effettuare una approfondita analisi relativa alla normativa dettata dal legislatore
per l’applicazione del tributo negli Enti Locali, con riferimento ai principi
applicativi e alle modalità di tenuta della contabilità (quest’ultima, solo per
marginali aspetti risulta differente dalla normativa prevista per i soggetti privati).
Si è avuto modo di constatare che l’applicazione dell’IVA per le attività
commerciali degli Enti Pubblici, sottende problematiche complesse, dal
momento che il legislatore non ha disciplinato in maniera organica la materia,
determinando così la necessità, per gli operatori di tali enti, di coordinare in
questo settore, le limitate fonti legislative con l’imponente produzione di circolari
e risoluzioni ministeriali.
Il capitolo comprende un dettagliata analisi delle singole attività che possono
essere svolte dagli Enti Locali e che, secondo la normativa vigente, sono
considerate rilevanti ai fini IVA.
Infine, con il quinto capitolo si è voluto analizzare un caso pratico,
che ha avuto per oggetto, una compiuta analisi della contabilità IVA del Comune
di Ozieri.
Si è fornita una accurata descrizione delle attività istituzionali e commerciali
dallo stesso esercitate ed una esposizione delle modalità di tenuta della propria
contabilità, la cui regolarità ha potuto permettere l’ottenimento di importanti
risultati, nel caso del Comune in questione.
Il capitolo si conclude con alcune osservazioni sviluppate in riferimento al
lavoro pratico svolto.
Capitolo primo.
L’Ordinamento contabile nell’Ente Locale.
1.1. L’autonomia finanziaria degli Enti Locali: breve introduzione.
Fin dai primi anni settanta il sistema finanziario degli Enti Locali si basava
sul criterio della �finanza derivata� (basato sull�accentramento delle entrate
tributarie e il successivo trasferimento di mezzi finanziari dal Governo centrale
agli Enti locali stessi).
Negli anni settanta nasceva infatti l�istituto Regione e si riteneva, in tal modo,
di poter meglio gestire e controllare la dinamica della spesa pubblica, ma la
carenza delle informazioni sullo stato di bisogno dei vari Comuni ha impedito di
programmare le entrate in base alle reali necessit� delle popolazioni.
Negli anni successivi, con la riforma tributaria del 1973 (istituzione dell�IVA
con il D.P.R. n. 633/1972, dell�I.R.P.E.G. con il D.P.R. n. 597/1973,
dell�I.R.P.E.F. con D.P.R. n. 598/1973, ecc.) si � raggiunta una maggiore
certezza e consistenza delle risorse, anche se il finanziamento non mira ancora a
soddisfare i veri interessi degli Enti locali.
Negli anni che vanno dal 1990 al 2000 si assiste alla ricerca da parte del
legislatore di un�autonomia nelle entrate, con la concessione di tributi propri
dell�ente locale ed attraverso un sistema di compartecipazione ai tributi
nazionali.
Fu con la tassa comunale I.C.I.A.P. (Imposta Comunale sull�esercizio di
imprese, arti e professioni di cui al D.L. 2.3.1989, n. 66) ma successivamente e
soprattutto con l�I.C.I. (Imposta Comunale sugli immobili di cui al D.L. n.
504/1992), che venne sancito definitivamente il nuovo corso dell�autonomia
finanziaria.
Dopo di che, sono state introdotte ulteriori imposte che hanno contribuito alla
realizzazione di una maggiore autonomia finanziaria dei Comuni: l�Imposta
Comunale sulla pubblicit� e diritto sulle pubbliche affissioni, la Tassa per
l�occupazione di spazi ed aree pubbliche, la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani, tutte con D.Lgs. n. 507/1993.
Con la Legge finanziaria del 1997 venne poi istituita l�I.R.A.P. (Imposta
Regionale sulle attivit� produttive) che congloba l�I.C.I.A.P.
In particolare � con la Legge n. 142/1990, all�articolo 54, che viene
completamente ribaltato il concetto di finanziamento degli Enti locali e ribadito il
concetto dell�autonomia finanziaria per i Comuni e le Province.
