5
connessi all’operazione di cartolarizzazione, e l’attività dell’arranger che
assiste l’originator nell’organizzare le varie fasi della cartolarizzazione.
Successivamente lo studio focalizza l’aspetto finanziario, sull’emissione
dei titoli che trova esperienza nei diversi paesi internazionali che fanno
utilizzo di ABS (Pass-through, Asset-Baked e Pay- through).
Infine il capitolo si chiude con la valutazione del rating, processo svolto
da società o agenzie esterne e indipendenti all’originator e allo SPV, per
certificare la qualità del titolo, attraverso una scala valori che apprezza
l’ammontare del rischio. Successivamente vengono esposti i rischi
connessi all’operazione focalizzando lo studio sul rischio operativo in tutti
i suoi aspetti e sfaccettature.
Nel secondo capitolo, lo studio si sposta sull’operazione di
cartolarizzazione dei crediti INPS. Dopo aver esposto sommariamente la
storicità istituzionale dell’Istituto, si passa alla descrizione che da avvio
all’operazione, trovando fonte normativa all’articolo 13 della legge 448
del 1998, evidenziando le peculiarità che questa operazione prevede.
Successivamente viene esposto l’adeguamento alla normativa generale
(decreto legge 308 del 1999), essendo stata istituita prima della legge 130
del 1999. L’adeguamento fu necessario poiché si dovevano eliminare
quegli elementi di rigidità che potevano compromettere la fattibilità della
stessa e l’entrata dei titoli nei mercati finanziari internazionali.
In seguito si descrive l’oggetto di cessione (crediti contributivi), la sua
natura (il presupposto della contribuzione), la forma negoziale della
cessione (contratto di cessione) e si focalizzano le garanzie che l’INPS è
tenuto a rilasciare, in particolare quella relativa all’esistenza dei crediti al
tempo della cessione dovendo essere liberi e non vincolati.
Poi lo studio passa alla società veicolo (SCCI SpA) dove vengono
esposti i requisiti, gli obblighi e le modalità operative, accentrando il
6
ragionamento alla logica funzione che la società deve assicurare: la
segregazione patrimoniale.
Successivamente si descrivono i servizi di riscossione cassa e
pagamenti dei crediti previsti dall’art. 24 del decreto legislativo n. 46 del
1999 che disciplina la riscossione dei crediti mediante ruolo (attività svolta
dai Concessionari).
Si conclude il presente lavoro con la descrizione delle sei fasi della
cartolarizzazione che si sono succedute e i risultati ottenuti, evidenziando
l’aspetto finanziario che l’operazione, seppur complessa, ha prodotto.
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CAPITOLO I
La cartolarizzazione: un’operazione nuova, anzi antica
1.1 L’operazione classica
La cartolarizzazione è una operazione di finanza strutturata nata nel
mondo anglosassone e sviluppatasi nelle aree del mondo ad economia
avanzata. Con tale operazioni si consente alle imprese (originators), di
smobilizzare i propri crediti, o altre attività di bilancio, attraverso il ricorso
al mercato dei capitali, reperendo, presso il pubblico degli investitori,
somme di denaro dirette a finanziare la società veicolo che acquista le
attività ed emette titoli caratterizzati da flussi finanziari connessi agli
assets sottostanti: gli Asset Backed Securites (ABS). In cambio il
portafoglio creato dalla società veicolo è destinato alla soddisfazione degli
investitori che hanno diritto della restituzione del capitale investito
maggiorato degli interessi.
Verso la fine degli anni settanta, questa operazione di finanza strutturata
nasce e si sviluppa nel mercato degli Stati Uniti col termine securitization.
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Negli anni ottanta è stata tradotta in Italia con il termine cartolarizzazione
o titolarizzazione, mentre in Francia si parla di titrisation ed in Spagna di
tritisacion. Il termine conosce due varianti consonantiche: securitization,
coniato negli Stati Uniti, quando fu elaborato questo nuovo processo
finanziario e contrattuale; securitisation, meno utilizzato, è stato introdotto
successivamente nel linguaggio al diffondersi dell’operazione in Europa.
Etimologicamente il termine securitization è rappresentato dal
sostantivo security che assume il significato “sicurezza o garanzia in
genere”; nella forma plurale securities è impiegato per indicare titoli
mobiliari
1
.
La derivazione etimologica chiarisce l’essenza dell’operazione sia
nell’accezione di garanzia sia nell’accezione di titoli mobiliari. Infatti lo
smobilizzo dei crediti implica che essi vadano a costituire un patrimonio
separato che rappresenta la garanzia dell’operazione per gli investitori, e i
crediti costituiscono l’attivo sottostante che viene trasformato in strumenti
finanziari da immettere sul mercato di capitali per raccogliere liquidità.
