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INTRODUZIONE – L’INTERESSE DEL MINORE
Questa tesi si propone di affrontare ed approfondire il delicato e
dibattuto tema dell’interesse del minore
1
, concetto al quale l’ordinamento
fa sempre piø ricorso al fine di riuscire ad identificare il provvedimento piø
opportuno da adottare per assicurare risposte adeguate alle esigenze di
sviluppo del soggetto in formazione.
Il principio dell’interesse del minore deve essere considerato come
un principio cardine del nostro ordinamento giuridico
2
; tuttavia, su tale
nozione, sono state avanzate critiche feroci, non sempre giustificabili nØ
condivisibili. E’ stato, così, affermato che la nozione di interesse del
minore costituisce una “nozione magica” (CARBONIER), una “pozione
magica” (THERY)
3
, poichØ si tratta di un concetto vago e indeterminato.
DOGLIOTTI
4
nota che la nozione utilizzata dall’ordinamento “rischia di
diventare vuota tautologia, mero abbellimento esteriore dell’argomento.
Ha contribuito, per la sua parte, ad ampliare notevolmente (e talora assai
pericolosamente) la sfera di discrezionalità dell’organo giudiziario
minorile”. DOSI
5
lamenta che la nozione in esame “ha assolto finora ad
una funzione cuscinetto; una sorta di ‘passepartout’ discrezionale, in nome
del quale da un capo all’altro della penisola vengono prese
quotidianamente, attingendole al soggettivismo e alla discrezionalità,
1
A.C. MORO, Diritti del minore e nozione di interesse, in Cittadini in crescita, 2000, 2-3, p. 9: “Nell’ambito del diritto
minorile il tema dell’interesse del minore è divenuto oggetto di vivaci discussioni in questi ultimi anni: per alcuni,
infatti, la nozione di ‘interesse del minore’ è l’unico strumento per risolvere tutti i problemi di tutela della personalità in
formazione; per altri, invece, essa è la causa delle maggiori storture e delle piø rilevanti violenze che asserviscono i
minori ai deliri di onnipotenza dei magistrati minorili”.
2
Si deve precisare che tale concetto non implica un declassamento dei diritti soggettivi del minore in meri interessi,
cioè in mere aspettative il cui appagamento è affidato alla volontà discrezionale di altri soggetti; ormai, per il nostro
ordinamento giuridico, il soggetto in formazione è portatore di autentici diritti il cui godimento deve essere garantito.
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Cit. in P. RONFANI, L’interesse del minore: dato assiomatico o nozione magica?, in Sociol. dir., 1997, 1.
4
M. DOGLIOTTI, Che cosa è l’interesse del minore, in Dir. fam. pers., 1992, 1093.
5
G. DOSI, Dall’interesse ai diritti del minore: alcune riflessioni, in Dir. fam. pers., 1995, 1604.
4
decisioni una diversa dall’altra” e rileva che “l’analisi tradizionale che
viene proposta in dottrina e fatta dalla giurisprudenza, soprattutto
minorile, della categoria interesse del minore, ha condotto verso un
appiattimento di questa categoria sempre piø legata al soggettivismo e alla
discrezionalità di chi la usa. In queste condizioni ‘l’interesse del minore’
ha finito per perdere qualunque capacità d’orientamento e si è rivelata una
categoria ad altissimo rischio di approssimazione, utilizzata
sostanzialmente al posto di quella di diritto soggettivo; così che interessi e
diritti del minore si sono sovrapposti confusamente l’uno all’altro non solo
nel dibattito dei giuristi ma anche nelle sentenze dei giudici”. Non si può
contestare che la nozione di “interesse del minore” sia sfumata; “ma non è
questo il necessario prezzo che si deve pagare ove si voglia – come
l’ordinamento esige – rapportare l’intervento giudiziario alla realizzazione
di una migliore condizione di vita non di un generico ragazzo tipizzato
dall’ordinamento, ma al ragazzo concreto su cui si deve decidere, con le
sue caratteristiche irripetibili di personalità, le sue reali esigenze, i suoi
diversi stadi di maturazione, le sue peculiari risorse, un suo vissuto e una
sua peculiare capacità relazionale?”
6
.
