PARTE I - Aspetti generali - CAP. I - Trasporto e contratto di trasporto
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industriale, adeguandosi al profondo cambiamento sociale ed
economico mondiale.
I primi effetti sui trasporti, causati dalla rivoluzione industriale,
si avvertirono attorno al 1930, con la comparsa della ferrovia, che
introdusse tecnologie di trasformazione di una fonte di energia
primaria (calore) in energia cinetica3.
Prima di quella data la rete dei trasporti era così costituita:
- trasporti terrestri, percorsi da vettori mossi con energia
animale;
- trasporti fluviali e di canali navigabili, percorsi da vettori
mossi da energia idraulica;
- trasporti marittimi, percorsi da vettori mossi da energia
eolica.
Un nuovo impulso al settore dei trasporti venne impresso
principalmente da due fattori:
a) nella produzione di energia, ai combustibili solidi si
affiancarono prima, e sostituirono poi, quelli liquidi, da cui
3
Ibidem, pag. 291.
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8
l'impiego di motori diesel e, dagli anni sessanta in poi, anche di
quelli nucleari;
b) l'introduzione di nuovi tipi di vettori, a partire dall'inizio
del XX secolo, col debutto dei vettori stradali, sottomarini ed aerei,
proseguendo poi, negli anni sessanta, col debutto dei vettori
spaziali.
In questo stadio, l'organizzazione dei trasporti riuscì a
coinvolgere non solo l'intero ecosistema terrestre, ma pose le basi per
andare nello spazio esterno4.
La rete dei trasporti, assunse, in ambito mondiale, differente
configurazione a seconda dei continenti e delle latitudini.
Uno sguardo d'insieme, alla fine degli anni sessanta pone in
primo piano il divario notevolissimo esistente fra paesi in via di
sviluppo con reti di trasporto rade o addirittura inesistenti e mondo
sviluppato con trasporti ben organizzati, in grado di trainare la crescita
economica. Da segnalare, infine, una migliore organizzazione
dell'emisfero settentrionale rispetto a quello meridionale.
4
Ibidem, pag. 293.
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9
Negli anni settanta si apre un periodo di crisi nel settore dei
trasporti, a causa della guerra arabo-israeliana del 1973, che produsse
una profonda crisi nell'interscambio commerciale mondiale,
inducendo a rivedere le tecnologie del trasporto5.
Per porre rimedio a questa situazione fu sviluppata la ricerca di
tecnologie per l'impiego di fonti energetiche rinnovabili nel trasporto
(soprattutto energia solare ed eolica), ma i risultati furono ampiamente
deludenti.
Nonostante tutto, il ventennio del decollo postindustriale (anni
settanta e ottanta) è stato uno dei più importanti per lo sviluppo dei
trasporti.
Negli anni novanta, l'integrazione avviata con i containers e con
le tecnologie intermodali, ha portato ad un ulteriore sviluppo del
settore6.
5
Ibidem, pag. 293.
6
Ibidem, pag. 294.
PARTE I - Aspetti generali - CAP. I - Trasporto e contratto di trasporto
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10
2. Importanza del settore "trasporti"
I trasporti rappresentano un settore strategico per l'economia
complessiva di uno stato: il loro sviluppo concorre in maniera
determinante alla crescita dell'intero sistema economico.
La circolazione della ricchezza rileva sotto due aspetti: il
commercio ed il trasporto; le due forme si integrano l'una attraverso lo
sviluppo dell'altra7. Il trasporto è quindi essenza del commercio e ne
rappresenta nel contempo la premessa indispensabile8.
Quando si ha un sistema di trasporti rapido, efficiente ed
integrato, i produttori (o gli intermediari) hanno la possibilità di meglio
7
Cfr. G. BRANCADORO, Osservazioni sul trasporto mediante container, in GM, 1983, pag. 218.
Sottolinea l'A. che sin dal mondo più antico in ogni sistema economico ed in qualsiasi
mercato, fattore essenziale del processo produttivo sia il trasporto in tutte le sue
molteplici articolazioni.
8
La mobilità stessa delle persone è legata allo sviluppo dei mezzi di trasporto e consente
ed agevola lo scambio nelle sue diverse forme: cose, idee.
