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PREMESSA
Le leggi di interpretazione autentica, quali una sorta di buco nero, hanno storicamente
attratto (e continuano ad attrarre) con forza verso di sé molteplici questioni e problemi di
importanza fondamentale.
Il presente lavoro si propone di studiare il difficile fenomeno dell’esegesi legislativa
analizzando la giurisprudenza della Corte costituzionale (sezioni II e III), ma chiaramente partendo
dal pensiero della dottrina (sezione I).
Dalle decisioni del giudice delle leggi, come si vedrà, emerge una condotta un po’
accondiscendente nei confronti del legislatore interprete, oltre a una palese discontinuità di
pensiero. A ciò si aggiunge la mancanza di una disciplina positiva della potestà legislativa di
interpretazione autentica. Siamo, dunque, in presenza di un fenomeno complesso, ma di indubbia
rilevanza.
La conclusione di questo studio tenterà di tirare le somme e di prospettare un prevedibile
sviluppo del fenomeno oggetto di indagine, partendo da un ragionamento quantitativo – statistico
(sezione IV).
Milano, Luglio 2011
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SEZIONE I
QUESTIONI DOTTRINALI
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CAPITOLO I
LA DOTTRINA
DELL‟INTERPRETAZIONE AUTENTICA
SOMMARIO: 1. Oggetto di studio: le leggi di interpretazione autentica - 1.1 Analisi nella locuzione “interpretazione
autentica legislativa” - 1.2 Fisiologia e patologia dell‟istituto - 1.3 Legislatore e giudici - 2. L‟interpretazione autentica
nell‟ordinamento - 2.1 L‟art. 73 dello Statuto Albertino - 2.2 Il fondamento costituzionale delle leggi di interpretazione
autentica - 2.3 Il problema della retroattività. - 3. Tre tesi a confronto: natura dichiarativa, natura decisoria e tipicità
strutturale - 3.1 La tesi della natura dichiarativa - 3.2 La tesi della natura decisoria - 3.3 La tesi della tipicità strutturale
- 4. Alcune problematiche - 4.1 L‟affidamento del cittadino - 4.2 Il giudicato - 4.3 L‟interpretazione autentica mediante
atti aventi forza di legge - 4.4 Leggi di interpretazione autentica e diritto vivente.
1. Oggetto di studio: le leggi di interpretazione autentica legislativa
1.1 Analisi della locuzione “leggi di interpretazione autentica legislativa”
Il necessario punto di partenza consiste nel definire l‟oggetto di studio di questo lavoro, in
altre parole le leggi di interpretazione autentica legislativa
1
. Analizziamo ciascuno dei sintagmi
della precedente locuzione.
Il primo è il termine “legge”. Le leggi sono fonti scritte (definite, per questo motivo, fonti-
atto, cioè “atti giuridici cui l‟ordinamento costituzionale, in modo diretto od indiretto, attribuisce
l‟idoneità a porre in essere norme giuridiche”
2
), che presentano i caratteri della generalità,
dell‟astrattezza e dell‟obbligatorietà
3
(leggi in senso formale, prodotte dal Parlamento). E‟
importante ricordare l‟esistenza di limiti
4
sostanziali e inviolabili che non permettono alla legge,
qualsiasi essa sia, di violare i principi posti dalla Costituzione.
Il secondo sintagma è l‟”interpretazione”. Dato che la parola “interpretare” (definita come il
“dare un senso”) porta con sé molteplici connotazioni (e ciò sta alla base dell‟intero processo
interpretativo), la dottrina si è dibattuta sulla “traduzione” del termine “senso”. Il problema
potrebbe essere così impostato: laddove si preferisce parlare di “significato” la legge interpretante è
rivelatrice di quest‟ultimo (teoria dichiarativa), mentre se si sceglie di tradurre “senso” con
“direzione” l‟intento del legislatore è di dichiarare il modo in cui egli stesso vuole che una legge sia
intesa (teoria decisoria).
1
M. Manetti colloca il fenomeno nel mutamento del ruolo della legge nel passaggio dallo Stato liberale allo Stato
costituzionale, in cui la legge è precaria e sottoposta continuamente a cambiamenti per fini reali o presunti di riforma
della società. G. Verde, invece, colloca la legge di interpretazione autentica nell‟ottica di una tendenza del Governo ad
ampliare la propria attività normativa.
