7
impiegano, cercando di minimizzare le risorse impiegate a parità di risultati, o
di massimizzare i risultati a parità di risorse impiegate. In ogni caso l’insieme
delle operazioni deve essere equilibrato, e cioè l’azienda, sia essa pubblica che
privata di produzione, deve operare in base al principio dell’economicità
poiché la duratura funzionalità aziendale è un obiettivo primario e
fondamentale.
Dunque, “l’economicità” è la principale finalità aziendale, che si esprime in un
efficiente impiego delle risorse utilizzate nell’attività di
erogazione/produzione, e pervenendo a risultati che devono manifestare la
loro “efficacia” nel soddisfare i bisogni degli individui. L’economicità dunque è
una sintesi, una combinazione di efficienza e di efficacia delle operazioni
attraverso le quali si soddisfano le esigenze degli individui. Per verificare
l’economicità dell’azienda comune ci troviamo di fronte ad alcune difficoltà.
L’economicità di una azienda privata è commisurata dal profitto generato, ma
per gli enti pubblici la risposta non è così immediata. Nelle aziende comune,
l’efficienza è esprimibile attraverso dati monetari e la produttività attraverso
le unità di servizio erogate. Non l’efficacia, però, poiché in tale classe di
aziende i bisogni da soddisfare non sono rappresentati dalla remunerazione
del capitale investito ma si estendono alle esigenze delle persone. Quindi per
valutare i risultati di un ente pubblico di erogazione andranno
opportunamente ricercati dei parametri idonei ad esprimere in maniera
quantitativa i risultati dell’azienda.
Continuando a descrivere l’azienda-comune bisogna chiarire quali sono, in
concreto, le funzioni che essa è destinata a svolgere. In sintesi, le funzioni che
il Comune deve svolgere si traducono nell’esercizio delle diverse potestà per
gli scopi di interesse pubblico che persegue e per il quale delibera atti. In
generale si può affermare che il comune è un ente che eroga servizi destinati
alla persona ed alla comunità, godono di piena autonomia per quel che
riguarda la gestione dei servizi sociali, per l’assetto e l’utilizzo del territorio,
8
per lo sviluppo economico, fatta eccezione per le funzioni espressamente
attribuite ad altri soggetti. In ogni caso, la funzione primaria dell’azienda
comune può essere individuata nella produzione ed erogazione dei servizi
destinati al soddisfacimento di bisogni pubblici, attuate con il complementare
impiego delle risorse umane, e rispettando l’economicità della gestione. Il
servizio pubblico rappresenta un bene economico che è riconosciuto di
pubblica utilità. Certamente la struttura dell’ente locale è notevolmente
cambiata, il legislatore inserendo nella gestione strumenti di derivazione
aziendale ed assegnando loro una certa autonomia consente alle aziende
comune il potere di svolgere anche attività di produzione per il mercato.
Infatti, non esiste alcuna restrizione per quanto riguarda le funzioni assegnate
al comune. Quindi l’azienda comune potrebbe essere definita “un’azienda
mista”, in quanto potrebbero convivere in essa sia la funzione produttiva che
la funzione erogativa che devono per vie diverse soddisfare le esigenze delle
rispettive comunità.
1.2 IL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE
Il sistema informativo contabile degli Enti locali si caratterizza per connotati e
peculiarità tali da differenziarlo significativamente dal sistema contabile
caratteristico e tipico delle altre realtà aziendali.
Le ragioni delle sostanziali differenze sono da ricercarsi nelle diverse finalità
perseguite con i diversi sistemi contabili: contabilità economica e contabilità
finanziaria. La contabilità economica, tipica delle aziende di produzione,
osserva tramite la sistematica dei valori generati dai processi di scambio,
l’aspetto economico della gestione. La contabilità finanziaria, tipica delle
amministrazioni pubbliche in generale, e degli enti locali in particolare,
9
osserva, tramite la rilevazione dei valori monetari nelle diverse fasi (anche a
rilievo giuridico) dell’entrata e dell’uscita, l’aspetto finanziario della gestione.
