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d’approccio nel definire l’area delle rispettive finalità, competenze e
responsabilità.
Nel secondo capitolo si è cercato di dare una definizione all’internal
auditing e di evidenziarne gli obiettivi nelle banche, in relazione al mutato
contesto ambientale. In particolare, si è posta l’attenzione su come la
variazione della struttura della banca e della normativa abbia comportato
una modifica dei criteri e dei sistemi di controllo interno. A tale scopo,
sono stati analizzati i recenti documenti in tema di controlli interni emanati
a livello internazionale e nazionale, dal Comitato di Basilea e le Istruzioni
emanate dalla Banca d’Italia.
Un aspetto fondamentale emerso riguarda la crescente considerazione dei
fattori qualitativi dei controlli, infatti, l’Organo di vigilanza richiede
sempre più una maggiore collaborazione tra i vari attori del controllo
all’interno della banca e la capacità di rinnovarsi dalla semplice funzione di
ispettori. Partendo dalle caratteristiche dei controlli tradizionali sono stati
evidenziati i limiti, specie nell’attuale contesto bancario. In un ambiente
dinamico, quale quello attuale, mutano anche le finalità e le metodologie di
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conduzione dei controlli interni, come rilevato dall’Organo di vigilanza.
Con riferimento al primo aspetto va osservato che la funzione di controllo
non può essere finalizzata a rilevare gli scostamenti da un modello
organizzativo “ideale”, immutabile nel tempo, come si verifica nel
controllo “a norma”, ma deve essere anche in grado di monitorare il
permanere della coerenza tra il quadro di riferimento esterno e le opzioni
strategiche e di consentire il miglioramento. In questa ottica, al controllo
interno è richiesto di svolgere la duplice funzione di creazione della
conoscenza, da intendersi come capacità di cogliere nel tempo le nuove
esigenze interne ed esterne alla banca e di promozione dell’innovazione e
del miglioramento dell’organizzazione interna.
Viene introdotta una figura interna alla banca: l’internal auditor (I.A) il cui
compito è di tipo collaborativo, ciò, dovrebbe consentire all’auditor,
quantomeno in linea di principio, di eseguire i controlli senza incontrare
pressioni o ostacoli e all’unità oggetto dei controlli di acquisire
informazioni utili per sviluppare internamente una forma di autocontrollo.
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Il terzo capitolo esamina poi il ruolo dell’internal audit nel controllo dei
rischi dell’area finanza alla luce dei cambiamenti ambientali e del minor
contributo reddituale proveniente dall’attività tradizionale che hanno
portato le banche ad operare sia sui mercati finanziari che nell’attività di
intermediazione in valori mobiliari ed in valuta con un conseguente
aumento del rischio, evidenziando le disposizioni dell’Organo di Vigilanza
per lo sviluppo di adeguati sistemi di monitoraggio dei rischi.
Alla luce delle considerazioni qui esposte, questa parte del lavoro si
propone di valutare i problemi operativi e di vigilanza aperti dalla
maggiore rilevanza dell’area finanza.
Sebbene sia chiara la necessità di dotarsi di un adeguato sistema di
controlli interni in grado di monitorare l’esposizione complessiva della
banca, non esiste uniformità di vedute sulle modalità organizzative ideali
attraverso cui realizzare tale controllo.
Infine nell’ultimo capitolo si analizzano gli stretti rapporti tra la funzione
di internal audit e gli altri organi interni ed esterni della banca viste le
direttive della Banca d’Italia secondo cui per far fronte ai rischi connessi
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all’attività bancaria e per assicurare alla banca una sana e prudente gestione
il Consiglio di Amministrazione e l’Alta Direzione della banca hanno la
responsabilità di organizzare un sistema di controllo interno efficiente ed
efficace delle attività svolte e della complessità ambientale essi hanno la
responsabilità massima e delegano lo svolgimento delle verifiche alla
funzione di Internal Audit.
Al Collegio Sindacale è, invece, affidato il compito di garantire
l’adeguatezza del sistema di controllo interno per assolvere tali funzioni la
Banca d’Italia raccomanda, inoltre al collegio sindacale di avvalersi di tutte
le unità organizzative che assolvono funzioni di controllo interno, e in
particolar modo l’internal audit; quest’ultima è sottoposta a sua volta al
giudizio di congruità e di affidabilità del Collegio Sindacale in quanto
componente significativa del sistema di controllo interno.
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Capitolo 1
I diversi modelli di revisione previsti per le banche
1.1 La revisione interna e la revisione indipendente esterna
La revisione aziendale può essere volta a soddisfare finalità interne di
controllo amministrativo ovvero può essere richiesta al di fuori e al di
sopra degli organi amministrativi aziendali per sovrapporre o sostituire
al controllo operativo interno un controllo indipendente finalizzato alla
tutela degli interessi di soggetti terzi.
