nazionale e internazionale, il 19% soltanto quella nazionale ed il restante 13,2% soltanto quella
internazionale. Per quanto concerne specificamente l’adozione internazionale, risulta che a
dicembre del 2008 i minori stranieri entrati in Italia a scopo adottivo sono stati 512 e dall’inizio
dell’anno, invece, sono stati 3.977, con un incremento del 16,3% rispetto ai 3.420 ingressi del
2007
5
. In ambito internazionale, in riferimento al numero di minori, l’Italia si è collocata, nel
2007, al terzo posto dietro Stati Uniti e Spagna
6
.
La scelta di concentrare la mia attenzione sull’intermediazione degli enti privati nelle
adozioni internazionali è dovuta all’attualità del tema: la legge n. 476 del 1998 ha introdotto
l’obbligatorietà in Italia dell’intervento di enti autorizzati nelle procedure di adozione
internazionale, modificando cosi la precedente disciplina che lasciava libera scelta agli aspiranti
genitori adottivi in merito alla decisione di far ricorso o meno ai servizi degli enti autorizzati,
scegliendo l’intermediazione di soggetti diversi o il contatto diretto con operatori in loco se non
direttamente con la famiglia di origine del minore straniero
7
. Attualmente, invece, i residenti in
Italia che desiderino adottare un bambino all’estero devono obbligatoriamente conferire
l’incarico ad uno degli enti appositamente autorizzati entro un anno dalla avvenuta notifica del
predetto decreto di idoneità all’adozione internazionale
8
.
La pubblicazione, nel 2000, del primo albo degli enti autorizzati
9
ha prodotto due
importanti novità: un notevole aumento del numero degli enti autorizzati, che a marzo 2001
erano già diventati 46 (su 80 richiedenti), e considerevoli limitazioni delle regioni italiane in cui
essi possono operare e degli Stati esteri in cui possono intraprendere la loro attività di
mediazione
10
. Gli enti attualmente autorizzati ad operare sul territorio nazionale sono 74, di cui
diciassette solo nella regione Piemonte: 8 sedi principali e 9 sedi periferiche. Dall’inizio del 2008
gli enti autorizzati che hanno lavorato per l’ingresso di almeno un bambino straniero a cui è stata
concessa l’autorizzazione nell’anno sono stati 63. In conseguenza all’entrata in vigore del nuovo
5
La Commissione per le Adozioni Internazionali, tra le diverse funzioni, ha anche il compito di raccogliere in forma
anonima, per esigenze statistiche e di studio, i dati relativi ai minori stranieri adottati o affidati a scopo di adozione ed
ogni altro dato utile per la conoscenza del fenomeno delle adozioni internazionali (art. 7 del D.P.R. 8 giugno 2007, n.
108). I dati pertinenti al numero delle adozioni internazionali nel 2008 sono rintracciabili al sito
http://www.commissioneadozioni.it/contents/ArchivioNotizie.aspx.
6
Commissione per le Adozioni Internazionali, “Estratto del rapporto statistico 2008 (20/01/2009)”, in
http://www.commissioneadozioni.it/Contents/SchedaNotizia.aspx?numero=563.
7
Paolo Morozzo della Rocca, La riforma dell’adozione internazionale: commento alla L. 31 dicembre 1998, n. 476, cit.
8
Art. 31, comma 1°, legge n. 476/1998.
9
L’albo di riferimento è quello istituito dalla riforma del 1998, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 31 ottobre 2000 e
frequentemente aggiornato, in cui sono elencati tutti e soli gli enti che possono svolgere attività di intermediazione.
10
Gabriella Merguici, “Etica e responsabilità degli enti autorizzati”, in Minorigiustizia, 2001, n. 1, 10-13, in particolare
p. 10.
5
sistema non si registrano casi di minori entrati in Italia senza l’intermediazione di un ente
autorizzato nel periodo 2005- primo semestre 2008
11
.
