Il progressivo avvicinamento dei paesi europei, l’apertura dei mercati, la
libertà di stabilimento e di prestazione di servizi, hanno spinto il legislatore
verso una deregolamentazione del settore.
Il connubio tra banche ed assicurazioni si realizza, nel rinnovato quadro
normativo, oltre che sul piano operativo, anche attraverso un intreccio di
reciproche interessenze.
La bancassicurazione non può, quindi, essere definita solo come una
modalità di vendita di assicurazioni perché essa è pure un fattore che
contribuisce a ridisegnare gli assetti organizzativi del mercato finanziario.
Si tratta di un fenomeno dinamico, in continua evoluzione di cui non si può
stereotiparne il contenuto.
L’analisi proverà ad analizzare le questioni più importanti cercando di
capire se, in futuro, avremo ancora banche ed assicurazioni tradizionali
ovvero un sistema ibrido finalizzato alla globalità dei servizi offerti.
1
ASSICURAZIONE, CREDITO, INVESTIMENTO:
IL MERCATO FINANZIARIO
1. Una tripartizione non più attuale
La disciplina pubblica della finanza privata tradizionalmente divide in
tre parti il mercato finanziario: assicurazioni, credito ed investimento.
In passato la separazione era più che evidente; ogni settore era ben
circoscritto, sottoposto ad un’attenta supervisione finalizzata ad evitare
possibili travalichi di attività.
Questa rappresentazione del mercato finanziario non è più attuale
1
.
Nonostante sia esso ancora diviso nei tre settori storici, le barriere vanno
assottigliandosi mentre i principi comuni si evidenziano. Ciascuna
disciplina, infatti, si informa alle finalità di matrice europea come
liberalizzazione, trasparenza, concorrenza e stabilità.
Per comprendere i profondi rinnovamenti intervenuti è opportuno
volgere l’attenzione al passato.
1
In questo senso S. Cassese, “La nuova Costituzione economica”, Editori Laterza,
2000, in particolare alle p. 248 e ss.
2
Cominciando dal credito, nel contesto normativo della legge bancaria del
1936, era riservata alle banche l’attività di trasferimento e trasformazione
della moneta. In pratica erano abilitate alla raccolta del risparmio tra i
soggetti in attivo (famiglie) per poi erogare prestiti a soggetti in passivo
(imprese). La legge attribuiva ai poteri pubblici la giuda dell’attività
creditizia: il compito era difendere il risparmio ed indirizzare il credito.
All’apparato pubblico erano attribuiti dunque penetranti poteri
amministrativi di controllo riguardanti, in particolare, l’entrata nel
settore bancario, la gestione, il controllo dello stato di crisi.
Importante porre l’accento su come, tali poteri, fossero affidati agli
organi preposti senza alcuna indicazione dei limiti (di fatto
l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria poteva essere
subordinata alle esigenze del mercato)
2
.
Sfuggiva alla riserva dell’attività creditizia un tipo di collocazione del
risparmio: l’investimento. In tal caso, il trasferimento delle risorse dal
pubblico dei risparmiatori agli operatori economici, evitava
l’interposizione bancaria poiché si realizzava attraverso l’acquisto di
titoli di credito emessi dalle imprese
3
.
2
R. Locatelli “Rischio ed intermediazione nelle banche e negli assicuratori”, Bologna, Il
mulino, 1995
3
Il sistema finanziario italiano rappresentava un tipico esempio di modello finanziario
orientato prevalenza agli “intermediari” in quanto il ruolo principale nel meccanismo di
trasmissione dei flussi di risparmio è proprio degli intermediari creditizi cui compete il
finanziamento del sistema produttivo. Al contrario, invece, nei sistemi finanziari orientati al
“mercato”, sviluppati soprattutto nei paesi anglosassoni, lo sviluppo del mercato mobiliare
permette un collegamento diretto tra i settori in deficit e settori in avanzo. Argomentazioni più
3
Discorso a parte va fatto per l’ultima componente del mercato
finanziario: l’assicurazione.
L’attività assicurativa non era considerata come attribuzione di risorse
ad un intermediario finanziario. Pur essendo essa scambio di ricchezza
attuale contro ricchezza futura, così come l’attività bancaria e di
intermediazione mobiliare, si riteneva che il pagamento del premio fosse
il corrispettivo per il servizio offerto dalla compagnia, vale a dire,
preservare l’assicurato dal rischio di un evento nefasto
4
.
