CAPITOLO I
L’ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
1.1 Ricostruzione storica dell’assicurazione contro gli infortuni
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e le malattie professionali
Alla fine del 1800 l’acquisizione di nuove conoscenze nel campo della
medicina del lavoro, intesa soprattutto come patologia del lavoro, determina in
tutti i paesi una serie di iniziative legislative che conducono all’istituzione delle
assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni e le malattie professionali.
Le origini del problema concernente la tutela assicurativa degli infortuni sul
lavoro, in Italia, risalgono intorno al 1870, allorché veniva a svilupparsi una
crescente sensibilità sociale conseguente alla grave esperienza del fenomeno
infortunistico, aggravatosi per la crescente attività industriale ed edilizia
successiva alla Unità d’Italia.
Il processo di industrializzazione che si realizzava in modo difforme sul
territorio nazionale nella seconda metà del XIX secolo, interessando tra i settori
produttivi soprattutto il metalmeccanico, il chimico ed il tessile, coinvolgeva
masse progressivamente maggiori di forza lavoro sottratte forzatamente
all’agricoltura.
Le condizioni di lavoro della classe operaia, tuttavia, erano caratterizzate dalla
mancanza delle più elementari norme di igiene e sicurezza e le maestranze
erano costrette a subire turni di lavoro massacranti, privi di qualsiasi forma di
regolamentazione. In questo contesto era inevitabile che il proliferare degli
infortuni sul lavoro diventasse ben presto una delle principali preoccupazioni -
e Regio Decreto del 29 dicembre 1869 istituisce la prima “Commissione
consultiva del lavoro e della previdenza sociale” i cui compiti consistevano,
appunto, nella definizione dei contenuti della emanando legge sulla materia.
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INAIL “Cento anni di storia, l’Inail alla vigilia del 2000”, Ed. 1998.
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Mentre il legislatore viveva incertezze e travagli per fornire un’adeguata
soluzione alla delicata e pressante questione della tutela degli infortuni sul
lavoro, qualcosa nel “sociale” si muoveva, tant’è che già nel 1877 la
“Supermeister e C.”, impresa di filatura del novarese, stipulava, prima in Italia,
una polizza assicurativa con una compagnia privata straniera per gli infortuni
sul lavoro occorsi ai propri dipendenti. L’iniziativa indusse alcuni parlamentari
a perseguire la strada della creazione di una cassa nazionale che, senza fini di
lucro, potesse gestire una assicurazione volontaria contro gli infortuni sul
lavoro, sulla base di una Convenzione nazionale.
Questa soluzione si dimostrò enormemente più rapida di quella legislativa e la
Convenzione fu solennemente firmata nel febbraio del 1883. Nel luglio dello
stesso anno venne promulgata la legge di approvazione che permetteva di
considerare ufficialmente costituita la “Cassa nazionale di assicurazione per
gli infortuni degli operai sul lavoro”.
A distanza di un anno furono aperti i primi uffici al pubblico nella sede centrale
della Cassa in Milano. La Cassa registrò un indubbio successo, tanto che nel
decennio 1884/1894 le polizze stipulate passarono da 54 a 3242 ed i lavoratori
assicurati da 1663 a 130.985.
L’ottima accoglienza riservata alla costituzione della “Cassa”, peraltro, non
poteva nascondere l’inadeguatezza del fondamento volontario
dell’assicurazione, soprattutto mentre il rapido avanzamento del processo di
industrializzazione del Paese faceva crescere, in parallelo, il numero degli
operai vittime di infortuni sul lavoro.
La legge n. 80 del 1898, in omaggio alla necessità di un passaggio graduale dal
principio della volontarietà a quello della obbligatorietà, tutelava poche
categorie di lavorazioni e riconosceva un indennizzo solo parziale ma, in
compenso sanciva l’obbligatorietà dell’assicurazione ed estendeva la copertura
assicurativa anche nel caso di colpa del lavoratore. Non assegnava però ad
unico Ente il compito di gestire l’assicurazione perché prevedeva la libera
scelta dell’Ente assicurativo.