L�articolo 149, del Testo Unico delle Leggi sull�Ordinamento degli Enti
Locali (D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000), richiama tale concetto, stabilendo al
secondo comma che �ai Comuni e alle Province la legge riconosce, nell’ambito
della finanza pubblica, autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse
proprie e trasferite”; prosegue poi il terzo comma: “La legge assicura altresì,
agli Enti locali, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse
e delle tariffe…”.
Questa evoluzione ha comportato il passaggio da una finanza sostanzialmente
�derivata� ad una finanza �propria�, caratterizzata da un maggior numero di
risorse provenienti dalla comunit� locale, che dipendono in buona parte da scelte
autonome compiute dagli Enti locali.
1.1.1. L’articolo 5 della Legge Costituzionale 18.10.2001, n. 3.
Il nuovo testo dell�articolo 119 della Costituzione, � stato definito
dall�articolo 5 della Legge Costituzionale del 2001 n. 3, (modificativa del titolo
V della Costituzione), la norma prevede la riconfigurazione degli strumenti e
delle leve economiche finalizzabili allo sviluppo locale.
Il riconoscimento dell�autonomia finanziaria dell�ente, si ha sia sul versante
dell�entrata, che su quello della spesa; gli Enti Locali e le Regioni, sono chiamati
a �produrre� integralmente le proprie risorse per lo svolgimento della propria
attivit�.
Al secondo comma, l�articolo dispone che “Comuni, Province, Città
Metropolitane e Regioni hanno risorse autonome”.
Tali risorse, possono essere ottenute dagli enti nei modi seguenti: stabilendo
ed applicando tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i
principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
disponendo di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al loro
territorio.
L�articolo 119, prevede poi, la costituzione di un fondo perequativo, senza
vincoli di destinazione, per i territori con minore capacit� fiscale per abitante.
In favore di determinati Comuni, Province, Citt� metropolitane e Regioni, lo
Stato prevede poi, la destinazione di risorse aggiuntive allo scopo di :
promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidariet� sociale;
rimuovere gli squilibri economici e sociali; favorire l�effettivo esercizio dei diritti
della persona; provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni
attribuite alle Autonomie Territoriali.
E� prevista poi, per le Autonome Territoriali, la possibilit� di fare ricorso
all�indebitamento, ma solo per finanziare spese di investimento ed � esclusa ogni
garanzia dello Stato sui prestiti contratti da Enti Locali e Regioni.
1.2. L’ordinamento contabile degli enti locali: breve evoluzione della
disciplina.
L�Ordinamento finanziario degli Enti locali ha subito un notevole
cambiamento negli ultimi venti anni, sia per quanto riguarda il bilancio, grazie
all�introduzione di logiche di natura economica volte al conseguimento di una
maggiore completezza delle informazioni ivi riportate, anche se quello di oggi
non pu� ancora definirsi un bilancio economico; sia per quanto riguarda i
controlli, evolutisi anch�essi da controlli di legittimit� a controlli di merito, il
tutto nel quadro della separazione tra indirizzo e gestione, fra responsabilit�
politica e tecnica.
La prima riforma dell�ordinamento contabile degli Enti locali avviene con la
Legge 19.5.1976 n. 335 che fissa i principi fondamentali e le norme di
coordinamento in materia di contabilit� delle Regioni, la successiva Legge
5.8.1978 n. 468 realizza la riforma di alcune norme di contabilit� generale dello
Stato in materia di bilancio.
Successivamente il D.P.R. 19.6.1979 n. 421, ha provveduto al coordinamento
delle disposizioni delle leggi sopracitate con le norme che disciplinano la
contabilit� delle Province e dei Comuni. Tale decreto stabilisce infatti l�obbligo,
per Province e Comuni, della redazione di un bilancio pluriennale di competenza
in riferimento ad un periodo che va dai tre ai cinque anni a seconda di quanto
previsto dalla Regione di appartenenza.
Un importante ruolo evolutivo � svolto dalla Legge 8.6.1990 n. 142, e
successive variazioni apportate dalla Legge 15.5.1997 n. 127, la quale sancisce
l�autonomia statutaria e finanziaria dei Comuni e delle Province.