L’attuale mercato finanziario è profondamente diverso da quello appena
descritto. Da allora sono intervenute molteplici cause che hanno
contribuito al cambiamento. Tra tutte, fattore principale è l’Europa.
Il processo di internazionalizzazione in corso ha spinto i legislatori
nazionali, e gli operatori di settore, a rinnovarsi per meglio fronteggiare
la creazione di un unico mercato europeo.
Nuove, importanti leggi si susseguono
5
. Le attività d’intermediazione
cambiano, le banche, le assicurazioni, gli intermediari mobiliari non si
rivolgono più ad una massa di risparmiatori inconsapevoli; gli operatori
complete in M. Vincenzini, “Il sistema bancario-assicurativo”, op. citata oppure L. Dini, “Il
sistema bancario italiano” in AA.VV., I mercati finanziari in Italia, Roma, Sipi 1990
4
La funzione dell’assicurazione è di cautelare l’assicurato verso bisogni (ass. vita) o
danni futuri (ass. danni e responsabilità civile) ad un costo medio rappresentato dal premio. In
modo più approfondito A. Gambino, “La prevenzione nelle assicurazioni sulla vita e i nuovi
prodotti assicurativo-finanziari”, in Assicurazioni, 1990, p.28
5
Solo per citarne alcune, T.U. bancario emanato con il d.lgs. n. 385 il 1 settembre 1993;
in materia di assicurazioni vita e rami diversi, sono emanati i d.lgs. n. 175 e n. 176 del 17
marzo 1995, in attuazione delle terze direttive comunitarie (le quali sostituiscono le prime e le
seconde); in fine il c.d. decreto. Draghi emanato nel 1998 per la riorganizzazione dei mercati
finanziari.
4
si contendono un’unica clientela sempre più preparata e con nuovi
bisogni da soddisfare.
Ciascun operatore invade il mercato di riferimento dell’altro. La
proliferazione degli intermediari finanziari abilita soggetti di nuovo
conio alla gestione di valori mobiliari, anche alle banche è consentita
tale gestione
6
. Le compagnie assicurative si avvalgono delle tecniche
finanziarie di portfolio selection per introdurre, sul mercato, prodotti più
competitivi: polizze vita il cui rendimento è ancorato al reddito di una
gestione separata di valori mobiliari o fondi di investimento. Tuttavia
una quota via via crescente di premi assicurativi è raccolta dalle banche
grazie alla vendita dei contratti assicurativi tramite la loro rete
distributiva.
La rinnovata concorrenza induce ad affinare la qualità dei servizi e
sollecita lo sviluppo di competenze specialistiche.
Gli intermediari hanno assecondato gli orientamenti dei risparmiatori,
ampliando la gamma dei prodotti e innovando i canali di
commercializzazione.
6
La legge n. 1 del 2 gennaio 1991 ha, da un lato, eliminato gli operatori di borsa, fino ad
allora, tradizionali – agenti di cambio e società concessionarie – ed ha, dall’altro, affidato alle
società di intermediazione mobiliare (s.i.m.) “l’esercizio professionale nei confronti del
pubblico delle attività di intermediazione mobiliare”. La stessa legge consente, seppur in
ambiti più limitati, anche alle banche di operare nel mercato mobiliare.
In attuazione di direttive comunitarie nel 1992 con il dlgs n. 84 del 25 gennaio sono state
istituite le società di investimento a capitale variabile (s.i.c.a.v.) che rappresentano, insieme ai
fondi comuni di investimento, uno strumento per svolgere operazioni di investimento
collettivo in valori mobiliari.
5
La rigida separazione non c’è più
7
. Laddove prima c’era una netta
distinzione sia sotto il profilo dei soggetti sia sotto quello dei prodotti,
oggi ci sono prodotti omologati, attività che si confondono tra loro e
soggetti legati da vincoli partecipativi.
I mercati, di fatto, tornano a mescolarsi mentre le discipline restano
separate. La precarietà dell’ordinamento attuale è evidente soprattutto
nell’ambito dei controlli. E’, infatti, necessario raggiungere, a livello
europeo, un miglior dialogo tra le autorità preposte alla vigilanza dello
stesso settore; più in generale, occorre perseguire una maggior
collaborazione tra i vari organi di controllo del mercato finanziario.
