8
disciplina delle partecipazioni rilevanti», si espone la modalità con cui un soggetto può
acquisire o variare una partecipazione rilevante in un’altra società. Nel sesto paragrafo,
intitolato «Il patto parasociale. Gli obblighi di comunicazione. In particolare gli
articoli 122, 123 e 207 del TUF», si espone la disciplina dei patti parasociali che risulta
essere rilevante nel caso della Banca Antonveneta. Il capitolo primo si suddivide quindi
in tre grandi macroaree: una prima riguardante la disciplina delle offerte pubbliche; una
seconda riguardante la disciplina delle partecipazioni rilevanti; una terza riguardante la
disciplina dei patti parasociali.
Nel capitolo secondo, intitolato « La vicenda della Banca Popolare Antoniana
Veneta s.p.a.», si espone la vicenda della Banca Antonveneta. I fatti sono esposti in
ordine cronologico. Nel paragrafo primo, intitolato: «La situazione di partenza nel
2004», sono stati analizzati i presupposti della vicenda. Nel paragrafo secondo,
intitolato «La BPL è riuscita ad ostacolare la Abn Amro nell’operazione di acquisizione
del controllo della Banca Antonveneta», sono analizzani i comportamenti occulti con
cui la BPl-BPI ha acquistato le partecipazioni sul Mercato Telematico Azionario della
Borsa Italiana spa (di seguito Borsa Italiana). Nel paragrafo terzo, intitolato «La
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, la Consob e la Banca d’Italia
hanno incominciano ad indagare sulla vicenda della Banca Antonveneta», sono esposti
i provvedimenti delle autorità amministrative indipendenti e delle Autorità Giudiziarie
con cui sono stati bloccati i “concertisti”. Nel quarto paragrafo, intitolato «La Banca
Popolare Italiana ha venduto alla Abn Amro la propria partecipazione nella Banca
Antonveneta», è esposto l’epilogo della vicenda.
Nel capitolo terzo si analizzano gli specifici profili involti dal caso esaminato. Il
paragrafo primo, intitolato «I “concertisti” hanno posto in essere una serie di acquisti
concertati nel tentativo di eludere l’obbligo di lancio dell’obbligo di lancio dell’OPA
totalitaria successiva sulla Banca Antonveneta», mette in luce la condotta con cui la
BPL-BPI ed i “concertisti” hanno tentato di eludere il combinato disposto degli articoli
106, 109 e 122 del TUF. Il secondo paragrafo, intitolato «La Consob e l’Autorità
Giudiziaria. Le problematiche affrontate in sede di accertamento della condotta con
cui, nella vicenda della Banca Antonveneta, i “concertisti” hanno tentato di eludere le
disposizioni del TUF», analizza i problemi che le autorità hanno incontrato
nell’accertamento degli illeciti. Il terzo paragrafo, intitolato «Le conseguenze a carico
9
dei “concertisti” del tentativo di elusione: la responsabilità giuridica e le sanzioni
comminate», espone la natura d’obbligazione atipica dell’OPA obbligatoria e le
sanzioni che sono comminate ai responsabili.
Ai tre capitoli appena esposti, sono “ancillari” la presente «Introduzione» e le
considerazioni conclusive contenute nella «Conclusione» ubicata al termine del lavoro.
Nella «Bibliografia» sono elencati gli elaborati dottrinali cui si è fatto
riferimento.
