Capitolo 1 - Documento analogico e informatico
1.1 - La novità della legge 59/97
L'uso delle tecnologie informatiche nella pubblica amministrazione ha avuto inizio
dalla fine degli anni '90 quando, dopo aver abbandonato l'idea di affidare ad enti privati la
gestione dei servizi inerenti le nuove tecnologie, le pubbliche amministrazioni iniziarono,
lentamente, ad aumentare nei loro organici il numero di figure con competenze informatiche.
Conseguentemente i primi Personal Computer iniziarono ad apparire, dapprima nelle
stanze dei vertici delle strutture amministrative, poi in tutte le scrivanie degli uffici. L'uso dei
nuovi strumenti causò il progressivo abbandono delle apparecchiature che erano usate
tradizionalmente per la redazione degli atti amministrativi, solitamente gli strumenti di
videoscrittura, che vennero sostituite da software appositi installati sui personal computer.
Contemporaneamente la mole di informazioni registrate su carta veniva ad essere
memorizzata su supporti digitali.
Il contenuto del documento amministrativo non veniva a cambiare, la differenza
consisteva nelle diverse modalità di redazione del documento, oltre che nella memorizzazione
degli atti preparatori. La bozza del documento, in attesa di essere perfezionata dalla
sottoscrizione da parte del direttore della struttura competente, diventava facilmente
modificabile, replicabile e, per certi versi, anche più soggetta a rischi di modifiche volontarie
o involontarie.
L'obiettivo, però, che si pose il legislatore con il diffondersi delle nuove tecnologie,
era far acquistare un valore giuridico al documento amministrativo indipendentemente dalla
sua consistenza formale, quindi dare piena validità ad un provvedimento amministrativo
svincolato dalla sua memorizzazione su carta.
L'art. 3 comma 1 del D.lgs. 39/1993 stabiliva che 'gli atti amministrativi adottati da
tutte le pubbliche amministrazioni sono di norma predisposti tramite i sistemi automatizzati' e,
nel secondo comma, prevedeva che 'Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia
prevista l’apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul
documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile'.
Si indicava in questo modo la possibilità che l'autenticità di un documento
amministrativo, e quindi il suo valore formale, non fosse necessariamente legata
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all'apposizione di una firma autografa ma potesse configurarsi anche in presenza di elementi
diversi.
Non si poteva parlare, tuttavia, di documenti dematerializzati, quindi non memorizzati
su supporto cartaceo, ma solo di una diversa modalità di firma.
La svolta avvenne con la l. 59/97 che, con l'art. 15 comma 2, sancì la piena validità,
accanto ai tradizionali documenti cartacei, degli atti formati dalla pubblica amministrazione
con strumenti informatici. È con questa norma, allora, che si introduceva il concetto che un
documento amministrativo potesse considerarsi pienamente valido e produttivo di effetti
anche se redatto e conservato in una forma diversa da quella cartacea.
Si legittimava così la creazione di documenti amministrativi direttamente in forma
digitale, a prescindere dall'esistenza di un corrispondente documento analogico.
1.2 - L'idea del documento informatico come un modello di documento alternativo al cartaceo
Il concetto base che ha guidato il legislatore del '97, e probabilmente continua ad
influenzare la concezione dell'attività amministrativa fino ad oggi è che il documento
amministrativo sia legato ad un formalismo cartaceo dal quale non si possa prescindere.
A riprova di questo non si può fare a meno di osservare che la maggior parte dei
termini usati per descrivere gli elementi informatici rilevanti da un punto di vista giuridico
sono presi a prestito dalla realtà documentale. Si parla, non a caso, di documento informatico,
gestione documentale o archivio digitale usando termini, come documento o archivio, usati da
sempre con riferimento ad oggetti non digitali e che sarebbero, in realtà, estranei alle
definizioni informatiche. Nel gergo informatico, infatti, si userebbero probabilmente dei
termini inglesi come file o database.
In realtà se si sfruttassero maggiormente le enormi potenzialità legate alle
caratteristiche peculiari del documento digitale, pur considerando le limitazioni intrinseche
alla natura elettronica del supporto, si potrebbe sicuramente arrivare ad una rappresentazione
più ricca e precisa del documento amministrativo e del contesto in cui esso viene a essere
definito.