2
P. Caretti – U. De Siervo, Istituzioni di diritto pubblico, G. Giappichelli editore, Milano, 2004, pg. 484-485.
3
Caratteristiche peculiari di ciascuna norma giuridica sono: la generalità, in quanto le norme sono rivolte alla comunità
nella sua generalità, l‟astrattezza, per la quale la norma non prende mai in considerazione un singolo caso particolare,
ma prevede una situazione-tipo generale ed astratta cui possono ricondursi tutti i casi concreti possibili (fattispecie),
l‟obbligatorietà, in quanto l‟osservanza della norma stessa è garantita con la forza.
4
Cfr. G. Verde, L‟interpretazione autentica della legge, G. Giappichelli editore, Torino, 1997, pg. 37: “Le leggi di
interpretazione autentica possono essere illegittime se oltrepassano i limiti posti da principi e valori costituzionali”; v.
anche pg. 178: “Nella giustificazione istituzionale c‟è un altro limite al legislatore”.
4
Terzo sintagma: “autentica”. L‟aggettivo richiamato rimanda all‟interpretazione derivante
dallo stesso soggetto autore dell‟atto interpretato. Poiché il soggetto in questione è il legislatore,
sorge il problema di definire chi esso sia, o meglio con chi è identificabile. Di certo non una persona
fisica; alcuni si riferiscono all‟identità istituzionale dell‟organo, altri, in modo diametralmente
opposto, all‟identità della fonte. In ogni caso assistiamo a un fenomeno in cui si preferisce parlare di
dissociazione tra legislatore-autore e legislatore-interprete.
5
Quarta e ultima parola oggetto di analisi è, chiaramente, “legislativa”. Qualora il riferimento
fosse all‟atto interpretato esso denoterebbe l‟interpretazione autentica della legge (quella
interpretativa sarebbe così un provvedimento contenente disposizioni dalle quali si ricavano norme),
mentre se il rimando fosse all‟atto interpretante questo indicherebbe l‟interpretazione autentica
mediante la legge (quella interpretativa sarebbe una disposizione normativa con cui il legislatore
dichiarerebbe quale sia la corretta applicazione).
6
1.2 Fisiologia e patologia dell‟istituto
La dottrina rileva spesso come il legislatore, sotto le vesti dell‟interprete di se stesso,
intervenga quando ci sono in gioco interessi forti. Basti pensare alla materia tributaria, dove non
sono mancati episodi in cui è stata posta una relazione ermeneutica tra disposizioni di natura
incompatibile, o alla sfera della disciplina amministrativa.
Se, come già accennato brevemente nella premessa a questo lavoro, sono molte le questioni
che emergono riguardo all‟interpretazione autentica e soprattutto sono di importanza tale da non
poter essere considerate marginali, quello che ci aspetteremmo sarebbe un uso eccezionale e raro di
questo istituto e anzi solo in questo caso sarebbe opportuno parlare di uso fisiologico.
Purtroppo, invece, l‟interpretazione autentica è diventata una prassi legislativa e dunque in
questo senso (quantitativo, non solo in termine di numero di leggi interpretative del legislatore ma
anche e soprattutto in termini di numero di sentenze concluse nel senso della non incostituzionalità
7
delle leggi medesime) è lecito parlare di patologia dell‟istituto
8
. Parafrasando: sembrerebbero essere
troppi e scorretti gli interventi di legislazione autentica.
1.3 Legislatore e giudici
Uno dei principi fondamentali dello Stato di diritto è quello della separazione dei poteri (la cui
moderna teoria si deve, come risaputo, al francese Charles de Secondat, Barone di Montesquieu). Vi
sono tre funzioni pubbliche, cioè la legislazione, l‟amministrazione e la giurisdizione, cui
corrispondono tre poteri esercitati da altrettanti organi ben distinti: la funzione legislativa è propria
del Parlamento, quella amministrativa è attribuita al Governo e quella giurisdizionale ai giudici.