Secondo L. ABELLO, Trattato della locazione - contratto di trasporto, V, Torino-Napoli, 1927,
pagg. 3 e 4, «non vi è un rapporto giuridico, non vi è un contratto che non si ricolleghi
nell'inizio, nell'esecuzione o nella conclusione ad un trasporto, sia esso piccolo o
grande».
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collocare le proprie merci, espandendone il traffico anche da un punto
di vista geografico9.
I trasporti contribuiscono anche a migliorare la qualità della vita
dei consumatori, nonché a intensificare l'integrazione economica e
sociale fra diverse aree di un medesimo stati o fra stati diversi: si pensi
alle relazioni fra il contratto di compravendita ed il contratto di
trasporto soprattutto in un sistema di massa dove assume sempre
maggior rilievo la frequenza degli scambi fra luoghi diversi10.
9
Cfr. S. CONIGLIO, Il trasporto nel sistema logistico d'impresa. Aspetti organizzativi e gestionali,
Torino, 1993, pag. 4, il quale pone in evidenza come un sistema di trasporti sicuro,
affidabile ed efficiente rappresenti una condizione necessaria per il buon funzionamento
di tutto il sistema economico.
10
Osserva CARLA VIGNALI, Il trasporto terrestre. Verso una responsabilità oggettiva del vettore,
Giuffrè Editore, 2000, pag. 3 che sino a qualche decennio fa il trasporto «veniva
considerato dal mondo dell'industria esclusivamente mezzo di spostamento dei prodotti
da luoghi diversi e l'attenzione dell'operatore economico era rivolta soprattutto al
problema dell'incidenza del costo del servizio piuttosto che alla qualità del servizio».
Oggi le cose sono decisamente cambiate: al vettore viene richiesta un'attività che va oltre
il fatto tecnico di trasferimento. Si richiede ad esso «un'attività di intermediazione volta
ad attuare la distribuzione fisica dei beni».
In questa moderna visione, è richiesto al vettore di adempiere, oltre ad una rapida
consegna dei prodotti anche una serie mirata di servizi complementari alla mera vezione
o deposito di merci: si richiede ad esso, insomma, un pacchetto di servizi logistici
integrati.
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Ma ogni medaglia ha il suo rovescio: non bisogna infatti
dimenticare i costi sociali che il settore de quo "scarica" sulla società,
come quelli relativi all'inquinamento, alla tutela dell'ambiente, ai
consumi energetici, ai rischi per la sicurezza et coetera 11.
3. Impresa di trasporto
Il codice civile prevede, all'art. 2195, cinque categorie di
imprenditore commerciale. Al numero 3) prevede l'«attività di trasporto
per terra, per acqua o per aria».
Il fatto che fra le 5 categorie espressamente previste una sia
l'attività di trasporto, mette in risalto la particolarità del settore de quo,
quale categoria autonoma, «ai fini dell'individuazione di un particolare
tipo di impresa» 12.
È utile ora veder se l'attività esercitata dalle imprese di trasporto
debba essere svolta secondo modalità peculiari che giustifichino
l'adozione di regole speciali.
11
Così SUSANNA FORTUNATO, I Trasporti, in TDP, pag. 455.
12
ALESSANDRO CAGNOLI, "L'impresa di trasporto nella normativa italiana", in TR, 1984, n.
34, pag. 57.
PARTE I - Aspetti generali - CAP. I - Trasporto e contratto di trasporto
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13
Queste modalità peculiari esistono. Infatti, se il trasporto privato
esaurisce la sua funzione all'interno della sfera individuale, il trasporto
collettivo tocca necessariamente la sfera del pubblico, il che giustifica
una disciplina specifica che abbia di mira la cura di un interesse
collettivo e che introduca quindi regole particolari che «condizionano e
limitano il normale esercizio dell'attività imprenditoriale»13.
Ed ecco, allora, che l'intervento dirigistico dello stato può
trovare applicazione non solo in comparti da qualificare come pubblici
servizi, ma anche nel campo della produzione di beni e servizi rivolti
alla comunità.
L'impresa di trasporto, che è chiamata a soddisfare esigenze
collettive e sociali, è quindi soggetta a poteri di intervento e controllo
della pubblica amministrazione assai maggiori e più penetranti rispetto
a qualsiasi altra attività di impresa14.
