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Dai temi analizzati, però, appare evidente come le interpretazioni
dei meccanismi acquisitivi di beni alla comunione e al patrimonio
personale dei coniugi tendono a un depotenziamento del contenuto della
comunione, tutte le volte in cui vengano a confronto princìpi comunitari
e princìpi generali dell'ordinamento che hanno una valenza prettamente
individualistica nei rapporti tra coniugi.
L'emergere di interpretazioni drasticamente riduttive dell'oggetto
della comunione, che si comporrebbe, in definitiva, di qualche bene
immobile e dell'autovettura familiare, ha reso spontanee le riflessioni
riguardanti l'effettività della riforma e l'adeguatezza dei lodevoli princìpi
ispiratori, a tal punto da interrogarsi sulla necessità dell'avvenuta
modifica del regime patrimoniale, che viene ad essere vanificato nella
sua sostanza.
D'altro canto, ci sembra che l'onestà degli interpreti dovrebbe
condurre a ricostruzioni del regime ispirate al favor communionis e non
al favor personae coniugis.
Se, infatti, la disciplina del regime legale non dovesse essere di per
sé limpida, oppure non offrisse adeguata tutela ai coniugi singolarmente
considerati, la soluzione, a nostro parere, non dovrebbe mai consistere
nello snaturamento del regime legale.
L. S. Romano – L’oggetto della comunione legale tra coniugi: contenuto e
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Non ha alcun senso potenziare l'individualità dei coniugi in un
regime chiaramente ispirato alla comunione di vita materiale, oltre che
spirituale: le alternative interpretative corrette dovrebbero consistere o
nella critica alla disciplina legislativa, eventualmente diretta alla
evidenziazione di profili di illegittimità costituzionale rispetto
all'uguaglianza dei coniugi sancita nell'art. 29 della Costituzione, o nel
richiamo alla possibilità di adottare il regime di separazione dei beni, nel
quale possono trovare adeguata attuazione le istanze individualistiche.
Non bisogna dimenticare che la conformità ai princìpi
costituzionali è requisito proprio sia del regime legale che del regime di
separazione dei beni e che la scelta di uno di questi regimi deve essere
coerente a se stessa. Ciò significa, per l'ipotesi della comunione legale,
che, affinché tale regime conservi un qualche significato, occorre darne
un'interpretazione equilibrata che, comportando necessariamente un
limite legale, ovvero intrinseco, al potere di autodeterminazione dei
coniugi, non renda tuttavia il regime una prigione.
La necessità di un tale impianto esegetico ci è stata confermata
dalla significativa esperienza di stage svolta per sei mesi presso lo Studio
Notarile Associato Dott. Achille Cornelio - Dott. Stefano Giuriani in
Como, grazie alla disponibilità alla realizzazione dell'iniziativa mostrata
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dal Dottor Achille Cornelio e dal tutor dello stage professoressa Maria
Letizia Moretti Jabès.
Dallo studio degli atti notarili, di compravendita come di
donazione, la cui parte acquirente fossero uno o entrambi i coniugi
sottoposti al regime legale, è parso evidente che la necessità di rispettare
la ratio di fondo della disciplina prevalga di fronte a qualche disagio in
termini di semplicità operativa, quando si tratti di difficoltà facilmente
superabili rispetto al sacrificio dei valori comunitari che deriverebbe da
una diversa scelta interpretativa.
L'esperienza pratica che ha accompagnato interamente la stesura
del lavoro è stata fondamentale, oltre che come occasione per
sperimentare l'applicazione della preparazione conseguita nel corso degli
studi universitari, anche come continuo richiamo a non perdere mai di
vista il risvolto reale delle riflessioni condotte ed evitare il rischio
dell'astrattezza; allo scopo di dimostrare tale esigenza e l'immediata
ricaduta pratica delle questioni, sono stati inseriti facsimile di atti
concernenti i problemi affrontati.
Abbiamo cercato, perciò, di evidenziare l'immediata ricaduta
pratica delle questioni, approfondendo sia il ruolo svolto dal notaio nella
scelta delle tecniche di redazione di atti di cui siano parte coniugi in
L. S. Romano – L’oggetto della comunione legale tra coniugi: contenuto e
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regime di comunione legale sia il regime di pubblicità nei registri dello
stato civile e immobiliare.
Evidenziamo, inoltre, che l'analisi svolta ha coinvolto una
molteplicità di piani di osservazione, in quanto ci è parso necessario
confrontare le scelte operate dal legislatore con il grado di accoglimento
delle riforme nella realtà sociale, essendo quest'ultimo la causa
determinante dei fermenti interpretativi del regime patrimoniale legale,
ed abbiamo preferito un metodo basato sulla considerazione atomistica
dei singoli problemi, senza tralasciare la visione d'insieme dell'indagine.
Le conclusioni cui siamo giunti hanno forse minato la sicurezza e
la stabilità della tradizionale considerazione del regime patrimoniale
legale, che vuole la comunione come sintomo e simbolo dell'unità
familiare, ma hanno evidenziato con forza l'insoddisfazione verso la
disciplina legale. Ciò che lascia perplessi è l'individuazione delle ragioni
per cui ci si ostina a rimanere nel recinto delineato dal regime legale ma
si cercano in esso escamotages e scappatoie non coerenti con la ratio del
sistema. Non è ragionevole, a nostro parere, fingere l'adeguatezza del
regime legale alle esigenze sociali e al tempo stesso risolvere i
significativi problemi che emergono dall'attuazione delle norme
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attraverso interpretazioni che, considerate nel loro complesso, privano di
significato la scelta del legislatore della riforma.