Un punto di svolta nella storia della contabilit� degli enti locali � segnato dal
D.Lgs. 25.2.1995 n. 77, emanato a seguito della Legge delega n. 421/1992, che
ha introdotto il nuovo ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.
Oggi i principi e le disposizioni in materia di ordinamento degli Enti locali,
sono contenuti nel D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi
sull�Ordinamento degli Enti Locali), la seconda parte del Testo Unico comprende
la normativa contabile vigente, abrogando quasi integralmente la normativa
preesistente.
La nuova disciplina normativa considera i documenti di programmazione
unitamente ai documenti di gestione, delineando un sistema unitario di bilancio
costituito dai seguenti documenti principali:
- bilancio annuale di previsione ;
- bilancio pluriennale di previsione ;
- relazione previsionale e programmatica ;
- piano esecutivo di gestione.
I principali elementi di novit� possono essere riassunti nei seguenti :
1) la valenza pluriennale delle previsioni di bilancio; il legislatore pone la
propria attenzione alla corretta programmazione ed al corretto utilizzo delle
risorse, all�efficacia ed affidabilit� dei programmi, alla chiarezza degli obiettivi
definiti da ciascun ente;
2) la leggibilit� dei documenti di bilancio; il nuovo sistema parte dal
presupposto di rendere le conoscenze contabili di base, patrimonio comune di
tutti i settori dell�ente e di rendere il bilancio �leggibile� al di l� degli aspetti
contabili in esso contenuti;
3) coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio; il nuovo sistema
impone una reale coerenza degli atti (aventi natura programmatoria) allegati al
bilancio, con il bilancio medesimo, sia in fase di predisposizione degli stessi, sia
durante l�attivit� di gestione.
1.3. Il sistema informativo contabile degli enti locali.
1.3.1. L’attività programmatoria.
L�attivit� di programmazione � l�attivit� su cui si focalizza l�intera gestione
dell�ente pubblico, l�amministrazione comunale ha infatti il compito di definire
in anticipo i programmi e i piani che intende realizzare durante il suo mandato
affinch� i cittadini, possano conoscerne pienamente i contenuti.
Attraverso la programmazione, gli organi politici, indirizzano l�azione
amministrativa per il perseguimento di obiettivi generali e particolari,
individuano e quantificano le risorse che devono essere correttamente utilizzate
per il perseguimento degli obiettivi fissati.
Gli strumenti di programmazione di cui si avvale l�Ente locale sono:
- la relazione previsionale e programmatica (articolo 170 del
T.U.E.L.); essa copre un periodo pari a quello del bilancio pluriennale e
descrive i dati pi� salienti relativi al territorio, alla popolazione, alle
realt� produttive e ai servizi che l�ente produce. Inoltre da un lato,
prevede l�indicazione delle risorse disponibili, dei programmi che
devono perseguirsi compatibilmente alle risorse medesime, dall�altro
prevede l�indicazione delle spese correnti e di investimento che devono
sostenersi per il perseguimento delle finalit� sopradette;
- il bilancio pluriennale (articolo 171 del T.U.E.L.); documento
contabile nel quale vengono quantificate (contabilizzate) le fonti
finanziarie e gli impieghi del triennio cui fa riferimento il bilancio
stesso, per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella relazione
previsionale e programmatica;
- il bilancio di competenza (articolo 162 del T.U.E.L.); documento che
descrive e quantifica le previsioni di natura finanziaria (componenti di
entrata e di uscita) riferite, all�anno solare successivo. Ha carattere
autorizzatorio in quanto gli impegni di spesa, una volta determinati,
sono vincolati dallo stanziamento degli interventi previsto in bilancio;
- il piano esecutivo di gestione (articolo 169 del T.U.E.L.); documento
che viene redatto prima dell�inizio dell�esercizio e ha per oggetto la
precisazione degli obiettivi della gestione e l�affidamento degli stessi,
unitamente alle risorse necessarie, ai responsabili dei relativi servizi.
1.3.2. La gestione finanziaria.
In seguito alla redazione degli strumenti di programmazione e in particolare
con l�approvazione del bilancio di competenza, l�Ente si avvia a svolgere
l�attivit� di gestione finanziaria che si traduce sostanzialmente in una serie di
operazioni che hanno come fine ultimo l�acquisizione e l�impiego dei mezzi
monetari di competenza.
