7
Ultimamente i Paesi dotati di sistemi di gestione di rifiuti più avanzati si sono resi consapevoli
della necessità di prevenire e ridurre al minimo e riciclare i rifiuti , evitando di usare materie
prime.
In generale , la gestione dei rifiuti deve avere come obiettivo principale l’uso razionale e
sostenibile delle risorse ed essere impostata seguendo un rigoroso ordine gerarchico:
™ Riduzione della produzione e soprattutto della pericolosità dei rifiuti.
™ Sostituzione delle sostanze pericolose per l’ambiente contenute nei prodotti con altre meno
pericolose.
™ Riutilizzo e valorizzazione dei rifiuti sotto forma di materia , anche attraverso l’incremento
della raccolta differenziata , che consente di ottenere frazioni merceologiche omogenee con un
miglior grado di purezza e quindi più facilmente collocabili sul mercato.
™ Valorizzazione energetica del rifiuto residuo dotato di buon potere calorifico.
™ Smaltimento in condizioni di sicurezza dei soli rifiuti che non hanno possibilità di recupero o
trattamento.
Negli ultimi 15-20 anni si è potuto constatare che in Italia , come quasi in tutta Europa, la
produzione dei rifiuti , è andata via via aumentando fino a raddoppiarsi rispetto al passato.
A questa situazione si è cercato di porre rimedio producendo una serie di provvedimenti
legislativi, che negli intenti avrebbero posto fine al problema.
Quindi lo studio sulla tematica dei rifiuti deve per prima analisi considerare la disciplina
normativa , nazionale e comunitaria , che ha regolato questo settore fino al 2 marzo 1997 .
La prima Legge che cerca di regolare il settore dei “rifiuti” è la legge 20 marzo 1941 , n.366 .
Questa legge qualifica i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani
“d’interesse pubblico” ma solo limitatamente ai fini della tutela dell’igiene , dell’economia e del
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decoro , ma rende obbligatoria ai comuni l’assunzione diretta dei servizi di raccolta , trasporto e
smaltimento dei rifiuti delle aree pubbliche o ad uso pubblico , che vengono classificati rifiuti
esterni, quelli invece dei fabbricati vengono definiti rifiuti interni.
Questa legge è rimasta in vigore fino al 1982.
Il d.p.r. n.915/1982 segna un importante cambiamento della gestione dei rifiuti da parte del
legislatore italiano.
Questo decreto dà attuazione a tre direttive della Comunità economica europea:
- la 75/442 sui rifiuti
- la 76/403 smaltimento dei policloridifenili , ploclorotrifenili e le loro miscele (PCB)
- la 78/319 sullo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi
Gli obbiettivi principali a cui tende il decreto sono:
1. la tutela dell’ambiente naturale
2. la tutela della salute dell’uomo
3. l’economicità e l’efficienza nello smaltimento dei rifiuti
4. il principio che chi “inquina paga”
L’articolo 2 definisce “rifiuto” qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umana o da
cicli naturali abbandonato ( criterio oggettivo) o destinato all’abbandono ( criterio soggettivo) .
Il decreto introduce alcuni principi fondamentali :
- programmazione pubblica per la disciplina dell’attività di smaltimento dei rifiuti.
- autorizzazione agli enti ed imprese , che effettuano lo smaltimento di rifiuti urbani e speciali
prodotti da terzi
- riduzione dei rifiuti
- riduzione dei costi
9
I rifiuti vengono classificati in tre categorie:
1. rifiuti urbani
2. rifiuti speciali
3. rifiuti tossici e nocivi
Negli anni’70 la Comunità europea emana delle direttive che poi verranno modificate negli
anni’90 dalle seguenti:
- 91/156/CEE del 18 marzo 1991 , sui rifiuti in generale
- 91/689/CEE del 12 dicembre 1991 , sui rifiuti pericolosi
- 94/62/CE del 20 dicembre 1994 , sugli imballaggi ed i rifiuti di imballaggi.
Queste direttive sono state recepite in Italia con l’emanazione dalle seguenti norme:
- il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 , n.22, c.d. decreto Ronchi
- il Decreto Legislativo 8 novembre 1997 , n.389 , c.d. Ronchi bis
- la legge 9 dicembre 1998 , n.426
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SCHEMA 1
Attuazione direttive
E’ importante sottolineare che nel decreto legislativo 22/97 lo smaltimento assume un ruolo
residuale; importanti a sono al riguardo le disposizioni degli articoli 4 e 5 :
“ Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzione dello
smaltimento finale dei rifiuti attraverso :
a) il reimpiego ed il riciclaggio
b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti
DIRETTIVA
91/156/CEE
che modifica la dir.
