5
La Carta costituzionale, all’art.2, garantisce “i diritti
inviolabili della persona, sia come singolo sia nelle formazioni
sociali ove si svolge la sua personalità”.
La norma, a priori, riconosce i diritti inviolabili della persona
non solo “uti singoli”, ma come soggetto facente parte di
formazioni sociali.
Il diritto di associarsi, liberamente e senza alcuna
autorizzazione, per fini che non siano vietati dalla legge
penale(art.18 Cost.), è il mezzo per lo sviluppo dell’individuo.
Tale diritto non deve però ledere l’ordinamento; per tale
motivo sono proibite le associazioni segrete nonché quelle
politiche militarizzate(art 18,co.2), avendo cura di
disciplinarne lo scioglimento attraverso legge ordinaria(l.25
gennaio 1982,n°17)
2
.
L’art.3, nel sancire il principio di uguaglianza, si impegna
anche a rimuoverne gli ostacoli per la sua realizzazione; se è
vero che l’individuo svolge la sua personalità nelle formazioni
sociali, sarà anche vero che l’art.3 troverà la sua applicazione
nei confronti delle strutture plurisoggettive, impedendone la
discriminazione.
La garanzia costituzionale apprestata alle formazioni sociali,
non impedisce, però, al legislatore ordinario, di elaborare e di
assumere nuovi modelli, e all’interprete di cercare nuove
formazioni divenute meritevoli di una specifica considerazione.
In questa indagine ci si occupa della disciplina degli enti senza
scopo di lucro, e in particolare fra questi delle associazioni.
Dell’evoluzione che tale disciplina ha avuto, sia a livello
2
GAZZONI,”Gli enti”,in Manuale di dir.priv.,1998.
6
codicistico che a livello di legislazione speciale; e, soprattutto,
come tale cambiamento abbia inciso sulla capacità delle
associazioni non profit, e in modo particolare su quella
negoziale.
Nella prima parte della trattazione si affronta il tema della
disciplina codicistica delle associazioni, e di come
l’elaborazione giurisprudenziale prima, e, soprattutto,
interventi legislativi poi, abbiano condotto ad una
rimeditazione, negli enti privati senza scopo di lucro, dei
concetti di capacità, soggettività, personalità giuridica.
Successivamente si analizza la capacità delle associazioni,
riconosciute e non, e in modo particolare quella “negoziale”:
dall’autorizzazione agli acquisti degli enti non lucrativi,al
successivo processo di riforma, fino all’assetto normativo
attuale, distinguendo sempre tra negozi a titolo oneroso e
negozi a titolo gratuito.
Nell’ultima parte dell’indagine viene trattato il mondo del non
profit:
- come l’enorme importanza e il potere economico che
questo settore ha acquisito abbia portato ad una
rimeditazione del rapporto Stato-enti privati,questi ultimi
non più visti come un fenomeno da limitare, ma da
sostenere ed incentivare;
- della possibilità ormai riconosciuta agli enti non profit di
svolgere attività d’impresa;
- di come l’eliminazione di ogni limite alla capacità
acquisitiva degli enti privati senza scopo di lucro imponga
7
di affrontare il problema della previsione di forme
alternative di controllo;
- ed infine si analizza la legislazione speciale(limitatamente
a quegli enti che possono assumere la forma giuridica di
associazioni), e in particolare quelle disposizioni che
vanno ad incidere sulla capacità delle associazioni non
profit.
8
CAPITOLO PRIMO:
LE ASSOCIAZIONI NELLA DISCIPLINA
CODICISTICA.
9
1.1. PERSONE GIURIDICHE E ASSOCIAZIONI NON
RICONOSCUITE.
L’ordinamento considera soggetti di diritto e destinatarie di
norme anche entità diverse dall’uomo; sono le persone
giuridiche, individuate anzitutto in senso negativo: sono
fenomeni del diritto diversi dalle persone fisiche, intendendosi
per persone fisiche gli individui umani
3
.
Per designare le persone giuridiche il codice civile del 1865
usava l’espressione più antica di corpo morale.