Alla fine, sono state inserite numerose appendici. Nell’appendice
«Legislazione», sono indicate le fonti normative rilevanti. Nell’appendice «Autorità
Amministrative Indipendenti», sono contenuti gli atti che la Consob, l’Antitrust e la
Banca d’Italia hanno emanato in occasione della vicenda in commento. Nell’appendice
«Assonime», è contenuta un’interessante circolare emanata dall’associazione
rappresentativa delle società per azioni. Nell’appendice «Autorità Giudiziaria», sono
contenuti gli atti con cui i “concertisti” sono stati sanzionati. Nell’appendice «Articoli di
Giornale», sono contenuti alcuni articoli che sono stati pubblicati su «Il Corriere della
sera», su «La Repubblica» e su «Il Sole 24 ore». Infine, nell’appendice «La sitografia»,
sono contenuti alcuni interessanti siti internet da cui è possibile scaricare materiale sulla
vicenda in commento
10
1. La disciplina generale delle offerte pubbliche
1.1. Il concetto di offerta. Il requisito della pubblicità. Le definizioni di
OPA, di OPS e di OPAS
1.1.1. Il concetto di offerta
Le offerte pubbliche1 (d’acquisto, di scambio o d’acquisto e di scambio) sono
dei procedimenti con cui un soggetto (cd. «offerente») acquisisce sul mercato una
determinata quantità di prodotti finanziari2 (azioni, obbligazioni, strumenti derivati,
eccetera), emessi da una società per azioni. Nel dettaglio, l’offerente presenta alla
generalità dei portatori dei prodotti finanziari (cd. «destinatari») una proposta (nella
forma dell’offerta3, dell’invito ad offrire o del messaggio promozionale) di acquisizione
di una quantità determinata dei titoli suddetti. Tale proposta ha un’efficacia limitata a un
periodo di tempo prestabilito (cd.«periodo di adesione all’offerta»).
La ratio della disciplina in commento va individuata nell’esigenza d’assicurare
che l’operazione di trasferimento della partecipazione di controllo4 di una società per
azioni avvenga con la massima trasparenza, e con delle modalità che consentano a tutti
1
Tutte le offerte pubbliche sono, di fatto, delle sollecitazioni al disinvestimento. Le offerte
pubbliche presentano dunque caratteri simmetrici rispetto alla sollecitazione all’investimento, poiché il
discrimine è esclusivamente quello della posizione giuridica di colui che effettua la sollecitazione ricopre
nel rapporto giuridico di trasferimento. Nel caso di offerte pubbliche, l’acquirente potenziale effettua la
sollecitazione al disinvestimento a favore del venditore potenziale. Nel caso, invece, di sollecitazione
all’investimento, il venditore potenziale effettua la sollecitazione all’investimento a favore dell’acquirente
potenziale. In tal senso MARIO BESSONE, OPA E OPAS. Uno sguardo di sintesi alle discipline della
sollecitazione al disinvestimento in Notiziario Giuridico Telematico in
http://www.notiziariogiuridico.it/bessone_opa_opas.html
2
L’OPA può avere, infatti, ad oggetto non solo strumenti finanziari, ma anche prodotti finanziari
diversi dai primi. Il discrimine sta nella possibilità di circolazione: presente negli strumenti finanziari, ma
assente nei prodotti finanziari diversi dai primi.
3
Di regola, l’OPA che si presenta nella forma dell’offerta deve essere inquadrata nella categoria
giuridica del diritto civile dell’offerta al pubblico ex articolo 1336 del codice civile. E’ palese, infatti, che
il documento di offerta predisposto dall’offerente (acquirente in potenza) contenga in sé già l’indicazione
di tutti gli elementi del contratto da stipulare, per cui l’accettazione del destinatario (venditore in potenza)
determina la conclusione del contratto. Tuttavia, tale inquadramento può essere oggetto di deroga da parte
di leggi speciali. In tal senso, CARLA RABITTI BEDOGNI, OPA E MERCATO, p.85, in
http://www.estig.ipbeja.pt/~ac_direito/opaemercato.pdf
4
Le partecipazione (cioè il complesso delle azioni di cui è titolare un soggetto) è facilmente
inquadrabile nella categoria del diritto civile dell’universalità di beni mobili (ex articolo 816 del codice
civile). Essa quindi merita un apprezzamento ulteriore rispetto alla quotazione unitaria di borsa della
azioni isolate. In tal senso, ROBERTO WEIGMANN, Commento sub art 106. Offerta Pubblica di Acquisto
Totalitaria, in Testo Unico della Finanza a cura di Gian Franco Campobasso, 2002, Torino:Utet, p.910.
11
gli azionisti (di maggioranza e di minoranza) di beneficiare pro quota al premio di
maggioranza5.
L’istituto dell’OPA ha dunque il duplice obiettivo di: a) tutelare la parità di trattamento
dei destinatari dell’offerta pubblica, assicurando loro condizioni equivalenti in tema di
prezzo di vendita, d’informazione e di garanzie; b) tutelare la trasparenza delle
operazioni di acquisizione della partecipazione di controllo della società emittente al
fine di concorrere al mantenimento della stabilità del mercato finanziario.