L‟interpretazione autentica pone dei problemi anche riguardo alla ripartizione dei poteri tra
legislatore e giudici. L‟uno dovrebbe agire sul piano delle fonti normative (con efficacia erga
omnes), l‟altro su quello dei giudizi nel caso concreto (con efficacia inter partes). Tuttavia, si
verifica una sorta di sostituzione del primo al secondo, poiché il legislatore è animato dal desiderio
5
Cfr. A. Pugiotto, La legge interpretativa e i suoi giudici: strategie argomentative e rimedi giurisdizionali, A. Giuffré
editore, Milano, 2003, pg. 11 ss.
6
Ibidem, pg. 11 ss.
7
Cfr. R. Quadri, Applicazione della legge in generale, Zanichelli, Bologna, 1978, pg. 149, cit. da A. Pugiotto, La legge
interpretativa e i suoi giudici.
8
Alcuni studiosi, tra cui A. Anzon, non nutrono una radicale avversione contro le leggi interpretative del legislatore.
Altri, come A. Gardino Carli, affermano che le leggi di interpretazione autentica sono “malfamate”.
5
giudici o di stabilire l‟esito di un processo. Assistiamo dunque a un‟espropriazione di funzione
9
e a
una sorta di giustizia legislativa (l‟imparzialità dei giudici cede il passo a criteri di opportunità
politica del legislatore).
La separazione dei poteri, dunque, ne esce alterata.
2. L‟interpretazione autentica nell‟ordinamento
2.1 L‟art. 73 dello Statuto Albertino
Poiché la Costituzione italiana nulla dice riguardo all‟interpretazione autentica, la dottrina
richiama l‟art. 73 dello Statuto del Regno d‟Italia, contenuto nel capo “dell‟ordine giudiziario”.
L‟articolo così recita: “L'interpretazione delle leggi, in modo per tutti obbligatorio, spetta
esclusivamente al potere legislativo”.
10
Se l‟art. 73 fosse letto come limitativo di un potere, quello giudiziario, di porre in essere
interpretazioni autentiche, ciò non vorrebbe dire che il legislatore avrebbe invece facoltà di
esercitarlo.
2.2 Il fondamento costituzionale delle leggi di interpretazione autentica
Abbiamo appena ricordato che la nostra carta fondamentale tace riguardo alla funzione
legislativa dell‟interpretazione autentica. Secondo alcuni studiosi il silenzio costituzionale
equivarrebbe a un assenso (in altre parole, sarebbe confermato quanto detto nell‟art. 73 dello Statuto
Albertino), secondo altri a un dissenso.
A voler rintracciare il fondamento logico e costituzionale dell‟esegesi legislativa si potrebbe
affermare ciò che la sapienza dell‟antica Roma già aveva decretato: “eius est legem interpretari
cuius est condere”. Quindi, la potestas interpretandi è inclusa nella potestas legiferandi.
11
Che rapporto sussiste tra potere legislativo e giudiziario? Al paragrafo 1.3 si è già detto del
principio di separazione dei poteri. Possiamo affermare che spetta al legislativo fare e interpretare le
leggi in modo generale e al giudiziario interpretarle in modo particolare. In definitiva, esiste un
limite reciproco tra i due poteri.
12
Come si vedrà in seguito l‟ammissibilità costituzionale delle leggi di interpretazione autentica
è stata riconosciuta per la prima volta dalla Corte costituzionale nel 1957.
13
9
A. Pugiotto rifiuta l‟ammissibilità di un potere interpretativo del legislatore come contrastante con il monopolio
dell‟interpretazione affidata ai giudici.
10
Così commentava il Cammeo (“L‟interpretazione autentica”, in Giur. it., 1907, IV): ”Che questa disposizione (l‟art.
73) abbia probabilmente un significato negativo, cioè quello di interdire ai giudici di pronunciare per via di regolamento
con efficacia di interpretazione autentica, emerge dai precedenti storici della legislazione sarda […], dalla collocazione
stessa dell‟articolo nel capo che tratta dell‟ordine giudiziario nonché dall‟avverbio esclusivamente”. Accanto a un senso
negativo l‟articolo ha una portata positiva e indica che il legislatore è titolare del potere di interpretazione autentica.
L‟articolo la ammetterebbe, sotto la riserva della competenza esclusiva. Legittimare l‟interpretazione autentica vuol dire
ammetterla con efficacia retroattiva, quindi si può affermare che lo Statuto è fondamento del principio di retroattività.