L�attivit� di gestione finanziaria dell�Ente � affidata al servizio finanziario ed
� costituita da un lato, da una serie di fasi che comprendono l�accertamento delle
entrate (entit� del credito e individuazione del debitore), la riscossione delle
stesse e il loro trasferimento materiale nelle casse dell�ente; dall�altro, da una
serie di fasi che comprendono l�impegno della spesa (determinazione della
somma da pagare e costituzione del vincolo nelle previsioni di bilancio; si
precisa, che l�atto di impegno � proposto dal responsabile del servizio
finanziario, al quale, tramite le previsioni del piano esecutivo di gestione sono
state affidate le dotazioni di bilancio che deve utilizzare, ed � destinato al
responsabile del servizio finanziario), la determinazione della somma da pagare e
l�impartizione al tesoriere dell�ordine di procedere al pagamento di quanto
dovuto al creditore.
1.3.3. Il rendiconto della gestione.
La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il
quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del
patrimonio.
Il compito del conto di bilancio � quello di mettere a raffronto i dati
previsionali e quelli finali, riguardanti la gestione autorizzatoria, esso si conclude
con la dimostrazione del risultato contabile di gestione e con quello contabile di
amministrazione in termini di avanzo, pareggio o disavanzo.
La gestione economica � rendicontata dal conto economico e dal conto del
patrimonio.
Il conto economico evidenzia i componenti dell�attivit� dell�ente secondo
criteri di competenza economica e viene redatto secondo uno schema a struttura
scalare, con le voci classificate secondo la loro natura.
Il conto del patrimonio riassume la consistenza patrimoniale al termine
dell�esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dell�anno rispetto
a quella iniziale.
1.3.4. Il controllo di gestione ed il controllo strategico.
Il controllo di gestione � affidato a strutture interne all�ente, la sua attuazione
� volta a garantire, il raggiungimento degli obiettivi perseguiti attraverso una
corretta gestione delle risorse pubbliche, l�imparzialit� e il buon andamento della
pubblica amministrazione e la trasparenza dell�azione amministrativa.
Una altra importante tipologia di controllo che l�Ente � chiamato ad eseguire
� il controllo strategico, finalizzato a misurare l�adeguatezza delle scelte
compiute nelle fasi di pianificazione e programmazione, inserite nei documenti
previsionali e programmatici, con i risultati realizzati; il Nucleo di valutazione �
l�organo preposto alla svolgimento di tale tipologia di controllo, esso deve
trovarsi in una posizione di indipendenza rispetto al vertice politico al quale
comunica sullo stato di attuazione dei programmi politici e sulla valutazione
delle figure dirigenziali.
1.4. Il bilancio finanziario di competenza e i principi fondamentali.
Nelle aziende private, il termine bilancio viene adoperato nel senso di
consuntivo come documento volto a rendere il conto della gestione realizzata in
un dato periodo di tempo.
Nel settore della ragioneria applicata agli enti pubblici, per bilancio si intende
quel documento che raccoglie a raffronto, quali sue componenti di entrata e
uscita, le previsioni di natura finanziaria riferite ad un arco temporale che
solitamente coincide con l�anno solare; un simile bilancio � detto di competenza
in quanto hanno rilevanza per lo stesso, i crediti e i debiti che si manifestano nel
periodo annuale di riferimento a prescindere da quello che sar� poi l�effettivo
momento in cui si verificher� l�incasso o il pagamento.
Il bilancio di previsione annuale ha carattere autorizzatorio, la
determinazione degli impegni di spesa � infatti vincolata dalle previsioni di
bilancio, ci� significa, che il responsabile del servizio finanziario � autorizzato a
spendere soltanto qualora la relativa spesa sia prevista in bilancio ed inoltre
l�importo di quest�ultima non potr� superare lo stanziamento previsto.