Questo lavoro muove dalla profonda trasformazione culturale
verificatasi nei confronti dei minori, non piø considerati soltanto come
“proprietà” dei genitori ma come “persone autonome”, titolari, quindi, dei
medesimi diritti spettanti al soggetto adulto.
“Pensare e promuovere protezione e tutela a favore dei bambini e
dei ragazzi richiama necessariamente la garanzia di esigibilità del diritto
alla partecipazione del bambino e del ragazzo al proprio progetto di vita,
alla costruzione del proprio futuro, inteso non un ‘destino’ ineluttabile
voluto e deciso altrove … ma un percorso e un progetto fondato sulla
capacità di ascoltare e di assumere flessibilità nelle scelte e nelle decisioni
6
A.C. MORO, ivi, pp. 18-19.
5
delle Istituzioni e degli operatori quale condizione reale di promozione del
cambiamento, dell’autonomia, della crescita di cittadinanza. E quale
condizione di un dialogo intergenerazionale orientato al desiderio di
bellezza, di futuro, lontano da logiche rancorose di rivalità e di presunti
privilegi”
7
.
Nel primo capitolo, l’elaborato inizia la sua indagine partendo dalla
nascita e dall’evoluzione del diritto minorile, ripercorrendo il travagliato
percorso di emersione dei bisogni del minore sul terreno giuridico ed
esaminando la normativa della comunità internazionale, dell’Unione
Europea e dell’ordinamento interno.
La storia dei diritti dei minori è recente e nasce da un’evoluzione del
concetto di bambino, dal modo in cui gli adulti lo considerano e dal ruolo
che gli viene assegnato nella società. Nel 1924, attraverso la Dichiarazione
dei diritti dell’infanzia
8
, viene compiuto il primo passo verso la
positivizzazione giuridica del concetto di minore come soggetto di diritto e
verso il riconoscimento della speciale protezione ad esso spettante. A
questa seguirono numerose altre Dichiarazioni
9
, ma è solo con la
Convenzione dei diritti del fanciullo del 1989 che si raggiunge l’apice di
questo processo di riconoscimento, in quanto si tratta del primo documento
che obbliga gli Stati firmatari e ratificanti a rispettarlo. Principi ispiratori
7
Convegno UNICEF “La crisi la pagheranno i bambini?”, Roma 8 novembre 2011.
8
La Dichiarazione dei diritti del fanciullo conteneva cinque principi:
- il fanciullo deve essere messo in grado di crescere normale, fisicamente e spiritualmente
- ha diritto di essere nutrito se ha fame, di essere curato se è malato, di essere aiutato se svantaggiato, di essere
recuperato se deviante
- ha diritto ad essere accolto e soccorso se orfano o abbandonato
- ha diritto ad essere il primo a ricevere soccorsi in caso di difficoltà
- ha diritto ad essere protetto da qualsiasi forma di sfruttamento
9
Cfr. Dichiarazione dei diritti dell’uomo del 1948 e Dichiarazione dei diritti del fanciullo del 1959.
6
della Convenzione in esame sono il superiore interesse del fanciullo
10
e il
principio di non discriminazione
11
. A livello comunitario emerge la
Convenzione di Strasburgo sull’esercizio dei diritti dei minori, la quale ha
individuato i criteri che rendono effettivi i meccanismi di tutela del minore
in sede giudiziale. Anche nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
Europea l’interesse superiore del bambino deve essere considerato
preminente in tutti gli atti che lo riguardano
12
. Quanto all’ordinamento
interno, sono state esaminate tutte le disposizioni che individuano
particolari situazioni minorili meritevoli di garanzia
13
, alcune delle quali
approfondite nel capitolo successivo.
Nel secondo capitolo, è stato analizzato lo statuto giuridico del
minore, rivolgendo particolare attenzione alla sua condizione (minore non
piø considerato come “oggetto” dei diritti degli adulti, ma come
10
Cfr. art. 3: “In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza
sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve
essere una considerazione preminente”.
11
Cfr. art. 2: “Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione e a garantirli a ogni
fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza,
di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti
legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro
nascita o da ogni altra circostanza”.
12
Cfr. art. 24:
1. I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere
liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in
funzione della loro età e della loro maturità.