Tali obbiettivi sono realizzati per mezzo di due principi cardine6: a) le offerte pubbliche
sono le uniche procedure che consentono, nel caso di cambiamento del gruppo di
comando, di tutelare i soci di minoranza della società emittente, poiché esse consentono
loro di liquidare la propria partecipazione, beneficiando pro quota del premio di
maggioranza. In casi particolari di operazione di trasferimento del pacchetto di controllo
di una società quotata, infatti, la legge ha statuito un obbligo di OPA; b) qualsiasi
offerta pubblica (obbligatoria o volontaria) deve svolgersi nel rispetto di regole di
comportamento predeterminate e fissate in modo inderogabile dalla legge.
1.1.2. Il requisito della pubblicità
In base al Regolamento Emittenti, al fine di avere il carattere della pubblicità, un’offerta
deve possedere contemporaneamente i due seguenti requisiti:
a) i destinatari7devono essere un numero superiore alle cento unità;
5
Il premio di maggioranza è facilmente definibile come la differenza positiva tra il prezzo di
trasferimento del pacchetto di controllo della società per azioni e la somma dei prezzi di quotazione (al
momento del trasferimento) delle singole azioni che compongono la partecipazione di controllo.
In altri termini, «premio di maggioranza è il sovrapprezzo attribuito a ogni singola azione, quando il suo
trasferimento è inserito in un pacchetto che attribuisce all’acquirente il controllo della società». In tal
senso, LELIO BARBIERA, Riflessi della legge sulle offerte pubbliche aventi ad oggetto valori mobiliari
sulla libertà contrattuale dei soggetti interessati alle offerte e sull’autonomia statutaria delle spa quotate
nei mercati regolamentati, in Banca, borsa e titoli di credito, 1995, fasc.5, p.582
Senza la disciplina OPA, l’operazione di alienazione del pacchetto di controllo di una SPA
quotata in un mercato regolamentato avverrebbe sicuramente al di fuori dal mercato stesso ed ad un
prezzo di trasferimento della partecipazione (di regola) assai maggiore rispetto al complesso dei prezzi di
listino delle singole azioni. Ne sarebbe corollario che i soci di maggioranza sarebbero gli esclusivi
beneficiari del surplus del prezzo di trasferimento. Di conseguenza, i soci di minoranza della società
emittente avrebbero un danno patrimoniale.
6
Cfr. GIAN FRANCO CAMPOBASSO, Diritto Commerciale, Torino: Utet giuridica, 2007, v. II, p.
263.
7
Il destinatario dell’offerta pubblica è il soggetto titolare del prodotto finanziario che l’offerente
vuole acquisire per mezzo dell’offerta stessa.
12
b) i prodotti finanziari che si vogliono acquisire sul mercato devono avere dei valori
complessivi pari o superiore a due virgola cinque milioni di euro.
Tali requisiti trovano fondamento nell’esigenza di ostacolare i tentativi di elusione della
disciplina OPA.
Una questione aperta è se il superamento delle soglie suindicate attribuisca in
modo assoluto oppure in modo relativo il carattere pubblico all’offerta. In altri termini,
un’offerta che presenti entrambi i requisiti suddetti dovrebbe essere sempre ed
automaticamente definibile come offerta «pubblica» oppure residuerebbero comunque
dei casi marginali in cui essa potrebbe essere definita come offerta «privata»?
Certamente deve essere preferita la seconda possibilità. Un caso marginale, ad esempio,
di offerta «privata» è quello in cui l’offerta, che presenti entrambi i suindicati requisiti,
abbia ad oggetto gli strumenti finanziari non diffusi tra il pubblico in maniera rilevante8.
In quest’ultimo caso, infatti, l’ambito di applicazione dovrebbe dipendere dai seguenti
criteri: a) i criteri suddetti per individuare il requisito pubblico dell’offerta; b) un criterio
ulteriore per definire che gli strumenti finanziari siano diffusi in maniera «rilevante»9
nel pubblico.