11
Cfr. A. Pugiotto, La legge interpretativa e i suoi giudici, cit., pg. 88 ss.
12
Ibidem, pg. 93 ss.
13
Cfr. a riguardo le sentenze n. 44 e 118 del 1957.
6
2.3 Il problema della retroattività
La Costituzione, oltre a tacere riguardo alla funzione legislativa dell‟interpretazione autentica,
tace anche con riferimento a un possibile e generale principio di irretroattività.
A un rango più basso di quello costituzionale troviamo però l‟art. 11 (rubricato “efficacia
della legge nel tempo”), comma 1, delle disposizioni preliminari al codice civile , il quale così
recita: “La legge non dispone che per l'avvenire
14
: essa non ha effetto retroattivo”
15
. Il legislatore e
l‟interprete sono comunque vincolati a questo principio: il primo dovrebbe dichiarare la propria
volontà di derogarvi, il secondo è soggetto all‟art. 11 in quanto direttiva ermeneutica.
Il legislatore può agire come tale o come interprete: si comporta come legislatore
16
se pone
una norma retroattiva, ma come interprete se pone una norma interpretativa (non retroattiva, poiché,
come si è appena detto, l‟interprete deve sottostare all‟art. 11).
17
3. Tre tesi a confronto: natura dichiarativa, natura decisoria e tipicità strutturale
3.1 La tesi della natura dichiarativa
Secondo questa tesi la legge interpretativa chiarisce il significato della legge interpretata,
dandole il senso che il legislatore ha voluto perché vero.
18
La teoria rimanda all‟identità tra autori
19
(cioè tra chi ha posto l‟atto interpretato e chi ha
posto l‟atto interpretante). Primo aspetto: non è detto che il legislatore sia il miglior interprete di se
stesso, non avendo egli considerato ogni possibile fattispecie. Secondo dato: la legge non è frutto
dell‟attività del singolo ma di una collettività (la maggioranza parlamentare, che come tale è
soggetta a mutamento).
20
“Il significato normativo posto dalla legge interpretativa opera fin dall'entrata in vigore della
disposizione legislativa interpretata. È come se la norma esplicitata nella disposizione interpretante
fosse, da sempre, l'unica, vera, autentica, appunto, norma espressa dalla disposizione interpretata”.
21
Secondo alcuni studiosi la legge di interpretazione autentica non è né innovativa
22
né
retroattiva (non c‟è, infatti, una successione cronologica di norme); con riferimento a queste si usa il
14
Tale principio è derogabile, in via eccezionale; ad esempio: sono retroattive le leggi penali più favorevoli al reo.
15
Cfr. A. Torrente – P. Schlesinger, Manuale di diritto privato, A. Giuffré editore, Milano, 2004, pg. 35: “Si dice,
quindi, retroattiva una norma la quale attribuisca conseguenze giuridiche a fattispecie (concrete) verificatesi in momenti
anteriori alla sua entrata in vigore”.
16
Si intende il legislatore sia statale sia regionale. Cfr. M. Immordino, “Il principio di irretroattività: limite della legge
regionale o limite della legge?”, in Giur. Cost., 1992, pg. 450: “Possibilità per la Regioni di retroagire su situazioni in
precedenza regolate dalla stessa fonte alla pari dello Stato”.
17
In realtà, secondo A. Pugiotto (che segue la tesi si R. Guastini), le leggi di interpretazione autentica sono retroattive in
modo surrettizio.
18
Cfr. A. Pugiotto, “Le leggi interpretative a corte: vademecum per giudici a quibus”, in Giur. Cost., 2008, pg. 2749 ss.
19
Così E. Betti, Interpretazione della legge e degli atti giuridici: teoria generale e dogmatica, A. Giuffré editore,
Milano, 1971, pg. 189. Contra F. Cammeo (cfr. “L‟interpretazione autentica”, in Giurisprudenza italiana, 69, 1907,
parte IV, pg. 305).
