, dovrebbero godere in concreto dello stesso tipo di tutela su tutto
il territorio dell’UE e a maggior ragione in un’UE allargata. Anche le imprese hanno tutto
l'interesse a che le regole vengano applicate in modo più uniforme. Le autorità pubbliche
dovrebbero disporre di strumenti pratici ed efficaci di cooperazione in questo senso.
Obiettivo 3: “il coinvolgimento delle organizzazioni dei consumatori nelle politiche
dell’UE”. Il contributo delle organizzazioni dei consumatori alle politiche è essenziale sia
in termini di contenuto che di processo”. Il testo del programma triennale è reperibile al
sito internet http://ec.europa.eu/consumers/strategy/index_en.htm.
8
Approfondisce le tematiche relative all’evoluzione della normativa comunitaria C.
BELLI, Il Codice del Consumo nel contesto europeo, in Codice del Consumo, a cura di
E.M. Tripodi e C. Belli, cit., p. 78 ss.
9
Meritano comunque di essere segnalate direttive precedenti ugualmente importanti: la
direttiva 85/374/CEE sulla responsabilità del produttore per danni da prodotto difettoso,
ed un gruppo di direttive miranti alla protezione degli interessi economici dei
consumatori, cioè la 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole, la 85/577/CEE sui
contratti negoziati fuori dai locali commerciali, la 87/102/CEE sul credito al consumo.
11
ricordare quelle concernenti i generi alimentari, medicinali, cosmetici,
giocattoli; quelle volte a tutelare la salute e l’integrità fisica; in particolare
del primo piano, 1990/1992 meritano di essere menzionate la direttiva
92/59/CEE sulla sicurezza generale dei prodotti di consumo; la 90/314/CEE
sui viaggi tutto compreso, la 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti
standard di consumo.
La consacrazione di un vero e proprio diritto europeo del consumo avvenne
con il Trattato di Maastricht
10
, firmato il 7 febbraio 1992 ed entrato in
vigore il 1° novembre 1993. Tale Trattato, come già in precedenza l’Atto
Unico Europeo, apportò delle modifiche al Trattato di Roma, cambiando la
denominazione della “Comunità economica europea” in “Comunità
europea” ed introducendo nuove forme di cooperazione tra i governi degli
Stati membri, ad esempio nel settore della difesa e in quello della “giustizia
e affari interni”. Aggiungendo questa cooperazione intergovernativa al
sistema già esistente della “Comunità”, il trattato di Maastricht ha creato
una nuova struttura a tre “pilastri”, sia politica che economica: l’Unione
europea.
In materia di tutela di consumatore, è stato predisposto un titolo apposito,
l’undicesimo, riservato alla “protezione dei consumatori”. Infatti l’art. 129
A dispone che “la Comunità contribuisce al conseguimento di un livello
elevato di protezione dei consumatori mediante misure adottate in
applicazione dell’articolo 100 A nel quadro della realizzazione del mercato
interno” e promuove “azioni specifiche di sostegno e di integrazione della
politica dei vari Stati membri rivolte alla tutela della salute, della sicurezza
e degli interessi economici dei consumatori, garantendo loro una
informazione adeguata”
11
. Inoltre, i singoli Stati membri sono liberi di
mantenere ed introdurre misure di protezione ancor più rigorose.
10
In Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1992, n. C 191, e recepito in Italia con legge 3 novembre
1992, n. 454.
11
Art. 129 A: “1. La Comunità contribuisce al conseguimento di un livello elevato di
protezione dei consumatori mediante: a) misure adottate in applicazione dell’articolo 100
12
In questo senso la politica dei consumatori è stata “costituzionalizzata” a
livello europeo, divenendo uno degli obiettivi generali della Comunità,
come risulta dalla modifica dell’art. 3 del Trattato, che alla lett. s) afferma
che l’azione della Comunità comporta, alle condizioni e secondo il ritmo
previsti dal presente trattato, “un contributo al rafforzamento della
protezione dei consumatori”
12
.
Grazie al Trattato di Maastricht la politica comunitaria di protezione del
consumatore può dirsi ufficialmente inaugurata, oltre ad essere
controbilanciata e integrata con le altre politiche comunitarie. Tale
coordinamento tra le politiche comunitarie ha l’obiettivo di garantire un più
rapido raggiungimento degli scopi prefissati e di evitare contraddizioni
all’interno di una legislazione dai contorni ormai indefiniti.
4. Il Trattato di Amsterdam.
Il Trattato di Amsterdam
13
, firmato il 2 ottobre 1997 ed entrato in vigore il
1° maggio 1999, ha modificato il Trattato sull’Unione europea e i Trattati
che istituiscono le Comunità europee. Il Trattato in parola si orienta nella
direzione di rafforzare l’unione politica, con nuove disposizioni riguardanti
le tematiche della libertà, sicurezza e giustizia e sostenere la nascita della
cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, il tutto collocando in
primo piano di diritti fondamentali dell’uomo.