Nasce così una differenziazione che si può definire istituzionale tra le
funzioni di revisione interna (internal audit) e la revisione esterna
(external audit); da ciò consegue un diverso metodo d’approccio nel
definire l’area delle rispettive finalità, competenze e responsabilità.
La differenziazione tra revisione interna ed esterna deriva dalla dottrina
anglosassone dove per revisione esterna viene comunemente intesa la
certificazione del bilancio; a quest’ultima dedicheremo un paragrafo in
questo capitolo.
La differenza, sempre così come viene concepita in America, tra la
funzione di revisione operata indipendentemente dall’esterno e quella
che si realizza all’interno delle imprese, è molto più profonda di quanto
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non si creda comunemente. Diverse sono le finalità perseguite e diverse
sono le competenze assegnate alle due funzioni.
1.2 La revisione interna
Nell’ambito dei rapporti che si circoscrivono ad un’azienda, la revisione
interna è motivata, quasi sempre, almeno nella sua fase costitutiva, da
esigenze di carattere organizzativo e dal desiderio di un più efficace
controllo della regolarità dell’operato di persone a contatto con denaro,
o con beni comunque assoggettati alla loro responsabilità, vede spesso
assorbita questa sua vocazione originaria in un più ampio contesto
d’indagini, che accolgono tutti i principi del controllo aziendale.
Nel ricercare le finalità della funzione di revisione aziendale si è
ravvisata l’opportunità di distinguere, conformemente ad un principio da
tutti accettato, la revisione interna dalla revisione esterna. Da tale
separazione nelle funzioni di revisione aziendale discende la necessità di
inquadrare l’organizzazione amministrativa sotto un duplice profilo.
Diremo perciò che gli organi che esplicano la revisione interna si
collocano in una particolare posizione dell’organigramma aziendale.
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In via gerarchica i revisori interni dipendono dall’alta direzione
aziendale per il cui conto agiscono e a cui devono esclusivamente
rispondere. Si tratta però di una tipica funzione consultiva che, come
tale, non implica una diretta responsabilità operativa dei revisori interni.
Questi ultimi sono indipendenti a tutti i livelli ed anche nei confronti
della direzione aziendale, cui pure rispondono gerarchicamente, ne
possono pure venire responsabilizzati delle risultanze delle analisi
condotte, in virtù di un’autonomia funzionale che deve restare una loro
costante prerogativa.
La peculiare posizione dei revisori interni è quindi estremamente
delicata e non raffrontabile con quella d’altri organi collegiali operanti
nell’azienda, né tanto meno, con organi esecutivi.
In virtù della loro autonomia, è compito dei revisori interni effettuare un
monitoraggio continuativo al fine di esprimere un giudizio indipendente
sull’adeguatezza dei controlli stabiliti e sul loro rispetto; ricordando che
alla funzione di revisione interna non spetta né la progettazione dei
sistemi di controllo né la loro gestione.
La funzione di revisione interna con la sua attività, oltre ad identificare i
punti di debolezza dei controlli interni, svolge un ruolo informativo per
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la loro eliminazione, controlla che essi vengano effettivamente rimossi e
informa i più alti organi aziendali nel caso in cui le anomalie riscontrate
non vengano rimosse. In particolare:
¾ la funzione di revisione interna segnala immediatamente alle
posizioni organizzative interessate le deficienze rilevate nei
controlli interni e l’inefficacia delle politiche e procedure;
¾ è compito della direzione intervenire tempestivamente per
l’eliminazione delle situazioni d’inefficienza riscontrate; a tal
proposito è compito degli alti organi direzionali istituire un
sistema di rilevazione delle debolezze dei controlli interni e
provvedimenti correttivi adottati;
¾ la funzione di revisione interna deve verificare che le anomalie
oggetto di segnalazione siano state rimosse;
¾ nel caso in cui le deficienze non siano state eliminate la funzione
internal audit informa gli alti organi aziendali.
Quanto esposto trova applicazioni differenti a seconda della tipologia
d’azienda in cui ci si trova ad operare, in particolare nelle banche la
funzione di revisione interna deve:
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¾ Essere indipendente dall’operatività quotidiana e deve avere
accesso a tutte le attività svolte dalla banca;
¾ Essere svolta da personale dotato di formazione e competenze
adeguate con una chiara consapevolezza del proprio ruolo e delle
proprie responsabilità;
¾ Svolgere la propria attività d’esame e verifica dei controlli interni
con una frequenza e portata coerenti con la natura, complessità e
rischiosità dell’attività bancaria;
¾ Riferire direttamente al consiglio d’amministrazione e all’alta
direzione.