Mentre nel caso della contabilità economica il bilancio è il documento di
sintesi che rappresenta i risultati economico patrimoniali verificatesi durante
l’esercizio, nel caso della contabilità finanziaria (contabilità pubblica) con il
termine bilancio si fa, normalmente, riferimento al documento preventivo a
valenza programmatoria ed autorizzativa che illustra, l’insieme delle attività
che si intende realizzare nell’anno successivo e l’insieme delle fonti di
finanziamento alle quali si intende ricorrere per soddisfare le esigenze di
copertura delle spese per il soddisfacimento dei bisogni della collettività di
riferimento. Il sistema della contabilità finanziaria è stato ispirato dall’esigenza
di regolamentazione dell’attività amministrativa e di tutela della collettività in
merito alle modalità d’impiego delle risorse pubbliche da parte dei differenti
organi di governo degli enti locali.
L’esigenza di regolamentazione dell’attività amministrativa, si traduce da un
lato, nella necessità di definire specifici limiti alla discrezionalità ed alla
autonomia decisionale degli organi di governo e di tutti coloro che operano
negli enti locali; da un altro lato nella formalizzazione del sistema di
contabilità pubblica il quale è regolato da norme di legge o da altri
provvedimenti normativi. Ciò comporta l’obbligo di definire preventivamente
l’insieme di decisioni e di operazioni che si intendono realizzare durante
l’esercizio, di quantificarle e di sottoporle all’approvazione dell’organo politico
rappresentativo della collettività (Consiglio comunale) che ne autorizza
l’effettuazione. Quindi il sistema di contabilità finanziaria si caratterizza per la
rilevanza della funzione autorizzativa che vincola gli organi di governo
all’impiego delle risorse secondo quanto previsto dal bilancio preventivo.
Quest’ultimo è un documento obbligatorio e rappresenta lo strumento
tramite il quale si individuano e si definiscono i valori massimi delle uscite in
ragione delle quali realizzare i programmi di intervento per l’esercizio futuro.
10
La funzione autorizzativa impone il rispetto di specifici vincoli di bilancio,
presenti sia in sede di bilancio preventivo che in sede di gestione del bilancio,
il principale è il vincolo del pareggio di bilancio secondo il quale, a preventivo,
l’ammontare totale delle spese previste deve essere inferiore o al massimo
uguagliare l’ammontare totale delle entrate previste1.
Il sistema della contabilità finanziaria soddisfa differenti ordini di esigenze:
ξ Collegare tutti i conti degli enti pubblici mediante un uniforme sistema
di classificazione dei bilanci finanziari;
ξ Controllare la spesa pubblica attraverso il sistema delle autorizzazioni,
in quanto previsioni delle entrate, che si accerteranno, e delle spese,
che si impegneranno, nel corso dell’esercizio finanziario cui il bilancio
si riferisce, costituiscono il limite massimo entro il quale sviluppare la
gestione;
ξ Controllare che la gestione finanziaria sia realizzata secondo quanto
programmato, che le spese siano realizzate secondo gli indirizzi
prestabiliti; valutare cioè come è stato utilizzato il denaro pubblico2.
Il differente finalismo perseguito dal sistema di contabilità finanziaria si
traduce nell’utilizzo di una diversa tecnica di rilevazione dei fenomeni e degli
accadimenti gestionali, il sistema di rilevazione rileva esclusivamente le
implicazioni finanziarie delle operazioni di gestione.
La rilevazione delle operazioni nelle diverse fasi, porta al termine
dell’esercizio, alla stesura del conto consuntivo nel quale sono evidenziati i
risultati finanziari della gestione: risultato di amministrazione e fondo cassa. Il
bilancio consuntivo assume prevalentemente una funzione di rendicontazione
della gestione quindi, è attribuita una importanza di gran lunga inferiore a
1
Per approfondimenti sul tema si veda Anessi Pessina (2000).
2
Si rimanda a: Anessi Pessina (2000); Borgonovi (1995) (1996).
11
quella riconosciuta al bilancio preventivo. La contabilità pubblica prevede una
precisa articolazione del sistema di rilevazione, si parla di struttura del bilancio
pubblico che suddivide e classifica le voci di entrata e di spesa in Titoli, Servizi,
Categorie, Risorse (per l’entrata) ed Interventi (per la spesa) secondo criteri di
aggregazione di ordine economico funzionale.
La classificazione delle voci di entrata e delle voci di spesa, proprie del sistema
di contabilità pubblica, è comune a tutti gli enti locali indipendentemente
dalle loro caratteristiche strutturali; ciò si traduce nella sostanziale
omogeneità di rappresentazione della dinamica finanziaria per tutte le
amministrazioni locali che, mentre da un lato permette di esercitare in modo
più efficace le funzioni di controllo della spesa pubblica, dall’altro lato
rappresenta un vincolo all’autonomia dei singoli enti condizionando, specie
quelli con minori dimensioni, la significatività delle informazioni al fine dell’
interpretazione dell’andamento della gestione.
