20
1.2 Il Termine prerogative parlamentari
Con il termine prerogativa parlamentare si vuole indicare quel complesso di
particolari condizioni di cui godono i parlamentari al fine di meglio perseguire un pubblico
interesse.
Le prerogative parlamentari comprendono :
1) l’immunità parlamentare, stabilendo che nessun parlamentare può essere
sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, arrestato o privato della libertà
personale salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna ovvero di
arresto in flagranza
2) insindacabilità parlamentare
3) infine l’indennità.
Poiché ci si possa trovare di fronte ad una prerogativa è necessaria la presenza di
almeno tre elementi:11
1) Ius excludendi alios in rapporto all’esercizio di funzioni previste dalla
Costituzione
2) il suo carattere di deroga ai consueti rapporti tra i poteri che danno sostanza ad
un sistema costituzionale
3) il suo esclusivo fine di rafforzamento delle garanzie di funzionamento dei poteri
dello Stato.
Pertanto durante il periodo in cui svolge le sue funzioni di senatore o di deputato, il
parlamentare è circondato da una garanzia di impunibilità.
Infatti, come afferma la Costituzione italiana ex art. 68, egli non può essere
chiamato a rispondere delle opinioni espresse e dei voti che avrà dato.
11
MARTINELLI C., L’insindacabilità Parlamentare, Giuffrè, Milano , 2002, pag. 11
21
Perché si possa perquisire, arrestare, privare della libertà personale, sottoporre ad
intercettazioni è necessaria l’autorizzazione della Camera a cui appartiene.
Se l’autorizzazione viene negata, la magistratura non potrà procedere in alcun
modo.
Naturalmente allo scadere del mandato il deputato o il senatore perdono il diritto
all’immunità e tornano ad essere come tutti gli altri cittadini, ovvero perseguibili per i reati
eventualmente commessi.
Scopo dell’immunità parlamentare è quello di garantire il corretto funzionamento
del Parlamento; in particolare il principio dell’indipendenza e della relativa irresponsabilità
del parlamentare viene inteso come massima garanzia del Parlamento.12
L’irresponsabilità giuridica diventa infatti un necessario completamento
dell’irresponsabilità politica, ossia serve ad evitare che il principio dell’irresponsabilità
politica – e quindi la piena libertà di opinione del parlamentare – non venga violato
surrettiziamente, utilizzando illegittimamente il canale giudiziario per colpire un
parlamentare a motivo delle opinioni espresse e del lavoro svolto in Parlamento.
Bisogna sottolineare che l’insindacabilità dovrebbe riferirsi solo agli atti compiuti
nell’esercizio delle funzioni strettamente parlamentari e che l’immunità può essere fatta
valere solo per prevenire eventuali interferenze sulla loro regolarità.
L’art. 68, non stabilisce delle garanzie utili al singolo individuo-parlamentare preso
per se, ma bensì delle garanzie utili a salvaguardare la libertà e la regolarità della sua
funzione.
Perciò i parlamentari non godono, se si intende correttamente la norma in
questione, di alcuna posizione di privilegio personale, ma soltanto delle conseguenze
individuali di garanzie che riguardano l’intera assemblea parlamentare come istituzione;
ciò, se si vuole, è dimostrato anche dal fatto che la “gestione” dell’immunità è affidata alla
Camera di competenza, che agisce tenendo conto dell’organo parlamentare nel suo
complesso.
Le immunità quindi non costituiscono uno jus singolare derogatorio del principio di
uguaglianza davanti alla legge, ma costituiscono piuttosto una jus comune discendente dal
principio della sovranità degli organi costituzionali.
E’ stato più volte enunciato il valore giuridico di cui è espressione il secondo
comma dell’art. 68 della Costituzione dove risulta chiaro che esso opera in vista della
12
VIRGA P. , Diritto Costituzionale, Giuffrè, Milano, 1971, pag. 205
22
tutela dell’interesse del Parlamento al pieno dispiegamento della propria autonomia,
esplicandosi anche nel libero esercizio del mandato parlamentare rispetto agli altri poteri
dello Stato .
Infatti viene garantita al parlamentare l’inviolabilità della residenza ed anche di
spazi ulteriori identificabili come domicilio, ma il medesimo valore giuridico è
chiaramente sotteso all’intera norma giuridica, nessun membro del Parlamento può essere
sottoposto a perquisizione personale o domiciliare.
Inoltre il terzo comma dell’art. 68, equipara a tutti i fini a questa fattispecie quella
delle intercettazioni di conversazioni e del sequestro di corrispondenza di parlamentari.