Ai sensi del quarto comma dell�articolo 153 del T.U.E.L., assume a riguardo
un ruolo specifico, il responsabile del servizio finanziario, essendo lo stesso
�preposto� alla verifica della veridicit� delle previsioni di entrata, e della
compatibilit� delle previsioni di spesa, sia in riferimento al bilancio annuale che
pluriennale, nonch� alla verifica periodica del complessivo stato di accertamento
delle entrate e di impegno delle spese in connessione con le attestazioni di
copertura finanziaria dallo stesso formulate, con riferimento agli atti di impegno
della spesa.
In definitiva il bilancio previsionale presenta tali connotati essenziali: si tratta
di un bilancio autorizzatorio , finanziario e di competenza.
Il bilancio di previsione deve essere deliberato entro il 31 dicembre.
L�art 162 primo comma del T.U. oltre a prevedere la deliberazione annuale
del bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l�anno
successivo, prevede ai fini della redazione del bilancio l�osservanza dei principi
di unit�, annualit�, universalit� ed integrit�, veridicit�, pareggio finanziario e
pubblicit�.
Il principio di unità: le entrate rappresentano un ammontare
complessivamente destinato a finanziare tutte le spese, le entrate previste nel
bilancio formano infatti un insieme indivisibile, non potendosi destinare il
provento di una data entrata al finanziamento di una specifica spesa, salvo le
eccezioni previste dalla legge (si ricordi, infatti, il vincolo di destinazione della
entrate correnti al finanziamento delle spese di uguale natura e delle entrate
straordinarie al finanziamento delle spese per investimenti).
Il principio di annualità: l�unit� temporale della gestione � l�anno finanziario,
che inizia il 1� gennaio e termina il 31 dicembre. Le entrate e le spese considerate
si riferiscono al periodo amministrativo normalmente successivo al periodo
durante il quale si quantificano le relative previsioni.
Il principio dell’universalità: il bilancio deve contenere tutte le entrate e tutte
le spese dell�ente locale, non possono tenersi contabilit� separate o effettuare
gestioni fuori bilancio.
Il principio di integrità o del bilancio al lordo: prevede l�iscrizione in
bilancio di tutte le entrate al lordo della spese di riscossione a carico degli enti
locali e di eventuali altre spese ad esse connesse; le spese devono essere iscritte
integralmente senza alcuna riduzione delle correlative entrate ad esse pertinenti.
Il principio della veridicità: le previsioni di bilancio devono essere elaborate
in modo da rispecchiare i veri valori delle entrate e delle spese che si prevede di
conseguire nell�esercizio.
Il principio dell’attendibilità: la norma precisa ulteriormente che
l�informazione deve essere comunque �attendibile�, un�informazione ancorata
alla considerazione delle concrete condizioni operative dell�ente, tale da servire
alla gestione, capace di informare correttamente i terzi ed in grado di fornire
conoscenze utilizzabili nelle pi� diverse finalit�.
Il principio del pareggio finanziario: secondo tale principio, il bilancio deve
essere deliberato in pareggio finanziario, considerando tutte le entrate e tutte le
spese. Il pareggio finanziario si realizza quando le entrate totali eguagliano le
spese totali; ovvero il totale delle previsioni dei primi cinque titoli di entrata,
posto in somma algebrica con il totale dei primi tre titoli di uscita comporta una
somma pari a zero.
Il principio della pubblicità: impone l�obbligo di rendere conoscibili i
contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati con
le modalit� previste dallo statuto e dai regolamenti. Ci� consente di realizzare la
�imparzialit��, di rendere possibile la �trasparenza�, agevolare la �partecipazione�
e consentire il �controllo� sia interno che esterno.
1.4.1. La struttura e il contenuto del bilancio.
L�unit� elementare del bilancio per l�entrata � la �risorsa�, mentre per la
spesa, e, per ciascun servizio � �l�intervento�, per i servizi per conto terzi l�unit�
elementare � ancora il capitolo.
Le entrate.
Come sopra visto i fatti di gestione rilevati dal bilancio sono previsioni di
natura finanziaria, esse si suddividono in due grandi aggregati o parti di bilancio:
le entrate (riscossioni, accertamenti) e le uscite (pagamenti, impegni).