In relazione all’assetto ed alla struttura, il sistema di contabilità finanziaria,
presenta dei limiti che possono parzialmente compromettere il
raggiungimento delle sue finalità. I limiti del sistema di contabilità pubblica
sono classificabili, secondo l’approccio di Borgonovi3, in quattro categorie:
1. Limiti connessi al sistema di autorizzazioni;
2. Limiti connessi alla natura finanziaria del sistema di rilevazione;
3. Limiti connessi alla divaricazione tra uso del bilancio come strumento
di osservazione della dinamica economica di azienda ed uso del
bilancio come strumento di regolazione dei rapporti istituzionali;
4. Limiti connessi alla significatività dei dati e delle informazioni rilevate.
L’agire delle quattro tipologie di limiti determina una serie di conseguenze in
termini di funzionalità del sistema di contabilità pubblica, ovvero, della sua
3
Borgonovi 1995, pag 347 e seguenti.
12
effettiva capacità di perseguire concretamente le proprie finalità. La
conseguenza può essere quella di privilegiare i processi formali di spesa
piuttosto che la ricerca delle migliori modalità d’impiego delle risorse scarse
per il soddisfacimento dei bisogni pubblici. La focalizzazione del sistema sulla
sola dinamica finanziaria delle operazioni di gestione non permette, di
valutare tutti quei processi e tutte quelle operazioni gestionali che si svolgono
su diversi esercizi o a cavallo di due esercizi. Non si è così in grado di definire
idonei indicatori di andamento della situazione economico patrimoniale della
gestione.
L’intero sistema di contabilità finanziaria è disciplinato da uno specifico corpo
normativo che, con riferimento agli Enti locali, è costituito dal Decreto
Legislativo 77/95 e dalle sue successive integrazioni e modificazioni. Tale
decreto ha rappresentato uno dei principali provvedimenti di innovazione del
sistema delle pubbliche amministrazioni che si sono succeduti per tutto il
decennio. Esso ha introdotto elementi di sostanziale cambiamento rispetto al
precedente orientamento contabile degli Enti locali su diversi fronti:
a. L ‘eliminazione del bilancio di cassa;
b. L’aggregazione delle voci elementari di spesa e di entrata,
precedentemente chiamate capitoli di bilancio, in quantità di bilancio
definite interventi (per l’uscita) e risorse (per l’entrata);
c. L’articolazione del risultato di amministrazione in sottofondi a
destinazione particolarmente vincolata;
d. L’obbligo di attivazione della contabilità economica che va ad integrare
ed affiancare il sistema di contabilità finanziario;
e. L’inserimento tra le voci di spesa, dei valori inerenti gli ammortamenti
dei beni patrimoniali da determinarsi con coefficienti di
ammortamento graduali e progressivi in modo da mitigare il loro
impatto sui complessivi equilibri di bilancio;
13
f. L’introduzione del piano esecutivo di gestione, al quale è attribuita
anche una rilevante funzione per la responsabilizzazione della
dirigenza4.
1.3 IL CONTROLLO DI GESTIONE E LA FUNZIONE DI PROGRAMMAZIONE
La funzione del controllo nasce e si specifica in riferimento all’attività
produttiva, alla quale il controllo stesso si applica ed alle interdipendenze che
sussistono tra il sistema controllato e gli altri soggetti economici che operano
sul mercato.
Diverso è il sistema di controllo delle aziende private e pubbliche; in queste
ultime, la funzione del controllo è stata principalmente caratterizzata dai
controlli esterni che sono fondati su disposizioni normative che disciplinano i
comportamenti amministrativi. In questi ultimi anni, invece, il sistema dei
controlli nel panorama delle aziende pubbliche nazionali si sta modificando
con una lenta introduzione dei controlli interni. Nell’ambito delle stesse
aziende pubbliche, però, il controllo esterno ha scopi e caratteristiche
differenti dal controllo interno.
Il controllo esterno è volto a far rispettare le regole, le procedure ed i vincoli
che limitano le scelte degli amministratori e disciplinano i modi di porre in
atto pubbliche attività5.
Il controllo interno ha la prevalente finalità di verificare e/o di elevare il livello
di efficienza e di efficacia raggiunto nel corso della gestione; risponde ad
4
A. FRANCESCONI, Misurare, Programmare e Controllare, CEDAM, Milano, 2003, p. 233-235.
5
“I controlli di legittimità e la imposizione della forma sono aspetti normalmente rilevanti e
riferiti ai singoli atti; essi non possono influenzare l’intera gestione di un’azienda pubblica di
erogazione”.