7
L’aromento è trattato più compiutamente da L. Dini, “Il sistema bancario italiano” in
AA.VV., I mercati finanziari in Italia, Roma, Sipi 1990
6
2. Nuovi scenari competitivi. Cambiamenti strutturali e normativi
L’evoluzione del mercato finanziario è caratterizzata da un susseguirsi
accelerato di eventi e cambiamenti di notevole importanza.
La molteplicità dei fattori che vi contribuiscono ne rende problematica
l’analisi. Semplificando è possibile distinguere tra cause endogene e
cause esogene. Tra le prime vanno raggruppati gli stimoli interni ai
settori cioè quelle modificazioni organizzative e legislative che hanno
caratterizzato gli ultimi decenni del secolo scorso. Tra le cause esogene,
invece, vanno ricondotti i principali megatrends di sviluppo sociale.
Di semplice identificazione questi ultimi poiché si sostanziano
principalmente nelle conseguenze dell’evoluzione demografica
8
.
Il progressivo allungamento della speranza di vita rende lecito
ipotizzare, per un futuro abbastanza prossimo, una società di anziani con
nuove esigenze da soddisfare.
La crisi del sistema pubblico previdenziale, accompagnata da una
diminuzione della propensione al risparmio da parte delle famiglie,
incide sull’atteggiamento della collettività verso la previdenza
integrativa per i bisogni futuri
9
.
8
Si stima che nel 2025 in Itali le persone con più di sessanta anni saranno il 26,8% della
popolazione mentre in Germania oltre il 31% (fonte: Associazione internazionale per gli studi
di economia assicurativa)
9
Negli anni settanta e nei primi anni ottanta, un’ingente quota del risparmio delle famiglie
affluiva alle banche che, a loro volta, sottoscrivevano titoli pubblici. A seguito però
dell’inflazione che caratterizzava l’economia italiana in quel periodo, i risparmiatori hanno
acquistato una maggiore sensibilità ad evitare il fenomeno dell’erosione monetaria divenendo
più oculati nella gestione del risparmio. Emerge la figura del risparmiatore attivo, in grado di
7
Questi fattori, per così dire esterni, esercitano una notevole influenza
all’interno dei singoli settori. In ciascuno di essi si assiste ad un’
incessante rivisitazione e miglioramento dei prodotti venduti. Emergono
strani fenomeni come bancassicurazione, assurfinance, insurbanking
10
,
dovuti alla necessità di diversificare l’offerta, razionalizzare lo
sfruttamento della rete distributiva e al tempo stesso, fidelizzare il
risparmiatore.
A metà strada tra le cause esogene e quelle endogene può essere
collocata l’Europa.
L’Unione Europea ha sollecitato e sostenuto i cambiamenti finalizzati
all’integrazione tra i vari paesi.
L’armonizzazione degli ordinamenti nazionali raggiunta attraverso
l’emanazione di principi uniformi ha sensibilmente inciso sulle regole
che governano i mercati finanziari.
Concetti sconosciuti come home country control, level playing field,
mutuo riconoscimento hanno dato concretezza alle libertà fondamentali
riconosciute dal Trattato
11
, aprendo alla concorrenza settori tenuti da
sempre al riparo dalla competizione internazionale.
valutare i prodotti più vicini alle sue esigenze. M. Vincenzni, “Il sistema bancario
assicurativo: un quadro d’insieme”, in Rivista Bancaria n. 5 1998
10
Si tratta di nuovi termini, recentemente introdotti nella letteratura finanziaria, che
esprimono l’importanza delle nuove relazioni tra le banche, le assicurazioni e le istituzioni
finanziarie.
11
Il Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea firmato a Roma nel 1957, come
modificato dall’Atto Unico Europeo, dal Trattato di Maastricht ed infine dal Trattato di
Amsterdam.
8
Le autorità indipendenti vedono progressivamente ridursi i loro poteri
discrezionali circa l’autorizzazione all’ingresso sul mercato. Tale atto
diventa solo un mezzo di controllo dell’esercizio di un diritto già
riconosciuto.
L’attività di vigilanza è sorretta dai principi di stabilità, trasparenza,
efficienza
12
ed è finalizzata alla verifica della corrispondenza tra la
condotta degli operatori e gli standards fissati dalla legge.
L’importanza di tali cambiamenti emerge chiaramente quando, nel
1993, è emanato il T.U. bancario.
13
Nelle disposizioni in esso contenute,
la possibilità di ingresso di nuove banche è considerata un presupposto
per l’esplicarsi della concorrenza tra gli operatori.