Le entrate che unitamente alle spese compongono il bilancio, sono suddivise
in: titoli, che descrivono la fonte di provenienza delle entrate (precisati
dall�articolo 165 del T.U.E.L.); categorie, che descrivono la tipologia delle
entrate (precisate nel regolamento emanato come previsto dall�articolo 160 del
T.U.E.L. all�articolo 2); risorse, che individuano lo specifico oggetto dell�entrata,
(la loro denominazione e numerazione � lasciata alla discrezionalit� di ogni
singolo ente).
Ogni titolo � costituito da pi� categorie, ogni categoria a sua volta �
suddivisibile in pi� risorse.
Tabella n. 1: Classificazione delle entrate.
TITOLO
CATEGORIE
I Entrate tributarie - Imposte
- Tasse
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie
proprie
II Entrate derivanti da
contributi e trasferimenti
correnti dello Stato, della
Regione e di altri enti
pubblici anche in rapporto
all�esercizio di funzioni
delegate dalla Regione
- Contributi e trasferimenti correnti dello Stato
- Contributi e trasferimenti correnti dalla
Regione
- Contributi e trasferimenti dalla Regione per
funzioni delegate
- Contributi e trasferimenti da parte di
organismi comunitari e internazionali
- Contributi e trasferimenti correnti da altri enti
del settore pubblico
III Entrate extratributarie - Proventi dei servizi pubblici
- Proventi dei beni dell�ente
- Interessi su anticipazioni e crediti
- Utili netti delle aziende speciali e partecipate
- Dividendi di societ�
- Proventi diversi
IV Entrate derivanti da
alienazioni, da trasferimenti
di capitale e da riscossione
di crediti.
- Alienazione di beni patrimoniali
- Trasferimenti di capitale dallo Stato
- Trasferimento di capitale dalla Regione
- Trasferimenti di capitale da altri enti del
settore pubblico
- Trasferimenti di capitale da altri soggetti
- Riscossione di crediti
V Entrate derivanti da
accensioni di prestiti
- Anticipazioni di cassa
- Finanziamenti a breve termine
- Assunzione di mutui e prestiti
- Emissione di prestiti obbligazionari
VI Entrate da servizi per
conto terzi
- Ritenute previdenziali e assistenziali al
personale
- Ritenute erariali
- Altre ritenute al personale per conto di terzi
- Depositi cauzionali
- Rimborso spese per servizi per conto terzi
- Rimborso di anticipazione di fondi per il
servizio di economato
- Depositi per spese contrattuali
Le spese.
Le spese sono suddivise gradualmente in: titoli, in relazione ai principali
aggregati economici; funzioni, in relazione alla tipologia dell�attivit� espletata
dall�ente; servizi, che esprimono il livello organizzativo dell�Ente e si riferiscono
ai singoli uffici che gestiscono un complesso di attivit�, (i servizi sono articolati
in centri di costo in modo da permettere all�Ente di adeguare la propria struttura
organizzativa alla struttura del bilancio, il bilancio assegna al responsabile del
servizio i mezzi, precisati negli interventi, di cui lo stesso � chiamato a
rispondere sotto il profilo gestionale); interventi, individuano i fattori produttivi
�utilizzati dai reparti organizzativi (servizi/centri di costo) per il raggiungimento
degli obiettivi dei programmi individuati e descritti nella Relazione Previsionale
e Programmatca”.
1
Le spese sono inoltre suddivise per programmi, analiticamente illustrati in un
apposito quadro di sintesi del bilancio, per ci� che ne concerne i valori, e nella
relazione revisionale e programmatica, per quanto concerne gli altri aspetti
quantitativi e la descrizione di tipo qualitativo.
“Il programma costituisce il complesso coordinato delle attività, anche
normative, relative ad opere da realizzare ed interventi diretti e indiretti, non
necessariamente solo finanziari, da predisporre per il raggiungimento di un fine
politico prestabilito”,
2
nel pi� vasto piano di sviluppo dell�ente, basato su criteri
di efficienza, efficacia, economicit�.
1
Barbiero A., Le leve economiche e gli strumenti contabili degli Enti Locali, Sal Editoriale, Viareggio,
2001, pag. 71.
2
Barbiero A. op. cit. pag. 71