6
La realtà è invero diversa: la concorrenza è di tipo monopolistico, cioè ciascuna impresa
differenzia in maniera più o meno marcata i propri prodotti o servizi, il che spiega in tutto
o in parte prezzi diversi. Soprattutto l’economia si basa sul principio della libertà
contrattuale, cioè ogni individuo decide di acquistare o meno a qualsiasi prezzo purché ciò
avvenga nel rispetto dei principi di libertà da coercizione
5
e proprietà privata, nonché della
legge cioè della condizione che non vi sia frode o inganno
6
.
Tutto ciò premesso, diventa chiaro che in questo lavoro si analizzeranno i prodotti
previdenziali italiani, senza tuttavia trascendere in giudizi di equità e moralità.
Un fattore semmai cruciale è che il consumatore agisce in condizioni di ignoranza
razionale
7
, cioè opera delle scelte avendo a disposizione una quantità limitata di
informazioni, in larga parte per propria scelta. Tale condizione si verifica poiché il
consumatore sceglie di non informarsi completamente per cause contingenti: raccogliere
informazioni ha un costo
8
, ha un costo immagazzinarle oppure mancano le cognizioni per
interpretarle correttamente rendendole dunque inutili o quasi. Concausa di scelte
potenzialmente inefficienti è, paradossalmente, la fiducia. Accade sovente infatti,
nonostante tutti gli strumenti posti recentemente a tutela del consumatore , che il
consumatore si accontenti di quanto esposto dall’intermediario stesso
9
, soprattutto nei casi
in cui il rapporto è consolidato.
Partendo dal principio che ciascuno svolge il proprio mestiere con professionalità e un
adeguato bagaglio di competenze, ad un livello prettamente teorico è legittimo riporre
fiducia nell’intermediario, ma a livello pratico non bisogna mai dimenticarsi che la natura
umana, nel campo degli affari, pone un grande limite: ciascuno agisce per il proprio
tornaconto, dunque la possibilità di omettere informazioni non richieste per concludere più
facilmente un contratto agisce in direzione di un’allocazione potenzialmente inefficiente
delle risorse del consumatore. E’ chiaro allora che maggiore è il grado di completezza con
5
Ossia l’acquirente è obbligato all’acquisto perché subisce violenza o ne è minacciato.
6
Cioè che il prodotto corrisponda alla descrizione. A titolo di esempio il collocatore di un fondo di
investimento non potrebbe, per giustificare i costi di gestione, garantire un rendimento alto e certo se il
prodotto è privo di garanzie o comunque se il cliente non viene informato dei rischi del mercato.
7
Il che è diverso da operare in condizioni di razionalità limitata.
8
Volendo porre la questione in termini di utilità, nell’immediato il costo dato dal rinunciare ad altre attività è
maggiore del beneficio provocato dall’attività di raccolta di informarsi.
9
Tipico il caso in cui il cliente proclama: “Faccia lei, tanto mi fido”, il che equivale a dire al proprio partner
in amore: “Fai quello che vuoi basta che tu sia felice” : se la moralità del ricevente non è inossidabile, il
tradimento è assicurato… (N.d.a)
7
cui il consumatore raccoglie ed interpreta le informazioni, maggiore sarà il grado di
perfezione delle proprie scelte
10
.
L’opera di analisi dei documenti informativi e di simulazione dei piani previdenziali mette
in luce un aspetto molto importante: i parametri per valutare un prodotto previdenziale,
cosi come qualsiasi altro prodotto finanziario e assicurativo, sono numerose non sempre di
immediata comprensione, soprattutto per i non addetti ai lavori.
Sarebbe dunque auspicabile un grado più elevato di educazione finanziaria e soprattutto
un’educazione finanziaria concreta, neutrale, indirizzata a fornire ai cittadini strumenti
concreti per comprendere le loro reali necessità di risparmio, di investimento e di copertura
dei rischi e per fruire efficientemente dei prodotti e servizi offerti sul mercato.
10
Una citazione é qui d’obbligo: “Nur die Fülle führt zur Klarheit” – Solo la completezza porta alla
chiarezza- da Siddharta, Herman Hesse.
8
Abstract
L’opera di riferimento del presente lavoro è il paper “Analisi comparativa dell’onerosità
dei prodotti previdenziali individuali”
11
che analizza l’onerosità di fondi aperti e PIP
italiani, al tempo dell’analisi ancora in fase di avvio del mercato
12
.