La legislazione sociale conobbe una fase di grande sviluppo contestualmente
alla Grande Guerra e nel periodo immediatamente successivo, proprio per
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rispondere alle esigenze sorte in quegli anni tragici: il 22 gennaio 1915 venne
inaugurato a Genova il primo ambulatorio destinato al pronto soccorso dei
lavoratori infortunati; nel maggio del 1916 fu deliberata la fornitura di
apparecchi protesici ai lavoratori infortunati; nell’ottobre del 1919
cominciarono ad essere aperti, a cura della Cassa, i primi centri ambulatoriali
presso tutte le maggiori città e nel 1924 venne inaugurato a Bologna il primo
Centro per i traumatizzati del lavoro.
Inoltre, sotto la pressione del previsto ritorno ai campi di centinaia di migliaia
di contadini reduci dalle terribili vicende del primo conflitto mondiale, fu
ulteriormente estesa la tutela alle lavorazioni agricole.
Nel 1927 l’approvazione della carta del lavoro creò le condizioni per
un’estensione dei provvedimenti di previdenza sociale estendendo l’ambito di
applicazione delle norme in tema di assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro. A questa nuova attenzione verso la regolamentazione della legislazione
sociale si deve l’unificazione delle residue Casse, attuata dalla legge 22 giugno
1933 n. 860, che assegnò la tutela assicurativa alla Cassa infortuni, ribattezzata
Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro. Le
dimensioni e l’importanza del neonato Istituto andarono crescendo nei decenni
successivi per la graduale estensione degli eventi assicurati e per il progressivo
assorbimento di enti minori che gestivano l’assicurazione infortuni per
particolari categorie di lavoratori o per specifici eventi. In particolare va
segnalato il Regio Decreto 17 agosto 1935 n. 1765 che determinò il carattere
pubblicistico dell’assicurazione infortuni e malattie professionali, con
l’introduzione di principi cardine tuttora al centro del sistema: la costituzione
automatica dl rapporto assicurativo, l’automaticità delle prestazioni sanitarie, la
revisione delle rendite ed una nuova disciplina nell’assistenza dei grandi
invalidi.
A muoversi in ritardo rispetto allo sviluppo della normativa sugli infortuni sul
lavoro ed alle conseguenze dei lavoratori nell’avanzare del progresso
tecnologico fu l’estensione dell’assicurazione alle malattie professionali: solo
nel 1929 venne attuata una prima forma di tutela, incentrata sul sistema della
lista chiusa di malattie la cui origine professionale era riconosciuta per legge. Il
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D.P.R. n. 1124 del 1965 – tuttora vigente – pur se successivamente modificato
con integrazioni ed emendamenti di normative successive, ha introdotto
importanti innovazioni, tra cui l’estensione della tutela agli artigiani ed ad altri
soggetti che operano nel settore autonomo.
Un indebolimento delle prerogative, delle professionalità e delle potenzialità
esistenti nell’INAIL, fu provocato nel 1978 dalla legge di riforma sanitaria.
Questa, volendo perseguire l’obiettivo di garantire ad ogni cittadino un uguale
ed adeguato livello di assistenza sanitaria, sancì il passaggio alle Strutture del
Servizio Sanitario Nazionale delle competenze in materia sanitaria e del
relativo patrimonio, lasciando all’Inail la sola funzione di liquidazione delle
prestazioni. I ripensamenti cui quella legge è stata sottoposta hanno portato ad
una parziale correzione della rigidità originaria e prodotto la riassegnazione
all’INAIL di competenza in materia di prime cure terapeutiche e di
prevenzione antinfortunistica.
