4
La scelta della forma giuridica rientra tra le decisioni d’ordine strategico,
prioritarie all’interno dell’azienda anche per la sua sopravvivenza, pertanto, non
deve essere assunta negligentemente, bisogna, anzi, prendere coscienza che i suoi
effetti toccano profili strategici e che – detta decisione – produce riflessi
sull’intera economia d’impresa.
La trasformazione rappresenta, quindi, una nuova meditazione, rispetto alle
scelte fatte in origine, riguardo al tipo di società con cui gestire l’azienda, alla luce
del mutato contesto ambientale e delle sue condizioni interne.
Le forme ‘organizzative’ in vigore nella passata legislazione, specie
relativamente alle società di capitali, si sono dimostrate del tutto inadeguate a
reggere il confronto con le legislazioni straniere, in particolare nei confronti dei
partner dell’Unione Europea.
L’inadeguatezza del sistema legislativo in tema di forme societarie e l’esigenza
di rendere più competitivo a livello internazionale l’apparato economico-aziendale
italiano, hanno reso necessaria una rivisitazione delle norme civilistiche e fiscali
in materia. In considerazione di ciò, con effetto dal 1° gennaio 2004, è entrata in
vigore la riforma del diritto societario, introdotta dal D. Lgs. n.6/2003.
In precedenza, il passaggio verso diverse forme giuridiche, poteva effettuarsi
seppur nel pieno rispetto della causa lucrativa, venendo dichiarata come
inammissibile ove comportasse uno stravolgimento dell’essenza del contratto
associativo o coinvolgesse enti non societari. La riforma recente, peraltro, ha
ampliato e notevolmente rivisitato il numero di disposizioni in materia per
garantire una copertura delle lacune che caratterizzavano l’istituto previgente.
La trasformazione risultante dalla riforma è un’operazione ben più vasta di
quella precedente, ricomprende, infatti, non solo strutture societarie, ma più in
generale è consentita ad ogni ente.
Con l’introduzione della trasformazione c.d. eterogenea, l’autonomia attribuita
ai privati, nella scelta del tipo sociale, s’allarga al punto che, l’operazione non si
risolve più in una prerogativa societaria, ma assume un significato più ampio,
includendo enti associativi (associazioni, consorzi) e non (fondazioni), e fenomeni
privi di soggettività giuridica (comunioni d’azienda).
5
Se si considera che la funzione della trasformazione risiede essenzialmente
nella possibilità di adeguare il modello organizzativo adottato in origine, alle
mutate esigenze che emergono continuamente nella realtà dell’impresa sociale,
con un considerevole risparmio di tempi, di forme, di oneri tributari, si vede
chiaramente come l’accoglimento dell’idea della trasformazione quale fenomeno
che va oltre il tipo societario per abbracciare qualsiasi organizzazione conduca a
superare il convincimento diffuso in passato secondo il quale, l’esercizio lucrativo
dell’attività imprenditoriale in forma collettiva sia appannaggio esclusivo del
modello societario.
Il passaggio da una tipologia di ente all’altro, avviene nella piena continuità;
l’operazione, pertanto, non determina la cessazione di un soggetto e la nascita di
un altro, che ne prende il posto: è la stessa società che continua a vivere in una
veste giuridica rinnovata e conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla
trasformazione.
L’operazione di trasformazione, dinanzi a tali cambiamenti, è divenuta
estremamente variegata e attuale, però, per così dire, ancora poco conosciuta; non
riscuote, infatti, nella pratica societaria, il ricorso che si meriterebbe per la sua
valenza strategica ed economica
1
.
Il novellato istituto necessita, pertanto, di una disamina che coinvolge
molteplici aspetti correlati tra di loro e non sempre pacifici.
L’obiettivo del presente lavoro è quello di esaminare attentamente le variegate
dimensioni in cui è possibile leggere il fenomeno di trasformazione.
In una prima parte, ci si sofferma sugli aspetti civilistici, dai quali non può
senz’altro prescindersi, anche perché individuano la varietà dell’istituto,
costituendo l’antecedente logico della trattazione seguente; quest’ultima è
incentrata sulle problematiche valutative e, in particolare, sulle diverse questioni
interpretative sorte con la disposizione del nuovo criterio del patrimonio della
società trasformata basato sui “valori attuali”.
1
Solamente quando via sarà una maggiore consapevolezza della varietà e rilevanza
dell’operazione, potrà registrarsi un più accentuato ricorso alla trasformazione.