Gli enti autorizzati possono essere sia pubblici che privati e devono disporre in almeno
una regione o provincia autonoma di strutture organizzative ed operative adeguate allo
svolgimento della vita sociale in modo tale da poter garantire l’informazione, la preparazione e
l’assistenza necessaria alle coppie nella procedura di adozione e nella fase post-adozione
12
.
La regione Piemonte è a oggi l’unica ad avere istituto, mediante la legge regionale n. 30 del
2001
13
, l’Agenzia regionale per le adozioni internazionali che, quale ente ausiliario della
Regione Piemonte ha il compito di svolgere attività di intermediazione nelle adozioni
internazionali ed ogni altra funzione assegnata dalla legge all’ente autorizzato e di mettere in atto
progetti ed attività di cooperazione internazionale, al fine di impedire l’abbandono dei minori,
d’intesa con il Settore della Cooperazione della Giunta Regionale
14
. “La necessità di istituire un
ente pubblico per le adozioni internazionali nasce dalla volontà di realizzare un equo
bilanciamento di soggetti attivi che permetta ad operatori pubblici di affiancarsi, senza
predominanze, ad operatori privati, offrendo così agli aspiranti genitori adottivi un più ampio
spazio di scelta”
15
.[0] Si possono rivolgere all’Agenzia Regionale per le adozioni internazionali
gli aspiranti genitori adottivi residenti nella Regione Piemonte e, a partire dal 1 gennaio 2009,
nella Regione Liguria e nella Regione Autonoma della Valle D’Aosta. La convenzione tra la
Regione Liguria e l’Agenzia Regionale per le adozioni internazionali della Regione Piemonte ha
permesso così alle coppie aspiranti all’adozione residenti in Liguria di accedere ad una serie di
servizi che in Piemonte sono già garantiti, quali, ad esempio, l’assistenza legale e
l’accompagnamento psicologico e formativo nella fase di preparazione all’adozione e dopo, la
formazione circa le caratteristiche dei minori e delle condizioni sociali rispetto al Paese d’origine
11
Commissione per le adozioni internazionali, “Dati e prospettive nelle adozioni internazionali”, in
http://www.commissioneadozioni.it/FileServices/Download.aspx?ID=371
12
Art. 8, deliberazione del 28 ottobre 2008, n. 13, “Approvazione dei criteri per l’autorizzazione all’attività degli enti
previsti dall’articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni. Disciplina delle modalità di
iscrizione nel relativo albo”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 271 dell’11 dicembre 2008.
13
La Regione Piemonte, al fine di promuovere la diffusione di una cultura favorevole agli interventi rivolti ai minori in
situazione di difficoltà, alla prevenzione dell'abbandono dei minori, agli interventi di solidarietà internazionale, in
attuazione dei principi della legge n. 184/1983, così come modificata dalla legge n. 476/1998 e dalla legge 28 marzo
2001, n. 149, disciplina, con la legge regionale n. 30 del 2001, l'istituzione della Consulta regionale per le adozioni e per
gli affidamenti familiari (art. 1).
14
Art. 5, Legge Regionale 16 novembre 2001, n. 30, “Legge 4 maggio 1983, n. 184, cosi come modificata dalla legge
31 dicembre 1998, n. 476 e dalla legge 28 marzo 2001, n. 149. Istituzione della consulta regionale per le adozioni e per
gli affidamenti familiari e dell'agenzia regionale per le adozioni internazionali”.
15
Direttore generale dell’Agenzia regionale per le adozioni internazionali, deliberazione n. 25 del 2006, “Regolamento
inerente le modalità e le procedure per il conferimento d’incarico, l’espletamento, lo svolgimento e l’esecuzione delle
pratiche di adozione internazionale”.
6
in cui vivono. In questo modo alle coppie viene garantito un servizio altamente qualificato in
grado di sostenerle sia prima che dopo l’adozione
16
.
Personalmente, però, ho scelto di concentrare la mia attenzione sugli enti privati e in
particolare sull’Associazione Amici di Don Bosco, fondata nel 1984, autorizzata ad operare per
la prima volta il 5 dicembre del 1991 ed inserita nell’Albo con delibera il 20/09/2000
17
.