Il testo dell’art. 68 della Costituzione, nella sua versione iniziale approvata
dall’Assemblea costituente nel 1948, non contemplava solo la necessità di una
autorizzazione a procedere nei confronti del parlamentare ma anche ulteriori
autorizzazioni.
Si trattava sia delle autorizzazioni ad essere assoggettato a perquisizioni personali o
domiciliari.
In questo caso, non trattandosi di misure cautelari ma di atti di acquisizione delle
prove, la dottrina aveva escogitato la definizione di atti invasivi, rispetto ai quali appariva
problematica la riconducibilità alla ratio di tutela del parlamentare dal fumus persecutionis,
vigente per il primo tipo di autorizzazioni in analogia a quanto previsto per il più generale
istituto dell’autorizzazione a procedere. 13
Queste osservazioni pongono al di fuori e contro il dettame costituzionale certi
abusi dell’istituto delle immunità parlamentari, tendenti ad utilizzarlo come generica
garanzia di impunità.
Dovendo stigmatizzare l’ovvia considerazione che, in un paese libero, è assai più
corretto, soprattutto per un parlamentare che si ritenga innocente, farsi giudicare da un
giudice imparziale in un giudizio pubblico, dove, tra l’altro, meglio si possono far valere le
proprie ragioni.
Il rifiuto dell’autorizzazione da parte delle Camere non significa certo l’assoluzione
nel merito del parlamentare (del resto il giudizio è stato solo rinviato), così come la sua
concessione non costituisce di per sé una condanna.
13
ATTI PARLAMENTARI, Camera dei Deputati, Documenti ,XIV Legislatura, pag.3
23
Quello che le Camere sono chiamate ad evitare è il così detto fumus persecutionis,
ossia un illegittimo accanimento contro un membro del parlamento, al solo fine di
ostacolarne lo svolgimento dei suoi compiti.
Le immunità, e soprattutto quelle procedurali, non valgono a proteggere attività
illecite dei parlamentari, ma a impedire attività illecite dei giudici.
Nel contempo, e ciò riguarda soprattutto quelle sostanziali, valgono ad offrire una
speciale protezione giuridica alla libera dialettica parlamentare o, più precisamente, alla
libertà dei membri del Parlamento di esprimere il proprio pensiero nell’ambito dello
svolgimento di tutte quelle attività che sono strettamente inerenti alla funzione
rappresentativa, per svolgere la quale sono stati appunto eletti alla carica di deputati o
senatori dai cittadini.
Le immunità sostanziali non servono cioè a proteggere il parlamentare che pone in
essere attività illecite, ma a rendere pienamente lecite, in termini generali ed astratti,
determinate attività.
Nell’ambito di un più comune e generale intento di garanzia della libertà della
funzione parlamentare, gli istituti di cui al primo e al secondo comma dell’art. 68 paiono
dunque finalizzati a proteggere i membri del Parlamento da soggetti, almeno in prima
battuta, diversi: mentre le immunità procedurali di cui al secondo comma mirano infatti a
proteggere il parlamentare da una azione persecutoria dell’autorità giudiziaria, le immunità
sostanziali mirano, innanzitutto, a proteggere il parlamentare da coloro che si ritengono lesi
nei propri diritti all’onore, alla reputazione o alla personalità dalle opinioni che egli stesso
ha espresso nell’esercizio delle proprie funzioni.
Per quanto riguarda , in particolare, la prerogativa dell’insindacabilità, nell’attuale
contesto costituzionale, occorrerebbe forse meglio separare i due profili – quello
individuale e quello, per così dire, collettivo – che in essa sono presenti, evidenziando
altresì come il secondo sia il riflesso, o come è stato detto “il frutto” del primo e non,
invece, il contrario.
Nel disposto di cui al primo comma dell’art. 68, pare, infatti, difficile non leggere,
prima che una norma posta a garanzia dell’autonomia delle Camere e della funzione
parlamentare attribuita all’organo Parlamento complessivamente inteso, una norma posta a
garanzia della “missione rappresentativa”del singolo parlamentare, ossia, una norma che
prevede una garanzia di carattere innanzitutto individuale che il singolo eletto deve poter
far valere, dapprima, nei confronti del soggetto che ritiene da egli stesso leso innanzi a un
giudice terzo, e, quindi, eventualmente, nei confronti del medesimo giudice che abbia
24
negato l’applicazione della prerogativa in esame, innanzi ad un altro giudice terzo come la
Corte Costituzionale.
Dalla disposizione di cui all’art. 68 primo comma, parrebbe emergere una norma
che non conferisce, di per sé, direttamente alle Camere alcuna vera e propria specifica
attribuzione costituzionale, ma si limita a consentire al singolo parlamentare di superare i
limiti posti alla libertà di manifestazione di pensiero o, se si vuole, cambiando prospettiva,
pare emergere una norma che si limita a circoscrivere l’esercizio della funzione
giurisdizionale inibendo al giudice, nella propria decisione, di considerare i membri delle
Camere responsabili degli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni.
