indifferenziata, poiché essi hanno caratteristiche proprie, che permettono di
perseguire più o meno agevolmente i disegni strategici dell’imprenditore,
determinando effetti diversi sull’economia delle imprese.
Sotto il profilo strategico, è noto come non di rado le operazioni di
concentrazione, tra cui la fusione, presentino, accanto a motivazioni di carattere
fisiologico, cioè a motivazioni coincidenti con l’interesse dell’azienda in sé
considerata quale istituto economico atto a perdurare nel tempo, anche
motivazioni di carattere “extra-aziendale”, estranee a tale finalità. Spesso tali
motivazioni sono definite dalla letteratura economico-aziendale come
“patologiche”, in quanto rispondenti ad esigenze particolari dei soggetti titolari
del potere di indirizzo e controllo delle decisioni aziendali, esigenze
frequentemente contrastanti, o comunque non coincidenti con gli interessi propri
dell’organismo aziendale astrattamente considerato.
Le operazione di gestione straordinaria che incidono sul capitale delle
imprese, tra cui anche la fusione, agiscono infatti su due livelli:
1) uno relativo all’economia delle aziende coinvolte;
2) uno relativo all’economia personale (o familiare) dei soci o degli altri
soggetti aventi relazioni istituzionali con l’azienda.
Non sempre i due livelli di interessi sono coincidenti: la loro individuazione e
l’esame delle correlate motivazioni servono pertanto a spiegare numerosi
comportamenti rilevabili nella prassi.
L’ operazione straordinaria di fusione presenta, inoltre, come tutte le altre
tipologie di operazioni straordinarie, in relazione a caratteristiche proprie e/o a
prescrizioni legislative, alcune peculiarità in ordine alla stima del valore dei
complessi aziendali coinvolti; peculiarità che occorre esaminare attentamente al
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fine di adempiere correttamente a precisi obblighi di legge (perizie di stima) e di
acquisire le conoscenze necessarie a valutarne compiutamente gli effetti.
Anche le modalità di rilevazione contabile e di rappresentazione degli
effetti dell’operazione straordinaria nei bilanci delle società partecipanti
rappresentano un aspetto particolarmente rilevante, sia per ciò che concerne la
corretta espressione del capitale di funzionamento e la conseguente
determinazione delle future correnti reddituali, sia in relazione agli obblighi di
informazione esterna d’impresa.
Occorre infine considerare che uno dei driver decisionali valutato
dall’impresa nel procedere ad un’operazione di fusione è rappresentato dal driver
fiscale che ha un peso incisivo sull’operazione in esame, determinando il disegno
strategico dell’impresa a seguito di una attenta pianificazione fiscale.
L’operazione di fusione sarà pertanto esaminata nelle seguenti dimensioni:
1) aspetti civilistici;
2) aspetti economico-strategici;
3) aspetti contabili;
4) aspetti fiscali.
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CAPITOLO 1 – “L’OPERAZIOE DI FUSIOE”
1.1. FIALITA’ DELL’OPERAZIOE
Sotto il profilo economico la fusione risponde essenzialmente ad esigenze
di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, con la conseguenza che le
finalità perseguite e le motivazioni economiche ad esse sottese posso essere le
più diverse. L’operazione di fusione, infatti, può soddisfare più obiettivi
strategici:
1) FUSIONI ORIZZONTALI: sono finalizzate a cercare vantaggi di tipo
sinergico ed economie di scala (fusioni concentriche); hanno per oggetto
aziende operanti nello stesso settore o in settori contigui; inoltre, possono
contribuire a risolvere situazioni di conflittualità sul mercato;
2) FUSIONI VERTICALI: consentono di espandere l’attività ai diversi stadi
della produzione (incorporazione dei propri fornitori o clienti);
favoriscono l’eliminazione di oneri; permettono il raggiungimento di
economie di costo grazie all’unificazione delle funzioni; infine,
accrescono la forza contrattuale e la conoscenza dei mercati;
3) FUSIONI CONGLOMERALI: realizzano aziende integrate che operano
in aree di affari differenti sul piano tecnologico e produttivo o per i
mercati di riferimento; hanno finalità di ridurre il rischio complessivo
tramite diversificazione delle attività produttive; possono presentare
criticità nel coordinamento delle varie unità produttive;
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4) FUSIONI NELL’AMBITO DI UN GRUPPO: sono finalizzate, in genere,
a realizzare riassetti organizzativi e/o ristrutturazioni finanziarie, a
semplificare le struttura societaria di un gruppo, ad ottenere risparmi di
costo.