A nel quadro della realizzazione del mercato interno; b) azioni specifiche di sostegno e di
integrazione della politica svolta dagli Stati membri al fine di tutelare la salute, la
sicurezza e gli interessi economici dei consumatori e di garantire loro un’informazione
adeguata. 2. Il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all’articolo 189
B e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta le azioni specifiche di
cui al paragrafo 1, lettera b). 3. Le azioni adottate in applicazione del paragrafo 2 non
impediscono ai singoli Stati membri di mantenere e di prendere misure di protezione più
rigorose. Tali misure devono essere compatibili con il presente trattato. Esse sono
notificate alla Commissione”.
12
E.M. TRIPODI, op. cit., p. 44.
13
In Gazzetta Ufficiale 10 novembre 1997, n. C 340, e recepito in Italia con legge 16
giugno 1998, n. 209.
13
Nel caso specifico, lo sviluppo della normativa comunitaria in funzione di
una sempre più penetrante tutela del consumatore emerge nitidamente dal
confronto tra l’ex art. 129 A (del Trattato di Maastricht), il quale prevedeva
una generica partecipazione dell’Unione “al conseguimento di un livello
elevato di protezione dei consumatori” mediante l’informazione adeguata, e
l’attuale formulazione dell’art. 153
14
come modificato dal Trattato di
Amsterdam.
Infatti ai sensi dell’art. 153 comma 1, “Al fine di promuovere gli interessi
dei consumatori ed assicurare un livello elevato di protezione dei
consumatori, la Comunità contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli
interessi economici dei consumatori nonché a promuovere il loro diritto
all’informazione, all’educazione e all’organizzazione per la salvaguardia
dei propri interessi”.
Dunque l’obiettivo è di sostenere attivamente gli interessi dei consumatori:
l’espressione “promuovere”, infatti, evoca un comportamento propulsivo e
propositivo volto a un’effettiva promozione dei diritti dei consumatori; la
dicitura “contribuisce” rimanda non solo alla identificazione e garanzia di
diritti ed interessi, ma anche all’assunzione di misure concrete che ne
garantiscano l’effettivo esercizio.
Inoltre nell’inciso “assicurare un livello elevato di protezione”, il termine
“assicurare” appare maggiormente volto ad una garanzia concreta mediante
14
Art. 153 (ex art. 129 A): “1. Al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed
assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, la Comunità contribuisce a
tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori nonché a
promuovere il loro diritto all’informazione, all’educazione e all’organizzazione per la
salvaguardia dei propri interessi. 2. Nella definizione e nell’attuazione di altre politiche o
attività comunitarie sono prese in considerazione le esigenze inerenti alla protezione dei
consumatori. 3. La Comunità contribuisce al conseguimento degli obiettivi di cui al
paragrafo 1 mediante: a) misure adottate a norma dell’articolo 95 nel quadro della
realizzazione del mercato interno, b) misure di sostegno, di integrazione e di controllo
della politica svolta dagli Stati membri. 4. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura
di cui all’articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta le
misure di cui al paragrafo 3, lettera b). 5. Le misure adottate a norma del paragrafo 4 non
impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o di introdurre misure di protezione più
rigorose. Tali misure devono essere compatibili con il presente trattato. Esse sono
notificate alla Commissione”.
14
l’adozione di misure dirette, che vadano oltre la semplice indicazione di un
obiettivo da realizzare. Al contrario, la formulazione precedente (art. 129
A), lasciava alle istituzioni comunitarie ruoli marginali mediante
l’indicazione di linee generali della politica di protezione, rimesse, tuttavia,
all’attuazione concreta da parte degli Stati membri
15
.
Con il Trattato di Amsterdam le esigenze dei consumatori assumono una
posizione centrale che obbliga non solo a prenderle in considerazione, ma
soprattutto a ponderarle con altri interessi ugualmente rilevanti ed a volte
contrapposti, come gli interessi degli imprenditori.
A distanza di quasi 25 anni dalla risoluzione del 1975 che enunciava una
sorta di bill of rights per i consumatori, con il Trattato di Maastricht la
protezione dei consumatori ottiene un titolo apposito (l’undicesimo) e
un’articolazione normativa all’interno della disciplina di base della
Comunità concentrata sul “conseguimento di un livello elevato di
protezione dei consumatori” (art. 129 A); oggi, si perviene
all’individuazione di diritti che sono oggetto di disposizioni non più di
natura programmatica, ma di natura precettiva
16
. Infatti non si assiste ad una
mera enunciazione di diritti ma di veri e propri obiettivi, tanto importanti da
essere inclusi nel testo base dell’Unione.
