6
Dopo aver collocato tale istituzione nelle giuste coordinate politiche e
giuridiche, è stata approfondita la tematica della Banca come Autorità
Indipendente; in prima battuta è stato opportuno analizzare il concetto
d’Autorità Indipendente, individuandone i caratteri distintivi e le ragioni
per cui questi organi sono stati posti al di fuori dell’esecutivo; proprio da
questa considerazione si è giunti ad affermare che tali organi sono così
qualificabili proprio per la loro indipendenza dal Governo, quindi dalla
politica, giacché entità autoreferenti, prive di riferimenti politici, perché
esse sono destinate a svolgere compiti che presuppongono specifiche
competenze tecniche; si è giunti ad affermare, per questa via, che esse
potrebbero essere facilmente rappresentate, in via d’immagine, come
degli”orologiai “ il cui compito è quello di porre mano ad un meccanismo
che è soggetto a starature. La loro è, dunque, una posizione che è intrisa di
tecnicità e da cui, per forza di cose, la politica ne è esclusa. Si è poi
proceduto ad un’analisi di tali Autorità sotto un altro aspetto; ovvero si è
voluto prendere in considerazione il fatto che, in fin dei conti, la politica
non ne è esclusa, anzi: si può affermare che attraverso queste Autorità
assistiamo ad una razionalizzazione della politica. E’ proprio attraverso
queste Autorità che la politica razionalizza il suo intervento, adeguandosi
alla realtà della società in continuo mutamento: esse concretizzano
l’intervento dello Stato in forme più produttive e meno invasive di quanto
sia stato fatto con il sistema delle partecipazioni statali.
Alla luce di quest’ultima interpretazione, giustificatrice non della loro
estraneità al Esecutivo, bensì del loro far parte del Esecutivo, si è giunti ad
affermare che anche la Banca d’Italia è qualificabile come Autorità
Indipendente in relazione alla settore della vigilanza del credito, poiché
essa concretizza il modo con cui la politica razionalizza il suo intervento nel
mercato del credito. La Banca, nel suo essere a capo di un ordinamento
sezionale, concretizza i precetti che la Costituzione all’articolo 47 statuisce
nel modo che più è adatto alla nuova configurazione dei tempi e della
collettività.
Si è giunti a questa posizione perché la configurazione delle Autorità
Indipendenti come entità neutrali, indifferenti agli interessi in gioco dal
punto di vista di una tutela di interessi collettivi in posizione d’inferiorità
rispetto ai titolari di posizioni giuridiche preponderanti, produce una
visione del nostro ordinamento come liberistico, mentre ciò non è; altra
considerazione a favore è che se si considerano le A.I. come neutrali, in
quanto tecnicamente competenti ma non politicamente riferibili, si verrebbe
ad ammettere l’esistenza di un concetto di homo oeconomicus che ha
determinati bisogni e che necessita di forme di intervento tecniche e non
politiche.
Si può ritenere la sussistenza di tali bisogni ma non si può ritenere che
questi sopravanzino quelli più generali, orientati alla tutela sociale, che la
nostra Costituzione prevede.
7
CAPITOLO PRIMO
L’EVOLUZIONE STORICA DELLA
BANCA D’ITALIA
Sommario: 1-Breve excursus storico.1.1-Tabella cronologica delle principali tappe verso
l’Unione Monetaria. 1.2- Qualche spiegazione. 2-L’attuale posizione della Banca d’Italia. 3-Il
Sistema Europeo di Banche Centrali. 3.1-La struttura. 3.2- Le competenze residuali delle Banche
centrali nazionali. 4- Sulla legittimazione democratica delle decisioni del Sistema Europeo di Banche
Centrali.
1 : BREVE EXCURS STORICO.
La Banca d’Italia, com’è strutturata oggi, è il risultato di un processo di
modificazione strutturale che prende origine dall’unità d’Italia per arrivare
fino ad oggi con la costituzione dello SBCE
1
. Si possono così individuare
nello sviluppo storico e giuridico della BI quattro aspetti che possiamo così
determinare: 1) la BI come istituto d’emissione; 2) la BI come banca
dello Stato; 3) la BI come banca delle banche; 4) la BI come istituto di
diritto pubblico.
La Banca d’Italia viene istituita nel 1893 in seguito alla fusione tra la
banca nazionale toscana , la banca toscana di credito e la banca del Regno
fusione regolata dalla convenzione approvata dal Ministero del Tesoro il 18
gennaio 1893, con legge n. 449/1893. Secondo il dettato di questo
provvedimento, la BI si configura come una normale società anonima
2
dotata di un capitale sociale nominale di trecento milioni di lire suddiviso in
quote di 1000£ l’una, di cui solo duecentodieci milioni versati in ragione di
settecento lire per azione.