13
Ibidem, pag. 57. In tale senso, e più ampiamente, si vedano MAURIZIO RIGUZZI, I
contratti speciali - Il contratto di trasporto stradale, in TDP, vol. XIV, Giappichelli Editore,
Torino, 2000, passim, ma in particolare pag. 80 e ss., GIACOMO SARZINA, La nuova
disciplina dell'autotrasporto merci, 1a puntata, in RGCT, 1975, pag. 36 e ss., ID., La nuova
disciplina cit., 5a puntata, 1976, pag. 393 e ss.; FRANCESCO FERRARO, L'evoluzione legislativa
nel settore dell'autotrasporto di cose, in RGCT, 1988, pag. 394 e ss.
14
Cfr. G. RINALDI BACCELLI, Per un inquadramento sistematico del diritto della persona al
trasporto pubblico, in RDC, 1991, II, pagg. 21 e ss. Sostiene l'A. che sul piano pubblicistico
PARTE I - Aspetti generali - CAP. I - Trasporto e contratto di trasporto
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14
4. Sul contratto di trasporto
L'attività dei trasporti si confonde con la storia della civiltà
stessa, anche se non è agevole rinvenire riferimenti specifici al
contratto di trasporto.
Già i Romani avevano regolamentato alcuni aspetti giuridici
dell'attività di trasporto.
Finché la vita di relazione si svolgeva nell'ambito di una città, il
trasporto era poco rilevante e conseguentemente poco regolamentato.
È con l'espansione dei traffici - e della vita di relazione in generale - e
con l'occupazione di altre provincie, che i contratti in genere
cominciarono ad avere fisionomia e caratteristiche proprie ed il
trasporto, contrassegnato dall'elemento, comune ad altri contratti,
è sempre più evidente la relazione del valore giuridico del trasporto per l'intera
collettività e la sua strumentalità rispetto al sistema economico complessivo tanto da
collocare il fenomeno del trasporto nel perimetro dei diritti inviolabili in funzione
quantomeno strumentale non soltanto in relazione al diritto alla persona a circolare
liberamente all'interno del territorio nazionale e all'estero (diritto al trasporto come
condizione per rendere effettivo il diritto di ogni cittadino alla propria mobilità), ma
anche in ordine alla tutela della persona attraverso la considerazione del trasporto
pubblico alla stregua degli altri servizi pubblici essenziali e attraverso la configurazione
in un sistema che valorizza il principio della professionalità, di una gestione efficiente e
sicura in modo da soddisfare le esigenze del consumatore.
PARTE I - Aspetti generali - CAP. I - Trasporto e contratto di trasporto
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15
della consegna della cosa, venne ad inquadrarsi nel contratto di locatio
operis15.
Come molto spesso accade nei settori giuridici collegati alle
innovazioni tecnologiche, anche per il trasporto è successo che la
meccanizzazione ha imposto una rivisitazione della disciplina
sostanzialmente immutata da secoli. La facilità di movimento, i tempi,
i nuovi mezzi di trasferimento pongono infatti nuovi problemi e
aprono prospettive diverse16.
Il codice civile del 1865 considerava il contratto di trasporto
come una sottospecie del contratto di locazione d'opera17.
Il codice di commercio del 1865 regolamentava invece il
rapporto autonomamente, con riferimento al solo trasporto di cose18.
15
Così C. VIGNALI, op. cit., pag. 7. Altre norme si possono rinvenire nel Digesto di
Giustiniano in materia di prestito a cambio marittimo e di responsabilità ex recepto.
D'altra parte, a quel tempo, benché la rete stradale fosse già sviluppata, i traffici
continuavano a svolgersi soprattutto attraverso la navigazione marittima che continuerà
a vantare il suo predominio anche all'epoca dei comuni e delle repubbliche marinare.
È solo con l'avvento della società industriale che si svilupparono e si intensificarono i
trasporti e in particolare l'uso del trasporto terrestre, chiamato a svolgere funzione
ausiliaria della produzione e della circolazione delle merci.
16
Sull'influenza dello sviluppo tecnologico sulle strutture giuridiche, cfr. G. SANTINI,
Progresso tecnologico e diritto privato, in Scritti Giuridici, I, Milano, 1992, pagg. 450 e ss.