2. In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse
superiore del bambino deve essere considerato preminente.
3. Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori,
salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.
13
Cfr., ad esempio, art. 30 Cost. : “E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati
fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge
assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della
famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità” e art. 147 c.c. : “Il matrimonio
impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità,
dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”.
7
“persona”), nonchØ all’imprescindibile esigenza di un ambiente familiare
per crescere (con particolare riferimento al diritto del minore alla propria
famiglia
14
), ai diritti nei confronti dei genitori (derivanti dal mero fatto
della filiazione e riassumibili nel generico obbligo di cura della prole in
tutti i suoi aspetti) sino ai doveri del figlio all’interno della famiglia.
Nel terzo ed ultimo capitolo, lo sguardo è stato rivolto alla tutela del
minore nelle ipotesi di crisi familiare, in particolare al suo diritto a
conservare relazioni parentali, ad una famiglia sostitutiva attraverso
l’istituto dell’adozione nonchØ al suo diritto (oggi piø che mai attuale ma su
cui fortemente si dibatte) ad essere ascoltato.
In sostanza, questo lavoro mira ad evidenziare come la figura del
minore abbia acquisito una sua centralità nell’ordinamento giuridico.
“Per guardare ad alcuni aspetti del futuro, non abbiamo bisogno di
proiezioni elaborate da supercomputer. Molto di ciò che sarà il prossimo
millennio si può già vedere nel modo in cui ci occupiamo oggi
dell’infanzia. Il mondo di domani forse sarà influenzato dalla scienza e
dalla tecnologia, ma piø di ogni altra cosa, sta già prendendo forma nei
corpi e nelle menti dei nostri bambini”
15
. Così si esprimeva Kofi Annan,
nel 1997, in un discorso alle Nazioni Unite evocativo di quanto sia
importante la questione dei diritti dei minori.
14
Cfr. art. 1, l. n. 149/2001: “Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia”.
15
K.A. ANNAN, 1997, riportato su Les droits des enfants, crØer une culture des droits de l’homme, brochure
d’information n. 3 in Haut Commissariat aux Droits de l’Homme, Tous les droits de l’Homme: nos droits à tous,
Cinquantième Anniversaire de la Dèclaration Universelle des Droits de l’Homme – 1948/1998, Nations Unies, New
York et Genève, 1998.
8
CAPITOLO I – LA NASCITA DEL DIRITTO MINORILE
1. Il lungo silenzio del diritto nei confronti dei bisogni
minorili e la nascita del diritto dei minori
L’ordinamento giuridico solo negli ultimi tre decenni ha iniziato a
riconoscere anche al minore la titolarità di un’ampia gamma di diritti: non
solo diritti patrimoniali, che interessano marginalmente chi è impegnato
nella ricerca della propria identità, ma anche diritti di personalità
16
.
Anche l’ordinamento del secolo scorso e dei primi anni di questo
secolo ha preso in considerazione il minore ed ha dettato alcune norme che
gli attribuivano diritti o imponevano agli adulti comportamenti doverosi nei
suoi confronti; però, era limitata la sfera dei diritti riconosciuti e non si
comprendeva quali fossero i fondamentali bisogni del minore che dovevano
essere appagati, tutelati e promossi anche attraverso il diritto
17
.
Alla base di questa noncuranza vi sono state gravi disattenzioni alla
personalità in formazione da parte della cultura corrente, ma anche ragioni
interne all’ordinamento giuridico precostituzionale.
In primo luogo, la concezione patrimonialistica del diritto privato
tendeva a respingere sul piano della irrilevanza l’attuazione dei diritti
fondamentali di personalità dei cittadini e, di conseguenza, si palesava
notevole indifferenza nei confronti di un soggetto, come quello in
formazione, che ha scarsi interessi di natura patrimoniale e rilevanti
interessi nel campo dello sviluppo della persona.
In secondo luogo, la tendenza a prendere in considerazione solo “il
soggetto unificato”, cioè il soggetto normale della società borghese,
16
A. C. MORO, Manuale di diritto minorile, Bologna, 2008, p. 3.
17
A. C. MORO, ivi, p. 4.