6
Infine, si evidenzieranno le rilevazioni e le osservanze contabili
dell’operazione di trasformazione, delle quali verrà esposta un’esemplificazione
pratica; questa ultima parte è compendiata da cenni fiscali riguardanti
l’operazione straordinaria oggetto di studio, alla luce del nuovo T.U.I.R.
7
Capitolo I
Aspetti fondamentali dell’operazione
1. L’istituto della trasformazione societaria.
La trasformazione societaria consiste nella modifica della forma giuridica
senza una variazione del soggetto economico, dell’attività e dei rapporti con i
terzi.
L’operazione non produce novazione
2
, ossia estinzione di un soggetto e la
nascita di uno nuovo, né tanto meno un effetto successorio: “è la stessa società
che vive in una rinnovata veste giuridica, conservando la sua identità”
3
.
A questa conclusione si è giunti in seguito ad un acceso dibattito in
giurisprudenza, che attribuisce alla trasformazione natura di semplice
modificazione dell’atto costitutivo, ed è stata rafforzata dall’art 2498 c.c. (come
modificato dal D.Lgs 17/01/03, n. 6), il quale prevede una perfetta continuità in
capo all’ente di tutti i rapporti giuridici preesistenti, anche processuali
4
.
Proprio nella continuità
5
dei rapporti giuridici deve ravvisarsi il tratto che
accomuna ogni ipotesi di trasformazione, ivi incluse quelle tipologie trasformative
previste dalla nuova normativa ( c.d. eterogenee).
La trasformazione, quindi, si caratterizza per l’elemento della conservazione
dell’attività sociale intesa in senso oggettivo (settore economico in cui opera) e in
senso soggettivo (chi esercita l’attività), muta invece la regolamentazione a cui
l’organizzazione sociale è sottoposta.
2
La novazione comporta la sostituzione di un nuovo rapporto a quello originario, mentre la
trasformazione non mira allo scioglimento e alla costituzione di una nuova compagine sociale.
3
A. MARIANI, P. PIZZINI, La trasformazione delle società, nuove prospettive dopo la riforma
Sistemi editoriali, 2004, p 5.
4
Affermano in particolare la continuità dei rapporti processuali della società trasformata, e dunque
le regole applicabili per le ipotesi di successione a titolo universale o particolare, la Cass. 4
novembre 1998, n. 11077 e Cass. 8 aprile, n. 3638; C. CARUSO, Trasformazione, fusione,
scissione e scioglimento, op. cit. p. 1233.
5
Come affermato in giurisprudenza: “la trasformazione si risolve in una vicenda meramente
evolutiva dell’ente trasformando e non comporta in alcun modo estinzione e costituzione di un
nuovo soggetto giuridico”. Ibidem, p. 1233.
8
L’interpretazione giuridica vede la trasformazione come un fenomeno
modificativo e non estintivo o costitutivo di società e presenta tratti comuni con
l’inquadramento concettuale fornito dalle discipline economico aziendali; queste
riconducono alla trasformazione ad un’operazione di gestione straordinaria, che
pur mantenendo la continuazione dell’attività aziendale, consente di ricercare una
maggiore economicità, una migliore manifestazione degli equilibri gestionali, una
riduzione dei rischi di gestione, attraverso l’adozione della forma societaria
ritenuta più opportuna.
La trasformazione permette, pertanto, di attuare una riorganizzazione aziendale
senza attuare le lunghe e costose fasi di liquidazioni dell’ente preesistente con la
conseguente costituzione di uno nuovo.
L’operazione è sicuramente utile ad incrementare la flessibilità dell’ente,
prevenendo, il verificarsi di alcune cause di scioglimento della società; essa è però
uno strumento normale e ordinario, che solo eccezionalmente può costituire la
soluzione estrema per fronteggiare situazioni patologiche del soggetto giuridico
(come, ad esempio, nel caso di riduzione del capitale sociale al di sotto del limite
legale a causa di perdite).
Tra le operazioni straordinarie, la trasformazione occupa una posizione
peculiare in quanto, è espressione del principio dell’autonomia privata, che rende
possibile la libera scelta del tipo societario e la modificazione successiva.
9
2. La disciplina generale della trasformazione.
L’attenzione riservata alla trasformazione societaria nel codice civile ante
riforma non poteva definirsi completa ed esauriente. Era preso in considerazione
solamente il passaggio da società in nome collettivo ed in accomandita semplice
in società di capitali (la c.d. trasformazione evolutiva). Questo, tuttavia non aveva
impedito di estendere l’applicabilità della trasformazione ai casi di passaggio da
società di capitali a società di persone, e a quelli che si realizzano nell’ambito
delle società di persone o di capitali, quantunque non espressamente disciplinati
6
.