17
Le scarse disposizioni del codice civile sul receptum erano mutuate dal Code civil e
risalgono ad un epoca che ignorava la macchina a vapore e la ferrovia.
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16
Con il codice civile del 1942 il contratto di trasporto terrestre è
stato regolamentato autonomamente negli artt. 1678-1702, mentre
viene fatto rinvio al codice della navigazione19 per la regolamentazione
del trasporto per via d'acqua e d'aria.
Col contratto di trasporto, ai sensi dell'art. 1678 c.c., una parte (il
vettore) si obbliga a trasferire, verso corrispettivo, persone o cose da
un luogo a un altro. Oggetto del contratto è quindi l'esecuzione di un
servizio qualificato: il trasferimento spaziale di persone o res. O meglio,
oggetto è un opus, un facere, che consiste nel «prestare le energie
necessarie a modificare la posizione di una cosa rispetto allo spazio, sia
usando le proprie energie, sia, come normalmente avviene, usando le
18
La figura del moderno contratto di trasporto è sorta solo col codice di commercio del
1882 - che prendeva a modello quello del codice germanico del 1861- il quale agli artt.
388-416 dava del contratto di trasporto una disciplina autonoma e distingueva tra
obbligo di trasportare ed obbligo di far trasportare.
19
Il codice della navigazione (pubblicato con R.D. n. 9 del 1941) è un codice organico di
diritto marittimo contenente una disciplina di natura privatistica e pubblicistica intesa
come un unicum inscindibile e caratterizzante il diritto della navigazione.
PARTE I - Aspetti generali - CAP. I - Trasporto e contratto di trasporto
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17
energie proprie come direttrici di trazioni non umane»20. È questo che
distingue nettamente il trasporto dall'appalto di servizi21.
Appare lapalissiano dalla formulazione codicistica che il
contratto in esame venga configurato come contratto sinallagmatico,
nel quale le rispettive posizioni delle parti hanno per oggetto da una
parte il pagamento di una somma di danaro, dall'altra il trasferimento
di una res22.
Nell'obbligo che il vettore si assume, di trasferire persone o
cose, rientra tanto l'impegno di questo ad eseguire il trasporto, quanto
quello di farlo eseguire da altri.
E ciò è ancora oggi sostenibile non ostante il fatto che l'art. 1678
c.c. non lo preveda espressamente, come invece faceva l'art. 388
20
Così A. ASQUINI, "Del contratto di trasporto", in Il codice di commercio, commentato e coordinato
da Bolaffio, Rocco, Vivante, vol. VI, UTET, Torino, 1935, pag. 49.
21
Così GIAN FRANCO CAMPOBASSO, "Diritto commerciale, 3. Contratti. Titoli di credito.
Procedure concorsuali", UTET, Torino, 1997, pag. 49.
22
Si veda in proposito M. RIGUZZI, op. cit., pag. 4. L'A., fra l'altro, aderisce alla tesi
secondo la quale «restano escluse dal concetto tecnico di trasporto tutte le svariate
forme di trasporto di energie a distanza che l'elettrotecnica e la meccanica nelle loro
ingegnose applicazioni hanno reso possibile, e in particolar modo il trasporto di notizie
che avviene mediante trasporto di energie, cioè il trasporto telegrafico e telefonico di
notizie con o senza fili». In sostanza il contratto di trasporto può avere ad oggetto solo il
trasporto di cose materiali.
PARTE I - Aspetti generali - CAP. I - Trasporto e contratto di trasporto
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18
dell'abr. cod. comm., secondo il quale «il contratto di trasporto ha luogo fra
lo speditore o mittente che dà l'incarico del trasporto e l'imprenditore che assume di
farlo eseguire in nome proprio e per conto altrui, oppure tra uno di essi ed il
vetturale che assume di eseguirlo»23.
Ciò che «qualifica la prestazione del vettore è il fatto che
assuma, da parte sua, il rischio e la responsabilità del trasporto, non
certamente la circostanza che vi provveda direttamente»24.
L'obbligazione del vettore è quindi non obbligazione di mezzi,
bensì obbligazione di risultato: il che fa ricadere sullo stesso i rischi
tutti che derivano dalla difficoltà del lavoro. Ed è anche in base a
queste caratteristiche che tale tipo di contratto viene inquadrato nella
categoria della locatio operis25.