Con la Legge 493 del 3.12.1999 divengono oggetto di tutela obbligatoria
coloro che svolgono attività lavorativa, non subordinata, in ambito domestico e
l’INAIL ha in carico la gestione di questa forma assicurativa.
Infine, il D. L.vo 38/2000 estende la tutela dei soggetti obbligatoriamente
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assicurati; il Danno Biologico diviene oggetto di tutela e viene estesa e
regolamentata la tutela dell’infortunio “in itinere”.
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1.2 L’Inail: le funzioni
L’INAIL è un Ente pubblico con personalità giuridica che da oltre un secolo
svolge la sua attività orientandola a:
• autonomia operativa e organizzativa;
• economicità;
• imprenditorialità.
Il diritto alla salute sul luogo di lavoro per tutti i cittadini è garantito dalla
Costituzione Italiana.
2
Si definisce come tale la lesione dell’integrità psicofisica suscettibile di valutazione medico
legale della persona.
3
INAIL, Carta dei Servizi, Ed. 2007
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Lo Stato istituisce l’obbligo di assicurare i lavoratori addetti ad attività
pericolose dal rischio di possibili infortuni sul lavoro, o malattie causate
dall’attività lavorativa, e individua nel datore di lavoro il soggetto incaricato di
sostenere le spese assicurative.
L’INAIL, quindi, ha il compito di gestire l’assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Le norme che regolano l’assicurazione INAIL sono contenute in:
• Testo Unico sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali (Decreto del Presidente della
Repubblica n. 1124 del 1965 e successive modifiche);
• Decreto Legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000 (Disposizioni in materia
di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali);
• Disposizioni speciali (collaboratori domestici, medici radiologi,
casalinghe/i).
Le prestazioni a carico dell’Istituto sono di due tipi:
- prestazioni economiche, dirette al risarcimento economico;
- prestazioni sanitarie, destinate a garantire il diritto alla salute e
finalizzate al recupero dell’attitudine al lavoro.
Gli interessati
I soggetti che, a vario titolo, si relazionano con l’INAIL rientrano in 4 grandi
categorie:
• lavoratore e casalinga.
Il lavoratore, per essere tutelato dall’assicurazione INAIL, deve
possedere i seguenti requisiti:
essere adibito in lavorazioni definite dalla legge rischiose;
prestare opera manuale, o intellettuale, in ambiente a rischio;
percepire una retribuzione in qualunque forma.
La casalinga, per essere tutelata dall’assicurazione INAIL, deve
possedere i seguenti requisiti:
avere un’età compresa tra i 18 ed i 65 anni;
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lavorare per la cura della propria famiglia e dell’ambiente in cui
dimora in maniera non occasionale, gratuitamente e senza
vincolo di subordinazione;
aver pagato il premio annuale di Euro 12,91;
• datore di lavoro;
• Enti di Patronato.
I datori di lavoro
I datori di lavoro che hanno l’obbligo assicurativo INAIL sono:
• persone fisiche o giuridiche, Enti privati e pubblici, compreso lo Stato e
gli Enti locali che occupano personale dipendente che usa macchine,
apparecchi, impianti, o che comunque sia addetto, in ambienti
organizzati per opere e servizi, alle lavorazioni che la legge individua
come rischiose;
• altre particolari categorie (artigiani, soci di società che prestano la loro
opera, compagnie portuali, carovane di facchini e simili, scuole, istituti
di istruzione, enti gestori di corsi professionali, cantieri scuola, case di
cura, istituti ed ospizi, istituti di prevenzione e pena, appaltatori e
concessionari di lavori, di opere e servizi, chi in concreto usufruisce di
prestazioni d’opera, chi direttamente per proprio conto adibisce persone
ad attività rischiose quali opere edilizie, scavi, etc., i soggetti promotori
di lavori socialmente utili o di pubblica utilità, i soggetti promotori di
tirocini formativi e di orientamento, le agenzie di somministrazione del
lavoro temporaneo, etc.).