Il nucleo centrale della trattazione è dunque un’analisi sulla falsariga del lavoro del 2003,
l’obiettivo è aggiornare i risultati ottenuti, aumentando la numerosità del campione di
prodotti e allargando l’ambito ai fondi negoziali.
Siffatta opera di aggiornamento si impone per due motivi: in primo luogo, la naturale
evoluzione del mercato
13
, per quanto lenta essa sia stata nonostante le varie forme di
incentivazione attuate negli anni, sia dal lato della domanda sia dal lato dell’offerta.
La seconda motivazione è la riforma introdotta dalla legge n. 243 del 23 agosto 2004,
entrata a regime a partire dal 1° luglio 2007, che introduce l’obbligo di destinazione del
TFR alla previdenza complementare
14
e la parificazione sostanziale fra secondo e terzo
pilastro nell’ottica di una completa libertà di circolazione dei lavoratori all’interno del
sistema previdenziale privato.
Nella prima parte della trattazione si delineerà brevemente il processo evolutivo della
previdenza complementare italiana dal 1993 e si effettuerà una panoramica del mercato
previdenziale, al fine di inserire il lavoro di analisi nel giusto contesto.
La seconda parte, propedeutica alla terza, tratta gli aspetti tecnici dei prodotti, con
riferimento particolare alle voci di costo, esaminate adottando un approccio per funzioni
aziendali.
Nella terza parte ,nucleo principale della trattazione, verrà esposto il lavoro di analisi
dell’onerosità.
11
Argomento di Discussione 6/03, (Ottobre 2003) di Elsa Fornero, Carolina Fugazza e Giacomo Ponzetto
(con un commento di Gian Maria Gros-Pietro), pubblicato in Mercato Concorrenza Regole, anno VI, 2/2004,
pag. 297-328.
12
Il terzo pilastro della previdenza complementare è stato di fatto introdotto con il D.lgs 18/02/2000 n.47,
che regolamenta i piani pensionistici individuali (PIP o FIP) e l’adesione a fondi aperti su base individuale.
13
Al momento della redazione del presente lavoro sono trascorsi ormai 7 anni dall’introduzione dei piani
individuali e 15 dall’introduzione formale del secondo pilastro
14
Facoltà per i dipendenti di imprese fino a 50 addetti.
9
Capitolo 1
- La previdenza complementare in Italia -
Il primo doveroso passo da compiere è delineare, seppur brevemente, il processo che ha
condotto la previdenza complementare italiana ad assumere lo status attuale, così da
inserire i prodotti previdenziali nell’appropriato contesto.
Il processo di ridisegno della previdenza sociale realizzato in Italia a partire dai primi anni
‘90 del secolo scorso ha delineato una struttura sorretta da tre pilastri:
I. previdenza pubblica erogata dallo Stato e gestita secondo il sistema a ripartizione;
II. previdenza complementare collettiva erogata da soggetti autorizzati e gestita
secondo il sistema a capitalizzazione;
III. previdenza integrativa individuale erogata da soggetti preposti anch’essa secondo
con regime a capitalizzazione.
1.1 Il secondo pilastro
Il provvedimento legislativo istitutivo della previdenza complementare è stato il Decreto
Legislativo n.124 del 21 aprile 1993 recante il titolo Disciplina delle forme pensionistiche
complementari, emanato in attuazione della delega contenuta nella L. n.421 del 23 ottobre
1992, applicativa della cosiddetta Riforma Amato.
Il decreto individua all’articolo 3 le fonti istitutive ammesse per la creazione delle forme
pensionistiche complementari in contratti e accordi collettivi, accordi fra lavoratori
autonomi promossi da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale e
regolamenti di enti o aziende.
1.2 Il terzo pilastro
Il decreto legislativo n. 47 del 18/02/2000 apre la strada dell’accesso alla previdenza
complementare anche ai singoli, mediante in forma individuale ai fondi aperti o la
sottoscrizione di piani pensionistici individuali - i cosiddetti PIP- attuati mediante contratti
di assicurazione sulla vita.
10
I soggetti individuati dalla normativa come possibili fornitori di previdenza individuale,
appartengono a quattro distinte tipologie di impresa: compagnie di assicurazione, istituti di
credito, società di gestione del risparmio (SGR) e società di intermediazione mobiliare
(SIM).