E’ consentita l’entrata nel mercato del credito alle società che intendono
svolgere l’attività bancaria purché soddisfino le condizioni poste dalla
legge
14
. L’autorizzazione concessa abilità all’esercizio dell’attività per
l’intero territorio europeo, restando tuttavia l’impresa sotto la vigilanza
dell’Organo di controllo nazionale.
L’istituto dell’home country control consente l’esercizio dell’attività bancaria o assicurativa in
libera prestazione di servizi o attraverso la costituzione di succursali in tutto il territorio
dell’Unione europea restando sotto il controllo dell’Autorità di vigilanza del Paese d’origine.
Al fine di ovviare agli inconvenienti derivanti dalla pluralità degli ordinamenti la Corte di
Giustizia sin dalla fine degli anni settanta aveva cominciato ad introdurre, attraverso una serie
di importanti pronunce, il principio del paese d’origine secondo cui per tutti gli elementi che
fruiscono delle libertà di circolazione (merci, persone, servizi e capitali) non è possibile per lo
Stato di destinazione imporre condizioni più onerose che quelle richieste dallo Stato d’origine.
Il principio del mutuo riconoscimento ( o del Paese d’origine) è stato introdotto nel Trattato di
Roma con l’Atto Unico Europeo.
12
Lo scopo è la sana e prudente gestione.
13
Il testo Unico raccoglie le leggi più importanti in materia bancaria e creditizia
14
Art. 14 del T.U. sopra citato
9
L’influenza del legislatore comunitario, in campo assicurativo, viene
tradotta nei decreti legislativi n.174 e n.175 del 1995 (rispettivamente in
materia di assicurazioni vita e rami diversi da quello vita)
15
.
Merita particolare attenzione il fatto che, in antitesi rispetto al passato, le
norme contenute in alcune direttive si rivolgono alle imprese finanziarie,
riconoscendo come tali tutti gli operatori del mercato finanziario:
assicurazioni comprese
16
. La disciplina che concerne le categorie degli
intermediari viene quindi trasformata in modo considerevole.
Questa nuova impostazione risulta, allo stato dei fatti, soltanto un buon
argomento di discussione poiché è tutt’altro che pacifico riconoscere
come intermediari finanziari le compagnie assicurative
17
.
Alla base dei problemi sollevati dalle innovazioni legislative
comunitarie e nazionali, dai cambiamenti del mercato, resta sempre
l’inadeguatezza, o per meglio dire, l’incompletezza delle risposte del
legislatore nel fornire solide basi al processo di integrazione tra le
attività del mercato finanziario.
15
Con tali decreti sono attuate le direttive in materia assicurativa n. 92/49 e n. 92/96
16
La direttiva 95/26 ricomprende banche, assicurazioni ecc... nel genus ampio della
cosiddetta impresa finanziaria
17
Di opinione contraria infatti M. Ricolfi in AAVV “Banca e Assicurazione tra
cooperazione e concorrenza” Milano, Giuffrè Editore, 1997, in particolare alle p.4 e ss.
10
LA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI ASSICURATIVI:
I CANALI ISTITUZIONALI
1. Tendenze e sviluppo nella distribuzione assicurativa
Una delle più importanti sinergie, conseguenti alla riorganizzazione del
mercato finanziario, nasce senza dubbio dall’integrazione tra banche e
assicurazioni. Si tratta di un processo di avvicinamento che coinvolge
diversi aspetti delle relative attività: dalla produzione alla distribuzione
dei prodotti, alle partecipazioni al capitale sociale.
Sul piano della vendita delle polizze assicurative tramite gli sportelli
bancari, l’integrazione è ormai già consolidata da qualche tempo
1
.
Le ragioni di tale successo vanno ravvisate nel bisogno - soddisfatto
dalla maggior capillarità della rete bancaria - delle compagnie di
assicurazioni di avvicinare una nuova, e più ampia, platea di clienti e
nell’esigenza delle aziende creditizie di rinnovare la propria offerta.
1
Sin dal 1990 gli incassi della rete bancaria erano pari allo 1,2% del totale premi
assicurativi. Nel 1994 superavano il 16%. Attualmente la rete bancaria raccoglie una quota
premi superiore al 50% del totale incassi. ( fonte Banca d’Italia, Relazione 1995 ed il sito
internet de Ilsole24ore).