1
SBCE: Sistema Europeo di Banche Centrali, organismo operativo della Banca Centrale
Europea, oggetto di una successiva analisi, v. a riguardo par. 3.2.
2
Società anonima: forma societaria prevista dal codice di commercio del 1865 che si può
ricondurre alla attuale società per azioni con delle differenze piuttosto evidenti: la prima era
che il socio che agiva per la società impegnava esclusivamente sé steso e senza atto di
procura non sorgeva alcuna obbligazione per i soci che non avevano contratto e la seconda
era che i creditori della società erano in realtà i creditori dei singoli soci ( FERRARA –
CORSI, Gli Imprenditori e Le Società ,Milano 1997 pagg.192/193)
8
Da questo momento la BI si differenziava dalle altre banche perché essa
poteva emettere banconote aventi valore legale (privilegio, questo, che
avrebbe condiviso con il Banco di Napoli e con il Banco di Sicilia fino al
1926). Grazie a questa facoltà la BI verrà ad assumere una posizione
progressivamente di maggior peso sia nel sistema bancario sia in quello
monetario per tutto l’ordinamento, ed è proprio in relazione a queste
competenze che, nel linguaggio comune, la banca che emette denaro e la
banca centrale sono considerate un termine sinonimo. In realtà i due termini
sono piuttosto diversi e simboleggiano due fasi storiche e giuridiche
distinte: con il concetto di banca emittente si fa ordinariamente riferimento
ad una banca ordinaria cui è concesso il potere di emettere banconote aventi
valore legale, mentre quando si parla di banca centrale si fa riferimento ad
un soggetto, risultato del processo d’unificazione tra i vari istituti
d’emissione, il quale, oltre ad esercitare in regime di monopolio (per ovvie
ragioni) l’emissione di banconote aventi valore legale, svolge anche
un’attività di consulenza economico-finanziaria per il governo ed un’attività
di controllo della circolazione monetaria. Come poc’anzi detto, nel1926 con
il R.d.l. 812, alla Banca d’Italia fu attribuito il monopolio dell’emissione,
ma si deve in ogni caso ricordare che la Banca d’Italia si trovava in una
posizione di superiorità rispetto agli altri due istituti d’emissione, giacché ad
essa fu assegnata in via esclusiva la gestione del servizio di tesoreria
3
provinciale dello Stato in tutto il Paese. Il nuovo compito, attribuito alla BI,
di cassiere dello Stato, fa evolvere la stessa in una banca centrale e, proprio
per il carattere di stretta connessione che intercorre tra l’istituto che
provvede al pagamento delle spese straordinarie dello Stato –come tali non
coperte dal prelievo fiscale- e l’istituto emittente, in qualche modo si può
vedere tale attribuzione come una sorta di contropartita della possibilità di
emettere banconote in posizione di privilegio e del servizio di tesoreria. E’
del tutto chiaro che questa funzione di banca dello stato assume una sempre
maggiore importanza man mano che aumentano i compiti degli Stati e
quindi anche ne aumenta il fabbisogno finanziario.
3
servizio di tesoreria: servizio di gestione delle spese correnti dello Stato
9
La disciplina legislativa delle attività della BI ha portato a far assumere
alla BI la veste di una moderna banca centrale, imponendole di non operare
con la clientela privata (art.23 legge bancaria ed art.41 n1 dello statuto) con
la conseguenza di diventare un soggetto non concorrente con gli altri istituti
di credito, ma di porsi piuttosto come un soggetto che esercita l’attività
creditrice esclusivamente nei confronti degli altri istituti di credito.
E’ però con il 1936 che la BI muta radicalmente la sua struttura, nel
senso che essa si trasforma da società anonima ad un istituto di diritto
pubblico; quindi passa da una struttura di diritto privato ad una struttura di
diritto pubblico allo scopo di “ tutela del pubblico credito e della continuità
d’indirizzo dell’istituto d’emissione” come recita testualmente l’articolo 20
della legge bancaria. Questa trasformazione però non si realizza in modo
completo tanto che si può sostenere che se formalmente la BI ha una
struttura di diritto pubblico, in realtà la sua organizzazione interna è
strutturata come una società per azioni.
4
Dopo le modifiche di cui sopra, la Banca d’Italia non subisce ulteriori
modificazioni di natura giuridica; tuttavia il più evidente intervento sia di
natura politica sia di natura giuridica si ravvisa alla fine di un lungo
processo evolutivo cominciato con gli Accordi di Bretton-Wood (1944)
attraverso la stesura e ratifica del Trattato di ROMA istitutivo della
Comunità Economica Europea (1957).