20
Cfr. A. Torrente – P. Schlesinger, Manuale di diritto privato, cit., pg. 45: “Nelle società moderne nessuna persona
fisica costituisce, in realtà, il legislatore”. Gli autori proseguendo riguardo all‟interpretazione (dei giudici), aggiungono
che “si tenta, perciò, di individuare non tanto l‟intenzione (soggettiva) di un inesistente (concreto) legislatore, ma lo
scopo (obiettivo) che la disposizione persegue (criterio di interpretazione teleologico)”. Come ci ricorda l‟art. 12 delle
disposizioni preliminari al codice civile ciò che conta è l‟”intenzione del legislatore”.
21
Cit. A. Pugiotto, “L‟irresistibile ultrattività della legge interpretata autenticamente”, in Giur. Cost., 1998, pg. 1202.
22
Cfr. G. Matucci, “Tutela dell‟affidamento e retroattività ragionevole in un caso di interpretazione autentica”, in Giur.
Cost., 2005, pg. 2543 ss. La studiosa si riferisce alla tesi della natura dichiarativa come ad una “antica dottrina, alla
7
sintagma “retroattività apparente”. Dal punto di vista della legge interpretata, invece, si parla di
ultrattività
23
.
La teoria dichiarativa nega che l‟interpretazione autentica possa travolgere anche i rapporti
giuridici chiusi. In realtà, dovendosi rivalutare questi ultimi, dovremmo pervenire a un pensiero
opposto. C‟è una clausola sottostante: l‟interpretazione autentica si deve applicare “se e quando
devesi applicare la norma interpretativa”.
24
Le leggi di interpretazione autentica sono idonee a travolgere molti limiti alla retroattività
25
.
Riportiamo un esempio per tutti: la tutela dei diritti acquisiti sotto la legge interpretata. Il principio
“tempus regit actum” ci porta ad affermare che la validità dell‟acquisto dei diritti andrebbe valutata
“secondo le norme della legge previgente e non successiva”.
26
Tuttavia, come ricordato in
precedenza, non si può parlare di successione cronologica poiché “la legge interpretata […] andava
intesa già ab origine secondo la portata precettiva esplicitata dalla legge interpretante”
27
. Quindi,
proprio in forza al principio “tempus regit actum” si impone una “ridefinizione dei diritti
indebitamente acquisiti”
28
.
Ci sono altre importanti conseguenze: ogni limite costituzionale cede di fronte alle leggi
interpretative (se hanno natura dichiarativa), poiché non innovano e non sono retroattive (ad
esempio è vulnerato il principio di irretroattività in materia penale). Infine, data la coincidenza tra
legge interpretata e interpretante, mancherebbe il tertium comparationis utilizzato dalla Corte
costituzionale per il giudizio ternario.
29
3.2 La tesi della natura decisoria
La tesi che vede il legislatore imporre un significato indipendentemente dall‟esattezza dello
stesso e che mette i giudici in condizione di non poter disattenderlo è la più accreditata in dottrina
30
e nella giurisprudenza costituzionale.
Primo profilo: l‟interpretazione (come conseguenza del sorgere di dubbi ermeneutici o come
prevenzione degli stessi
31
) è autentica poiché è obbligatoria
32
. Secondo: l‟interpretazione autentica
si impone con efficacia retroattiva
33
(si riconsidera la fattispecie della legge interpretata anche per il
passato
34
). Terzo: la novazione, mediante la quale una sola lettura della disposizione si impone sulle
quale si deve la originaria idea che le leggi interpretative non hanno forza oggettivamente innovativa” e precisa che “la
legge che innova introduce una modificazione nell‟ordinamento giuridico”, pg. 2546.
23
L‟ultrattività è così definita: “Fenomeno per cui si continua ad applicare una legge, anche se essa è stata abrogata o
sostituita”.
24
G. Laserra, L’interpretazione della legge, Napoli, 1955, pg. 130.
25
Ad esempio è escluso il giudicato.
26
A. Pugiotto, “L‟irresistibile ultrattività della legge interpretata autenticamente”, cit., pg. 1204.
27
Ibidem, pg. 1204.
28
Ibidem, pg. 1204.
29
Cfr. A. Pugiotto, La legge interpretativa e i suoi giudici, A. Giuffré editore, Milano, 2003, pg. 120 ss.
30
Della stessa opinione sono alcuni studiosi, quali F. Cammeo, A. Pugiotto, R. Guastini.
