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Introduzione
L’Unione europea (Ue) “si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dello stato di diritto, principi che sono
comuni agli Stati membri”1.
Uno degli obiettivi principali della Ue è quello di rafforzare la tutela di tali diritti
nei confronti dei cittadini degli Stati membri. Quindi, in occasione del Consiglio
europeo di Nizza del 2000, le tre istituzioni politiche, Parlamento, Consiglio e
Commissione, proclamarono congiuntamente la Carta dei diritti fondamentali dell’Ue,
un documento che, pur non possedendo alcuna forza vincolante, rappresenta una grande
novità. Esso per la prima volta riunisce in un unico testo tutti i diritti umani fino ad
allora codificati dalle varie convenzioni internazionali e regionali (la Dichiarazione dei
diritti dell’uomo, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti e delle libertà
fondamentali) e comuni agli Stati membri, senza distinzione tra diritti civili e politici e
diritti sociali ed economici, ponendo al centro non il cittadino europeo, ma l’individuo.
Questo rinnovato impegno a favore della tutela dei diritti umani all’interno
dell’Unione ha portato anche alla creazione di veri e propri organismi di tutela, come
l’Agenzia europea dei diritti fondamentali, e alla messa a punto di programmi d’azione
volti a tutelare particolari categorie considerate a rischio, come, nel caso del programma
Daphne, le donne, i bambini e gli adolescenti.
Ma la tutela e la promozione dei diritti umani e delle libertà fondamentali regolano
anche le relazioni esterne dell’Ue, attraverso l’utilizzo sia dei classici strumenti di
politica estera che di strumenti e iniziative ad hoc2.
L’attività di promozione si svolge però soprattutto attraverso il ricorso ai classici
strumenti di politica estera, primi fra tutti i dialoghi e gli accordi con i Paesi terzi. In
particolare è possibile individuare tre differenti tipologie di relazioni, in base al
differente soggetto con cui l’Ue si rapporta e comunica: 1) le relazioni con i Paesi terzi,
ovvero con tutti quei Paesi che non rientrano in nessuna altra categoria specifica; 2) le
relazioni con i Paesi del partenariato Euro-Mediterraneo; 3) le relazioni con i Paesi
1
Art. 6(1) TUE.
2Tra gli strumenti utilizzati si trova lo Strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei
diritti umani nel mondo, che, come suggerisce il nome stesso, ha l’obiettivo di diffondere e sviluppare la
democrazia e il rispetto dei diritti umani in tutti i Paesi extraeuropei.
4
candidati all’ingresso nell’Unione. Comune a tutte le relazioni citate è la presenza di un
costante dialogo volto a fornire un foro di discussione privilegiato che metta al centro la
questione dei diritti umani, così come l’inclusione all’interno di accordi commerciali e
accordi di adesione delle clausole di rispetto dei diritti umani: solo un Paese che
garantisca il rispetto minimo di tali diritti può istaurare un legame commerciale con il
mercato della Comunità e può entrare a far parte dell’Unione.
I diritti umani costituiscono un principio essenziale nel regolare le relazioni tra le
parti, siano esse relazioni di carattere economico o politico, relazioni in cui l’obiettivo
resta sempre e comunque quello di preservare gli interessi delle parti senza però
tralasciare la democrazia e lo stato di diritto, i diritti umani e le libertà fondamentali.
Inoltre, in ambito extraeuropeo, l’Unione stabilisce una serie di orientamenti
generali volti a mettere in rilievo sia la situazione di particolari categorie ritenute a
rischio (donne, bambini) che alcune situazioni ritenute inaccettabili (pena di morte,
tortura, trattamenti degradanti)3. In particolare allo stato attuale “Il Consiglio dell’Ue ha
concordato sette orientamenti generali: 1) pena di morte (2008), 2) orientamenti per una
politica dell’Ue nei confronti dei Paesi terzi in materia di tortura e altre pene o
trattamenti crudeli, disumani o degradanti (aggiornamento orientamenti 2008), 3)
dialoghi in materia di diritti umani con i Paesi terzi (aggiornamento 2009), 4) bambini e
conflitti armati (2008), 5) difensori diritti umani (2008), 6) orientamenti dell’Ue in
materia di promozione e tutela dei diritti del bambino (2007), 7) orientamenti dell’Ue
sulle violenze contro le donne e la lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro
confronti (2008)”4. L’obiettivo di questa “lista” è quello di diffondere il problema,
discuterne e avviare le procedure al fine di difendere i soggetti a rischio e migliorare la
situazione, per arrivare ad abolire ogni forma di sfruttamento, violenza e
discriminazione.
Tutte queste attività si svolgono tenendo conto di quello che può essere definito
come il documento fondamentale nell’ambito dei diritti umani, ovvero la Carta dei
diritti fondamentali dell’Ue, che, raggruppando in sei categorie i diritti tutelati, mette in
evidenza le sei dimensioni a cui si intende dare maggior rilievo: dignità, libertà,
uguaglianza, solidarietà, cittadinanza e giustizia.