L’operazione di securitization inizialmente viene utilizzata come
mobilizzazione dei mutui edilizi, successivamente si fa ricorso ad altre
tipologie di credito quali il credito al consumo, i finanziamenti ottenuti
attraverso le carte di credito, i prestiti per l’acquisto di autovetture, il
finanziamento delle infrastrutture, le attività di leasing ed infine, i diritti
cinematografici e musicali.
L’introduzione e il successivo crescente successo della securitization,
inseriscono, negli ultimi anni, in un contesto in cui si evidenzia
1
Enciclopedia «La Biblioteca di Repubblica» vol. 18 definisce il termine security:
“sicurezza. Termine usato in informatica per indicare una serie di tecniche messe a
punto sia per prevenire che i dati memorizzati in un computer siano letti o modificati da
utenti non autorizzati …”.
Il dizionario bilingue «Zanichelli» alla voce security esplica: “sicurezza, certezza,
protezione, obbligazioni, titoli, valori….”
9
“l’innovazione finanziaria”, nuovi strumenti, nuovi mercati, nuovi processi
produttivi, nuovi intermediari
2
.
La Banca d’Italia è convinta dei legami tra sistema finanziario e
sviluppo economico. Infatti ha sostenuto e stimolato assetti più efficienti
nel sistema finanziario italiano attraverso l’esercizio delle sue specifiche
funzioni istituzionali e anche influendo sulla legislazione
3
.
In questo contesto, in Italia, si inserisce la legge 130 del 1999
rimuovendo gli ostacoli nel sistema finanziario, innovando e migliorando
la distribuzione dei rischi sui quali si stipulano contratti, la cui funzione
economica è quella di contrastare l’inefficienza prodotta dall’incertezza.
La legge sulla cartolarizzazione, in Italia mette a disposizione un
procedimento innovativo per l’emissione di titoli con un profilo di rischio
desiderato. La società veicolo ha la possibilità di emettere titoli con diversi
livelli di subordinazione (tranching), per cui ogni emissione può essere
ponderata sulla base della domanda che si manifesta sul mercato in quel
momento. Le ABS si distinguono dalle obbligazioni ordinarie perché le
eventuali perdite sono direttamente proporzionali al portafoglio
sottostante. Inoltre la cartolarizzazione concorre a ridurre i costi di
transazione. L’investitore acquista ABS emessi, a fronte di particolari
tipologie di credito (crediti al consumo, mutui ipotecari), con costi molto
contenuti rispetto ad un investimento diretto su quelle attività. Peraltro, la
cartolarizzazione, evita le asimmetrie informative, e il mercato è in grado
di valutare i pagamenti attesi, su particolari cespiti, del cash flow
dell’azienda nel suo complesso.
2
A. Caretta, I. Basile, L. Munari, L’innovazione finanziaria: principali aspetti teorici,
origine e diffusione, Giuffrè, Milano, 1987.
3
P. Ciocca, La nuova finanza in Italia. Una difficile metamorfosi (1980-2000), Torino,
Bollati Boringhieri, 2000, pag. 59.
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1.2 I soggetti coinvolti nell’operazione.
1.2.1 L’Originator.
La cartolarizzazione è una operazione finanziaria consistente nella
cessione di crediti da parte di un originator ad una società qualificata,
Special Purpose Vehicle, la quale provvede a convertire tali crediti in titoli
negoziabili, cosiddetti ABS, su un mercato secondario.
L’art. 1 della legge 130 nulla prevede sui requisiti dell’originator. Ciò
significa che, chiunque vanti un credito che presenti le caratteristiche
indicate nell’art. 1 comma 1, può dare vita ad una operazione di
cartolarizzazione
4
.
In pratica, una operazione di cartolarizzazione non può avere ogni tipo
di attivo, dato che, il raggruppamento e la vendita di crediti, non è fine a
se stessa, ma mira a garantire una successiva emissione di titoli sul
mercato dei capitali. Al fine di rendere possibile la prima fase, ossia la
valutazione dei rischi e la costituzione del pool, i crediti dovranno essere
omogenei e dovranno essere “buoni”, cioè non incagliati o inesigibili
5
.
L’originator seleziona i propri crediti, presenti e futuri, iscritti nel
proprio bilancio e li cede allo SPV. Il volume delle risorse incassate dal
cedente è detto advance level. Il veicolo può pagare per intero al momento
della cessione oppure in parte all’atto del trasferimento dei crediti e
successivamente effettua dei rimborsi a seconda le condizioni contrattuali
della cessione.
4
L’unica limitazione, contenuta nell’art. 1, comma 1, riguarda il carattere
dell’obbligazione venduta. La norma richiede che il credito sia pecuniario, escludendo
quei crediti che non sono espressi in termini monetari e suscettibili di valutazione
patrimoniale.
5
M. Gambaro, Lo sviluppo della securitization in Italia, Bancaria, Roma, 1995, pag19
ss..