Con la riforma del diritto societario, introdotta dal D.Lgs. n.6/2003, assistiamo
ad una serie di innovazioni in materia di trasformazione. Il legislatore, infatti,
accogliendo quanto dottrina e giurisprudenza avevano elaborato, ha semplificato
le procedure e ampliato il numero di disposizioni in materia, al punto da prevedere
espressamente oltre alla trasformazione evolutiva e regressiva anche la
trasformazione eterogenea, la quale, come si vedrà, nei limiti e alle condizioni
esplicitate, consente altresì il passaggio da società ad enti associativi e viceversa.
Questa nuova tipologia di trasformazione, opera, non solo un mutamento di tipo,
ma soprattutto di scopo dell’originario contratto (art. 2500septies e 2500octies
c.c.).
La normativa sulla trasformazione è oggi contenuta in ben undici articoli
7
del
codice civile: dal 2498 al 2500-novies, compresi nel libro V, capo X, sezione I,
intitolato “della trasformazione”.
Tale disciplina si preoccupa di regolare i limiti della trasformazione, il
contenuto, la pubblicità, l’efficacia, l’invalidità dell’atto ed, inoltre, contempla le
diverse fattispecie di trasformazione. Tali disposizioni possono suddividersi in
due gruppi: il primo ricomprende le norme di carattere generale (artt. da 2498 a
6
Difatti, pacificamente, in dottrina e in giurisprudenza, si riconosceva la legittimità della
trasformazione delle società di capitali in società di persone. La trasformazione in società di
capitali delle cooperative in dottrina era stata avversata, “stante la profonda diversità strutturale fra
le due categorie, ma si ammetteva quella in cooperativa della società lucrativa”. Così: V.
SALAFIA, La trasformazione delle società nella riforma, rivista Le Società n. 9 /2004, p. 1064
7
La disciplina della trasformazione delle società nella versione ante riforma, si caratterizzava per
la sua sinteticità. Ad essa, infatti, erano dedicati solamente tre articoli del codice civile: artt. 2498,
2499, 2500, che prevedevano espressamente solo la trasformazione delle società di persone in
società di capitali.
10
2500-bis) applicabili ad ogni ipotesi di trasformazione; il secondo gruppo regola
analiticamente le varie fattispecie (trasformazione di società di persone: artt. 2500
ter-2500quinquies; trasformazione di società di capitali: artt. 2500 sexies;
trasformazione eterogenea da e in società di capitali: artt. 2500 septies–2500
novies).
Nell’analisi della disciplina generale della trasformazione novellata è
opportuno soffermarsi su alcuni punti fondamentali dell’operazione:
ξ Limiti di applicazione;
ξ Pubblicità ed efficacia dell’atto di trasformazione;
ξ L’invalidità della trasformazione.
Fissato il principio generale della “continuità dei rapporti giuridici” dell’art.
2498 e aver chiarito che la trasformazione non costituisce una vicenda estintiva-
costitutiva, il legislatore statuisce che la trasformazione può avvenire anche in
pendenza di procedura concorsuale
8
, purché non vi sia incompatibilità con le
finalità o lo stato della stessa (art. 2499 c.c.).
Nel sistema previgente sussisteva il divieto espresso, per le società sottoposte
a tali procedure, di partecipare alla fusione e scissione e nel silenzio del
legislatore, la dottrina e la giurisprudenza ritenevano che pure la trasformazione
non fosse ammissibile
9
. Oggi, alla luce della nuova disciplina, il legislatore
consente che venga deliberata la trasformazione anche in questo caso, sia pure a
certe condizioni.
La norma all’art. 2499 c.c. pone due limiti alla trasformazione da attuarsi in
pendenza di procedura concorsuale. Il primo limite è dato dalla finalità della
procedura, che dovrebbe rispondere all’interesse dei creditori ed all’interesse
8
“Si definiscono procedure concorsuali quelle che vengono attuate nel caso in cui l’imprenditore
non sia in grado di adempiere le proprie obbligazioni alle relative scadenze, sottopongono ad
esecuzione forzata l’intero patrimonio dell’impresa”. Rientrano tra le procedure concorsuali: il
concordato preventivo, l’amministrazione controllata, la liquidazione coatta amministrativa e il
fallimento. A. FIALE e P. ORABONA, I fondamenti del diritto commerciale, Simone 2002, p. 277
e ss.
9
O. CAGNASSO, Le operazioni straordinarie, estratto da Il nuovo diritto societario,
Commentario diretto da G. COTTINO e G. BONFANTE, O. CAGNASSO, P. MONTALENTI,
Zanichelli, 2004, p. 2233.