(L. D’ALESSIO, Il controllo di efficienza nelle aziende pubbliche, Liguori, Napoli, 1989, p. 55).
14
esigenze di conoscenza interne ad ogni organismo produttivo che deve
realizzare obiettivi prestabiliti6.
I controlli esterni sono posti in essere allo scopo di verificare il rispetto
formale e sostanziale delle norme e delle procedure che disciplinano il
regolare esercizio delle pubbliche attività. Il sistema del controllo esterno
risponde all’esigenza politica e civile, che in modo evidente cerca di conosce e
di far conoscere come le risorse finanziarie, poste a disposizione di strutture
aziendali pubbliche, siano state impiegate per raggiungere gli obiettivi sociali
prestabiliti. La continua crescita del controllo esterno ha condizionato, ed in
alcuni casi inibito l’attivazione e l’evoluzione pubblica del controllo interno. La
necessità di assicurare la legittimità degli atti e di facilitare gli adempimenti
gestionali con la redazione di atti mediante forme e procedure standardizzate
è risultata quella più pressante7. Gli organi manageriali non hanno avuto la
capacità e/o la volontà di stabilire se l’uso delle risorse fosse il più razionale
possibile e se il proprio operato fosse conforme alle richieste dei cittadini. In
tal modo, l’enfasi posta sulla legittimità degli atti ha messo in secondo piano
la ricerca dell’economicità e della coerenza delle iniziative pubbliche rispetto
alle esigenze della collettività.
La funzione del controllo interno è composta dall’insieme delle procedure,
tecniche ed operazioni esercitate in un organismo produttivo, pubblico o
privato, allo scopo di misurare e correggere il processo operativo attraverso il
quale sono perseguiti obiettivi predeterminati8. Esso è volto a monitorare
l’attività di gestione, a rilevare gli scostamenti e le cause che li hanno
determinati. Il controllo interno è orientato a produrre interventi correttivi sia
al fine di migliorare la funzionalità dell’organismo controllato, sia al fine di
6
“Il controllo direzionale si occupa dell’implementazione delle strategie e del raggiungimento
delle finalità, e quindi opera affinché l’azienda attui strategie in modo efficace ed efficiente”.
(R.N ANTHONY, D.W. YOUNG, Controllo di gestione per gli enti pubblici e le organizzazioni
non profit, McGraw – Hill Italia, Milano, 1992, pp 4-5).
7
E. BORGONOVI, Principi e sistemi aziendali per le amministrazioni pubbliche, Egea, Milano,
1996, pp. 438-439.
8
F. AMIGONI, I sistemi di controllo direzionale, Giuffrè, Milano, 1979, p. 2.
15
armonizzare, nello stesso ente o istituzione, lo sviluppo produttivo con gli
obiettivi prestabiliti in via previsionale9; tale funzione di controllo interno è
strettamente correlata alle altre funzioni manageriali.
Le funzioni di programmazione e organizzazione si sovrappongono e si
intersecano tra loro a tal punto da poter affermare che le singole funzioni
direzionali non possono essere tra loro facilmente separate. Queste specifiche
funzioni costituiscono un insieme coordinato di comportamenti finalizzati e
qualificanti l’operato di ogni manager pubblico e privato.
La funzione di programmazione rappresenta quel processo creativo, mediante
il quale sono definiti gli obiettivi da realizzare e sono descritte le principale vie
gestionali necessarie per realizzarli in un certo e determinato periodo di
riferimento. Partendo dallo studio dei fenomeni che potranno manifestarsi si
giunge alla scelta della attività da svolgere in futuro mediante un articolato
processo di programmazione. Le scelte di questo processo sono, poi, eseguite
nel corso della gestione, correlando lo stesso processo operativo di effettiva
realizzazione dei programmi con un complesso sistema di controlli che il
management organizza e sviluppa adeguatamente nella struttura pubblica. Il
comportamento dei dirigenti ed il governo delle risorse umane nella gestione
produttiva di ogni unità aziendale di tipo privato o pubblico costituiscono le
variabili fondamentali da cui scaturiscono le operazioni di gestione ed i
successivi risultati ottenuti attraverso di essa.