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Tavola a - I regimi patrimoniali tra coniugi
LEGENDA
In grigio sono indicati i Paesi che adottano, come regime legale, quello della separazione dei
beni fra coniugi; in azzurro i Paesi nei quali la comunione dei beni è il regime legale; il
rigato indica i Paesi nei quali vige il sistema della comunione differita.
Non sono considerati i Paesi non suscettibili di comparazione, come quelli che ammettono la
poligamia, ad esempio l'Africa Nera.
Fonte: Atlante di diritto privato comparato, a cura di F. Galgano, Bologna, 1999, 162.
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CAPITOLO PRIMO
RATIO DELLA COMUNIONE COME REGIME LEGALE DEI
RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI
1.1 La scelta operata dal legislatore della Riforma del 1975 tra
Costituzione e mutamento sociale: le motivazioni e le critiche.
L'art. 159 c.c., norma di apertura della Sezione I del Capo VI del
Libro I, intitolato imprecisamente "Del regime patrimoniale della
famiglia", sancisce la scelta operata dal legislatore della riforma del
diritto di famiglia del 1975 a favore della comunione quale regime legale
dei rapporti patrimoniali non della famiglia ma solo dei coniugi, in
quanto non sono soggetti a comunione i beni dei figli.
In sede di discussione del travagliato progetto di riforma, sorsero
numerosi contrasti e perplessità tra coloro che si apprestavano a dar vita
alla tanto auspicata novella del codice civile, che consentisse di attuare
all'interno della famiglia e nei rapporti sia personali che patrimoniali tra
coniugi il principio di uguaglianza ex art. 3 Cost., specificato nell'art.29
comma 2 Cost. come eguaglianza morale e giuridica dei coniugi.
Dalla relazione del Ministro Guardasigilli, on. Reale, emerge il
convincimento che la scelta a favore della comunione legale costituisse
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ormai un mutamento fondamentale e quasi necessitato: «Il superamento
di concezioni egoistiche, il maggior rilievo giustamente riconosciuto al
lavoro casalingo della donna
1
, l'affermazione di un concorso completo
nella gestione della vita familiare non potevano non comportare quale
logica conseguenza l'affermazione del principio della comunione degli
acquisti» e il regime della comunione legale viene definito come
«assolutamente preminente», «veramente innovativo», «regolato in
maniera concettualmente ineccepibile».
Dal canto suo, la dottrina aveva espresso riserve: M. Spinelli
2
sottolineava già nel 1967 la difficoltà di reperire delle «vere e profonde
ragioni di questo terremoto legislativo», nonché condivideva il giudizio
critico espresso nella Relazione di minoranza al Senato che definiva un
«ingiustificato esercizio dello strumento legislativo» la pretesa di
«elevare a regola generale quel che la grandissima maggioranza dei
componenti il corpo sociale non utilizza e rifiuta».
1
Non bisogna dimenticare, inoltre, l'espressa previsione dell'art.37 Cost. concernente proprio la tutela
della donna lavoratrice, alla quale è garantita la parità di diritti e retribuzioni rispetto al lavoratore, ma
soprattutto la sussistenza di condizioni di lavoro che consentano alla donna di adempiere alla "sua
essenziale funzione familiare".
2
M. SPINELLI, Contro il regime legale della comunione dei beni tra coniugi, in La Riforma del
diritto di famiglia, in Quad. Riv. dir. civ., Padova, 1967, 117.
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La preoccupazione era dettata dall'analisi dei dati statistici rilevati
dall'entrata in vigore del codice al 1962 (Tabelle 1 e 2)
3
, che
dimostravano il bassissimo ricorso alle convenzioni matrimoniali in
deroga al regime legale di separazione dei beni; per queste ragioni
Spinelli prevedeva che, al contrario, dopo la riforma, sarebbe stato
ingente il ricorso a convenzioni matrimoniali per derogare alla
comunione e che ben poche sarebbero state le coppie che coscientemente
si sarebbero assoggettate al sistema legale.
Si trattava dunque di argomenti fondati sulla mancanza di positivi
riscontri nella nostra esperienza giuridica e sulla prevedibile
differenziazione per classi sociali.
3
I dati di questa e delle prossime tabelle e grafici sono tratti da: CAMERA DEI DEPUTATI -
SEGRETARIATO GENERALE, Ricerca sul diritto di famiglia, Quaderni di studi e legislazione,
Servizio studi legislazione e inchieste parlamentari, 1969.
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Tabella 1 - Convenzioni matrimoniali contenute negli atti notarili, secondo
la loro specie.
Patto di Costituzione
PERIODI comunione di Costituzione Totale
degli utili patrimonio di dote convenzioni
familiare
Cifre assolute
1940-1950 (media annua) 383 128 8.931 9.442
1951-1960……………… 198 111 5.978 6.287
1961 …………………… 82 69 5.375 5.526
1962 …………………… 65 55 4.531 4.651
Cifre percentuali
1940-1950 (media annua) 4,1 1,3 94,6 100,0
1951-1960……………… 3,1 1,8 95,1 100,0
1961 …………………… 1,5 1,2 97,3 100,0
1962 …………………… 1,4 1,2 97,4 100,0
Cifre proporzionali a 1000
matrimoni celebrati
1940-1950 (media annua) 1,2 0,4 27,4 29,0
1931-1960……………… 0,5 0,3 16,6 17,4
1961 …………………… 0,3 0,2 13,5 14,0
1962 …………………… 0,2 0,1 11,1 11,4
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