Enti di Patronato
Gli Enti di Patronato sono gli organismi che, per legge, rappresentano, tutelano
e assistono gratuitamente i lavoratori per il conseguimento delle prestazioni
previdenziali e assistenziali nei confronti degli Enti erogatori (INAIL, INPS,
INPDAP, etc.).
L’INAIL e i Patronati condividono un protocollo d’intesa che prevede forme di
collaborazione come lo scambio di notizie su pratiche patrocinate, apertura di
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sportelli in appositi orari, forme di consultazione preventiva a livello centrale e
periferico in occasione di innovazioni legislative, o di nuove procedure.
Inoltre, sono attive forme di colloquio telematico e banche dati integrate per lo
scambio di informazioni utili alle attese e ai bisogni dei lavoratori.
1.3 Le prestazioni economiche
Le prestazioni economiche consistono nella corresponsione periodica o una
tantum di somme di denaro. Esse sono diverse a seconda delle conseguenze
dell’infortunio o della malattia professionale e possono consistere in:
a. Indennità per inabilità temporanea assoluta
Si tratta di una prestazione economica come indennizzo per la mancata
retribuzione.
Per avere diritto alla prestazione è necessario che l’infortunio o la malattia
derivino da causa lavorativa e che l’inabilità comporti l’astensione dal
lavoro per più di tre giorni.
b. Indennità per inabilità permanente
Si tratta di una prestazione come indennizzo per la diminuita capacità
lavorativa.
I requisiti per avere diritto alla prestazione sono:
causa lavorativa dell’infortunio o della malattia;
grado di inabilità permanente che sia compreso tra l’11% ed il 100%.
c. Indennizzo per danno biologico
4
In caso di danno biologico, le menomazioni conseguenti vengono
indennizzate in base a:
• tabella delle menomazioni;
• tabella indennizzo danno biologico.
Con un grado di menomazione pari o superiore al 16% si presume per
legge che vi sia anche un danno patrimoniale indennizzato con riferimento
4
All’art. 13 D.Lgs. 38/2000 il danno biologico viene definito come “lesione all’integrità
psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale”
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ad una percentuale della retribuzione determinata con la tabella dei
coefficienti.
In caso di aggravamento, gli assicurati dichiarati guariti, con postumi
inferiori al 6% e con postumi dal 6% al 15% possono presentare domanda
di aggravamento che comporta, se riconosciuta, l’erogazione
dell’indennizzo in capitale, o l’erogazione della rendita nel caso in cui
l’aggravamento del danno riconosciuto sia superiore al 15%.
d. Rendita diretta alle casalinghe
Si tratta di una prestazione economica sotto forma di indennizzo per la
diminuita capacità lavorativa.
La prestazione è rivolta a tutte le casalinghe con un’età compresa tra i 18 ed
i 65 anni che abbiano riportato un infortunio, in occasione e a causa del
lavoro prestato in ambito domestico, da cui consegua una inabilità uguale o
superiore al 27%.
e. Rendita diretta alle casalinghe
Si tratta di una prestazione economica per riconoscimento di SILICOSI o
ASBESTOSI causate da lavorazioni a rischio.
f. Rendita ai superstiti
Il diritto alla prestazione si acquisisce in caso di morte del lavoratore
causata dall’infortunio, o dalla malattia professionale.
Gli aventi diritto sono il coniuge e i figli legittimi, naturali o riconosciuti o
riconoscibili, adottivi.
In mancanza di coniuge e figli i genitori naturali o adottivi e/o fratelli e
sorelle.
g. Assegno per assistenza personale continuativa
Si tratta di una prestazione economica devoluta a coloro che, a seguito di
menomazioni che comportano inabilità permanente assoluta del 100%,
necessitano di assistenza personale continuativa.
h. Assegno di incollocabilità
I titoli di rendita con un grado di inabilità non inferiore al 34 per cento e di
età non superiore a 65 anni, se dichiarati incollocabili, possono chiede
all’INAIL un assegno di incollocabilità.