All’interno degli enti autorizzati, inoltre, operano anche, in qualità di liberi professionisti, gli
assistenti sociali, ed essendo questa la professione che vorrei svolgere in futuro, la curiosità
verso tale argomento nasce anche da ciò.
Nella mia attività di ricerca ho, in primo luogo, ricostruito il quadro normativo
dell’adozione internazionale e in particolar modo dei cambiamenti apportati nel ruolo degli enti
autorizzati dalla legge 31 dicembre del 1998, n. 476. A tal fine ho esaminato anzitutto la
Convenzione dell’Aja sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione
internazionale, in quanto è lo strumento internazionale che ha spinto il legislatore italiano a
modificare la disciplina vigente dell’adozione internazionale. Dopo aver approfondito il dato
normativo, ho cercato di indagare se, anche nella pratica, il ruolo degli enti autorizzati è
conforme alle norme che lo disciplinano. Per fare ciò ho approfondito in particolare il caso
dell’Associazione Amici di Don Bosco. A questo ente sono molto riconoscente per avermi
consentito di assistere a due seminari rivolti alle coppie coordinati dall’assistente sociale e dalla
psicologa dell’Associazione ma soprattutto per la loro disponibilità ad incontrarmi per un
colloquio, grazie al quale ho potuto acquisire informazioni utili a stimare la conformità o
difformità della prassi al dettato normativo. Al riguardo ho elaborato un questionario, allegato al
presente elaborato.
Il primo capitolo della mia tesina consiste, dunque, in una breve esposizione del percorso
dell’istituto dell’adozione internazionale nel nostro ordinamento, cercando di evidenziare le
principali innovazioni delle leggi che, nel nostro Paese, hanno segnato tale istituto. In questo
capitolo, inoltre, viene trattato il sistema degli enti autorizzati prima della riforma del 1998 e,
nello specifico, l’esperienza dell’Associazione Amici di Don Bosco. Il secondo capitolo, invece,
espone l’ambito di applicazione e gli obiettivi della Convenzione dell’Aia del 29 maggio 1993 e
in particolar modo il ruolo degli enti autorizzati all’interno della suddetta Convenzione. Il terzo
capitolo, invece, è centrato sulle innovazioni apportate dalla legge 476 del 1998, tra cui le più
importanti riguardano l’obbligo per gli aspiranti genitori adottivi di conferire il mandato all’ente
16
ASCA, “Liguria: cento mila euro per le adozioni internazionali”, in
http://www.genitorisidiventa.org/visualizza.php?type=ufficio&id=343.
17
Lo statuto dell’Associazione Amici di Don Bosco è reperibile nel sito
http://www.amicididonbosco.org/gestionale/uploadedFile/BEGCAIASAS/statutoamici.pdf.
7
allo scopo del perfezionamento all’estero della procedura adozionale e di un organismo nuovo: la
Commissione per le adozioni internazionali. Vengono esaminate, inoltre, le “Linee Guida” per
l’ente autorizzato allo svolgimento di procedure di adozione internazionale. Ogni anno, la
Commissione per le adozioni internazionali, offre delle indicazioni agli enti autorizzati che
vengono appunto contenute in questo documento e, al fine di armonizzarle e semplificarle, ha
ritenuto opportuno riunire in un unico documento le disposizioni tuttora valide e quelle
rispondenti alle esigenze emerse nell’ultimo periodo
18
. Sempre all’interno dello stesso capitolo
viene argomentato anche il ruolo delle fonti di origine infranazionale nella regolazione
dell’attività degli enti autorizzati. Ho dedicato il quarto capitolo, infine, all’analisi delle modalità
di informazione e formazione degli aspiranti genitori adottivi, concentrandomi in particolare su
quanto avviene all’interno dell’Associazione Amici di Don Bosco e dell’Agenzia regionale per
le adozioni internazionali della Regione Piemonte.
18
Commissione per le Adozioni Internazionali, “Linee guida per l’ente autorizzato allo svolgimento di procedure di
adozione di minori stranieri”, in www.commissioneadozioni.it/FileServices/Download.aspx?id=34.
8