Una norma, insomma, avente natura di immunità sostanziale, che di conseguenza
non può che essere interpretata e applicata dall’Autorità giudiziaria; una norma che però,
se violata dall’ Autorità giudiziaria determina, o comunque può determinare, oltre che la
lesione della libertà funzionale e quindi una menomazione delle attribuzioni costituzionali
del singolo parlamentare, anche una menomazione delle attribuzioni costituzionali del
Parlamento complessivamente inteso.
La prerogativa dell’insindacabilità dovrebbe, dunque, prima di tutto, essere
considerata come una garanzia di libertà che, pur essendo posta a tutela di una funzione
pubblica della quale è appunto investito ogni parlamentare e, pur essendo da considerarsi
irrinunciabile e indisponibile da quest’ultimo, deve, analogamente ad ogni libertà
costituzionale e ad ogni norma che concorre a definire i presupposti della punibilità e della
procedibilità, essere applicata alla fattispecie da un giudice terzo, indipendentemente dalla
volontà della maggioranza politica volta per volta presente in parlamento, quale è il giudice
ordinario.
La prerogativa dell’insindacabilità, nel contempo, però, dovrebbe essere anche
considerata alla stregua di una garanzia di libertà della funzione parlamentare
complessivamente intesa dalla giurisdizione, che, al pari di ogni norma costituzionale che
concorre a definire e a delimitare le competenze dei diversi organi dello Stato, deve altresì
essere applicata, qualora si ritenga che ciò non sia avvenuto da parte degli organi
giurisdizionali, dalla Corte Costituzionale.
I molteplici interessi costituzionali che risultano coinvolti nell’applicazione delle
prerogative di cui all’art. 68, primo comma, Cost. potrebbero, in altri termini, come è stato
anche di recente sottolineato, essere più ragionevolmente composti se si riconoscesse ai
giudici ordinari il potere di interpretare e applicare direttamente il primo comma dell’ art.
68 Cost., e dunque di procedere con i giudizi nei confronti dei parlamentari, qualora
25
ritenessero che le manifestazioni di pensiero denunciate non rientrino tra quelle coperte
dalla prerogativa dell’insindacabilità e, nel contempo, si riconoscesse alle Camere il potere
di sollevare, innanzi alla Corte, conflitto di attribuzioni per reagire a un eventuale esercizio
della giurisdizione che appaia loro come lesivo della propria autonomia e indipendenza;
consentendo eventualmente anche ai singoli soggetti coinvolti nel giudizio di merito, il
parlamentare è colui che si ritiene leso nei suoi diritti dalle affermazioni di quest’ultimo, di
intervenire in tale conflitto.
Al di là dell’apparentemente semplice enunciato costituzionale, il vero problema è
rappresentato dall’esigenza di determinare un limite preciso riconoscibile a tale
prerogativa, in modo da poterla rendere coerente con la vigenza del principio di
uguaglianza ed evitando la sua trasformazione in un odioso ed ingiustificato privilegio a
favore della cosìdetta “casta oligarchica”.
1.3 Acquisto e perdita delle prerogative parlamentari
L’art. 68 della Costituzione condiziona l’operatività delle garanzie esclusivamente
al possesso della qualità di membro di una delle due Camere, il problema della definizione
dell’ambito temporale entro il quale le immunità possono essere riferite ai singoli
parlamentari va risolto alla stregua di quello concernente l’individuazione dei movimenti
in cui si verificano l’acquisto e la perdita del mandato parlamentare.
Di certo non poche perplessità hanno destato le prerogative, relativo alla
determinazione dei momenti , cui far corrispondere, rispettivamente, la data di acquisto e
di perdita delle garanzie parlamentari.
La determinazione dei momenti ai quali si ricollega , da un lato, l’inizio e,
dall’altro, la perdita del mandato parlamentare, la soluzione del problema non presenta
particolari difficoltà nei casi di subentro di un membro delle Camere nel corso della
legislatura e, correlativamente, di cessazione anticipata della carica.
E’ ritenuto pacifico che in tali ipotesi , non si possa fare che riferimento alla data in
cui le Camere verifichino l’evento al quale debba ricollegarsi il tardivo inizio, o la fine
anticipata del mandato parlamentare.
Maggiori incertezze emergono in rapporto all’ipotesi ordinaria di rinnovo totale
delle Camere per fine legislatura o per l’eventuale scioglimento anticipato. 14
14
MORTATI C. , Istituzioni di Diritto Pubblico, Padova ,1962, pag. 419