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i. Assegno continuativo mensile
Si tratta di uno assegno speciale mensile devoluto ai superstiti dei titolari di
rendita diretta con un grado di inabilità non inferiore al 65% deceduti per
cause indipendenti dall’infortunio o dalla malattia professionale.
j. Erogazione integrativa per i grandi invalidi
E’ una prestazione economica integrativa a favore di invalidi con grado di
inabilità compreso tra l’80% il 100% e di invalidi con un grado di inabilità
del 100% che necessitano di assistenza personale continuativa.
Questa integrazione viene corrisposta se gli invalidi non superano un tetto
di reddito stabilito annualmente. Indipendentemente dal reddito, viene
invece erogata una somma per i figli di età non superiore ai 12 anni.
k. Protesi e presidi
Ai propri assicurati l’INAIL fornisce periodicamente gli strumenti ed i
mezzi tecnologici necessari per lo svolgimento della loro vita quotidiana e
di relazione. La fornitura della protesi, o del presidio, va intesa come parte
integrante del processo di riabilitazione e reinserimento sociale e
occupazionale del soggetto.
Un’equipe multidisciplinare dell’INAIL – formata da un medico, un
funzionario socio-educativo, un operatore di controllo, e un fisioterapista e
altre figure – su propria iniziativa o dietro richiesta dell’assicurato –
individua la protesi o il presidio necessario, nonché un progetto
riabilitativo individualizzato con i relativi interventi di sostegno.
Per la fornitura della protesi e/o del presidio, il lavoratore invalido può
rivolgersi al Centro Protesi di Vigorso di Budrio e alla sue filiali che
garantiscono i migliori livelli qualitativi delle prestazioni, oppure scegliere
come fornitrice una delle Ditte ortopediche indicate in un apposito elenco
corredato di tariffario, oppure chiedere la fornitura di protesi e presidi di
prezzo eccedente il Tariffario in caso di particolari esigenze psicofisiche,
lavorative o ambientali.
Al fine di ottenere il massimo recupero delle capacità lese ed il reintegro
dell’assistito nella sua vita di relazione accanto alla concessione di normali
protesi, ortesi, ausili, l’INAIL interviene anche:
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• nelle opere di abbattimento e superamento delle barriere
architettoniche al fine di rendere accessibile e fruibile da parte dei
disabili la propria abitazione;
• nel rimborso di comandi speciali ed adattamenti o modifiche di auto
di assistiti e di familiari che li abbiano fiscalmente a carico;
• nella concessione di ausili informatici per facilitare l’autonomia del
soggetto, le sue attività di comunicazione ed il suo reinserimento
sociale e lavorativo.
l. Cure termali e soggiorni climatici
Entro i termini di revisione della rendita (10 anni in caso di infortunio, 15
anni in caso di malattia professionale) e a giudizio del medico dell’INAIL, i
lavoratori infortunati o affetti da malattia professionale possono usufruire,
nei limiti posti dalla vigente legislazione, di cure idrofangotermali e
soggiorni climatici. Le spese di viaggio e di soggiorno in alberghi
convenzionati sono a carico dell’INAIL sia per l’invalido sia per
l’accompagnatore, se viene dimostrata la necessità della sua presenza.
m. Cure ambulatoriali
L’INAIL, a seguito di apposite convenzioni con le Regioni, fornisce nei
propri ambulatori sul territorio un servizio di prima cura ai lavoratori
infortunati. Il lavoratore viene assistito per tutto il periodo di inabilità
temporanea assoluta.
Le prestazioni eseguibili a livello ambulatoriale sono accertamenti
diagnostici e visite specialistiche in:
• Ortopedia
• Oculistica
• Otoiatria
• Neurologia
• Chirurgia
• Siero profilassi e vaccinazione antitetanica.