31
Cfr. A. Pugiotto, La legge interpretativa e i suoi giudici, cit., pg. 195: “L‟interpretazione è attribuzione di significato
a un teso oscuro”, poiché “in claris non fit interpretatio”. La prassi legislativa mostra comunque un atteggiamento del
legislatore che “prescinde dall‟esistenza di un problema di intelligibilità” e la cui “attività è condizionata ad una scelta
politica” (A. Pugiotto, op. cit., pg. 197).
32
Cfr. Cassazione 25 ottobre 1986 n. 6260.
33
Ibidem.
34
Cfr. A. Torrente – P. Schlesinger, Manuale di diritto privato, cit., pg. 44: “La norma interpretativa […] ha carattere
vincolante: ossia il legislatore vuole che chi deve applicare la norma precedente le attribuisca il senso che la nuova
disposizione ha stabilito si debba attribuire a quella precedente. Questa ha, perciò, efficacia retroattiva: infatti essa
chiarisce anche per il passato il valore da attribuire alla legge precedente, troncando i dubbi che erano sorti sulla sua
interpretazione”.
8
altre. Quarta specificazione: la legge di interpretazione autentica non è autonoma, bensì si legga alla
legge interpretata.
Al legislatore non è poi precluso l‟intervento interpretativo né in caso di contrasto
giurisprudenziale né quando vi sia un indirizzo omogeneo della Corte di Cassazione (l‟organo
investito della funzione nomofilattica
35
), non ravvisandosi contrasti costituzionali (poiché tutti i
giudici sono soggetti anche alle leggi di interpretazione autentica, poste in essere in ragione di un
potere non vietato dalla Costituzione e che non dovrebbe intaccare l‟indipendenza della
magistratura).
Secondo A. Pugiotto, la legge di interpretazione autentica non è geneticamente retroattiva
36
(e
qualora vi fosse retroattività spetterebbe al legislatore la sua declaratoria
37
) né novativa
38
, bensì
rivelatrice di un significato (il legislatore o è tale o è un interprete e quando interpreta non innova
perché questo non è il fine dell‟ermeneutica).
39
3.3 La tesi della tipicità strutturale
Questa tesi è stata elaborata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. Sostanzialmente
si dice che la legge di interpretazione autentica non è autonoma rispetto alla legge interpretata, anzi
si stringe a essa ed è proprio dal cumulo delle due che occorre dedurre la disciplina da adottare nel
caso concreto. Non c‟è abrogazione ma integrazione.
La teoria afferma che la legge interpretante e la legge interpretata hanno destinatari diversi:
l‟una è rivolta ai giudici, l‟altra ai rapporti tra soggetti. Inoltre, le due leggi hanno identica efficacia
temporale, che coincide con l‟entrata in vigore della legge interpretata, ma dettano diverse
discipline riguardo alla stessa materia e in questo dato è ravvisabile una sorta di contraddizione
40
. In
altre parole c‟è un problema che si sostanzia in un‟irrisolvibile antinomia: le due disposizioni hanno
medesima efficacia temporale e non c‟è abrogazione della legge interpretata in favore della legge
interpretante.
4. Alcune problematiche
4.1 L‟affidamento del cittadino
L‟affidamento nei rapporti con i pubblici poteri, in origine, era connesso al diritto privato, nel
quale “appariva e appare tuttora, strettamente connesso con il principio di buona fede”
41
. “Nel
diritto pubblico e, soprattutto, nei rapporti col legislatore, l‟affidamento si connette, piuttosto, al
principio della certezza giuridica, affiorando nella dimensione di valore giuridicamente tutelabile
35
“la funzione cioè di assicurare l‟uniformità dell‟interpretazione delle norme di legge da parte dei giudici, attraverso la
definizione, con le sue sentenze, delle linee interpretative cui i giudici dovranno attenersi”, P. Caretti – U. De Siervo,
Istituzioni di diritto pubblico, G. Giappichelli editore, Milano, 2004, pg. 413-414.
36
In ogni caso la retroattività è ammessa per consuetudine.
37
Se così non fosse la legge interpretativa varrebbe pro futuro e sarebbe sottoposta alla formula “tempus regit actum”
(Cfr. par. 3.1).