Il sistema accolto nel codice del ’42 in tema di soggetti di
diritto conosce varie partizioni: innanzitutto una prima summa
divisio separa le persone fisiche da quelle giuridiche.
In secondo luogo, gli artt.11 e 12 c.c. distinguono tra persone
giuridiche pubbliche e persone giuridiche private
4
.
In terzo luogo, queste ultime sono a loro volta divise, da una
parte, in enti collettivi disciplinati dal libro primo del codice, e
precisamente: associazioni, fondazioni “e altre istituzioni di
carattere privato”(art.12 c.c.); dall’altra, in enti collettivi
regolati dal libro quinto, e cioè le società.
Infine, una quarta e profonda differenziazione riguarda gli enti
collettivi riconosciuti come persone giuridiche, e quelli non
personificati, ai quali - secondo l’ispirazione originaria del
codice - non spettava la qualità di soggetti di diritto.
3
BASILE,FALZEA,”Persona giuridica”(dir.priv.),in Enc.del dir.,XXXIII, Milano,
1958, p.234.
4
L’art.11 c.c dispone:”Le province e i comuni,nonchè gli enti pubblici
riconosciuti come persone giuridiche godono dei diritti secondo le leggi e gli usi
osservati come diritto pubblico”.
10
Gli enti non personificati disciplinati nel libro primo sono le
associazioni non riconosciute (artt.36-38 c.c.) e i
comitati(artt.39-42 c.c.), mentre gli organismi privi di
personalità giuridica di cui al libro quinto sono le società di
persone
5
.
La previsione di enti dotati di personalità giuridica viene
solitamente giustificata con la maggiore possibilità di
assicurare il perseguimento di determinati fini attraverso
organizzazioni distinte dalle persone fisiche che le
compongono.
Tali fini vengono qualificati come collettivi e permanenti, fini
che trascendono la sfera individuale e perdurano oltre la vita
umana.
Pur nella grande diversità del fenomeno associativo sembra
possibile identificare alcuni elementi costanti che ricorrono
necessariamente in tutte le associazioni:
a) In primo luogo occorre una pluralità di soggetti. Questo
elemento, normalmente chiamato elemento personale,
acquista in tutto il fenomeno associativo un significato
assolutamente prevalente: una pluralità di soggetti è
evidentemente necessaria nel momento in cui l’associazione
viene costituita, ma conserva tutta la sua importanza durante
la vita dell’ente. Ed infatti, per espressa disposizione
legislativa, il completo venir meno dell’elemento personale
determina l’estinzione del vincolo associativo( ex art.27c.c.).
b) Questi soggetti sono uniti reciprocamente da un vincolo
giuridico posto da essi stessi per il raggiungimento di uno
5
PONZANELLI,Gli enti collettivi senza scopo di lucro,Torino,2000.
11
scopo comune . Secondo i principi comuni questo scopo deve
essere lecito, possibile e determinato. Inoltre deve essere
stabile, nel senso che deve essere perseguito con una serie di
atti che si susseguono nel tempo. Il conseguimento dello
scopo fa venir meno il vincolo giuridico che lega i soggetti,
e quindi determina anch’esso l’estinzione dell’associazione.
c) Elemento essenziale è anche il patrimonio. Esso può essere
grande o piccolo, ma in ogni caso deve essere adeguato al
raggiungimento dello scopo. Quando tale rapporto tra
elemento patrimoniale ed elemento teleologico viene meno
definitivamente, si verifica la terza ipotesi di estinzione
dell’associazione, l’impossibilità del raggiungimento dello
scopo.
Questi elementi non costituiscono solo requisiti di validità
dell’atto costitutivo delle associazioni, ma sono vere e proprie
condizioni per la loro esistenza
6
.
Le associazioni sono organismi collettivi che trovano una loro
puntuale definizione e disciplina normativa, come abbiamo già
avuto modo di vedere, nel codice civile, che tratta delle
associazioni riconosciute e non riconosciute, rispettivamente,
negli articoli da 12 a 33 e da 36 a 42 del Libro I,Titolo II.
