5
concezione degli atti prodotti dagli uffici pubblici, effettuando dei parallelismi tra gli
istituti giuridici che sono stati innovati e quelli che sono ancora da rinnovare, sino a
giungere alla presentazione delle potenzialità che la riforma fondata
sull’applicazione delle tecnologie può avere nel più generale processo di
trasformazione dell’intera pubblica amministrazione, orientata a diventare
un’amministrazione più vicina alle esigenze del cittadino e più pronta
nell’assolvimento dei propri compiti istituzionali.
La presente tesi, dopo una disquisizione introduttiva, è strutturata
fondamentalmente in tre parti: una prima parte, nella quale si illustrano le
innovazioni giuridiche fondamentali che sono alla base del processo di
informatizzazione della pubblica amministrazione, ovvero il documento informatico
e la firma digitale, ma anche il protocollo informatico e il mandato informatico di
pagamento; una seconda, che si occupa della presentazione dell’organismo al quale
si è voluto affidare il compito di coordinare e promuovere tale processo di
informatizzazione, e cioè l’Autorità per l’informatica nella pubblica
amministrazione (AIPA) con la trattazione del progetto di Rete Unitaria della
pubblica amministrazione (RUPA), proprio dall’AIPA progettato; una terza, nella
quale verranno affrontate le applicazioni alle quali mira il progetto di
informatizzazione (teleamministrazione) e nella quale verranno esposte le ultime
novità normativa in questo campo con le problematiche connesse alla fase
transizione verso il nuovo orizzonte operativo dell’amministrazione.
La tesi termina con le conclusioni finali che vogliono, altresì, riportare le
problematiche applicative che dovranno essere affrontate per garantire l’ottimale
realizzazione del progetto.
Il lavoro presenta in appendice due interviste che vogliono poter rapportare le
opinioni di due eminenti dirigenti della pubblica amministrazione che daranno un
giudizio, ognuno caratterizzato dalle competenze che investono l’amministrazione di
6
appartenenza, sulla riforma derivante dal processo d’informatizzazione. Il dott.
Giuseppe Corasaniti, Magistrato d’appello e responsabile del Dipartimento garanzie
e contenzioso dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, esperto di diritto
dell’informatica, traccerà le linee essenziali che stanno caratterizzando il processo
d’innovazione dovuto all’utilizzo, in campo giuridico, delle nuove tecnologie; il
Dott. Domenico Vulpiani, Dirigente Superiore della Polizia di Stato – Direttore del
Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni del Dipartimento della Pubblica
Sicurezza, presenterà un panorama sulla sicurezza dei canali sui quali viaggiano i
documenti informatici e su come le istituzioni competenti operano per la garanzia
degli stessi.
Tali interviste alle due personalità sopra citate, alle quali vanno i più sinceri
ringraziamenti per la cortese disponibilità dimostrata, forniscono testimonianze
dirette su come la pubblica amministrazione sta affrontando la propria
informatizzazione, e sull’affidabilità e i vantaggi che tale progetto può garantire.
Sono, altresì, presenti altre due appendici che illustrano, sinteticamente, per
mezzo di dati tratti da pubblicazioni dell’AIPA, lo stato dell’informatizzazione della
pubblica amministrazione e come la stessa interagisce con i cittadini per mezzo di
internet.
Per fornire, inoltre, un utile strumento di esplicazione e consultazione dei
termini di taglio prettamente tecnico che, inevitabilmente, caratterizzano molte parti
del presente lavoro, è stato approntato, come peraltro già fatto dal legislatore nelle
disposizioni normative che regolano la materia, un glossario nel quale tali termini
trovano una sintetica ma efficace trattazione.
7
Capitolo primo
PERCHÉ INFORMATIZZARE LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
1.1 Introduzione
Il progresso tecnologico ha scandito spesso i tempi dell’intera evoluzione
umana; in particolare, tutti gli ambiti della vita quotidiana sono stati investiti
pienamente dalla dirompente “rivoluzione tecnologica” che è tuttora in corso e che
promette nuovi, rilevanti sviluppi.