Occorre quindi distinguere «operazioni di trasporto», che
chiunque può compiere per il soddisfacimento di bisogni propri, dal
«contratto di trasporto», che ha per oggetto l'operazione di trasporto
compiuta nell'interesse altrui26.
23
Ibidem, pag. 5.
24
Ibidem, pag. 5.
25
Ibidem, pag. 6.
26
Così GUSTAVO ROMANELLI, "Riflessioni sulla disciplina del contratto di trasporto e sul diritto
dei trasporti", in DT, 1993, pag. 296. L'illustre autore aggiunge che la disciplina codicistica
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19
5. Impresa di trasporto e contratto di trasporto
Nell'odierno quadro normativo riferentesi al trasporto terrestre e
in modo particolare al trasporto stradale di merci, è sempre più stretto
il collegamento fra impresa di trasporto e contratto di trasporto27.
Infatti l'opus dedotto nel contratto di trasporto28 può ben essere
eseguito pure da vettori non professionisti - nell'ambito di prefissati
limiti - ma, nel contesto del trasporto commerciale, è fuor di dubbio
che questo può essere eseguito solo da quei vettori che siano in
possesso dei requisiti previsti espressamente dalla legge29.
dettata dagli artt. 1678-1702 è disciplina generalissima, dettata tanto per il trasporto
terrestre, quanto (in maniera residuale, ed in quanto non sia diversamente disciplinata),
anche per altri tipi di trasporto. Secondo questa tesi le norme del codice civile «si
riferiscono in via immediata al trasporto terrestre e, in specie, a quello non ferroviario;
ma esse sono poste come disciplina generale del contratto di trasporto e sono chiamate
ad assolvere tale funzione. Ne deriva che i trasporti terrestri, diversi dai trasporti
ferroviari e postali, sono oggetto di una limitata disciplina speciale e sono
essenzialmente regolati dalle norme del codice civile». Contra DANTE GAETA, "Del
trasporto in generale", in DT, 1993, pag. 1.
27
M. RIGUZZI, op. cit., pag. 10.
28
Intendendo come tale il contratto di trasporto di cose per conto di terzi.
29
In particolare, la materia è regolamentata dalla L. 6 giugno 1974 n. 298 e dalle
successive norme di esecuzione e, da ultimo, dal D.L. 29 marzo 1993 n. 82, convertito in
L. 27 maggio 1993 n. 162. La L. n. 298/1974 ha regolamentato una serie di punti che
disciplinano l'attività di autotrasporto merci su strada, essendo richiesti determinati
PARTE I - Aspetti generali - CAP. I - Trasporto e contratto di trasporto
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20
Ecco perché il contratto di trasporto finisce col rivestire
importanza precipua nell'odierna economia dei trasporti
30
.
Peraltro, è stato osservato come «il contratto di trasporto esca
dal sistema privatistico del codice civile per un massiccio e marcato
uso di una disciplina derogatoria al sistema codicistico, introdotta con
leggi speciali, di cui la l. n. 162/1993 è la più recente espressione, che
piegano tradizionali istituti privatistici ad obiettivi di politica legislativa
più o meno condivisibili»
31
.
requisiti per l'accesso alla professione, attraverso l'iscrizione in un apposito albo; per
l'accesso al mercato, che richiede (almeno per ora) il rilascio di un'apposita
autorizzazione; essendo stato previsto un sistema di tariffe a forcella per la
predeterminazione autoritativa dei prezzi di trasporto; ed infine essendo previsto il
governo dell'intero settore da parte di organi collegiali della pubblica amministrazione.
30
Ibidem, pagg. 10 e 11.
31
Così, testualmente, MAURIZIO RIGUZZI, L'istituto del limite del debito del vettore nel trasporto
stradale di merci: prime riflessioni alla luce della recente legge 27 maggio 1993 n. 162, in SL, 1995,
Tomo II, pag. 997. Osserva l'illustre A. che tale trasformazione è dovuta al fatto che il
legislatore mira a perseguire, con essa, interessi di carattere generale. La particolare
forma del contratto (contratto scritto ad substantiam) introdotta dalla legge in questione
avrebbe non lo scopo di introdurre garanzie di ponderatezza del negozio, ma anche e
soprattutto quello di evitare forme di abusivismo.