Sulla base dei risultati scaturiti dall’attività d’internal audit il consiglio
d’amministrazione ne può rafforzare la posizione d’autonomia
stabilendo che le decisioni in merito alla remunerazione e alle risorse
stanziate in bilancio per la funzione di revisione siano di competenza
dello stesso consiglio d’amministrazione o dei più alti livelli direzionali.
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1.3 La revisione indipendente esterna
Essendo il presente lavoro rivolto nella sua accezione più ampia
all’internal audit ci sembra opportuno dedicare un breve cenno all’altra
forma di revisione: la revisione esterna
Per external audit s’intende come sopra riferito la certificazione del
bilancio d’esercizio che in base a quanto disposto dalla legislazione
vigente (d.lgs.24 febbr. 1998 n.58) stabilisce che l’organo di controllo
sulla società e la borsa cioè la CONSOB, deve provvedere alla tenuta di
un albo speciale delle società di revisione. Nell’albo possono essere
iscritte solo le società che hanno i seguenti requisiti:
¾ l’oggetto sociale deve essere limitato alla revisione ed
all’organizzazione contabile d’aziende;
¾ i rappresentanti della società di revisione e la maggioranza degli
amministratori deve essere iscritta nel registro dei revisori
contabili;
¾ nelle società semplici, in nome collettivo e in accomandita
semplice la maggioranza numerica e per quote dei soci deve
essere costituita da iscritti nel registro dei revisori contabili;
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¾ nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a
responsabilità limitata la maggioranza dei diritti di voto
nell’assemblea ordinaria deve spettare a persone fisiche iscritte
nel registro dei revisori contabili;
¾ nelle società per azioni e in accomandita per azioni le azioni
devono essere nominative e non possono essere trasferite
mediante semplice girata.
I requisiti appena indicati sono un sintomo di come sia stata forte la
volontà del legislatore di affidare la revisione contabile delle aziende a
soggetti particolarmente organizzati sul piano organizzativo, professionale
e patrimoniale, che possono fornire “prestazioni specifiche”.
La norma di legge prevede inoltre i criteri per i seguenti atti:
¾ iscrizione all’albo
¾ cancellazione.
L’iscrizione delle società di revisione nell’albo speciale è disposta dalla
CONSOB, previo accertamento dell’esistenza dei requisiti prescritti ed in
base alla valutazione dell’indipendenza organizzazione ed idoneità tecnica
della società. Inoltre, per l’iscrizione nell’albo, le società di revisione
devono essere munite d’idonea garanzia prestata da banche, assicurazioni
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ed intermediari finanziari a copertura dei rischi derivanti dall’esercizio
dell’attività di revisione contabile.
La cancellazione avviene sempre ad opera della CONSOB, previa
audizione dei rappresentanti della società interessata, nei seguenti casi:
¾ quando siano state accertate, a carico della società di revisione,
violazioni di particolare gravità, relative soprattutto al modo con cui
sono state disimpegnate le funzioni di controllo contabile e di
giudizio dei bilanci;
¾ quando vengono meno i requisiti per l’iscrizione nell’albo speciale e
la società non provvede a ripristinarli entro il termine massimo di sei
mesi così come stabilito dalla CONSOB;
¾ quando la società di revisione non ottempera a provvedimenti
disciplinari di sospensione intimati dalla CONSOB per irregolarità
accertate nello svolgimento della revisione contabile.
La revisione nel bilancio d’esercizio può essere esaminata sotto molteplici
aspetti:
a) revisione diretta o revisione indiretta;
b) revisione integrale o revisione a campione;
c) certificazione legale o certificazione volontaria.
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La revisione diretta consiste nell’esame della concordanza di contenuto fra
i documenti giustificativi (es.fatture) e le registrazioni contabili (libro
giornale, mastro etc) da un lato, e tra le registrazioni contabili e le relative
voci di stato patrimoniale e conto economico dall’altro.
La revisione indiretta, tende a costruire un giudizio d’attendibilità del
bilancio con l’impiego di “indagini per confronto: comparazioni di bilanci
nel tempo, confronti fra bilanci appartenenti al medesimo settore, o
attraverso comparazioni d’opportuni parametri (indici di bilancio).
Il nostro legislatore intende però per revisione del bilancio la sola revisione
diretta che può essere attuata attraverso l’applicazione di una serie di
tecniche d’indagini tra le quali ricordiamo:
I. constatazione personale del certificatore;
II. conferma diretta da parte di terzi
III. conferma per mezzo di riscontri differiti (follow up)
La procedura della constatazione personale del revisore tende ad accertare
la realtà mediante il controllo diretto da parte dello stesso certificatore:
controllo che si estrinseca nella partecipazione del revisore alla formazione
dei documenti giustificativi delle poste di bilancio oppure tramite il