A tale ondata di innovazione non poteva e non doveva sottrarsi lo Stato nella
sua veste di amministratore e di gestore della cosa pubblica.
Sono ormai lontani i tempi che videro la nascita del diritto amministrativo in
età napoleonica, ma già nella prima metà del XIX secolo Gian Domenico
Romagnosi (1761-1835), primo titolare di una cattedra di diritto pubblico in
un’università italiana, teorizzava il principio secondo il quale “l’interesse pubblico
deve essere realizzato nel miglior modo possibile e con il minor sacrificio possibile
dei privati…”.
Quale miglior modo, allora, per metter in pratica tale precetto se non quello
di rendere snella ed efficiente l’azione della pubblica amministrazione ?
La fine del XX secolo e l’inizio del XXI hanno sancito l’avvento dell’era
tecnologica, con veloci elaboratori di dati, con comunicazioni che non conoscono
frontiere, con la disponibilità degli strumenti per automatizzare e, quindi,
razionalizzare l’attività della P.A.
In questa sede non si vuole trattare solo del mero utilizzo delle
apparecchiature e procedure elettroniche a sostegno dell’azione amministrativa
8
pubblica, ma di veri e propri atti, aventi piena valenza giuridica, prodotti in forma
elettronica, e che in tale forma dispiegano i loro effetti.
Quale può essere il vantaggio di tutto ciò? Se si intervista un campione di
cittadini sul tema dell’attività della P.A., le risposte che si ottengono propendono
verso una generale lamentela di eccessiva burocraticità, lentezza ed inefficienza
dell’apparato amministrativo, che porta ad una disaffezione verso le norme del
“vivere comune” e ad una perdita di fiducia in merito all’efficienza della stessa
pubblica amministrazione .
L’applicazione delle nuove tecnologie, ed in particolare di quelle
informatiche, all’azione delle amministrazioni pubbliche porterà ad una sicura
riduzione dei tempi del procedimento amministrativo, ad una razionalizzazione
nell’impiego delle risorse umane e tecniche, ad un contenimento dei costi, ma
soprattutto ad una maggiore certezza della validità giuridica degli atti, con
importanti conseguenze positive anche per ciò che riguarda il contenzioso
amministrativo che potrà avvalersi di tale sicurezza documentale per rendere
maggiormente garantiste e meno “cavillose” le controversie dinnanzi alla giustizia
amministrativa.
Da ultimo, c’è da considerare che, compatibilmente con il rispetto della legge
675/1996 sul diritto alla privacy
1
, sarà netto anche l’aumento della trasparenza delle
procedure della pubblica amministrazione , e più elevate e meno gravose saranno le
possibilità di partecipazione al procedimento amministrativo da parte del singolo
cittadino.
In breve, la realizzazione dei principi cardine contenuti nella legge 241/1990
2
sul procedimento amministrativo, relativi all’applicazione dei criteri di economicità
1
Legge 31 dicembre 1996, n. 675 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali”.
2
Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”.
9
e di efficacia all’attività delle pubbliche amministrazioni
3
sono il naturale
fondamento per giustificare l’informatizzazione della P.A..
Nell’ultimo decennio, infatti, si sono susseguite leggi e regolamenti che
hanno man mano recepito il bisogno di integrare le discipline giuridiche con le
applicazioni tecnologiche; ma, soprattutto, si è radicata la convinzione della
necessità di migliorare l’operato delle amministrazioni pubbliche attraverso lo
snellimento delle procedure, quindi con una graduale “deburocratizzazione”
dell’attività, per mezzo del potenziamento delle strutture, nonché mediante un’opera
di formazione e riqualificazione, dei dipendenti pubblici, per metterli in grado di
rispondere adeguatamente alle esigenze attuali.
1.2 Verso l’informatizzazione della P.A.
La necessità di una riforma organica della pubblica amministrazione è stata
al centro dell’azione governativa e parlamentare dell’ultimo decennio. La citata
legge 241/90 apre le porte ad una nuova concezione dell’attività amministrativa che
vede, finalmente, compiutamente disciplinato il procedimento amministrativo, e
comporta, altresì, la fissazione di criteri di operatività della P.A. tesi al
raggiungimento delle tre “e” che dovrebbero guidare il suo operato: economicità,
efficacia ed efficienza.