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1.4 La struttura sanitaria
L’INAIL è presente sul territorio, per l’erogazione di servizi, con 219 Sedi alle
quali sono annessi:
• ambulatori medico legali;
• ambulatori prime cure.
In alcune Sedi sono inoltre presenti ambulatori di:
• radiologia;
• oculistica;
• otorinolaringoiatria;
• ortopedia;
• pneumologia;
• dermatologia;
• neurologia;
• medicina del lavoro;
• cardiologia.
In alcune Sedi sono presenti anche laboratori per analisi chimico-cliniche.
Altre strutture INAIL che erogano servizi all’utenza sono:
• 1 Centro per la sperimentazione e l’applicazione di protesi e presidi
ortopedici a Vigorso di Budrio (Bologna), con filiale a Roma presso la
Casa di Cura “Villa Sacra Famiglia”.
• 1 Centro di Riabilitazione Motoria presso l’Ospedale di Volterra.
• 4 Presidi Sanitari presso i complessi aziendali FIAT di Torino
Mirafiori, Termoli, Pomigliano d’Arco e S. Nicola di Melfi.
• 6 Centri Polidiagnostici, operanti presso le Direzioni Regionali del
Piemonte, della Lombardia, del Lazio, dell’Abruzzo, della Campania e
della Sicilia. Questi sono dotati di apparecchiature per
l’approfondimento diagnostico, ai fini degli accertamenti medico-legali,
di casi di infortunio sul lavoro o di malattie professionali, su richiesta
delle Sedi.
• 4 Servizi di Fisiokinesiterapia presso le Sedi di Palermo, Catania,
Messina, Caltanissetta.
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È operante una convenzione tra INAIL e INPS in base alla quale, in caso di
carenza e di necessità, ciascuno dei due Istituti può utilizzare i medici
specialisti e le apparecchiature operanti presso le strutture periferiche dell’altro
Ente.
Nell’ottica della collaborazione tra i due Enti sono state già realizzate due Sedi
unificate INPS-INAIL: una in Piemonte a Gravellona Toce ed una in Sardegna
ad Olbia.
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1.5 Le prestazioni sanitarie
Le prestazioni sanitarie erogate dall’INAIL sono profondamente mutate, nel
corso degli ultimi 30 anni, in rapporto all’evoluzione legislativa in materia.
L’art. 86 del T. U. n. 1124/1965 stabiliva che l’Istituto era tenuto “a prestare
all’assicurato nei casi di infortuni …. le cure mediche e chirurgiche necessarie
per tutta la durata dell’inabilità temporanea ed anche dopo la guarigione
clinica”, ritenendo le stesse necessarie per il recupero della capacità lavorativa.
A seguito del D. L. 264/74, convertito in legge n. 386/74, aveva inizio un
processo di riforma sanitaria per il quale “…i compiti in materia di assistenza
ospedaliera degli enti previdenziali che gestiscono forme di assistenza contro
le malattie… ”, già di spettanza degli Enti previdenziali, venivano trasferiti alle
Regioni. Detto provvedimento si concretizzò anche con la cessione dei CTO
alle Regioni.
La legge n. 833/78, meglio conosciuta come “Legge di Riforma Sanitaria”,
apportava profonde ed ulteriori innovazioni, non solo sotto l’aspetto
organizzativo ma anche per le situazioni giuridiche soggettive previdenziali.
Questa legge, che istituiva il Servizio Sanitario Nazionale, trasferiva, infatti,
alle Unità Sanitarie Locali la gestione unitaria della tutela della salute nella
quale ricomprendeva le prestazioni diagnostiche e terapeutiche da erogare a
favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, lasciando a carico
dell’INAIL la sola fornitura di apparecchi protesici e di presidi sanitari, nonché
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INAIL. Sovrintendenza Medica Generale “Rischio biologico negli ambulatori Prime cure
Inail, Vademecum per l’infermiere”, Ed. INAIL 2003.
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