11
pubblico; il secondo dallo stato della procedura, che se molto avanzato o prossimo
a conclusione, si esclude che la trasformazione possa realizzare interessi
meritevoli di tutela. Si tratta, soprattutto in quest’ultimo caso, di un limite
“flessibile” che dovrà esser riscontrato caso per caso
10
. La mancata indicazione,
da parte del legislatore, di parametri rigidi apre ampi margini di incertezza sotto il
profilo operativo
11
.
In linea generale, la compatibilità o l’incompatibilità può esser valutata
considerando isolatamente le procedure. Per quanto riguarda il concordato
preventivo e l’amministrazione controllata, sembra non si rilevino incompatibilità,
perché lo svolgimento di queste non contrasta con la modificazione della struttura
societaria, sempre che si tratti di trasformazioni nell’ambito societario. In
pendenza di procedura fallimentare, invece, la trasformazione societaria di
persone in società di capitali sembra incompatibile
12
. La formazione del capitale
della nuova società capitalistica deve seguire, infatti, precise norme a tutela della
sua effettività ed integrità, cosa che non sarebbe possibile in quanto il patrimonio
della società dichiarata fallita rimane nell’esclusiva disponibilità del curatore (i
soci, d’altra parte, non possono procedere a nuovi conferimenti, data la pendenza
a loro carico delle procedure fallimentari individuali)
13
.
La trasformazione di una qualsiasi società o ente in una società di capitali, così
come quella da una società di capitali in un’altra organizzazione collettiva deve
risultare da atto pubblico, il cui scopo è quello di garantire una corretta
informazione dei terzi. L’art. 2500 c.c. stabilisce che l’atto di trasformazione è
soggetto alla disciplina di forma e di contenuto prevista per il tipo adottato, ed è
soggetto alla disciplina propria del predetto tipo.
10
Ibidem, p. 2232; AA. VV., Diritto delle società di capitali, manuale breve, Giuffrè 2003 pag.
314.
11
Per approfondimenti: O. CAGNASSO, Le operazioni straordinarie, estratto da Il nuovo diritto
societario,op. cit. p. 2233.
12
“Ugualmente incompatibile è la trasformazione di una società in una struttura non societaria e
non imprenditoriale, sottoposta a procedura concorsuale di qualsiasi tipo, comporterebbe
l’automatica cessazione della procedura”. V. SALAFIA, La trasformazione delle società nella
riforma, op. cit, pp. 1066,1067; F. CARRIOLO, L. MIELE, F. BAVA, La trasformazione delle
società, nuova guida pratica della trasformazione societaria alla luce della riforma IRES 2004, p.
34.
13
Come affermato da V. SALAFIA, La trasformazione delle società nella riforma, op. cit, pp.
1065,1066.
12
Questo significa che, secondo la forma prescelta, dovranno applicarsi gli
artt.2328, 2454 e 2463 c.c.
14
secondo che la nuova organizzazione costituirà una
società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata.
Dal testo della norma all’articolo di cui sopra, si può desumere che, invece,
l’atto di trasformazione di una società personale in un altro tipo personale, può
esser redatto anche nella forma di scrittura privata autenticata, al fine
dell’iscrizione nel registro delle imprese e come previsto per la costituzione di una
società di persone.
Il 2° comma dell’art. 2500c.c. dispone che l’atto di trasformazione è soggetto
alle prescrizioni pubblicitarie, nonché alle formalità richieste per la cessazione
dell’ente trasformando
15
. “L’atto, cioè, deve esser reso pubblico nelle stesse
forme che la legge prevede per la pubblicità dell’atto costitutivo proprio del tipo
adottato”
16
Per fare un esempio, se l’ente o il tipo sociale di arrivo è soggetto a
pubblicità differente da quella cui è assoggettato l’ente o la società trasformanda,
l’atto di trasformazione deve esser sottoposto sia alla forma pubblicitaria del tipo
trasformato, sia a quella propria della nuova organizzazione
17
.
Infine, la trasformazione ha effetto dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari,
che di volta in volta dovranno essere individuati in relazione al soggetto risultante
dalla trasformazione (art. 2500, 3°comma c.c.)
18
.
14
L’art. 2328 indica il contenuto dell’atto costitutivo di una s.p.a., redatto nella forma di atto
pubblico; l’art. 2454 è relativo alle s.a.p.a. alle quali si applicano le disposizioni in tema di s.p.a.;
l’art. 2463 riguarda le s.r.l. e il contenuto dell’atto costitutivo, redatto nella forma dell’atto
pubblico.