1.1.3. Le definizioni di OPA, di OPS e di OPAS
L’articolo 1 comma 1 lettera v) del TUF definisce come: «offerta pubblica di
acquisto o di scambio» «ogni offerta, invito ad offrire o messaggio promozionale, in
qualsiasi forma effettuati, finalizzati all’acquisto o allo scambio di prodotti finanziari e
rivolti ad un numero di soggetti superiore a quello indicato nel regolamento previsto
dall’art 100 nonché di ammontare complessivo superiore a quello indicato nel
medesimo regolamento».
Da tale disposizione, si possono dedurre una serie di definizioni:
L’Offerta Pubblica di Acquisto (in acronimo OPA) è definibile come «ogni
offerta, invito a offrire o messaggio promozionale finalizzato all'acquisto di prodotti
finanziari».
8
Nel Regolamento Emittenti (articolo 2-bis), la Consob ha elencato le società emittenti gli
strumenti finanziari diffusi in maniera rilevante tra il pubblico. Il TUF, inoltre, ha preso in considerazione
le categoria degli strumenti finanziari diffusi in maniera rilevante nel pubblico, ma esclusivamente ai fini
del computo dei termini entro cui deve svolgersi il controllo preventivo della Consob.
9
Nella prassi, tuttavia, sono estremamente rari i casi in cui un’offerta pubblica abbia ad oggetto
prodotti finanziari diversi da azioni ed obbligazioni.
13
L’Offerta Pubblica di Scambio (in acronimo OPS), è definibile come «ogni
offerta, invito ad offrire o messaggio promozionale finalizzati allo scambio di prodotti
finanziari».
L’Offerta Pubblica di Acquisto e di Scambio (in acronimo OPAS) è definibile
come «ogni offerta, invito ad offrire o messaggio promozionale finalizzati all'acquisto
e/o allo scambio di prodotti finanziari».
Il discrimine tra i tre tipi di offerte su menzionate è esclusivamente la natura del
corrispettivo: nel primo caso, esso è una somma di denaro; nel secondo caso, esso è un
titolo della società offerente; nel terzo caso, esso è necessariamente entrambi: denaro e
titoli10 11.
1.1.3.1. L’OPS. Alcuni problemi della fattispecie
L’offerta pubblica di scambio è la fattispecie giuridica che sicuramente presenta i
problemi tecnici più complessi tra le fattispecie che rientrano nell’istituto delle offerte
pubbliche. In una OPS, infatti, sono facilmente individuabili due operazioni simultanee
(ed a parti invertite): da una parte, una di un’offerta pubblica acquisto, dall’altra una di
offerta pubblica di vendita o di sottoscrizione di prodotti finanziari.
Nelle OPS, il corrispettivo può essere costituito da qualsiasi prodotto finanziario,
essendo assolutamente irrilevante se tale prodotto finanziario consenta o non consenta
di acquistare un diritto di voto nell’assemblea dei soci in sede ordinaria della società
emittente.
Un caso particolare di OPS è quello in cui è stato previsto lo scambio tra le
azioni della società emittente e gli strumenti finanziari (ancora da emettere) della società
offerente. L’operazione si compone di due fasi: in un primo momento12, l’assemblea dei
soci in sede straordinaria della società offerente deve deliberare un’operazione
straordinaria di aumento del proprio capitale sociale con diritto di opzione riservato ai
soci della società emittente; in un secondo momento, gli amministratori della società
10
Le operazioni di diritto commerciale che si sono su menzionate sono facilmente inquadrabili
nelle categorie giuridiche del diritto civile: l’OPA è riavvicinabile ad un contratto di compravendita,
l’OPS è sussumibile in un contratto permuta, l’OPAS è inquadrabile in un contratto misto.
11
L’articolo 1 comma 1 lettera v del TUF non ha preso esplicitamente in considerazione il caso
delle offerte pubbliche alternative cioè quel tipo di OPAS in cui il venditore mantiene possibilità di scelta
tra il pagare il corrispettivo esclusivamente in denaro oppure esclusivamente per mezzo in prodotti
finanziari dell’offerente.
12
Durante il periodo di adesione all’offerta pubblica, infatti, è in vigore il principio di
intelligibilità del capitale sociale dell’offerente.