38
Cfr. A. Torrente – P. Schlesinger, Manuale di diritto privato, cit., pg. 44: la legge “novativa […] ha efficacia ex nunc
e non è retroattiva”.
39
Cfr. A. Pugiotto, La legge interpretativa e i suoi giudici, cit., pg. 144 ss.
40
Ibidem, pg. 179 ss.
41
G. Matucci, “Tutela dell‟affidamento e retroattività ragionevole in un caso di interpretazione autentica”, in Giur.
Cost., 2005, pg. 2547.
9
nei fenomeni legati alla successione temporale delle leggi, e soprattutto in riferimento
all‟abrogazione e alla retroattività”
42
.
“Nei rapporti con l‟interpretazione autentica, il principio dell‟affidamento si esprime nella
tutela delle aspettative maturate rispetto al significato della disposizione normativa”
43
. Inoltre, le
condizioni che danno prova
44
del legittimo affidamento sono: “L‟univocità del dato normativo,
comprovata dall‟assenza di contrasti applicativi e, per i casi di dubbia interpretazione, l‟esistenza di
un consolidato indirizzo giurisprudenziale”
45
(il diritto vivente)
46
.
Per la teoria dichiarativa, poiché non c‟è retroattività, non ha senso parlare di legittimo
affidamento. Quest‟ultimo assume invece importanza per la teoria decisoria.
L‟affidamento del cittadino va sempre bilanciato con altri interessi costituzionali
47
e in alcune
situazioni è sacrificabile
48
(ad esempio, qualora vi fosse un‟esigenza inderogabile).
4.2 Leggi di interpretazione autentica e diritto vivente
L‟ordinamento giuridico è composto di norme, le quali risultano da due elementi:
l‟interpretazione e l‟applicazione giurisprudenziale. E‟ in questo secondo momento che esiste una
norma, poiché prima c‟è solo un enunciato linguistico, che come tale può essere interpretato in
molti modi. Se un certo significato si impone sugli altri questo determina la norma.
4.3 Il giudicato
Uno dei principi più importanti è la certezza del diritto e dei provvedimenti emessi dagli
organi giurisdizionali. Travolgere il giudicato equivarrebbe assoggettare una sentenza a un diverso
intervento legislativo futuro ed eventuale, che porterebbe il giudicato a riaprirsi. Secondo la formula
“ne bis in idem” un giudice non può esprimersi due volte sulla stessa azione, se si è già formata la
cosa giudicata. Il legislatore, intervenendo sul giudicato, attenterebbe quindi all‟indipendenza del
potere giudiziario e lederebbe la tutela dei diritti dei cittadini.
Non ha senso applicare la legge interpretante a rapporti chiusi
49
, dove la certezza giuridica è
già stata conseguita in concreto attraverso altri istituti, come il giudicato
50
. La legge di
interpretazione autentica è rivolta ai giudici e li vincola
51
. Intervenuto il giudicato, il rapporto è
42
Ibidem.
43
Ibidem, pg. 2550.
44
Non è detto che vi sia una salvaguardia assoluta delle aspettative. G. Matucci ricorda che “è stata prospettata
l‟eventualità di un uso cattivo della funzione legislativa” (Cfr. G. Matucci, “Tutela dell‟affidamento e retroattività
ragionevole in un caso di interpretazione autentica”, cit., pg. 2552) e A. Pugiotto parla di figure sintomatiche di eccesso
di potere legislativo (Cit. A. Pugiotto, La legge interpretativa e i suoi giudici, cit., pg. 343 ss).
45
Cfr. G. Matucci, “Tutela dell‟affidamento e retroattività ragionevole in un caso di interpretazione autentica”, cit., pg.
2552.
46
Ibidem, pg. 2552: “Quanto più lungo è il periodo temporale [nel corso del quale un certo indirizzo interpretativo ha
avuto un seguito], tanto più affidabile è l‟indirizzo applicativo”.
47
Ad esempio con il diritto di difesa. Cfr. G. Matucci, “Tutela dell‟affidamento e retroattività ragionevole in un caso di
interpretazione autentica”, cit., 2005, pg. 2549.