La differenza principale concerne il riconoscimento.
A questo proposito, la dottrina da tempo si divide tra chi
sostiene che la mancanza di personalità costituisce un elemento
netto di distinzione, nel senso che nessuna questione di
capacità giuridica è riferibile all’associazione non riconosciuta
come entità sovraordinata ai singoli associati, e non può
6
AURICCHIO, Enciclopedia del diritto,1958, III,p.875
12
parlarsi di capacità (tanto meno di personalità) limitata,
attenuata o imperfetta
7
.
Chi attribuisce alle associazioni non riconosciute una
personalità o una soggettività o una capacità limitata
8
.
Fino alla posizione estrema di chi accosta le associazioni non
riconosciute alle riconosciute
9
.
In pratica, quindi, per stabilire se si è in presenza di
un’associazione riconosciuta o non riconosciuta, occorrerà
accertare se si è avuto o no un riconoscimento.
Il legislatore civilistico, quindi, ha operato una precisa
diversificazione tra associazioni riconosciute e non, nella
consapevolezza che il meccanismo del riconoscimento deve
essere il veicolo attraverso il quale lo Stato viene in diretto
contatto con l’associazionismo non lucrativo privato
determinando delle conseguenze giuridiche dirette sia in capo
all’associazione che riceve tale riconoscimento, sia di riflesso
in capo ai responsabili “legali” dell’associazione stessa, cioè in
capo a coloro che agiscono in nome e per conto
dell’associazione e ne hanno la rappresentanza sia di fronte ai
terzi che in giudizio.
Il riconoscimento giuridico, che permette all’associazione
interessata di acquisire la “personalità giuridica”, rappresenta
un momento di centrale diversificazione rispetto all’ordinario
regime patrimoniale e di responsabilità che sovrintende le
associazioni non riconosciute.
7
RUBINO,Le associazioni non riconosciute,Milano,1952,p.27.
8
MESSINEO,Manuale di diritto civile e commerciale,I,Milano,1957.
9
CANDIAN,Nozioni istituzionali di diritto privato,Milano,1949.
13
Mentre queste ultime, infatti, non dispongono di un vero e
proprio patrimonio che sia appositamente deputato a garantire
i terzi per le eventuali obbligazioni che l’associazione dovesse
assumere nel corso della propria esistenza, ma i terzi potranno
rivalersi su coloro i quali hanno agito in nome e per conto
dell’associazione stessa, aggredendo eventualmente anche il
loro patrimonio personale, nelle associazioni riconosciute si ha
una disciplina diametralmente opposta a questa.
Come avviene nelle società di capitali, infatti, l’ottenimento
del riconoscimento da parte degli organi civilmente abilitati a
concederlo, determina un diverso ordine di conseguenze in
grado di capovolgere la questione precedentemente evidenziata.
L’associazione riconosciuta dispone di personalità giuridica, e
ciò determina delle conseguenze “giuridiche” sia in capo
all’associazione, sia in capo al socio rappresentante
dell’associazione stessa.
Quanto alle conseguenze giuridiche che spiegano i propri
effetti in capo all’associazione riconosciuta, essi si
sostanziano nel fatto che l’associazione disporrà di un proprio
patrimonio a tutela dei terzi, e detto patrimonio non potrà
essere deputato ad uso diverso da quello per il quale è
costituito, e cioè a garanzia delle obbligazioni assunte
dall’associazione.
I terzi eventualmente creditori, quindi, non potranno in nessun
caso aggredire il patrimonio personale dei soci, o del socio
rappresentante dell’associazione, ma dovranno soddisfare i loro
crediti solo rivalendosi sull’associazione e cioè sul suo
patrimonio .
14
Ciò ovviamente determina per i creditori stessi una minore
garanzia sostanziale, perché nel caso di incapienza del
patrimonio dell’associazione debitrice, dovranno vedere
soccombere i propri crediti senza possibilità di rivalersi nei
confronti di chi ha agito.