Nella stessa legge si prevede la necessità di rendere il più snello e dinamico
possibile lo stesso procedimento, per poter arrivare in tempi congrui all’adozione di
un provvedimento senza “aggravare” oltremisura l’iter amministrativo
4
.
3
Art. 1, co. 1, legge 241/90.
4
Art. 2, legge 241/90.
10
Già questa semplice premessa mostra la sussistenza di un terreno fertile per
l’applicazione delle nuove tecnologie alle esigenze della P.A., anche se tale
applicazione, comunque, non nasce in questi ultimi anni.
Si possono contare essenzialmente tre differenti stadi di avvicinamento
dell’informatica
5
alle necessità dell’amministrazione pubblica.
Una prima fase si ha con la nascita, negli anni cinquanta, dei primi
elaboratori elettronici, quando anche lo Stato apparato ha cominciato a fare uso di
strumenti ed apparecchiature tese alla semplificazione di operazioni di routine, come
quella dell’archiviazione e riproduzione di dati.
Con l’avvento dei più pratici personal computer, delle stampanti da tavolo,
delle piccole memorie ottiche e magnetiche per l’archiviazione dei dati ed altri
ritrovati di più semplice acquisizione ed uso, si è passati ad una fase in cui il lavoro
di preparazione e stampa degli atti in forma cartacea, come verbali e certificazioni
varie, necessari alle esigenze dell’amministrazione, è stato approntato proprio
mediante l’uso di tali strumenti informatici, mandando in pensione le fedeli ma
vecchie macchine per scrivere.
Quello che si è aperto in questi ultimi anni, e che necessita della massima
implementazione, è il terzo stadio dell’informatizzazione della pubblica
amministrazione, nel quale l’adozione di un provvedimento dovrà essere preceduto
da un iter procedimentale caratterizzato dalla produzione di atti elaborati
completamente in forma elettronica ed aventi piena validità formale e giuridica,
dotati di una maggiore certezza rispetto a quelli prodotti in forma prettamente
cartacea.
5
L’informatica può essere definita come la scienza a carattere interdisciplinare che riguarda tutti gli
aspetti del trattamento dell’informazione mediante elaboratori elettronici. La diffusione delle nuove
tecnologie ha prodotto un’importante trasformazione del concetto stesso d’informatica: la trasmissione e
il trasferimento delle informazioni vanno assumendo sempre più un ruolo centrale nel sistema
informatico, con pari importanza rispetto all’elaborazione dell’informazione, al calcolo e al controllo dei
processi. Per questa compenetrazione di informatica in senso stretto e di comunicazione è stato coniato il
nuovo termine telematica (Voce Informatica, Enciclopedia Generale De Agostini, 1996).
11
Alla “smaterializzazione” delle procedure relative a produzione,
certificazione e validità dei documenti si stà assistendo in quasi tutti i campi del
vivere comune: le carte di credito e i bancomat soppiantano l’uso delle banconote,
gli ordini telematici riducono i tempi e le modalità di consegna delle merci, le
comunicazioni per reti “virtuali”
6
collegano uffici e abitazioni senza conoscere
frontiere e impedimenti. Il progresso viaggia a ritmo di bit
7
.
Proprio il farraginoso passaggio di carte da un ufficio all’altro e da
dipendente a dipendente, i lunghi tempi d’attesa per la richiesta di pareri, la lentezza
dovuta alla certificazione e al recapito di documenti di vario genere (a volte anche
nell’ambito dello stesso ufficio!), sono solo alcuni dei mali che l’informatizzazione
dell’attività amministrativa intende curare per snellire e migliorare le procedure.
Ma il tutto assume notevoli proporzioni se si analizzano compiutamente le
conseguenze della realizzazione di un tale progetto.
Innanzitutto, è facile auspicare una razionalizzazione del lavoro che porterà
ad una riduzione dei tempi di adozione di un provvedimento.