Il decreto introduce anche rilevanti novità inerenti il trattamento fiscale della previdenza
complementare al fine di incentivarne ulteriormente l’adesione. A partire dal 1° gennaio
2001 è stata introdotta infatti deducibilità annuale dei contributi versati complessivamente
per un importo pari al 12 % del reddito lordo annuo con il limite massimo di 5.164,57 euro,
con un sottolimite pari al doppio della quota di Tfr versata nell’anno solare di riferimento
per i soli lavoratori dipendenti, per i quali la deducibilità viene comunque subordinata
all’adesione ad un fondo di secondo pilastro.
Nel panorama della previdenza complementare, si contemplano infine i fondi pensione
preesistenti,ovvero quelli operanti prima del 1993 e che seguono la disciplina dell’art. 2117
CC, cioè fondi all’interno di realtà aziendali; per questi fondi è stata prevista una
regolamentazione transitoria contenuta nella L. 335/95, che ha consentito loro di ottenere
l’allineamento alla nuova disciplina.
1.3 La riforma introdotta dalla legge 243/ 2004
L’ultimo step del processo evolutivo della previdenza complementare del quale peraltro
non si può ancora valutare appieno gli effetti incentivanti è la L. 243 del 23 agosto 2004 e
successivi decreti di attuazione. L’obiettivo principale contenuto nella delega è dare
un’ulteriore spinta all’adesione alla previdenza complementare a tal fine il legislatore
chiede al Governo di “adottare misure finalizzate ad incrementare l'entità dei flussi di
finanziamento alle forme pensionistiche complementari, collettive e individuali […]”
15
.
Concretamente, il modo più incisivo, e più rapidamente attuabile per ottenere il desiderato
incremento dei flussi di finanziamento delle pensioni integrative viene individuato nel
TFR.
15
art. 1, comma 2, lettera e)
11
Fra gli obiettivi della legge delega il legislatore indica l’abbattimento delle barriere che
limitano la libertà , non solo di adesione alla previdenza complementare, ma anche di
circolazione all’interno del sistema
16
.
L’introduzione della cosiddetta parità concorrenziale nel mercato della previdenza
rappresenta un valore cardine della riforma, teso a ricondurre al medesimo orizzonte
operativo le forme di previdenza complementare, le quali ancorché accomunate dalla stessa
finalità previdenziale, presentavano caratteristiche difformi dal punto di vista del profilo
strutturale e gestionale. Il principale strumento di attuazione della legge delega,
rappresentato dal decreto legislativo n. 252 del 5/12/2005, ispirato da tale valore fissa un
principio determinante per lo sviluppo di un mercato altamente competitivo: la portabilità
della posizione, cui sono strumentali la trasparenza contrattuale e la comparabilità dei
prodotti. La commissione di vigilanza vieta peraltro l’applicazione di voci di costo che
possano sostanzialmente impedire il trasferimento della posizione individuale
17
.
1.4 Il mercato italiano della previdenza complementare
Delineare il processo evolutivo della previdenza complementare italiana risulta funzionale
a comprenderne la forma, ma per chiarirne la sostanza, è opportuno contestualizzare la
previdenza completare nel proprio mercato, cercando di fornire un quadro riassuntivo dei
dati disponibili riguardanti domanda e offerta di pensioni integrative, un quadro di insieme
che illustri la situazione pre- e post riforma, così da coglierne appieno gli effetti.
La previdenza complementare in Italia alla fine del 2007 vale, in termini di ANDP
18
, oltre
57 miliardi di euro, pari al 3,76 % del Pil
19
, valore decisamente esiguo se rapportato ai
valori registrati in paesi sviluppati come Usa, Regno Unito, Paesi Bassi e Svizzera, divario
invece molto più contenuto se il raffronto avviene con gli alti maggiori paesi membri
dell’Unione Europea, nella maggior parte dei quali il rapporto ANDP/Pil non oltrepassa la
soglia del 10%.
16
Eliminazione degli ostacoli che si frappongono alla libera adesione e circolazione dei lavoratori all'interno
del sistema della previdenza complementare, definendo regole comuni, in ordine in particolare alla
comparabilità dei costi, alla trasparenza e portabilità, al fine di tutelare l'adesione consapevole dei soggetti
destinatari”.Art 1, comma 2, lettera e), n.4
17
Barriere al trasferimento sono di fatto attuate in maniera ancor più subdola, attraverso le garanzie
finanziarie.
18
Attivo netto destinato alle prestazioni, cioè l’ammontare delle contribuzioni versate, in questo caso al
31/12/2007, maggiorate dei rendimenti finanziari conseguiti dai fondi.
19
Per questa parte vedasi Bollettino statistico Mefop n. 28 e relazione annuale Covip per il 2007.