Sotto un altro e diverso profilo, tuttavia, i terzi stessi sono
formalmente più garantiti rispetto a quanto può accadere ai
creditori di un’associazione non riconosciuta, in quanto essi
sapranno fin dall’inizio di intrattenere rapporti con
un’associazione riconosciuta, che risponderà fino al limite del
suo patrimonio.
Quanto alle conseguenze in capo agli eventuali rappresentanti
legali dell’associazione, è bene precisare che le riflessioni fin
qui condotte valgono limitatamente alla responsabilità civile,
nel senso che comunque l’eventuale responsabilità penale
rimane sempre in capo a chi ha agito in nome e per conto
dell’associazione
10
.
Nell’ambito della responsabilità civile gravante sulla sola
associazione, ove questa abbia ottenuto il riconoscimento,
bisogna in ogni caso tenere presente che non esiste una sorta di
“impunibilità” dei suoi rappresentanti legali.
Infatti sarà sempre possibile che l’associazione chiamata a
rispondere civilmente per gli atti compiuti dal rappresentante
legale nell’esercizio delle sue funzioni, si rivalga su
10
Solitamente la dottrina penalistica designa questo principio con l’espressione di
origine latina “societas delinquere non potest”,volendo con ciò significare che se
anche astrattamente potesse desumersi una violazione di una norma penale da
parte di un’associazione riconosciuta,la predetta violazione non potrebbe mai
ricadere in capo all’ente,ma dovrebbe sempre essere addebitata all’autore della
violazione,di modo che le sanzioni penali conseguenti ,che ovviamente sono
strettamente personali,possano essere applicate al soggetto attivo del reato.
15
quest’ultimo nel caso in cui possa essere ravvisato un danno
patrimoniale che lo stesso abbia cagionato all’associazione.
In altri termini, se il riconoscimento civilistico assicura un
passaggio di responsabilità dai rappresentanti legali
all’associazione per tutti gli atti compiuti nei rapporti coi terzi,
ciò non precluderà all’associazione di rivalersi sui
rappresentanti stessi.
Il diverso regime di responsabilità civile ed il diverso ruolo in
concreto svolto dal patrimonio all’interno di un’associazione
riconosciuta, hanno indotto il legislatore civilistico a
contornare di più accurate cautele queste particolari tipologie
di associazioni, a partire dalla loro costituzione sino al loro
scioglimento.
Così, ad esempio, mentre giuridicamente un’associazione non
riconosciuta può ritenersi validamente costituita qualunque sia
la forma in cui si estrinseca la manifestazione di volontà di più
soggetti, manifestazione che può quindi risultare al limite
anche tacita o verbale, per le associazioni riconosciute tale
circostanza è certamente esclusa dalla normativa civilistica,
atteso che espressamente se ne dispone la costituzione solo per
atto pubblico, redatto da un notaio.
Oltre a dover risultare da atto pubblico, lo statuto delle
associazioni riconosciute deve contenere precise clausole
dettate specificamente dal legislatore civilistico, e per la sua
modifica è necessaria l’approvazione non solo da parte
dell’assemblea dei soci, ma anche da parte dell’organo
individuato dal legislatore stesso come addetto alla concessione
del riconoscimento.
16
Vi sono poi una serie di disposizioni che dettano una
disciplina estremamente dettagliata in tema di deliberazioni
dell’assemblea, di obblighi in merito al recesso e all’esclusione
degli associati, di estinzione dell’associazione e della sua
liquidazione, di devoluzione del patrimonio eventualmente
residuato, di registrazione delle persone giuridiche.
Questo in sintesi il quadro normativo che emerge dalla lettura
degli articoli del codice civile dedicati alle associazioni con
personalità giuridica, quadro che ci conferma come il
legislatore abbia voluto permeare di cautele e di garanzie il
sistema, al contrario di quanto invece emerge dalla lettura delle
disposizioni relative alle associazioni non riconosciute.
Queste ultime, infatti, hanno un ordinamento interno che viene
completamente rimesso agli accordi interni degli associati.