5
Numerosi sono stati i momenti di transizione di questo processo che
hanno portato alla nascita dell’Unione Europea e, quindi, alla creazione
della Banca Centrale Europea e al contestuale inserimento della nostra
banca centrale in un sistema di carattere sopranazionale, nel quale essa
perde la sua configurazione di ente unico all’interno dell’Ordinamento
Giuridico italiano. Risulta d’altro canto evidente come i mutamenti di cui si
é parlato siano di ordine politico prima che giuridico salvo poi considerare
che, quale effetto secondario di questo intervento politico, si configuri un
mutamento giuridico incidente sulle attribuzioni e competenze di ogni banca
centrale dei Paesi aderenti.
4
S.Ortino, voce” La Banca d’Italia” in Enc.Giur.
5
per il contenuto vedi tabella par. n 2
10
1.1 : TABELLA CRONOLOGICA DELLE PRINCIPALI TAPPE
VERSO L’UNIONE MONETARIA
6
.
1. 1944 accordi di Bretton Woods;
2. Maggio 1950 Istituzione dell’Unione europea dei Pagamenti;
3. Aprile 1951 Trattato C.E.C.A.;
4. Giugno 1955 Risoluzione di Messina: si annuncia l’obbiettivo di
creare un mercato comune, istituzioni comuni e armonizzazione
delle politiche sociali;
5. Maggio 1957 Sottoscrizione del Trattato di Roma, istitutivo della
Comunità Economica Europea;
6. Dicembre 1958 Ritorno alla convertibilità delle monete europee
per le transazioni correnti;
7. 1964 Istituzione del Comitato dei Governatori della Banche
Centrali dei Paesi CEE;
8. Dicembre 1969 I Capi di Stato e di Governo dei paesi CEE
affidano ad un gruppo di lavoro, presieduto da P. Werner, la
predisposizione di un progetto per raggiungere l’unione economica e
monetaria;
9. Ottobre 1970 Presentazione del Piano Werner, approvato l’anno
successivo dal Consiglio Europeo;
10. Agosto 1971 Dichiarazione di inconvertibilità del dollaro USA in
oro;
11. Marzo 1972 Fondazione del cosiddetto Serpente monetario
europeo;
12. Marzo 1973 Abbandono definitivo del sistema di cambi
fissi delineato con gli accordi di Bretton Woods;
13. Aprile 1973 Costituzione del FECOM(fondo europeo di
cooperazione monetaria);
6
Dati tratti da F.PAPADIA-C.SANTINI: La Banca Centrale Europea, Bologna 1998,
pag.10.
11
14. Marzo 1975 Creazione dell’Unità di Conto Europea, come paniere
di quantità fisse delle valute CEE;
15. Aprile 1978 Il Presidente francese V.Giscard d’Estaing e il
Cancelliere tedesco H.Schmidt propongono la creazione del Sistema
Monetario Europeo(SME);
16. Marzo 1979 Lo SME diventa operativo e l’ECU(european
currency unit)sostituisce l’UCE;
17. Febbraio 1986 Viene siglato l’Atto Unico Europeo con il quale è
stabilita la scadenza del 1992 per il completamento del mercato
unico europeo;
18. Giugno 1988 Il consiglio Europeo decide di istituire il Comitato
Delors;
19. Aprile 1989 Il comitato Delors presenta il suo rapporto;
20. Dicembre 1989 Il Consiglio europeo decide di convocare una
conferenza intergovernativa sul tema dell’Unione Monetaria
europea;
21. Febbraio 1992 Viene firmato il trattato di Maastricht;
22. Giugno 1992 Presentato per l’approvazione con un referendum, la
Danimarca vota contro la ratifica del Trattato stesso;
23. Settembre 1992 1° Crisi SME: Italia e Regno Unito
abbandonano gli accordi di cambio; le monete di Irlanda,Portogallo
e Spagna vengono svalutate a più riprese;
24. Gennaio 1993 Il Mercato Unico Europeo: libera circolazione dei
capitali, delle merci, delle persone e dei servizi;
25. Agosto 1993 2° Crisi SME: i margini dell’accordo di cambio
contenuti nello SME sono allargati dal 2.25% al 15%;
26. Novembre 1993 il Trattato di Maastricht entra ufficialmente in
vigore;
27. Gennaio 1994 Inizia ad operare L’Istituto Monetario Europeo;
12
28. Dicembre 1995 Il Consiglio Europeo battezza con il nome di
“EURO” la moneta unica europea;
29. Novembre 1996 La lira italiana rientra ufficialmente nello
SME;
30. Giugno 1997 Il consiglio Europeo approva formalmente il Patto di
Stabilità e di Crescita;
31. Maggio 1998 Il Consiglio Europeo decide il passaggio alla Moneta
Unica, a partire dal primo di Gennaio del 1999, per 11 Paesi che
sono:Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda,
Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna.
La tabella presentata necessita di alcune spiegazioni; queste troveranno lo
spazio necessario nel paragrafo 1.1 dove verranno indicati quelli che sono
gli aspetti più interessanti.