75/552 sui rifiuti
DIRETTIVA
91/689/CEE
relativa ai rifiuti
pericolosi
DIRETTIVA
94/62/CE
sugli imballaggi e i
rifiuti di imballaggio
LEGGE DELEGA
n.146/94
(legge comunitaria)
LEGGE DELEGA
n.52/96
(legge comunitaria)
DECRETO
LEGISLATIVO
n.22/97
DECRETO
LEGISLATIVO
n.389/97
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SCHEMA n.2
DECRETO LEGISLATIVO
n. 22/97
Allegato A
Allegato B
Gestione dei
rifiuti
Gestione
degli
imballaggi
Allegato H
Allegato G
Allegato F
Allegato C
Allegato D
Allegato E
Allegato I
TITOLO
I
TITOLO
II
TITOLO
III
TITOLO
IV
TITOLO
V
Gestione di
particolari
categorie di
rifiuti
Tariffa per la
gestione dei
rifiuti
Sistema
sanzionatorio
transitorie e
finali
Categorie di rifiuti
Catalogo europeo dei rifiuti
Operazioni di smaltimento
Operazioni di recupero
Elenco dei rifiuti pericolosi
Obbiettivi di recupero e riciclaggio
Requisiti essenziali concernenti la composizione e la riutilizzabilità e la
ricuperabilità ( in particolare la riciclabilità) degli imballaggi
Categorie o tipi generici di rifiuti
Costituenti che rendono pericolosi i rifiuti dell’allegato G
Caratteristiche di pericolo per i rifiuti
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Le novità introdotte sono molto importanti per il settore, infatti il problema dei rifiuti è affrontato
con una nuova logica cioè sostituendo al concetto di smaltimento quello di gestione , che
comprende, oltre allo smaltimento finale, le fasi di raccolta , trasporto e recupero .
Nel decreto Ronchi viene modificato il concetto di “rifiuto” ( art.6) , che viene ripreso quello
contenuto nelle direttive comunitarie:
- la descrizione ex.art.6 che definisce come rifiuto “ qualsiasi sostanza od oggetto che rientri
nella categoria riportata nell’allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia obbligo
di disfarsi”
Ma tale definizione ha causato delle difficoltà interpretative ed è attualmente in fase di revisione
( progetto di legge S 4064 del 29/07/99)
- la distinzione riportata all’art.7 , effettuata secondo un criterio di pertinenza della fonte
( o della attività economica) che origina il rifiuto medesimo. In questo modo si individuano due
macro categorie : Rifiuti Urbani e Rifiuti Speciali.
- la classificazione riportata nell’allegato A , ove sono indicate le diverse categorie di rifiuti
in funzione delle caratteristiche dell’oggetto ( es. fuori norma , scaduto , inutilizzabile ecc.) , con
riferimento al Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER)
- L’identificazione dei rifiuti pericolosi , all’interno del CER , ai sensi della direttiva
91/689/CEE All. III , come categoria a disposizioni restrittive.
Altri punti importanti del decreto n.22/97 riguardano le seguenti definizioni :
13
1. Raccolta differenziata : raccolta idonea a raggruppare i Rifiuti Urbani in frazioni
merceologiche omogenee , compresa la frazione organica umida , destinate al riutilizzo , al
riciclaggio ed al recupero della materia prima”
2. Riciclaggio: “ritrattamento in un processo di produzione dei rifiuti ( di imballaggio) per la loro
funzione originaria o per altri fini , compreso il riciclaggio organico e ad eslusione del recupero
di energia”
3. Recupero : è definito attraverso una lista di operazioni previste nell’allegato C , quindi un
insieme di attività per il riutilizzo e il recupero delle materie prime e l’uso dei rifiuti come altro
mezzo per produrre energia.
4. Riciclo : non ha una definizione precisa ma viene citato nell’art. 38 e poi nella lista
dell’allegato C relativamente agli obblighi dei produttori e utilizzatori di imballaggi.
Nelle definizioni date è importante fare una distinzione molto importante tra i termini riciclaggio
e riciclo:
- Il riciclaggio è inerente ai processi di produzione che utilizzano i rifiuti come materia prima
secondaria , quindi tutte le attività di “trasformazione” per la realizzazione di un nuovo prodotto
finito (processi di riciclaggio)
- Il riciclo riguarda un concetto più generale. Pertanto si considera riciclo l’insieme delle attività
ed operazioni che , a partire dalla selezione e dal trattamento dei rifiuti raccolti , conducono
all’impiego della materia prima secondaria attraverso i processi di riciclaggio.
All’interno del decreto legislativo 22/97 vengono classificati i rifiuti , quanto a provenienza , in
urbani e speciali , e viene introdotta una nuova categoria dei rifiuti pericolosi , che riguarda i
rifiuti tossici e nocivi.
14
Questa distinzione tra rifiuti urbani e speciali sostituisce quella contenuta nel d.p.r. n.915/1782
tra i rifiuti urbani , speciali e tossico nocivi.
SCHEMA 3
Classificazione dei rifiuti
CLASSIFICAZIONE
RIFIUTI
URBANI
RIFIUTI
PERICOLOSI
RIFIUTI
SPECIALI
- Domestici di
qualsiasi dimen.
- Non pericolosi
- Rifiuti delle strade
e aree pubbliche o
private a uso
pubbl.,ecc.