In base all’art. 130 della Costituzione, gli atti degli Enti locali sono assoggettati
ad un controllo esterno di legittimità posto in essere dai Comitati regionali di
controllo (Co. re. Co.), articolati sul territorio secondo quanto è disposto
dall’art. 41 della legge n. 142 del 1990. Il controllo di questi Comitati consiste
nella verifica di conformità degli atti di gestione del bilancio di previsione e del
bilancio di rendicontazione. Tutti questi momenti del controllo esterno sono
regolamentati da norme nazionali di carattere generale e da norme locali e
9
L. D’ALESSIO, Il controllo di efficienza nelle aziende pubbliche, Liguori, Napoli, 1989, p. 13.
16
statutarie definite dall’Ente locale a cui il controllo è indirizzato (art. 46 della
legge n. 142 del 1990).
La legge n. 142 del 1990, oltre a regolare la funzione di controllo assegnata ad
organi esterni, riconosce anche, la funzione del controllo interno, che nell’art.
51 si sostanzia nel c.d. controllo di gestione; inoltre, si rileva che i Comuni e le
Provincie organizzano gli uffici ed i servizi in base a criteri di “economicità di
gestione e secondo principi di professionalità e di responsabilità” (art. 51
comma 1). Nella stessa legge si afferma anche che “i dirigenti sono
direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell’Ente” (comma 4) e
che i risultati ottenuti dal dirigente sono valutati in relazione al “livello di
efficienza e di efficacia raggiunto da servizi dell’Ente da lui diretti” (comma 6).
I criteri di economicità, efficienza ed efficacia sono ribaditi dal d.lgs. n.29 del
1993, dove si afferma che:
a) L’organizzazione degli uffici e dei servizi pubblici deve accrescere
l’efficienza delle amministrazioni e deve razionalizzare il costo del lavoro
(art. 1, comma 1);
b) I dirigenti hanno autonomi poteri di spesa, di organizzazione e di
controllo e sono sempre essi i “responsabili della gestione e dei relativi
risultati” (art. 3);
c) L’organizzazione degli uffici della Pubblica Amministrazione deve
“assicurare la economicità, speditezza e rispondenza al pubblico
interesse dell’azione amministrativa” (art. 4);
Quindi, dalla legge n. 142 del 1990 e dal decreto n. 29 del 1993 si evince da un
lato che i dirigenti sono “responsabili” delle attività svolte, e dall’altro che i
risultati della gestione debbono essere sottoposti ad opportune analisi di
economicità, di efficienza e di efficacia.
17
Dopo numerosi ed importanti contributi normativi a cui si è fatto cenno, per
far nascere in modo più generalizzato e senza incertezze la funzione di
controllo negli Enti locali, si è ritenuto necessario emanare un nuovo insieme
coordinato di specifiche norme che sono state contenute nell’ordinamento
finanziario e contabile n. 77 del 1995. All’art. 39 si afferma che “il controllo di
gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi
programmati e, attraverso l’analisi delle risorse acquisiste e della
comparazione tra i costi e la qualità dei servizi offerti, la funzionalità
dell’organizzazione dell’Ente, l’efficacia, l’efficienza e il livello di economicità
nell’attività di realizzazione dei predetti obiettivi”. In questa definizione del
controllo, si evidenziano anche i contenuti regolamentati dal decreto n. 29 del
1993. È evidente la necessità che ciascun Ente locale, in sede di definizione del
proprio regolamento di contabilità, definisca una procedura che tenga conto
non solo delle normative generali finora emanate, ma anche dello Statuto e
delle norme regolamentari da esso stesso direttamente espressi ed in modo
specifico riferiti a quella realtà di gestione pubblica in cui il controllo di
gestione deve essere realizzato.
Nell’ordinamento contabile sono ribaditi i criteri di efficienza, di efficacia e di
economicità; si stabilisce che le procedure di controllo devono dimostrare il
grado di realizzabilità degli obiettivi programmati attraverso l’analisi delle
risorse acquisite, dei costi sostenuti, dei servizi offerti e delle specificazioni in
questi termini di quantità e di qualità. L’ordinamento finanziario contabile,
pertanto, con gli artt. 39-41, intende disciplinare la complessa organizzazione
del controllo di gestione in quanto si collega, a quanto è normato dal Capo II
dello stesso ordinamento finanziario e contabile in termini di
programmazione.
La necessità di collegare il controllo alla programmazione ed entrambe alla
organizzazione ed alla leadership, comporta una configurazione degli
strumenti di controllo in uno scenario continuo di predisposizione degli