Il diritto comunitario del consumo tende così a prendere piede, e si assiste
al proliferare di numerose direttive riguardanti settori chiave, come la
direttiva 97/7/CE in tema di vendite a distanza, la 99/44/CE riguardante
alcuni aspetti della vendita di beni al consumo e sulle relative garanzie, la
2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società
dell’informazione ed in particolare il commercio elettronico, la 2002/65/CE
sulla commercializzazione a distanza dei servizi finanziari e la 2005/29/CE
concernente le pratiche commerciali sleali
17
.
15
P. PERLINGIERI, op. cit., p. 31.
16
G. ALPA, Introduzione al diritto dei consumatori, op. cit., p. 53.
17
Va segnalato che l’azione dell’Unione Europea non si limita all’emanazione di
direttive, regolamenti o altri atti normativi, ma può anche estendersi in atti aventi
15
5. La giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee.
La giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha
contribuito all’affermazione di una più concreta ed attuale politica
comunitaria a protezione dei consumatori; infatti nelle sue pronunce
vengono applicati principi riguardanti direttamente o indirettamente la
posizione giuridica ed economica dei consumatori.
funzione informativa e “didattica”. Infatti nel luglio del 2004 essa ha predisposto un
quadro di principi che non hanno natura vincolante e non sono orientativi
dell’interpretazione delle norme o delle politiche dell’Unione. Tali principi, concernenti
la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori, rappresentano quel “livello minimo di
tutela” che tutti gli Stati membri dovrebbero garantire ai consumatori. Comprare ciò che
si vuole, dove si vuole: l’ordinamento comunitario garantisce la libertà di acquisto e di
trasporto di beni e servizi all’interno di qualsiasi paese dell’Unione, senza dazi doganali o
imposte supplementari (oltre all’IVA prevista); l’acquisto può essere effettuato in via
diretta, oppure a distanza, per corrispondenza, per telefono o per Internet. Restituire ciò
che non funziona: sono previste garanzie nelle vendite, che consentono di esperire rimedi
diversi, quali la riparazione, la sostituzione o la restituzione. Norme di sicurezza elevate
per alimenti e altri beni di consumo: rigide regole di controllo sulla intera catena
alimentare per garantire la sicurezza degli alimenti. Informarsi su ciò che si mangia:
regole concernenti le informazioni da indicare sulle confezioni dei prodotti; l’etichettatura
ripercorre il processo produttivo evidenziando tutti i dati utili, comprese la composizione,
la provenienza, le allergie. Contratti equi nei confronti dei consumatori: la legislazione
dell’UE stabilisce il divieto delle clausole contrattuali abusive: indipendentemente dallo
Stato membro dell’UE in cui viene firmato il contratto, il consumatore viene protetto da
questo tipo di abusi. A volte i consumatori possono cambiare idea: chi ha fatto acquisti in
luoghi diversi dai locali commerciali, o mediante tecniche a distanza, può sciogliersi dal
vincolo contrattuale esercitando il diritto di recesso (il cd. diritto di pentimento) entro un
determinato periodo di tempo e senza penali. Confrontare i prezzi deve essere più facile:
obbligo imposto ai supermercati di indicare il prezzo unitario del prodotto, al di là delle
quantità contenute nelle confezioni in vendita; inoltre, i prezzi dei servizi finanziari sono
resi più trasparenti attraverso la comunicazione del tasso annuo effettivo globale. I
consumatori non vanno ingannati: con questa formula si allude alla pubblicità
ingannevole, alle informazioni da conferire ai consumatori in caso di vendite televisive e
per corrispondenza, alle informazioni che riguardano i prodotti finanziari. La tutela dei
consumatori durante le vacanze: obblighi previsti per far sì che quanto dichiarato
nell’opuscolo informativo consegnato al cliente corrisponda alla prestazione effettuata.
Esso si riferisce anche all’acquisto del diritto connesso al godimento parziale di immobili
(cd. multiproprietà). Mezzi di ricorso efficaci per le controversie transfrontaliere: poiché
i consumatori sono “agenti economici essenziali e responsabili del mercato interno”, non
solo essi ricevono garanzie per fare acquisti sicuri in tutti i paesi dell’Unione, ma anche
l’opportunità di cercare i migliori affari ovunque in Europa. La rete Ecc-Net informa i
consumatori sui loro diritti e comunica le informazioni necessarie per attivare i rimedi
relativi quando l’acquisto è transfrontaliero. Il testo è reperibile nel sito internet
http://europa.eu.int/comm/consumers/cons_info/10principles_en.htm.