15
“La disposizione suona, però, a dir poco sorprendente per le trasformazioni societarie, nelle
quali, proprio la continuità soggettiva e non certo la cessazione dell’ente, ha sinora rappresentato il
punto fermo dell’istituto”. M. SARALE, Le operazioni straordinarie, estratto da Il nuovo diritto
societario, op. cit p. 2280.
16
V. SALAFIA, La trasformazione delle società nella riforma, op. cit., p. 1066.
17
Ad esempio se una s.r.l. si trasforma in consorzio con attività esterna, si dovrà rendere pubblico
l’atto relativo sia mediante pubblicazione ed iscrizione nel registro delle imprese, sia mediante
pubblicazione nel registro del luogo in cui ha sede l’ufficio del nuovo consorzio destinato ad
intrattenere rapporti con i terzi. Ibidem.
18
Prima dell’entrata in vigore del D.Lgs n. 6/2003 veniva ritenuto possibile inserire una clausola
nell’atto di trasformazione che stabilisse un termine per la decorrenza della trasformazione ad una
data differente dall’iscrizione nel registro delle imprese. Detta clausola, però, non era altro che un
patto tra soci e poteva fissare una decorrenza solo successiva all’iscrizione, non essendo possibile
dare un effetto retroattivo alla trasformazione. Con l’entrata in vigore del D.Lgs n. 6/2003 non è
possibile stabilire un termine di decorrenza della trasformazione che fosse diverso dall’iscrizione
dell’atto nel registro delle imprese. Parimenti, non è ammissibile far retroagire i soli effetti
contabili ad una data anteriore a quella di effetto reale, come invece è consentito per il caso di
13
L’operazione acquista efficacia erga omnes con l’iscrizione della delibera nel
registro delle imprese, presso la camera di commercio della provincia in cui ha
sede la società. L’iscrizione, difatti, fa nascere una presunzione di conoscenza da
parte dei terzi e quindi l’opponibilità dell’atto di trasformazione. L’efficacia
dell’iscrizione può essere dichiarativa ovvero costitutiva, a seconda del tipo
adottato; nel primo caso la trasformazione acquista efficacia fin dal momento
della deliberazione e l’iscrizione è richiesta per l’opponibilità ai terzi, nel secondo
caso gli effetti si producono al momento dell’iscrizione. L’efficacia costitutiva è
relativa al caso di trasformazione c.d. “evolutiva” , dalla quale nasce un soggetto
dotato di personalità giuridica.
E’ importante notare un’assoluta novità contenuta nell’art. 2500 bis: una volta
eseguito l’ultimo degli adempimenti pubblicitari, ai quali il relativo atto è
soggetto, la trasformazione diviene efficacie e non può più esser pronunciata la
sua invalidità (art. 2500 bis).
La citata disposizione da certezza ai rapporti giuridici ed al regime degli atti
compiuti dopo l’iscrizione dell’atto di trasformazione nel registro delle imprese,
impedendo che qualsiasi vizio del procedimento possa successivamente invalidare
l’operazione.
Questo principio era già sancito per la fusione e la scissione, dal quale, però, si
differenzia in quanto l’atto di trasformazione coincide con la deliberazione della
società trasformanda, che acquista immediata efficacia con l’iscrizione nel
registro delle imprese inibendo l’eventuale opposizione
19
.
Il socio o il terzo, ingiustamente danneggiati da un illegittimo procedimento di
trasformazione, sono tutelati dal mero risarcimento del danno, ma non potranno
ottenere il ripristino della situazione anteriore (secondo comma dell’art. 2500bis).
fusione e scissione. G. SAVIOLI, Le operazioni di gestione straordinarie, aggiornato con la
riforma del diritto societario D.Lgs. Gennaio 2003 n. 6, Giuffrè, p. 11; G. BUFFELLI, M.
SIRTOLI, Le operazioni straordinarie delle società: trasformazione, fusione, scissione,
conferimento, cessione e liquidazione. Implicazioni civilistiche, contabili e fiscali. Giuffrè 2004, p.
27.
19
Per gli atti di fusione e scissione, invece, è previsto un termine di 60gg. nel quale si può
esercitare opposizione. Trascorso inutilmente detto termine la deliberazione diventa efficace e
irreversibile. F. CARRIOLO, L. MIELE, F. BAVA, La trasformazione delle società, op. cit. p. 48;
V. SALAFIA, La trasformazione delle società nella riforma, op. cit, p. 1067.