1.2. ASPETTI CIVILISTICI
1.2.1. ATURA GIURIDICA DELL’OPERAZIOE
La fusione rientra nel più vasto fenomeno della concentrazione ed
integrazione fra più aziende, rappresentando la forma d’aggregazione aziendale
più completa con l’unificazione sia giuridica che economica dei soggetti che vi
partecipano.
La fusione comporta sempre crescita dimensionale dei soggetti coinvolti,
modifiche di natura organizzativa, patrimoniale-finanziaria e cambiamenti nelle
caratteristiche e modalità di svolgimento della gestione, influenzando i piani e i
programmi aziendali sia a breve che a medio-lungo termine.
In dottrina non vi è piena concordanza sulla natura giuridica
dell’operazione di fusione; infatti, su tale argomento il Legislatore non interviene
e di conseguenza rimangono in essere contrapposte due teorie:
1) TEORIA ESTINTIVO – COSTITUTIVA: considera la fusione come un
fenomeno estintivo-costitutivo di tipo successorio, secondo il quale viene
posta in essere una nuova società a fronte dell'estinzione di quelle fuse o
incorporate. Si arriva alla conclusione che la fusione comporta l’estinzione
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di uno o più soggetti (le società fuse o incorporate) e la successione di tutti
i rapporti giuridici ad essi relativi in capo ad altro soggetto;
2) TEORIA MODIFICATIVA: secondo cui la fusione non comporta
estinzione e costituzione di soggetti giuridici, ma è considerata una
modificazione statutaria (dei contratti sociali) delle società partecipanti,
attuata in modo tale da renderne omogenea la disciplina e consentirne così
l’unificazione. Non vi è quindi nessun nuovo contratto di società, ma solo
la prosecuzione di quelli precedenti, opportunamente modificati.
Per quanto concerne l’ambito di applicazione, le fusioni possono essere
poste in essere esclusivamente tra società; a tal riguardo, è consentita la fusione
di società che versino in stato di liquidazione, ma che non abbiano iniziato la
distribuzione dell’attivo (il divieto però non vale per le S.r.l.).
Secondo quanto disciplinato dall’OIC 4 (Organismo Italiano di
Contabilità), la fusione può, in base alla natura economica, essere considerata:
1) UN’ACQUISIZIONE D’AZIENDA: comporta l’individuazione di una parte
“dominante” che funge da acquirente e consegue il controllo sull’azienda
unificata. In tale ottica, la fusione comporta sempre il trasferimento del
controllo delle società incorporate o fuse ed una negoziazione dei termini
dell’operazione fra parti indipendenti appartenenti a gruppi diversi. Con tale
operazione si possono raggiungere ad esempio obiettivi in tema di
sfruttamento di risorse immateriali di cui è provvista l’incorporata (brevetti,
marchi, licenze, know how, ecc.), o di utilizzazione di impianti o attrezzature
specializzati non facilmente disponibili sul mercato o di sfruttamento di una
rete commerciale capillare e particolarmente efficiente o di eliminazione di
concorrenti per assicurarsi rapidamente il controllo della maggior possibile
quota di mercato.
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2) UN’OPERAZIONE DI RIORGANIZZAZIONE O RISTRUTTURAZIONE
DI AZIENDE ESISTENTI: si tratta di operazioni svolte nell’ambito del
medesimo gruppo di imprese, programmate ed eseguite in base ad un disegno
organizzativo concepito dalla capogruppo, che coinvolge solo aziende del
gruppo per cui non si ha un trasferimento del controllo e non si determina una
negoziazione economica fra gruppi portatori di interessi contrastanti.
L’operazione riguarda due o più soggetti controllati da un solo socio e può
comportare la creazione di nuove entità (fusione propria) anch’esse
assoggettate al controllo del medesimo. Appartiene a questa categoria anche
l’operazione di incorporazione di una controllata al 100% da parte della
controllante-capogruppo.
3) UN’UNIONE FRA AZIENDE DI DIMENSIONI E VALORI ECONOMICI
UGUALI: attraverso la quale si ottiene una partecipazione ed una gestione
paritetica dell’azienda unificata, senza nessuna figura “dominante”.
1.2.2. FORME DI FUSIOE
La fusione è disciplinata dagli artt. dal 2501 al 2505 quater del Codice
Civile. La normativa civilistica non fornisce la definizione di fusione ma
specifica, nella formulazione dell’art. 2501 del Codice Civile, che la fusione
“può eseguirsi mediante la costituzione di una nuova società o mediante
l’incorporazione in una società di una o più altre”, limitandosi quindi ad indicare
le diverse forme con cui si può realizzare.