E per la P.A. il risparmio di tempo e l’ottimizzazione delle risorse, come per
ogni altra istituzione o azienda che sia, equivale ad un notevole risparmio di denaro,
quindi, in prospettiva, meno carico fiscale per i contribuenti chiamati a finanziare
l’amministrazione statale.
Un risparmio può aversi anche in termini di utilizzazione e consumo di
materiale: diminuzione dell’utilizzo di cancelleria, riduzione delle spese per
l’archiviazione e il trasporto di documenti, possibilità di reimpiego del personale
divenuto in esubero per colmare le carenze di organico nei settori deficitarii.
6
Reti che possono essere di tipo fisico (fibra ottica, cavi telefonici, cavi di collegamento tra postazioni di
personal computer, ecc.) oppure con dati inviati e ricevuti per mezzo di satelliti o ripetitori di onde
elettromagnetiche.
7
Vedasi voce “Bit” del glossario.
12
E non meno importante è l’auspicabile aumento della spinta motivazionale
dell’impiegato pubblico nel compiere il proprio lavoro, chiamato a svolgere
mansioni e procedure di maggior spessore, intimamente legate alle innovazioni
tecnologiche protagoniste anche in ambito non strettamente lavorativo.
Ovviamente ciò comporterà una diversa metodologia di programmazione
della formazione dei dipendenti pubblici aggiornata alle nuove esigenze.
Certo, proprio dal punto di vista dei costi per ciò che concerne l’applicazione
pratica dell’informatizzazione delle amministrazioni pubbliche, c’è da dire che il
finanziamento iniziale per dotare le stesse delle strutture e delle apparecchiature
necessarie a tal fine non sarà indifferente, anzi, sicuramente, di rilevante entità. Ma
necessitano due precisazioni di rilievo. La prima è che gran parte delle
amministrazioni che compongono la P.A. già da tempo si stanno dotando di supporti
informatici ed infrastrutture varie necessarie alla realizzazione del progetto in esame
e la seconda è che il risparmio che ne seguirà coprirà ben presto le spese affrontate
sino a divenire, una volta istituzionalizzatosi il sistema, come un costante fattore di
minor aggravio per le casse dello Stato.
La situazione attuale vede una P.A. nella quale vi è un crescente utilizzo di
elementi tecnologici, teso principalmente alla facilitazione della produzione di atti in
forma cartacea. La stesura di un verbale, una certificazione, un’autorizzazione
vengono ormai prodotte per mezzo di word processor
8
,
grazie all’utilizzazione di
software
9
di diffusione praticamente standard.
L’archiviazione delle pratiche, oltre che nel classico modo cartaceo, tuttora
predominante, con la produzione di fascicoli protocollati, avviene anche per mezzo
8
Programmi applicativi di videoscrittura per computer.
9
E’ il termine che identifica tutti i programmi necessari al funzionamento di un computer. Si differenzia
dalla parola “hardware” con la quale si indicano, invece, tutti i componenti elettronici che compongo un
computer (memorie, processori, tastiera, mouse, monitor, ecc.).
13
telematico, con l’indicizzazione dei documenti ed una trasposizione su supporti
informatici del testo del documento.
Banche dati che raccolgono informazioni di vario genere (catasto, anagrafi,
archivi sanitari, registri automobilistici, raccolte bibliografiche o legislative, ecc.)
sono da tempo presenti, ed hanno contribuito non poco al miglioramento funzionale
delle amministrazioni che le hanno predisposte.
Quali vantaggi? Numerosi e di notevole spessore. Bisogna, innanzitutto,
precisare che un documento prodotto in forma elettronica si può archiviare su
supporti ottici o magnetici (floppy-disk, hard-disk, CD-ROM, dischi ad alta capacità,
ecc.) che riducono immensamente l’esigenza di avere grandi spazi per la
conservazione di cartelle e fascicoli contenenti documenti in forma cartacea.