3Un elenco di tali orientamenti può essere visionato sul sito del Consiglio europeo
(http://www.coe.int/DefaultIT.asp), al quale spetta appunto il compito di definire queste priorità.
4
Ultima consultazione del sito: agosto 2009.
5
Le istituzioni comunitarie si adoperano anche a favore della codifica dei diritti
umani e delle libertà ritenute fondamentali e a sostegno delle attività e dei dialoghi volti
a diffondere una maggiore consapevolezza della questione, in primo luogo a livello
comunitario, e poi a livello mondiale, sia attraverso relazioni bilaterali che multilaterali,
sia in seno alle organizzazioni internazionali che in contesti meno formali.
Accanto alle istituzioni, troviamo anche l’azione di organismi specifici di tutela,
quali il Mediatore europeo o la Commissione delle petizioni interna al Parlamento
europeo, che, svolgendo il compito per cui sono stati istituiti, possono essere considerati
come un ulteriore punto di sostegno all’attività europea di promozione e sviluppo dei
diritti umani, in particolare in relazione al contesto europeo.
Lungi dall’esprimere qualsiasi tipo di giudizio nei confronti dell’Unione e
dell’attività che essa svolge, questo lavoro di ricerca intende offrire una panoramica
delle principali attività europee5 di tutela e promozione dei diritti umani, trattando il
tema sia in riferimento alla situazione interna (capitolo I) che in relazione alla situazione
extraeuropea (capitolo IV), mantenendo comunque un punto di vista generale ed
evitando riferimenti a situazioni specifiche. In particolare entrambe le dimensioni
verranno descritte tenendo conto dei fondamenti legislativi e del documento europeo di
tutela dei diritti umani (la Carta dei diritti fondamentali), analizzando il ruolo e l’azione
di organismi specifici e un esempio specifico dell’attività europea nel campo.
Si è inoltre deciso di dare maggior rilievo alla dimensione interna che sarà
approfondita nei capitoli II e III, in cui ci si concentrerà rispettivamente sul documento
fondamentale, ovvero la Carta dei diritti fondamentali dell’Ue e sul ruolo delle varie
istituzioni e dei vari organismi comunitari nell’attività di tutela, promozione e sviluppo
dei diritti umani.
Il lavoro di ricerca è stato svolto utilizzando principalmente la letteratura esistente,
sia sulla Ue che sul tema dei diritti umani in generale. Inoltre, per la parte relativa
all’analisi del ruolo dell’Ue nel sostegno e nella promozione dei diritti umani sia al suo
interno che all’esterno si è attinto direttamente al sito della Ue6.
5
Con il termine “europee” ci si riferisce qui unicamente alle attività di promozione e tutela dei diritti
umani nel contesto dell’Ue e non in relazione al più ampio contesto del continente europeo, oggetto
invece del’attività del Consiglio d’Europa.
6
Vedi il sito: http://europa.eu/index_it.htm.
6
Capitolo I
I diritti umani nell’ambito dell’Ue
Tutti gli essere umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti.
(Art. 1 Dichiarazione universale dei diritti umani.)
L’Ue attribuisce un’importanza fondamentale al rispetto dei diritti umani
principalmente sulla base degli articoli del Trattato sull’Ue (TUE)7 e della Carta dei
diritti fondamentali e per questo motivo attua una politica di protezione dei diritti
dell’uomo all’interno degli Stati membri. Tale politica spazia dal rispetto dei diritti
umani, illustrati ed elencati nei documenti fondamentali, alla lotta contro la xenofobia e
qualsiasi altro tipo di discriminazione basato su sesso, religione, età, disabilità e
orientamento sessuale. Tutti questi diritti sono in generale già applicati nei Paesi
membri.
In questo contesto si inseriscono e agiscono, oltre alle istituzioni comunitarie8 e
alla Corte di giustizia delle Comunità europee, organismi specializzati, come l’Agenzia
europea dei diritti fondamentali, e si sviluppano differenti programmi d’azione, come il
programma Daphne.
1.1 I fondamenti legislativi: i trattati istitutivi
I trattati istitutivi e la produzione normativa della Comunità europea nei primi anni
della sua attività non prevedono alcun riferimento alla difesa dei diritti fondamentali. La
prima affermazione di tutela dei diritti umani si trova nell’Atto unico europeo, entrato in
vigore il 1 luglio del 1987, nel cui preambolo si cita, tra le finalità dell’Unione, la
promozione di una democrazia fondata “sui diritti fondamentali riconosciuti dalle
7
Si fa qui riferimento agli articoli 6, 7 e 13 del TUE, che definiscono gli orientamenti generali in materia
di diritti umani. In particolare si citano il rispetto dei principi dell’Unione comuni agli Stati membri
(libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, stato di diritto), dei diritti
fondamentali garantiti da altri trattati internazionali (la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali) e dell’identità nazionale degli Stati membri.
8
Le istituzioni comunitarie a cui si fa riferimento sono quelle di natura politica: il Parlamento con
funzione consultiva, la Commissione, che adotta gli atti di iniziativa, e il Consiglio, che approva l’atto
rendendolo effettivo.