11
E’ opinione comune che la banca rappresenti il più forte tra i così detti
canali alternativi di distribuzione assicurativa
2
.
L’affermazione “canali alternativi” lascia sottintendere una possibile
equiparazione tra le nuove reti di vendita e quelle tradizionali
3
.
L’ordinamento
4
, invece, sembra, in prima analisi, riconoscere una
riserva di attività agli agenti e ai broker di assicurazioni.
Al fine di risolvere la controversia, è necessario quindi, verificare se la
categoria degli intermediari assicurativi debba considerarsi, o meno, un
sistema chiuso.
Ammettendo poi una qualsiasi legittimità della distribuzione alternativa
di assicurazioni, occorre domandarsi, infine, se si tratta effettivamente di
due canali equipollenti ovvero se, gli agenti ed i broker, possono offrire
al pubblico qualcosa in più rispetto agli altri.
2
Solo per citarne alcuni, P. Mella e L. Solari, in AAVV “La Bancassicurazione” ,
Milano, Guerrini e Associati, 1999, p. 2 e ss e p. 386 e 387.
M. Quagliarello, “I rapporti tra banche e assicurazioni in Italia e in Europa: aspetti empirici
e problemi di regolamentazione” in Minerva Bancaria, n. 4 luglio-agosto 2001.
R. Bagnoli, “In banca la vita corre sempre di più” , in Giornale delle Assicurazioni, giugno
1998.
3
L. Desiderio, “La distribuzione bancaria dei prodotti assicurativi fra prassi e norma” in
Diritto ed economia delle assicurazioni, settembre 1995
4
Per ordinamento s’intende la legislazione speciale per gli intermediari assicurativi
istituzionali
12
2. Gli intermediari di assicurazione: l’agente
Le due figure tipiche dell’intermediario assicurativo sono l’agente ed il
broker (o mediatore)
5
.
Alla luce delle disposizioni contenute nel codice civile, è agente colui
che assume l’incarico di promuovere per conto di un’impresa
preponente, dietro retribuzione, la conclusione di contratti in una zona
determinata
6
. La figura dell’agente di assicurazioni non si discosta
molto dal genus indicato dal legislatore; sono, infatti, applicabili in
quanto non derogati e in quanto compatibili con la natura dell’attività
assicurativa, gli articoli in materia di contratto di agenzia.
La definizione fornita dall’articolo 2 dell’Accordo Nazionale Imprese-
Agenti di Assicurazione, indica l’agente come colui che, iscritto
all’Albo nazionale, mettendo a disposizione del pubblico la propria
competenza tecnica, svolge stabilmente, in forma professionale ed
autonoma, l’incarico di provvedere alla gestione e allo sviluppo degli
affari di un’agenzia a proprio rischio e spese.
Questa definizione evidenzia gli aspetti tipici dell’attività di agente
ossia lo svolgimento non occasionale né marginale di tale professione.
L’agente è un collaboratore autonomo della compagnia di assicurazioni;
5
L. Casoli, “L’agente e il broker di assicurazioni”, Milano, Giuffrè, 1993
6
Art. 1742 e ss e voce “Agenzia (contratto di)” in Enc. Giuridica vol. I, Roma
13
egli svolge attività ausiliaria di attività commerciale (così quella
assicurativa – art. 2195 n. 4).
L’assunzione del rischio e l’autonomia organizzativa tuttavia, fanno sì
che, nella maggior parte dei casi, l’agente di assicurazioni stesso è
imprenditore commerciale (art. 2195 n. 5)
7
.
Infine il requisito indispensabile per l’esercizio dell’attività di agente:
l’iscrizione all’Albo. Fu la legge n. 48 del 7 febbraio 1979 ad istituire
l’Albo nazionale agenti di assicurazione “riservando” così l’attività ai
soli iscritti.
L’iscrizione è subordinata al possesso di alcuni requisiti soggettivi come
la cittadinanza europea, il godimento dei diritti civili e l’assenza (in
ambiti definiti) di condanne penali; è poi necessario aver superato una
prova di idoneità tecnica. Quest’ultima può essere surrogata dal
possesso di titoli equipollenti come indicati all’art. 5 della sopra citata
legge.
L’esercizio diretto o indiretto dell’attività di agente è inoltre precluso ai
mediatori di assicurazione e riassicurazione, agli enti pubblici e ai loro
dipendenti.
7
In quanto svolge attività ausiliaria alle attività elencate ai punti precedenti.