- Rifiuti vegetali da
da aree verdi
- Rifiuti cimiteriali
- Agricoli e agro - industriali
- Rifiuti da lavorazioni
industriali e artigianali
- Rifiuti da attività
commerciali e di servizio
- Rifiuti da attività di
demolizione e costruzione
- Rifiuti pericolosi da
attività di scarico
- Rifiuti derivanti da
attività di recupero
e smaltimento di rifiuti
- da recupero e smaltimento
di rifiuti , da potabilizzaz.
e altri trattamenti.
- da attività sanitarie
- macchinari e
apparecchiature
- veicoli a motore e simili
Non domestici
dell’allegato D
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Anche l’individuazione di specifici obiettivi per il riciclaggio ed il recupero rappresenta uno
strumento valido di azione che va , comunque, supportato da informazioni affidabili ed
aggiornate al fine di garantire da un lato obiettivi adeguati , dall’altro il monitoraggio degli stessi
allo scopo di introdurre , se necessario , eventuali misure correttive.
Risulta necessario l’adozione a livello comunitario di un sistema affidabile per la raccolta dei dati
concernenti la produzione e la gestione dei rifiuti.
Nella Community Waste Management Strategy che rappresenta il documento di riferimento
della nuova politica di gestione dei rifiuti , del V Programma di azione Comunitario, viene
ribadita la convinzione che la prevenzione della produzione debba essere considerata una priorità
per qualsiasi politica di gestione dei rifiuti in modo da ridurre il volume dei rifiuti prodotti e i
pericoli connessi alla loro gestione.
Il VI Programma d’azione per l’ambiente ( COM2001-31 definitivo) , recentemente approvato
dalla Commissione Europea , riprende , nel capitolo dedicato alla gestione dei rifiuti , i principi
indicati nella Strategia.
Ma pone soprattutto l’attenzione sulla necessità di intervenire in maniera più incisiva sulla
prevenzione della qualità e della pericolosità dei rifiuti.
Con l’aumentare della ricchezza e della produzione , cresce anche la domanda di prodotti che , tra
altro , hanno cicli di vita sempre più brevi , tale situazione determina un aumento della quantità di
rifiuti derivanti dai prodotti ormai fuori uso e dai relativi cicli di estrazione e di fabbricazione.
Parallelamente , molti prodotti diventano sempre più complessi , essendo costituiti da più
materiali e sostanze con maggiori rischi per la salute e per l’ambiente legati alla gestione degli
stessi una volta divenuti rifiuti.
L’obiettivo principale consiste nello scindere l’aspetto della produzione dei rifiuti da quello della
crescita economica per ottenere una sensibile riduzione complessiva della quantità di rifiuti
16
prodotti puntando a migliorare le iniziative di prevenzione , e aumentando l’efficienza delle
risorse e a passare a modelli di consumo più sostenibili .
I Target specifici da raggiungere sono:
1. Ridurre la quantità di rifiuti destinati allo smaltimento finale del 20% circa entro il 2010
rispetto ai valori del 2000 e del 50% circa entro il 2050
2. Ridurre il volume di rifiuti pericolosi prodotti del 20% circa entro il 2010 rispetto ai valori del
2000 e del 50% entro il 2020.
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1.2. Un’analisi settoriale : l’Industria del Riciclo
Si pone ora la necessità di definire bene che cosa è e quali sono i protagonisti dell’Industria del
riciclo.
Per definire l’Industria del riciclo si possono adottare due definizioni :
1. L’industria del riciclo in senso stretto si riferisce ai processi di riciclaggio , ovvero a tutte le
attività che impiegano materia prima secondaria in processi produttivi dedicati.
2. L’industria del riciclo in senso ampio si riferisce a tutte le attività successive alla raccolta ,
dalla selezione al trasporto al trattamento , finalizzate alle operazioni di riciclaggio .
Nella attività dell’industria del riciclo sono coinvolti tre “ prodotti” con cicli di vita autonomi :
- il primo è il bene che diviene rifiuto
- il secondo è il rifiuto che diviene materia prima secondaria
- il terzo è il bene prodotto dall’industria che ricicla
Questi tre diversi cicli di vita sono tra loro connessi da una serie di attività complesse , che a loro
volta coinvolgono una molteplicità di attori .
18
SCHEMA n.1
I tre cicli di vita del prodotto nell’Industria del riciclo
Il quadro relativo alla produzione totale dei rifiuti urbani e alle frazioni merceologiche oggetto di
raccolta differenziata , è stato definito utilizzando , come base informativa , i dati trasmessi ad
ANPA , tramite compilazione di appositi questionari , da Soggetti pubblici e privati che , a vario
titolo , raccolgono informazioni in materia di gestione dei rifiuti.
I° CICLO DI VITA
I° Prodotto
(bene/materiale)
U
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II° CICLO DI VITA
Rifiuto
(bene privo di utilità economica)
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III° CICLO DI VITA
Materia prima
secondaria
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Bene Materiale ottenuto con prodotti di
riciclo
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TAB.n.1
Andamento della produzione di RU 1998-2000 aree metropolitane (t/000)
Fonte : Rapporto Rifiuti 2001 – ANPA / ONR
TAB.n.2
Variazione della produzione pro capite di RU 1998-2000 - aree metropolitane
(t/000)
Fonte : Rapporto Rifiuti 2001 – ANPA/ONR
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
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