In secondo luogo (l’argomento sarà oggetto di più compita trattazione in
seguito), le conoscenze tecnologiche odierne consentono di creare atti elettronici
praticamente impossibili da contraffare od usare indebitamente, ai quali si possono
far corrispondere, con altrettanta certezza, gli autori degli stessi. Quindi, maggiore
sicurezza giuridica rispetto ai falsificabili (e più scomodi) documenti cartacei.
Un accenno particolare va, poi, fatto al giovamento che dalla possibilità di
contare su atti amministrativi sempre più standardizzati sempre meno lasciati in
balia di un discrezionalità spesso fuorviante e aventi una validità giuridica più
garantita, trarrà la giustizia amministrativa, con un conseguente miglioramento di
tutto ciò che ruota intorno al contenzioso amministrativo. Documenti più affidabili,
chiari, di più facile accesso e comprensione, inoltre, metteranno il cittadino in
condizione di meglio collaborare e partecipare nel procedimento amministrativo.
Infatti, proprio gli amministrati trarranno indubbi benefici da una tale opera
di svecchiamento della P.A. Una volta messe in condizione tutte le amministrazioni
pubbliche di poter operare effettivamente e giuridicamente in “maniera informatica”,
il tratto conclusivo della riforma sarà quello di collegarle per mezzo di un’unica rete
14
telematica, capace di garantire una totale condivisione di informazioni e documenti e
sarà grazie a questo che il cittadino non sarà più costretto ad affrontare code ed
inutili dispendi di tempo per ottenere atti e certificazioni (anche se questo in parte
già avviene grazie alla legislazione sulla autocertificazione); sarà grazie a tale rete
che le amministrazioni dialogheranno tra loro senza dover ricorrere a missive e
incartamenti.
Lo stesso procedimento amministrativo potrà essere più razionale, seguendo
un iter libero da spostamenti “fisici” di carte e di persone, poiché la pratica potrà
viaggiare tramite i canali informatici.
Se molto già è stato fatto, di tanto altro ancora ci sarà bisogno, anche per
applicare i precetti che, soprattutto con il recente testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445), approntato al termine di un percorso normativo durato
almeno un decennio, il legislatore ha deciso di applicare per dotare di una definitiva
copertura e validità giuridica molte delle innovazioni che stanno caratterizzando la
riforma intesa alla “semplificazione” del diritto amministrativo .
Il futuro, insomma, è l’informatizzazione della pubblica amministrazione , la
creazione di una rete telematica di collegamento tra le varie amministrazioni, l’atto
amministrativo elettronico, la firma digitale, la teleamministrazione, le banche dati
informatiche, la carta d’identità elettronica; il futuro è oggi.
15
Capitolo Secondo
IL DOCUMENTO INFORMATICO
2.1 Una nuova concezione di atto
Il documento informatico può essere definito come una rappresentazione
informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art.1, co. 1, lett. a), del
D.P.R. 513/97).
Proprio tale definizione consente di collocarlo tra gli atti propri del diritto
amministrativo.
A questa considerazione si è giunti dopo un percorso, dottrinale e legislativo,
che ha permesso di parificare l’atto elettronico (ottenuto mediante tecniche
informatiche adattate alle esigenze giuridiche), al classico atto amministrativo
prodotto in forma cartacea.
Il primo segno di adeguamento dei principi amministrativi alla
modernizzazione della società, e segnatamente all’avvento delle nuove tecnologie, si
ha con la legge n. 241, del 1990, la quale, al Capo V, art. 22, considera documento
amministrativo: “ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettro-
magnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati
dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell’attività
amministrativa”.
E’ la prima volta che viene, così, sancita normativamente l’efficacia
giuridica degli elementi sopra citati.
16
Ma la chiave di volta si ha con la legge delega 421/92
10
, il cui art. 2
demandava al Governo, tra l’altro, l’emanazione di un decreto legislativo che
potesse completare il processo di informatizzazione delle amministrazioni pubbliche
con la relativa razionalizzazione dei sistemi informativi e delle procedure
automatizzate, nonché garantire l’interconnessione di tali sistemi informativi
pubblici.