Dalla lettura della norma e dalla prassi operativa si possono identificare le
seguenti tipologie di fusione:
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1) FUSIONE PER UNIONE (o PROPRIA o PURA): qui le società partecipanti
all’operazione si “estinguono” e danno origine ad una nuova entità giuridica;
in tale situazione, i soci delle società partecipanti a fronte dell’annullamento
delle azioni o quote di partecipazione delle stesse, ottengono azioni o quote
della nuova entità sulla base del rapporto di cambio tra nuove e vecchie
azione o quote. Con questo tipo di fusione, quindi, una società formalmente
nuova prende vita da quelle fuse, che, in seguito all’operazione, perdono la
loro individualità. L’operazione comporta l’unificazione in capo al nuovo
soggetto sia del patrimonio sia della compagine sociale delle società fuse.
2) FUSIONE PER INCORPORAZIONE: qui viene ad “estinguersi” la sola
società incorporata, mentre la incorporante effettua un aumento di capitale
sociale con conseguente attribuzione ai soci della società incorporata delle
relative azioni o quote, sulla base del rapporto di cambio tra nuove azioni o
quote emesse e azioni o quote della incorporata che vengono contestualmente
annullate. L’operazione è identica, quanto a risultati sostanziali, alla prima.
La differenza fra le due forme è costituita dal fatto che nella fusione per
incorporazione non si ha la costituzione di una nuova società, ma la
confluenza, in una società preesistente, dei patrimoni e delle compagini
sociali delle altre. Il fenomeno della perdita dell’individualità si manifesta
quindi solo in capo alle società incorporate, mentre la società incorporante
mantiene inalterata la propria.
In tale ambito si distingue:
a) Fusioni per incorporazione di società fra le quali esiste un rapporto di
partecipazione e ove sono incluse le seguenti principali sotto-categorie:
- fusione per incorporazione di una società posseduta al 100%;
- fusione per incorporazione di una società posseduta almeno al 90%;
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- fusione per incorporazione inversa;
- fusione per incorporazione a seguito di acquisizione con indebitamento;
b) Fusione per incorporazione di società fra le quali non esiste un rapporto di
partecipazione.
A seconda della tipologia prescelta, il risultato della fusione potrà essere
costituito dal complesso aziendale dell’incorporante, ristrutturato a seguito
dell’unificazione del proprio patrimonio con quelli delle società incorporate,
oppure da un nuovo complesso produttivo, creato dalla compenetrazione dei
patrimoni delle società coinvolte, con la nascita di una nuova entità.
Inoltre, a seconda del tipo di società partecipanti alla fusione, è possibile
distinguere due tipologie:
1) FUSIONE OMOGENEA: si realizza fra società di persone oppure fra
società di capitali;
2) FUSIONE ETEROGENEA: fra società di persone con società di capitali,
e viceversa.
1.2.3. PROCEDIMETO DI FUSIOE
La normativa in tema di fusione delinea un percorso giuridico articolato e
piuttosto complesso, avente la principale finalità di fornire a tutti i soggetti
interessati alle vicende delle società coinvolte un'informativa chiara ed
attendibile, che può essere sintetizzato come segue:
1) Pubblicazione G.U. avviso obbligazionisti convertibili;
2) Progetto di fusione;
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3) Situazione patrimoniale;
4) Relazione degli amministratori;
5) Relazione degli esperti;
6) Deposito degli atti: situazione patrimoniale, progetto, relazioni
amministratori/esperti, bilanci ultimi 3 esercizi;
7) Delibera di fusione;
8) Deposito della delibera;
9) Atto di fusione;
10)Deposito dell’atto;
11)Effetto della fusione.
Prima di iniziare ad esaminare il procedimento nei suoi momenti
essenziali, si può osservare come gli amministratori siano i soggetti
principalmente coinvolti nell’operazione di fusione. Compete loro, infatti, sia il
progetto di fusione che la predisposizione delle situazioni finanziarie, nonché la
stesura della relazione sull’operazione stessa ed, infine, la predisposizione
dell’atto di fusione.
Il procedimento di fusione si può anche suddividere nel seguente modo:
1) Fase endosocietaria: è la fase in cui si instaurano rapporti e contatti fra gli
organi amministrativi e nella quale si producono i documenti necessari per
avviare il procedimento (progetto di fusione, situazioni patrimoniali, relazioni
di amministratori ed esperti).
2) Fase pubblicitaria: è la fase in cui si esegue il deposito presso la sede sociale
dei documenti predisposti in precedenza;
3) Fase deliberativa: è la fase in cui l’assemblea si accinge a prendere la
decisione di approvare l’operazione di fusione sulla base della
documentazione di cui ha pervenuto conoscenza;
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