48
G. Matucci, “Tutela dell‟affidamento e retroattività ragionevole in un caso di interpretazione autentica”, cit., pg.
2553: “L‟affidamento legittimamente formato sul diritto vivente potrebbe anche venire sacrificato, purché la scelta del
legislatore sia compatibile con canone della ragionevolezza”.
49
Cfr. A. Pugiotto, La legge interpretativa e i suoi giudici, cit., pg. 234.
50
Cfr. A. Torrente – P. Schlesinger, Manuale di diritto privato, cit., pg. 45: “La retroattività […] non incide, salva
contraria disposizione, sul giudicato formatosi sotto l‟impero della legge precedente”.
51
Cfr. A. Pugiotto, La legge interpretativa e i suoi giudici, cit., pg. 232.
10
uscito dalla disponibilità del giudice, che non può più applicare la legge di interpretazione
autentica
52
.
In realtà il giudicato richiede di essere eseguito da parte di un giudice ed è questo motivo che
spinge il legislatore-interprete ad intervenire: in questo modo potrà bloccarne gli effetti. Al
legislatore sarà sufficiente un intervento in termini generali e astratti, “mascherando la propria
intenzione di travolgere specifici giudicati”
53
.
4.4 L‟interpretazione autentica mediante atti aventi forza di legge
Gli atti aventi forza di legge sono equiparati alla legge dello Stato, ma l‟azione del Governo
che interpreta non è equiparabile a quella del legislatore
54
.
Per la teoria dichiarativa, non essendoci identità tra chi pone l‟atto interpretato e chi pone
l‟atto interpretante, l‟interpretazione autentica mediante atti aventi forza di legge non è ammissibile.
La stessa invece lo è per la teoria decisoria, poiché l‟accento è posto sulla natura della funzione e
non sull‟organo.
Il decreto legge
55
si caratterizza per una certa precarietà, in quanto, se non fosse convertito
entro sessanta giorni, decadrebbe. Tuttavia, le leggi di interpretazione autentica sono utilizzate dal
legislatore-interprete, proprio con la scusa di ritenere urgente e necessaria l‟esigenza di chiarire
norme passate
56
.
Il decreto legislativo può contenere disposizioni interpretative, salvo che la delega del
Parlamento non escluda espressamente il ricorso all‟interpretazione autentica. Inoltre, il silenzio
della delega non è un‟implicita attribuzione di potere.
Il Governo non ha, comunque, ampi margini di manovra, poiché le scelte di merito (e quindi
anche quella di utilizzare l‟interpretazione autentica) spettano all‟organo delegante (il
Parlamento)
57
. Qualora il Governo non rispetti i limiti imposti, il decreto sarà viziato da eccesso di
delega (e sarà quindi incostituzionale).
52
Ibidem, pg. 236.
53
Ibidem, pg. 238.
54
Cfr. S. Biancolatte – D. Piccione, “Sull‟ammissibilità di decreti legge interpretativi di disposizioni di legge delega”,
in Giur. Cost, 2004, pg. 3145 ss.
55
Cfr. A. Pugiotto, La legge interpretativa e i suoi giudici, cit., pg. 249 ss.
56
Cfr. M. Massa, “Ai limiti dell‟interpretazione autentica: il decreto salva-liste”, in corso di pubblicazione in Studium
Juris, n. 4 del 2011, pg. 5 delle bozze: “[…]E‟ difficile ritenere urgente l‟esigenza di chiarire norme vetuste, o
straordinaria quella di ribaltare una giurisprudenza consolidata; se poi la necessità del decreto deve avere una
connotazione minimamente oggettiva, è dubbio che basti a integrarla la mera preferenza del Governo per una delle
interpretazioni possibili”.
57
Cfr. S. Biancolatte – D. Piccione, “Sull‟ammissibilità di decreti legge interpretativi di disposizioni di legge delega”,
in Giur. Cost, 2004, pg. 3152: “Non è ammissibile determinare l‟an, il quid, il quomodo e il tempus di una delega
legislativa al governo se non con legge formale di delegazione, in modo che i limiti della delega siano determinati in
maniera contestuale dl legislatore parlamentare delegante. Ma da quanto detto pare discenda come corollario che anche
le modifiche della delega o le sue interpretazioni autentiche debbano essere introdotto con la medesima fonte (legge
formale approvata con procedura ordinaria”.