E’, quindi, con il decreto legislativo conseguente a tale delega, il 39/93
11
, che
viene sancito un fondamentale principio, e cioè che “gli atti amministrativi adottati
da tutte le pubbliche amministrazioni siano di norma predisposti tramite i sistemi
informativi automatizzati”.
Al momento dell’emanazione del decreto 39/93 si è però ancora in una fase
embrionale di concezione del documento informatico, poiché viene concepita solo la
possibilità di adottare atti amministrativi ad elaborazione elettronica, ovvero
predisponendo il contenuto dell’atto stesso attraverso un sistema informatico, più o
meno complesso, in modo manuale, con l’utilizzazione di un personal computer
quale semplice word-processor, cioè come semplice compilatore dattilografico;
tanto più che nel decreto si dà per scontata la stampa su carta dell’atto, con l’unica
variante di poter sostituire la firma autografa del responsabile con l’indicazione a
stampa del nominativo e della qualifica dello stesso.
Tale predisposizione elettronica risulta, però, priva di un vero e proprio
interesse giuridico, poiché si tratta di un comune atto amministrativo nella sua forma
tradizionale, con l’unica particolarità, rilevante solo sul piano strumentale, di essere
il frutto elettronico di un procedimento automatico di redazione testuale.
10
Legge 23 ottobre 1992, n. 421 “Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle
discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale”.
11
Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 “Norme in materia di sistemi informativi automatizzati
delle amministrazioni pubbliche, a norma dell’art. 2, co. 4, lettera mm, della legge 23 ottobre 1992,
n. 421.
17
Certo, il decreto 39/93 apre la strada a futuri sviluppi dell’azione
amministrativa coadiuvata da strumenti informatici, e per questo rimane di
fondamentale importanza.
E’, però, la legislazione penale la prima a fare proprio il riconoscimento
formale e prettamente giuridico del documento informatico, allorquando la legge
547/93
12
inserisce l’art. 491 bis nel Codice Penale, al Capo III, disciplinante la
“Falsità in atti”. Tale articolo prevede, infatti, che si applichino ai documenti
informatici pubblici e privati le disposizioni riguardanti la falsità in atti pubblici e
scritture private, precisando che si intende per documento informatico qualunque
supporto tecnologico che contenga atti o informazioni aventi efficacia probatoria o
programmi specificatamente destinati ad elaborarli.
Nel 1993 prende, quindi, sempre più corpo la concezione di una identità
giuridica tra gli elementi essenziali che caratterizzano l’atto amministrativo in forma
cartacea e quelli costituenti un documento informatico.
Il requisito fondamentale della forma scritta, richiesto nella maggior parte
degli atti della pubblica amministrazione , viene implicitamente equiparato all’atto
elettronico nel 1997, allorquando la rivoluzionaria legge 59/97
13
all’art.15 co.2,
stabilisce che “gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e
dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime
forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono
validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge”.
Ma essendo la legge 59/97 una legge delega, il Governo è chiamato
nuovamente in causa per fissare i criteri e le modalità di applicazione dei principi
12
Legge 23 dicembre 1993, n. 547.
13
Legge 15 marzo 1997, n. 59, “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni
ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”.
18
espressi in tale normativa (stavolta per mezzo di appositi regolamenti, in base
all’art.17 co. 2 della legge 400/88
14
).
Si giunge così all’emanazione del D.P.R. 513/97
15
, con il quale, per la prima
volta non più implicitamente, ma manifestamente, viene stabilito che il documento
informatico, munito dei requisiti previsti dallo stesso regolamento, soddisfa il
requisito legale della forma scritta (art. 4 co. 1).
Sono, altresì, definitivamente introdotti elementi chiave che caratterizzano il
documento informatico come la firma digitale, che può essere sinteticamente
definita come una certificazione elettronica, di sicuro affidamento, che consente di
verificare la provenienza e l’integrità di un documento o di un insieme di documenti
informatici oltre, ovviamente, al loro sottoscrittore.
14
Legge 23 agosto 1988, n. 400, “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri”.
15
D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513 “Regolamento contenente i criteri e le modalità per la formazione,
l’archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informativi e telematici a norma dell’art. 15,
co. 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59”.