Giorgetta Bonfiglio Dosio, docente di Archivistica, nel descrivere la pergamena con
cui papa Gregorio IX canonizza Sant'Antonio da Padova, osserva che, come tutti i documenti
medievali di questo genere, anche tale pergamena dovesse incontrovertibilmente apparire
come autentica, per questa ragione è munita del sigillo pendente apposto dalla cancelleria
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pontificia che doveva garantire la sua autenticità negli anni a venire (ad perpetuam rei
memoriam). È proprio attraverso questi elementi materiali che i diplomatisti riescono a
definire la provenienza e l'autenticità del documento. La forma, quindi, è un elemento
inscindibile dal contenuto del documento. Uno stesso contenuto, riportato in un'altra forma,
non avrebbe lo stesso significato. Nella pergamena medievale sono riportati l'autore, il luogo,
la data, il nome del cancelliere, quello del computator, il soggetto che verificava l'impatto
finanziario del documento, gli attergati, cioè le annotazioni archivistiche che si stratificano nel
corso degli anni.
Le stesse esigenze informative sussistono sicuramente anche nel documento digitale e
per questa ragione il legislatore contemporaneo configura il documento elettronico come
parallelo al documento analogico immaginando che nella stessa sequenza di byte che
costituisce il file, denominato come documento elettronico, debbano essere rinvenibili anche
gli elementi che assicurano l'autenticità, la collocazione temporale e tutti gli altri elementi
che, nel determinato contesto in cui si trova ad essere usato il file/documento, gli assicurano
rilevanza e legalità.
1.3 - Le peculiarità del documento informatico
Nel descrivere le caratteristiche peculiari del documento informatico la prima, e
probabilmente più rilevante per le problematiche che genera, è la sua fragilità.
Il documento cartaceo, per una corretta conservazione, necessità di un insieme di
misure di sicurezza ambientali, relative essenzialmente all'illuminazione, all'umidità, alla
temperatura e alla qualità dell’aria che, se adottate, consentono una conservazione duratura e
non intaccano la leggibilità del documento.
Più complessa, però, la conservazione dei documenti digitali, poiché la loro
archiviazione è resa difficoltosa dalla fragilità intrinseca del materiale su cui sono
memorizzati. Essendo costituiti da oggetti elettronici o ottici la loro durata è limitata ad un
numero definito di utilizzi, secondo le dichiarazioni del produttore del supporto.
Inoltre, essendo elementi utilizzabili non direttamente dall'utente ma solo attraverso
altri strumenti di lettura, l’obsolescenza tecnologica delle apparecchiature rende necessaria la
migrazione periodica sia delle apparecchiature hardware che del software necessario per il
loro utilizzo.
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I documenti elettronici, da ultimo, sono sempre sottoposti al rischio di attacchi
informatici con conseguenti manipolazioni più o meno volontarie delle sequenze binarie che li
compongono.
È necessario prevedere, quindi, per la loro conservazione, un insieme di requisiti
aggiuntivi rispetto a quelli previsti per gli archivi documentali tradizionali e di tali difficoltà si
deve sicuramente tenere conto non solo nella progettazione e realizzazione dei sistemi di
conservazione ma anche nella fase iniziale di creazione del documento.
La conservazione digitale, per questa ragione, è oggetto di molteplici interventi del
legislatore e delle autorità preposte alla digitalizzazione in Italia. La normativa traccia una
netta distinzione tra la gestione documentale e la conservazione proprio ad evidenziare le
differenti difficoltà relative ai due ambiti.
La conservazione, se svolta dallo stesso ente produttore del documento, è fonte di costi
aggiuntivi che si aggiungono a quelli che devono essere sostenuti per la conservazione di
documenti analogici e che implicano comunque un investimento iniziale notevole. D'altra
parte la soluzione di affidarsi ad una gestione esterna non è priva di costi.
Forse è proprio immaginando i probabili ritardi in cui sarebbero incorse le pubbliche
amministrazioni che avessero voluto implementare dei sistemi di gestione documentale senza
poter avviare contemporaneamente un programma teso alla conservazione digitale che l'art.
43 comma 3 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) dispone che 'I documenti informatici, di
cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, possono essere archiviati per le
esigenze correnti anche con modalità cartacee'.
Non è, raro, infatti, il caso di pubbliche amministrazioni che siano dotate di sistemi di
protocollazione digitali ma, non avendo implementato un sistema di conservazione digitale a
norma di legge, debbano adempiere agli obblighi legali inerenti alla conservazione stampando
il documento digitale e conservandone copia cartacea.
1.4 - Il fascicolo elettronico
Nel processo di digitalizzazione che sta investendo le istituzioni italiane la svolta verso
il digitale è stata concepita innanzitutto come una mera dematerializzazione del documento
analogico, e l'equiparare il documento informatico al suo analogo cartaceo ha fatto sì che le
metodologie di gestione e classificazione tradizionali venissero applicati anche al documento
informatico.
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