Ciò significa che le associazioni riconosciute hanno vincoli di
forma e di sostanza sin dall’inizio della loro costituzione o dal
momento in cui decidono di ottenere il riconoscimento, mentre
le associazioni non riconosciute possono costituirsi senza alcun
tipo di vincolo, al limite anche verbalmente o tacitamente.
Quindi, se non si aspira a far acquisire all’associazione
personalità giuridica, non si avrà alcuna necessità di far
redigere l’atto da un notaio. Laddove invece si voglia ottenere
il riconoscimento, occorrerà comunque prima accertare se vi
siano le condizioni per ottenerlo, altrimenti sarà opportuno
redigere uno statuto maggiormente flessibile di quello di cui
devono disporre le associazioni riconosciute
11
.
11
CIVETTA-FLORIMO,Associazioni e fondazioni,Milano,2002,p.12.
17
1.2. IL RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA
La personalità giuridica, a differenza dello scopo il quale
caratterizza e distingue i diversi enti a seconda che perseguano
scopi ideali, non lucrativi o lucrativi, può essere acquistata da
tutti gli enti indistintamente.
Potranno quindi godere d’autonomia patrimoniale perfetta non
solo la società, ma anche associazioni senza scopo di lucro,
laddove queste abbiano acquisito la personalità giuridica.
Nel contempo potranno esserne dichiarate prive, godendo di
quella imperfetta, sia le società che le associazioni non aventi
personalità giuridica.
Quanto agli effetti del riconoscimento, si può osservare una
diminuzione della sua rilevanza nel passaggio dal codice del
1865 a quello attuale. Sotto il vigore del codice precedente,
infatti, le associazioni non riconosciute erano libere di
costituirsi ma, appunto perché prive di riconoscimento, erano
considerate irrilevanti, addirittura inesistenti per lo Stato.
Il metodo tradizionale di riconoscimento era basato sulla
distinzione tra sistema concessorio (per le associazioni) e
sistema normativo (per le società).
Secondo il sistema normativo le società di capitali e le
cooperative acquistano la personalità attraverso l’iscrizione
nel registro delle imprese.
E’ detto normativo in quanto l’acquisto segue automaticamente
all’adempimento delle formalità previste dalla legge.
18
La semplicità delle procedure d’acquisto della personalità
giuridica previste per le società è una delle espressioni del
maggior favore riservato dall’ordinamento giuridico alle
organizzazioni con scopo di profitto. Tale atteggiamento ha
radici nelle ideologie che hanno ispirato l’origine dello Stato
moderno, liberista nei confronti delle iniziative economiche dei
privati, ma diffidente nei confronti dei movimenti organizzati
d’opinione, suscettibili di tradursi in centri di potere politico
12
.
Secondo il sistema concessorio le associazioni e le fondazioni
acquistano la personalità giuridica “mediante il riconoscimento
concesso con decreto del Presidente della Repubblica”(art.12,
1°co., c.c.); se si tratta di enti destinati ad esercitare la loro
attività nell’ambito della provincia “il Governo può delegare ai
prefetti la facoltà di riconoscerli con loro decreto”(art.12,
2°co., c.c.). Il d.p.r. n.616 del 1977 ha poi notevolmente esteso
la competenza regionale in materia di persone giuridiche
13
.
Tale sistema si dice “concessorio” in quanto trova il suo
fondamento non solo nell’adempimento di una formalità (la
presentazione di una domanda all’autorità competente), ma
nell’esercizio discrezionale dei poteri amministrativi da parte
dell’autorità cui la domanda è inoltrata, che valuta
l’opportunità dell’iniziativa e il merito dell’operazione del
privato (con riguardo allo scopo dell’ente ed alla sufficienza
dei mezzi patrimoniali).
12
DE GIORGI,Le persone giuridiche,in Tratt.Dir.Priv., Rescigno, 2, Torino, 1982,
p.204.
13
L’esercizio di questa funzione è delegato alle regioni dall’art.14 del citato
decreto,per le persone giuridiche di cui all’art.12 c.c. che operano esclusivamente
nelle materie di cui al decreto medesimo e le cui finalità statutarie si esauriscono
nell’ambito di una sola regione.